n° 15 dell’ 11 aprile 2014 circolare n° 292 del 08 aprile 2014 referente BARCELLA/mr Carta qualificazione conducente Istruzioni ministeriali operative In attesa della pubblicazione del DM 20/9/2013, relativo ai corsi di qualificazione per il conseguimento della CQC, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ne ha anticipato i contenuti mediante la Circolare Prot. 7787 del 3 aprile 2014. Il provvedimento raccoglie in un testo unico le norme emanate nel corso del tempo ed abroga le numerose circolari in materia, recepisce alcune richieste formulate dal sistema Confindustriale e contiene alcune novità rilevanti ai fini del controllo sull’attività degli Enti formatori. In particolare segnaliamo: DISCIPLINA DELLE ASSENZE Nei corsi di formazione periodica (35 ore) sono ammesse fino ad un massimo di 10 ore di assenza, con il recupero delle ore perdute, entro 1 mese, mentre in caso di assenza per non oltre 3 ore tali ore non devono essere recuperate. In precedenza, erano ammesse soltanto 3 ore di assenza, pena la ripetizione dell'intero corso da parte del conducente. FORMAZIONE PRESSO LE AZIENDE E’ autorizzata la formazione degli Enti/autoscuole presso "aule" ubicate all'interno delle strutture aziendali, nel rispetto delle norme sui requisiti. Al corso potranno partecipare fino ad un massimo di 35 discenti. CONDUCENTI EXTRA-UE Tra i documenti da allegare da parte del datore di lavoro è stato inserito l’”attestato del conducente” in alternativa alla dichiarazione di atto notorio attestante il legame tra l’impresa ed il conducente che dovrà essere redatta qualora l’autista extracomunitario venga impiegato nei trasporti nazionali che non richiedono il rilascio dell’”attestato del conducente”. Analogamente, viene riconosciuta piena validità alla ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per l’iscrizione ai corsi CQC, in ottemperanza della “direttiva Amato” sul riconoscimento dei diritti in capo ai cittadini extracomunitari in attesa di rinnovo del titolo di permanenza per motivi di lavoro in Italia. DOCENTI E' stato eliminato il requisito dei 5 anni di anzianità dei docenti, allo scopo di incrementare il numero dei potenziali docenti e fronteggiare meglio l'enorme domanda di corsi di formazione periodica dei conducenti con CQC merci. CONTROLLI Le attività propedeutiche al controllo sulla regolarità dei corsi sono state notevolmente incrementate ed è previsto un sistema di controlli a distanza sulla presenza in aula dei discenti ad intervalli di 2 ore e la comunicazione obbligatoria agli uffici MOT, in aggiunta alla tenuta del registro delle presenze. LEZIONI DI SABATO (FORMAZIONE PERIODICA) Rispetto al passato, dove venivano autorizzate fino ad un massimo di 6 ore, è possibile effettuare un modulo di 7 ore, nella fascia oraria 8-15. In questo modo, la formazione periodica di 35 ore potrà essere sostenuta in 5 moduli di 7 ore ciascuno, nelle giornate di sabato. FORMAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE PERIODICA L'Ente di formazione diretta emanazione di associazioni di categoria presenti nel Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori, potrà tenere sia corsi relativi alla formazione iniziale che a quella periodica, ovvero soltanto alla periodica. Nel primo caso possono avvalersi della collaborazione di autoscuole autorizzate per la parte pratica che richiede il possesso del “veicolo” per l'esercitazione alla guida, mentre nel secondo caso sono esonerate da tale onere. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini
© Copyright 2024 ExpyDoc