TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE SUL

TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE SUL RINNOVO DELLA CQC
Al fine di dare corretta informazione sulla normativa dei rinnovi delle CQC (carte di qualificazione del
conducente) si invitano le imprese a leggere attentamente la presente nota, onde evitare di incorrere in
disguidi e/o false informazioni che potrebbero circolare a seguito di varie modifiche, l’ultime delle quali
introdotte con la pubblicazione del Decreto 10 giugno 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 luglio.
Ricorderete che il Ministero dei Trasporti lo scorso anno ha emanato un provvedimento attraverso il quale
veniva concessa una proroga di 2 anni per il termine entro il quale si doveva procedere alla formazione
periodica per il rinnovo della CQC, fissando i nuovi termini al 9.9.2015 per il trasporto persone e al 9.9.2016
per il trasporto cose.
Tali termini rimangono in vigore ed è pertanto sancita ulteriormente la possibilità di frequentare il corso delle
35 ore entro le date sopra evidenziate, senza che vi sia da sostenere alcun esame, come qualcuno in modo
distorto sta dicendo.
Cosa è cambiato con le recenti norme
Il provvedimento di proroga dello scorso anno, oltre a rimandare di 2 anni il termine per la formazione
periodica, prorogava, sempre di due anni, la validità alla CQC portando dunque il primo periodo ad una durata
di 7 anni anziché 5 come previsto dalla Direttiva Comunitaria da cui deriva la disciplina sulla Carta di
Qualificazione del Conducente. Ed infatti le nuove scadenze previste dal Decreto Ministeriale del 6 Agosto del
2013 erano il 9.9.2020 per la CQC persone e il 9.9.2021 per la CQC merci.
Tale impostazione è stata però contestata da parte dell’Unione Europea nei confronti dello Stato Italiano,
costringendo il Ministero a fare sostanzialmente marcia indietro sull’allungamento della validità delle CQC.
Pertanto, con il Decreto del 10 giugno 2014, pubblicato il 25 Luglio, non si fa altro che riportare la validità
originaria della CQC ai 5 anni previsti, avendo, in caso di rinnovo le seguenti scadenze successive:
- 9.9.2018 per la CQC persone
- 9.9.2019 per la CQC merci.
Riepilogo:
TIPO DI PATENTE
SCADENZA
TERMINE DEFINITIVO PER IL SCADENZA
O CQC
ORIGINARIA
RINNOVO
SUCCESSIVA
D – CQC persone
09/09/2013
9 Settembre 2015
09/09/2018
C – CQC merci
09/09/2014
9 Settembre 2016
09/09/2019
Ovviamente, queste modifiche comporteranno provvedimenti per coloro che hanno rinnovato la CQC
nel periodo dal 6 Agosto 2013 al 25 Luglio 2014, nel senso che tutte le CQC dovranno avere le stesse condizioni
di validità.
Infine, riteniamo importante comunicare che nell’ultima stesura delle norme di rinnovo delle CQC, è
stata accolta la proposta avanzata dalla nostra Associazione per consentire che il programma formativo di
rinnovo (35 ore diviso in 5 moduli di 7 ore) possa essere distribuito nel corso dei 5 anni di validità della CQC
stessa. Per la concreta attuazione di questa nuova possibilità, si attendono però le disposizioni attuative.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti potete contattare il sottoscritto al n° 0575329216
Cordiali saluti
Il Responsabile Cna Fita
Valentina Laurenzi