TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE SUL RINNOVO DELLA CQC Al fine di dare corretta informazione sulla normativa dei rinnovi delle CQC (carte di qualificazione del conducente) si invitano le imprese a leggere attentamente la presente nota, onde evitare di incorrere in disguidi e/o false informazioni che potrebbero circolare a seguito di varie modifiche, l’ultime delle quali introdotte con la pubblicazione del Decreto 10 giugno 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 luglio. Ricorderete che il Ministero dei Trasporti lo scorso anno ha emanato un provvedimento attraverso il quale veniva concessa una proroga di 2 anni per il termine entro il quale si doveva procedere alla formazione periodica per il rinnovo della CQC, fissando i nuovi termini al 9.9.2015 per il trasporto persone e al 9.9.2016 per il trasporto cose. Tali termini rimangono in vigore ed è pertanto sancita ulteriormente la possibilità di frequentare il corso delle 35 ore entro le date sopra evidenziate, senza che vi sia da sostenere alcun esame, come qualcuno in modo distorto sta dicendo. Cosa è cambiato con le recenti norme Il provvedimento di proroga dello scorso anno, oltre a rimandare di 2 anni il termine per la formazione periodica, prorogava, sempre di due anni, la validità alla CQC portando dunque il primo periodo ad una durata di 7 anni anziché 5 come previsto dalla Direttiva Comunitaria da cui deriva la disciplina sulla Carta di Qualificazione del Conducente. Ed infatti le nuove scadenze previste dal Decreto Ministeriale del 6 Agosto del 2013 erano il 9.9.2020 per la CQC persone e il 9.9.2021 per la CQC merci. Tale impostazione è stata però contestata da parte dell’Unione Europea nei confronti dello Stato Italiano, costringendo il Ministero a fare sostanzialmente marcia indietro sull’allungamento della validità delle CQC. Pertanto, con il Decreto del 10 giugno 2014, pubblicato il 25 Luglio, non si fa altro che riportare la validità originaria della CQC ai 5 anni previsti, avendo, in caso di rinnovo le seguenti scadenze successive: - 9.9.2018 per la CQC persone - 9.9.2019 per la CQC merci. Riepilogo: TIPO DI PATENTE SCADENZA TERMINE DEFINITIVO PER IL SCADENZA O CQC ORIGINARIA RINNOVO SUCCESSIVA D – CQC persone 09/09/2013 9 Settembre 2015 09/09/2018 C – CQC merci 09/09/2014 9 Settembre 2016 09/09/2019 Ovviamente, queste modifiche comporteranno provvedimenti per coloro che hanno rinnovato la CQC nel periodo dal 6 Agosto 2013 al 25 Luglio 2014, nel senso che tutte le CQC dovranno avere le stesse condizioni di validità. Infine, riteniamo importante comunicare che nell’ultima stesura delle norme di rinnovo delle CQC, è stata accolta la proposta avanzata dalla nostra Associazione per consentire che il programma formativo di rinnovo (35 ore diviso in 5 moduli di 7 ore) possa essere distribuito nel corso dei 5 anni di validità della CQC stessa. Per la concreta attuazione di questa nuova possibilità, si attendono però le disposizioni attuative. Per ulteriori informazioni e approfondimenti potete contattare il sottoscritto al n° 0575329216 Cordiali saluti Il Responsabile Cna Fita Valentina Laurenzi
© Copyright 2024 ExpyDoc