Blindato al Senato il testo del d.l. 34/2014 (ddl S.1464

News – Dipartimento Lavoro
“D.L. 34/2014, blindato il testo al Senato. Le principali novità”
Blindato al Senato il testo del d.l. 34/2014 (ddl S.1464 – Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione
e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati)
con gli emendamenti del Governo. Ancora una volta si opta per la fiducia e non si annunciano grandi
sorprese.
Il “ramo anziano” del Parlamento ha sostanzialmente confermato l’impianto della legge, ispirato ad una
esigenza di liberalizzazione del lavoro a termine e in apprendistato. Viene affinato un testo in origine
frettoloso e ricco di refusi (in primis vengono eliminati i riferimenti al comma 1-bis dell’art. 1 del d.lgs.
368/2001, abrogato fin dalla prima versione). Ecco le principali novità introdotte:
a. È aggiunta una dichiarazione di intenti recettiva dell’intervento del Prof. Ichino in
Commissione, in cui si annuncia la volontà di introdurre, sebbene in via sperimentale, il c.d.
“contratto a tempo indeterminato a protezione crescente”.
b. Alcune novità riguardano il tetto percentuale di contratti a termine
1) La generica espressione “organico complessivo” ai fini della determinazione della base di
computo è sostituita dalla più puntuale indicazione: “numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione”
2) Dopo il comma 4-sexies dell’art. 5 sono aggiunti i commi 4-septies e 4-octies. Il legislatore
individua la conseguenza della violazione del tetto percentuale preferendo la “più morbida”
sanzione amministrativa rispetto a quella “lavoristica” della costituzione del rapporto a
tempo indeterminato. La sanzione è pari per ciascun lavoratore al 20% della retribuzione
per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni se vi sia un singolo lavoratore in eccesso.
È invece pari al 50% se vi siano più lavoratori in eccesso. Il comma 4-octies prevede vincola
gli introiti delle sanzioni al “Fondo sociale per l’occupazione e formazione” (art. 18 c. 1 lett.
a, d.l. 185/2008, conv. l. 2/2009).
3) Salve le altre e diverse esenzioni già previste sono esentati dal limite percentuale gli enti di
ricerca per quanto concerne i lavoratori destinati ad attività esclusiva di ricerca, assistenza
alla ricerca o coordinamento con la stessa. Si ammette poi che i contratti di lavoro a tempo
determinato per finalità di ricerca possano avere durata pari al progetto cui si riferiscono. La
specialità della norma sembra autorizzare una deroga al tetto oggi previsto in via generale
dall’art. 1 comma 1 d.lgs. 368/2001.
4) Il comma 2-ter art. 1 del d.l. 34 disciplina il “regime transitorio” per l’applicazione della
sanzione, escludendo ai soli fini del comma 4-septies dell’art. 5 d.lgs. 368/2001 i rapporti di
lavoro già in essere che comportino il superamento del limite percentuale. In tal caso quali
sono le conseguenze della violazione?
5) L’art. 2-bis del d.l. 34 (disposizioni transitorie) disciplina il “regime transitorio” per l’entrata
in vigore del limite percentuale, stabilendo espressamente la conservazione degli effetti delle
diverse percentuali introdotte dalla contrattazione collettiva e un termine concesso alle
imprese per rientrare nel limite in caso si sia già effettuato uno sforamento. Il termine, salva
diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, è fissato al 31 dicembre 2014. La
sanzione in questo caso è un divieto di stipula di nuovi contratti fino a che non si rientri nel
limite percentuale. Qualora non trovi applicazione la sanzione ex art. 5 comma 4-septies d.lgs.
368/2001 e art. 1, comma 2-ter d.l. 34/2014, le conseguenze della violazione del divieto di
stipula in caso di mancato adeguamento non sono specificate.
c. È abrogato il comma 5-quater dell’art. 20 d.lgs. 276/2003 in materia di somministrazione a
termine (che prevedeva esenzioni dalla causale per determinate categorie di lavoratori deboli),
oramai privo di funzione a fronte della “acausalità generale”.
Vengono tutte confermate le modifiche in materia di apprendistato, ma il numero dei lavoratori per
l’applicazione dell’obbligo di trasformazione di almeno il 20% degli apprendisti assunti per poterne
assumere di nuovi passa da 30 a 50 (v. schema delle principali modifiche dopo il primo passaggio
alla Camera già pubblicato su http://www.studioferrarogiove.it/News.aspx?s=219).
Il testo delle modifiche è reperibile sul sito:
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.senato.it%2Fservice%2FPDF%2
FPDFServer%2FBGT%2F00764859.pdf
Dipartimento Lavoro
Avv. Elisabetta Pirani
Dott. Fabrizio Ferraro