La detassazione dei premi di produttività

LETTERE
Daniela Fiorino ([email protected])
La detassazione
dei premi di produttività
lettere
Vorrei sapere che procedure occorre seguire per poter ottenere la
detassazione dei premi di risultato legati agli obiettivi conseguiti e
alla produttività.
M.R. - Firenze
56
GIUGNO 2014
Innanzitutto occorre premettere che la detassazione dei premi di produttività si applica non sugli importi erogati a titolo individuale ma è necessario che sia stato siglato un accordo collettivo aziendale o territoriale.
Per la detassazione dei premi erogati nel
2014 le intese siglate entro il 14 maggio di
quest’anno devono essere depositate presso la Direzione territoriale del lavoro (Dtl)
entro il 30 giugno, mentre quelle sottoscritte successivamente al 14 maggio devono essere depositate entro 30 giorni dalla
data di stipula. Restano validi gli accordi di
produttività ancora in vigore e che rispondono alle condizioni stabilite lo scorso anno con apposito decreto del presidente del
consiglio dei ministri.
Tali accordi devono disciplinare le erogazioni legate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza
organizzativa, collegate ai risultati riferiti
all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante
ai fini del miglioramento della competitività aziendale, incerte nella loro corresponsione e nel loro ammontare. Gli accordi
possono essere rivolti alla totalità dei dipendenti o a categorie degli stessi.
Un’ulteriore condizione per poter usufruire della detassazione è non aver percepito
nell’anno di imposta 2013 un reddito superiore a 40.000 euro lordi.
Se sono soddisfatte queste condizioni, i
premi di produttività percepiti nel 2014 fino a un massimo di 3.000 euro annui (limite incrementato di 500 euro rispetto al
2013) non sono soggetti a Irpef e alle addizionali locali, ma sono sottoposti alla tassazione fissa del 10%.
Il requisito reddituale dei 40.000 euro annui non è invece previsto per la decontribuzione dei premi di produttività, applicabile sugli importi erogati a tale titolo nel limite del 2,25% (per il 2014) della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
La decontribuzione è totale sulla quota a
carico del lavoratore e fino al 25% dell’aliquota dovuta dai datori di lavoro, senza
perdita della copertura pensionistica.
Il 29 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale
Lavoro-Economia del 14 febbraio che
conferma le disposizioni per lo sgravio
contributivo.
Per essere pronti all’invio delle istanze telematiche all’Inps, è opportuno che i datori di lavoro che non abbiano già provveduto in tal senso procedano tempestivamente al deposito degli accordi presso le
Dtl, dal momento che tale adempimento
deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto
decreto, cioè entro il 28 giugno 2014.