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FOCUS
Concordato preventivo, i pregi della riforma
Lextray, struttura internazionale che opera nella consulenza e nell’assistenza in tutti gli ambiti del diritto d’impresa,
assiste i propri clienti anche nel caso in cui si trovino in questa delicata situazione.
Tiziana Di Vincenzo, Founding Partner della Law&Tax firm, illustra le potenzialità della nuova legge in materia
I
n un contesto nel quale le situazioni di
insolvenza delle realtà produttive più o
meno grandi continuano a proliferare,
assumono sempre maggiore importanza i
procedimenti di composizione delle crisi
d’impresa, un ambito nel quale è attiva
anche Lextray, struttura internazionale
che opera nella consulenza e nell’assistenza in tutti gli ambiti del diritto d’impresa. Dal 2006 (anno di riforma della
legge fallimentare) ad oggi, il numero delle procedure concorsuali aperte – spiega
Tiziana Di Vincenzo, Founding Partner
della Law&Tax firm – è andato via via
crescendo: solo nel 1° trimestre 2012,
secondo i dati Cerved, sono state avviate
in Italia più di 3 mila procedure.
Per migliorare gli strumenti di risanamento delle imprese in crisi, ma soprattutto
per promuovere l’emersione anticipata
delle difficoltà di adempimento dell’imprenditore, “il legislatore – sottolinea la Di
Vincenzo – è recentemente intervenuto a
livello normativo attraverso disposizioni
che fossero in grado da un lato di semplificare le procedure e dall’altro di preservare la continuità aziendale. Da qui
l’emanazione del ‘Decreto Sviluppo’,
attraverso il quale è stato introdotto nel
nostro ordinamento un meccanismo simile alla procedura del ‘Chapter 11’ del
Bankruptcy code americano”.
Attraverso gli interventi apportati prima
dal decreto legge 83/2012 e poi in sede
di conversione dalla legge 134/2012,
rimarca il Founding Partner di Lextray,
sembrerebbero rimossi i principali ostacoli emersi in sede applicativa in ordine
al tempestivo accesso delle imprese in
crisi alla procedura di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione:
le difficoltà da parte del debitore di reperire risorse finanziarie durante la fase di
preparazione del Piano di Concordato (la
cosiddetta “finanza interinale”), l’insufficiente protezione del debitore durante la
fase preparatoria del Piano e l’assenza di
una disciplina che incentivi un’effettiva
continuità aziendale nella fase che conduce all’omologazione del concordato.
Per risolvere questi punti critici, prosegue Tiziana Di Vincenzo, “è intervenuto
l’articolo 33 del decreto che ha mutato
sensibilmente la fisionomia del Concordato Preventivo. Una delle novità di maggior rilievo è rappresentata dalla facoltà
di anticipare comunque il blocco delle
azioni esecutive e di quelle cautelari sin
Tiziana Di Vincenzo,
Founding Partner Lextray
dal momento del deposito del ricorso
contenente la mera domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre
esercizi; la proposta completa, corredata
dal piano e dalla documentazione necessaria, va presentata entro un termine
fissato dal giudice compreso tra 60 e 120
giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, per ulteriori 60 giorni. Entro
lo stesso termine l’imprenditore potrà, in
alternativa alla domanda di concordato,
depositare domanda di omologazione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
ai sensi dell’art. 182 – bis della legge fallimentare. Una volta depositato il ricorso
e sino all’emissione del decreto con cui
il giudice dichiara aperta la procedura,
l’imprenditore potrà compiere gli atti di
ordinaria amministrazione nonché (ma
solo dietro autorizzazione del Tribunale)
quelli di straordinaria amministrazione
ritenuti urgenti per l’impresa”.
E Lextray, proprio grazie all’esperienza
acquisita nella preparazione di Piani di
Concordato sia prima sia dopo la riforma, “apprezza l’importanza di tali nuove
opportunità – sostiene il Founding Partner
della struttura – che dovrebbero consentire al debitore da un lato di beneficiare
degli effetti protettivi connessi al mero deposito del ricorso, e dall’altro di evitare
che i tempi tecnici necessari alla predisposizione della proposta e del piano di
concordato possano aggravare lo stato di
crisi dell’impresa”.
Altra importante novità introdotta dalla riforma è quella prevista dal nuovo articolo
169-bis che, spiega la Di Vincenzo, “consente all’imprenditore, sin dalla presentazione della domanda di ammissione al
concordato (ma previa autorizzazione del
Tribunale), di sciogliere i contratti in corso di esecuzione (ad eccezione di alcune
categorie contrattuali, quali ad esempio il
lavoro subordinato) oppure, in alternativa,
di sospenderli per un periodo non superiore ai 60 giorni, prorogabile una sola volta.
In entrambi i casi la legislazione prevede
la corresponsione solo di un indennizzo
(non prededucibile) equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato
adempimento”.
Sempre nell’ottica di facilitare la risoluzione della crisi e di risolvere una delle
principali criticità emerse nel sistema
precedentemente in vigore, cioè la frequente mancanza di finanza per far fronte
alle esigenze di continuità aziendale o di
esecuzione del Piano, “è stata introdotta
– illustra la dirigente di Lextray – la possibilità, ispirata sempre ai ‘first day orders’ del
Bankruptcy code americano, di riconoscere al debitore che presenta la domanda ex
art. 161 c. 1 o 6, la facoltà di richiedere
al Tribunale l’autorizzazione a contrarre
finanziamenti (la cosiddetta ‘finanza interinale’) prededucibili e a pagare i fornitori
anteriori le cui prestazioni siano funzionali
alla prosecuzione dell’attività aziendale”.
In ogni caso, secondo Tiziana Di Vincenzo il più significativo intervento legislativo teso a favorire la sopravvivenza delle
imprese in difficoltà “è riconducibile soprattutto alla codificazione del concordato
di continuità. In passato le aziende non
erano incentivate ad attivare la procedura
di Concordato Preventivo in quanto mancava evidentemente una disciplina specifica che facilitasse la continuità aziendale
e la prosecuzione delle attività in corso.
Il valore aggiunto della legge di riforma
consiste appunto nella valorizzazione e
codificazione di una procedura finalizzata alla salvaguardia dei fattori produttivi
dell’impresa. In questa prospettiva, il piano concordatario può prevedere la prosecuzione, la cessione o il conferimento
dell’attività d’impresa; la sospensione fino
a un anno del pagamento dei crediti privilegiati; la prosecuzione dei contratti; la
partecipazione ad appalti pubblici”.
In questo scenario, conclude il Founding
Partner Lextray, “appare ancor più rilevante la figura del professionista asseveratore
che, dovendosi pronunciare sulla fattibilità del Piano, assume un ruolo centrale
nell’ambito della nuova procedura. Risulta
infatti ampliato il novero delle ipotesi nelle
quali il professionista è chiamato ad esprimersi e dalle cui valutazioni dipendono
alcune decisioni del Tribunale in ordine
ad aspetti rilevanti e delicati che coinvolgono, fra l’altro, anche il rispetto della par
condicio creditorum, e come contraltare
le responsabilità anche penali a suo carico
nella malaugurata ipotesi di omesse o false informazioni rappresentate nell’ambito
delle relazioni di asseverazione. Si tratta
dunque di un apprezzabile intervento legislativo, i cui primi risultati sono stati già
osservati in occasione dell’introduzione
delle nuove procedure: ciò a testimonianza che il legislatore, anche esecutivo,
quando non trova resistenze di ‘sistema’, è
capace di intervenire in modo appropriato
e tempestivo”.
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