FOCUS Concordato preventivo, i pregi della riforma Lextray, struttura internazionale che opera nella consulenza e nell’assistenza in tutti gli ambiti del diritto d’impresa, assiste i propri clienti anche nel caso in cui si trovino in questa delicata situazione. Tiziana Di Vincenzo, Founding Partner della Law&Tax firm, illustra le potenzialità della nuova legge in materia I n un contesto nel quale le situazioni di insolvenza delle realtà produttive più o meno grandi continuano a proliferare, assumono sempre maggiore importanza i procedimenti di composizione delle crisi d’impresa, un ambito nel quale è attiva anche Lextray, struttura internazionale che opera nella consulenza e nell’assistenza in tutti gli ambiti del diritto d’impresa. Dal 2006 (anno di riforma della legge fallimentare) ad oggi, il numero delle procedure concorsuali aperte – spiega Tiziana Di Vincenzo, Founding Partner della Law&Tax firm – è andato via via crescendo: solo nel 1° trimestre 2012, secondo i dati Cerved, sono state avviate in Italia più di 3 mila procedure. Per migliorare gli strumenti di risanamento delle imprese in crisi, ma soprattutto per promuovere l’emersione anticipata delle difficoltà di adempimento dell’imprenditore, “il legislatore – sottolinea la Di Vincenzo – è recentemente intervenuto a livello normativo attraverso disposizioni che fossero in grado da un lato di semplificare le procedure e dall’altro di preservare la continuità aziendale. Da qui l’emanazione del ‘Decreto Sviluppo’, attraverso il quale è stato introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo simile alla procedura del ‘Chapter 11’ del Bankruptcy code americano”. Attraverso gli interventi apportati prima dal decreto legge 83/2012 e poi in sede di conversione dalla legge 134/2012, rimarca il Founding Partner di Lextray, sembrerebbero rimossi i principali ostacoli emersi in sede applicativa in ordine al tempestivo accesso delle imprese in crisi alla procedura di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione: le difficoltà da parte del debitore di reperire risorse finanziarie durante la fase di preparazione del Piano di Concordato (la cosiddetta “finanza interinale”), l’insufficiente protezione del debitore durante la fase preparatoria del Piano e l’assenza di una disciplina che incentivi un’effettiva continuità aziendale nella fase che conduce all’omologazione del concordato. Per risolvere questi punti critici, prosegue Tiziana Di Vincenzo, “è intervenuto l’articolo 33 del decreto che ha mutato sensibilmente la fisionomia del Concordato Preventivo. Una delle novità di maggior rilievo è rappresentata dalla facoltà di anticipare comunque il blocco delle azioni esecutive e di quelle cautelari sin Tiziana Di Vincenzo, Founding Partner Lextray dal momento del deposito del ricorso contenente la mera domanda di concordato unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi; la proposta completa, corredata dal piano e dalla documentazione necessaria, va presentata entro un termine fissato dal giudice compreso tra 60 e 120 giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, per ulteriori 60 giorni. Entro lo stesso termine l’imprenditore potrà, in alternativa alla domanda di concordato, depositare domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 – bis della legge fallimentare. Una volta depositato il ricorso e sino all’emissione del decreto con cui il giudice dichiara aperta la procedura, l’imprenditore potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione nonché (ma solo dietro autorizzazione del Tribunale) quelli di straordinaria amministrazione ritenuti urgenti per l’impresa”. E Lextray, proprio grazie all’esperienza acquisita nella preparazione di Piani di Concordato sia prima sia dopo la riforma, “apprezza l’importanza di tali nuove opportunità – sostiene il Founding Partner della struttura – che dovrebbero consentire al debitore da un lato di beneficiare degli effetti protettivi connessi al mero deposito del ricorso, e dall’altro di evitare che i tempi tecnici necessari alla predisposizione della proposta e del piano di concordato possano aggravare lo stato di crisi dell’impresa”. Altra importante novità introdotta dalla riforma è quella prevista dal nuovo articolo 169-bis che, spiega la Di Vincenzo, “consente all’imprenditore, sin dalla presentazione della domanda di ammissione al concordato (ma previa autorizzazione del Tribunale), di sciogliere i contratti in corso di esecuzione (ad eccezione di alcune categorie contrattuali, quali ad esempio il lavoro subordinato) oppure, in alternativa, di sospenderli per un periodo non superiore ai 60 giorni, prorogabile una sola volta. In entrambi i casi la legislazione prevede la corresponsione solo di un indennizzo (non prededucibile) equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento”. Sempre nell’ottica di facilitare la risoluzione della crisi e di risolvere una delle principali criticità emerse nel sistema precedentemente in vigore, cioè la frequente mancanza di finanza per far fronte alle esigenze di continuità aziendale o di esecuzione del Piano, “è stata introdotta – illustra la dirigente di Lextray – la possibilità, ispirata sempre ai ‘first day orders’ del Bankruptcy code americano, di riconoscere al debitore che presenta la domanda ex art. 161 c. 1 o 6, la facoltà di richiedere al Tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti (la cosiddetta ‘finanza interinale’) prededucibili e a pagare i fornitori anteriori le cui prestazioni siano funzionali alla prosecuzione dell’attività aziendale”. In ogni caso, secondo Tiziana Di Vincenzo il più significativo intervento legislativo teso a favorire la sopravvivenza delle imprese in difficoltà “è riconducibile soprattutto alla codificazione del concordato di continuità. In passato le aziende non erano incentivate ad attivare la procedura di Concordato Preventivo in quanto mancava evidentemente una disciplina specifica che facilitasse la continuità aziendale e la prosecuzione delle attività in corso. Il valore aggiunto della legge di riforma consiste appunto nella valorizzazione e codificazione di una procedura finalizzata alla salvaguardia dei fattori produttivi dell’impresa. In questa prospettiva, il piano concordatario può prevedere la prosecuzione, la cessione o il conferimento dell’attività d’impresa; la sospensione fino a un anno del pagamento dei crediti privilegiati; la prosecuzione dei contratti; la partecipazione ad appalti pubblici”. In questo scenario, conclude il Founding Partner Lextray, “appare ancor più rilevante la figura del professionista asseveratore che, dovendosi pronunciare sulla fattibilità del Piano, assume un ruolo centrale nell’ambito della nuova procedura. Risulta infatti ampliato il novero delle ipotesi nelle quali il professionista è chiamato ad esprimersi e dalle cui valutazioni dipendono alcune decisioni del Tribunale in ordine ad aspetti rilevanti e delicati che coinvolgono, fra l’altro, anche il rispetto della par condicio creditorum, e come contraltare le responsabilità anche penali a suo carico nella malaugurata ipotesi di omesse o false informazioni rappresentate nell’ambito delle relazioni di asseverazione. Si tratta dunque di un apprezzabile intervento legislativo, i cui primi risultati sono stati già osservati in occasione dell’introduzione delle nuove procedure: ciò a testimonianza che il legislatore, anche esecutivo, quando non trova resistenze di ‘sistema’, è capace di intervenire in modo appropriato e tempestivo”. Direttamente presente in 7 giurisdizioni (Regno Unito, Irlanda, Lussemburgo, Italia, Svizzera, Tunisia e Singapore) e indirettamente, tramite associati, in Olanda, Spagna, USA, Argentina, Turchia e Brasile. www.lextray.com I dati e le informazioni sono forniti dalla struttura, che ne garantisce la veridicità
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