I licenziamen+ colle-vi Piera Loi Fon+: Prima disciplina: accordi interconfederali degli anni ‘60 Dire-va 75/129/CEE Condanna dell’Italia (per 2 volte) Corte di Gius+zia UE per la mancata aLuazione della dire-va 75/129/CEE L. 223/1991 (come modificata dalla L. 92/2012) in aLuazione della Dire-va 75/129/CEE (ora, dopo le modifiche, testo coordinato nella Dir. 98/59/CE) Definizione di licenziamento colle-vo: comprende A) elemen+ quan+ta+vi e B) elemen+ qualita+vi. A) Il datore di lavoro : • con più di 15 dipenden+ • intenda effeLuare almeno 5 licenziamen+ • nell’arco di 120 giorni • in ciascuna o più unità produ-ve nell’ambito di una stessa provincia B) Il licenziamento è conseguenza di una “riduzione o trasformazione di attività o di lavoro” tu- i licenziamen+ nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, sono riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. le imprese intendono cessare l'a-vità. La disciplina non si applica nei casi di scadenza dei rappor+ di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di a-vità stagionali o saltuarie Gli elemen+ quan+ta+vi permeLono di dis+nguere la fa-specie licenziamento colle-vo da quella di licenziamento per g.m.o. plurimo. La dis+nzione è essenziale ai fini della definizione del campo di applicazione della l. n. 223/91. La disciplina del licenziamento per gmo è dettata dalla L. 604/1966 Principio della proceduralizzazione dei licenziamen+ colle-vi: il datore di lavoro è libero di effeLuare licenziamen+ per ragioni economiche ma il suo potere è proceduralizzato, cioè per potere essere leggi-mamente esercitao deve seguire una procedura 1) La procedura è unica ma può derivare da due diverse modalità di accesso al licenziamento: A. Il datore di lavoro licenzia direLamente per riduzione di personale (art. 4 L. 223/1991) B. Il datore di lavoro licenzia dopo avere faLo ricorso per un certo periodo all’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria La prima fase c.d. SINDACALE è obbligatoria e deve concludersi entro 45 giorni (23 per licenziamen+ di meno di 10 lavoratori)).: Inizia con A) Comunicazione preven+va per iscriLo alle rappresentanze sindacali nonché alle rispe-ve associazioni di categoria. B) In mancanza la comunicazione deve essere effeLuata alle associazioni di categoria aderen+ alle confederazioni maggiormente rappresenta+ve sul piano nazionale. C) La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effeLuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. A) Alla Comunicazione per iscriLo il datore di lavoro deve allegare una copia della ricevuta del versamento all'Inps, a +tolo di an+cipazione del traLamento di mobilità che riceveranno i lavoratori licenzia+ di una somma pari al traLamento massimo mensile di integrazione salariale mol+plicato per il numero dei lavoratori ritenu+ ecceden+ Contenuto della comunicazione • Motivi che determinano la situazione di eccedenza • Motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non potere adottare misure idonee a porre rimedio alla situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità • Numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato • Tempi di attuazione del programma di mobilità • Eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo La L. 92/2012 ha modificato l’art. 4 della L. 223/91 che prevedeva che i vizi nella comunicazione comportassero l’illegi-mità del licenziamento ora i vizi della comunicazione sono sanabili a0raverso un accordo sindacale so0oscri0o durante la procedura di mobilità • FASE SINDACALE si apre per volontà delle OO:SS. entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione e procede a: • Esame cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza di personale • Esame della possibilità di reimpiego di tuLo o di parte del personale eccedente (es.u+lizzo contra- di solidarietà e forme flessibili di ges+one del tempo di lavoro) • Possibilità di deroga dell’art. 2103 c.c.,con adibizione a mansioni anche inferiori con riduzione della retribuzione • ricorso a misure sociali di accompagnamento ai licenziamen+ (misure volte alla riqualificazione e riconversione dei lavoratori licenzia+) • Durante la FASE SINDACALE si può arrivare a raggiungere un accordo • Non esiste un obbligazione a concludere ma un’obbligazione a traLare • Il datore di lavoro che non partecipa alle traLa+ve viola l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori con l’effeLo che l’ordinanza del giudice travolge la procedura e pone nel nulla il licenziamento colle-vo • il datore di lavoro deve trasmeLere l’esito dell’esame congiunto e le mo+vazioni alla Direzione Territoriale del Lavoro fase AMMINISTRATIVA La Direzione Territoriale del lavoro convoca le par+ per cercare un nuovo accordo da raggiungere entro 30 giorni (15 giorni per licenziamen+ di meno di 10 lavoratori). In mancanza di accordo, il datore di lavoro comunica per iscriLo a ogni lavoratore interessato il provvedimento. Si esamina la situazione e si valutano proposte per la realizzazione di un accordo o soluzioni alterna+ve al licenziamento La scelta dei lavoratori da licenziare deve essere faLa sulla base di criteri individua+ dagli accordi colle-vi. In alterna+va si applicano i criteri di scelta defini+ dalla legge in concorso tra loro a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-‐produ-ve ed organizza+ve. I criteri dei contra- colle-vi prevalgono se sono previs+ e possono essere oppos+ a quelli legali(per es. criteri che licenziano prima i lavoratori più anziani, più vicini all’età pensionabile). Limite esterno: divieto di licenziamen+ discriminatori Dubbi sul criteri della maggiore prossimità al pensionamento v. anzianità Comunicazione del recesso la comunicazione dell’ elenco dei lavoratori in mobilità agli uffici pubblici competen: e alle associazioni sindacali doveva avvenire contestualmente alla comunicazione dei recessi individuali Dopo la legge 92/2012 deve avvenire entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi individuali, Licenziamento senza forma scriLa: reintegrazione e indennità commisurata all’ul+ma retribuzione globale maturata, non inferiore a 5 mensilità (art. 18. co. 1) violazione dei criteri di scelta dall’art. 5, L. 223/1991: reintegrazione e indennità commisurata all’ul+ma retribuzione globale maturata, non superiore a 12 mensilità; senza rispeLare la procedura indicata dall’art.4, co. 12 della L. 233/1991: indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità : prima delle modifiche della legge n. 192/2012 l’unica sanzione applicabile era la reintegrazione
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