Sicurezza prodotti, una legislazione flessibile, di

Lunedì 17 Febbraio
Feb
2014
A F FA R I L E G A L I
VII
La Corte di cassazione interviene sul caso di un consulente della Cassa ragionieri
Querela al mandatario infedele
Appropriazione indebita distrarre il denaro ricevuto
za di condanna all’esito di una
vertenza insorta tra l’ente e un
terzo, ancora pendente innanzi
ommette il delitto di al giudice civile, l’imputato, in
appropriazione inde- qualità di legale della Cassa,
bita il mandatario che, avrebbe consigliato di versaviolando le disposizio- re, a titolo di offerta reale, una
ni impartitegli dal mandante, cospicua somma di denaro
trattenga il denaro ricevuto per con l’obiettivo di paralizzare
l’imminente esel’adempimento del
cuzione forzata a
mandato e lo utiopera del credilizzi per propri fini
Il professiotore. Secondo gli
e, quindi, per scopi
nista aveva
accordi, la somma
diversi ed estrasimulato
in questione dovenei agli interessi
l’operazione
va essere versata
del mandante È
richiesta dal
dall’avvocato per
quanto ha stabilito
mandante
conto dell’ente dila seconda sezione
rettamente all’ufpenale della Corte
ficiale giudiziario.
di cassazione con
Ciò,
la sentenza n. 46256, depositait
Ciò tuttavia,
t tt i non è accaduto.
Il professionista, infatti, ha sita il 19 novembre 2013.
Nel caso concreto un consu- mulato l’operazione richiestagli
lente della Cassa nazionale di producendo una falsa attestaprevidenza e assistenza a favo- zione di versamento, il che gli
re di ragionieri e periti commer- ha consentito di trattenere la
ciali è stato rinviato a giudizio somma, usandola a suo piaciper i reati di truffa aggravata mento. Il tribunale di primo
e appropriazione indebita per grado, chiamato a pronunciaraver utilizzato alcune somme si sulla vicenda, ha condanlui affidate in violazione del nato l’imputato per il reato di
mandato conferitogli. Più pre- appropriazione indebita, mencisamente, pronunciata senten- tre ha assolto con riferimento
DI ANTONIO CICCIA
E ALESSIO UBALDI
C
alla contestata truffa. La Corte (giudizialmente) accertata; in
d’appello, adita in sede di gra- secondo luogo, al fine di smenvame, ha tuttavia riformato la tire l’accusa riferita alla ritensentenza, condannando il pro- zione arbitraria della somma, il
fessionista anche per il reato ricorrente ha sostenuto che detdi truffa: i giudici della corte ta somma, una volta transitata
territoriale, infatti, hanno rin- sul proprio conto corrente banvenuto gli estremi degli «artifizi cario, sarebbe divenuta di sua
e raggiri» richiesti dall’art. 640, proprietà, a nulla rilevando il
rapporto obbligac.p. nella condotta
torio intervenuto
dell’imputato ladtra avvocato e
dove questi, con il
Dalla Corte
parte assistita.
preciso fine di asd’appello la
Ebbene, i giusicurarsi un ingiucondanna
dici capitolini nel
sto profitto, ebbe a
anche per
confermare la
trarre in inganno
il reato di
sentenza gravata
i rappresentanti
truffa
hanno, anzitutto,
della Cassa pamandato indenne
ventando loro l’avda critica la ricovenuto versamenstruzione
svolta dai giudici di
to della somma tramite
it ffalsa
l
t i
secondo grado quanto ai sopra
ricevuta di versamento.
Ai giudici di legittimità è citati artifizi e raggiri posti in
stato chiesto di annullare la essere dall’imputato. Quanto,
sentenza emessa dalla Corte invece, alla ricorrenza degli
d’appello, ritenuta affetta da estremi del reato di appropriavizi con riferimento tanto al zione indebita, la Suprema correato di truffa quanto a quello te ha sottolineato come, nel caso
di appropriazione indebita: in in esame, fosse all’evidenza il
primo luogo, la difesa dell’im- dato per cui i rappresentanti
putato ha evidenziato come, nel della Cassa scelsero di versacaso di specie, la falsità della re la somma poi trattenuta
ricevuta non fosse mai stata dall’avvocato non già per «fargli
un grazioso e munifico regalo»,
ma solo affinché detta somma
fosse destinata a un’offerta reale relativa alla controversia civile della quale l’imputato era
perfettamente a conoscenza. In
altri termini l’imputato aveva
l’obbligo giuridico di adempiere
al mandato conferitogli secondo
le istruzioni ricevute, e il semplice fatto di aver (arbitrariamente) incamerato la somma,
così hanno concluso i giudici
del Palazzaccio, lo ha reso «automaticamente colpevole del reato di appropriazione indebita»,
quest’ultimo potendo ricorrere
in tutti i casi in cui il mandatario, violando le disposizioni
impartitegli dal mandante, si
appropri del denaro ricevuto
per l’adempimento del mandato e lo utilizzi «per propri
fini e, quindi, per scopi diversi
ed estranei agli interessi del
mandante».
©Riproduzione riservata
La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/docio7
L’ANALISI/COSMETICO E FARMACEUTICO DUE SETTORI ALLA RIBALTA IN MATERIA DI PRODUCT LIABILITY
Sicurezza prodotti, una legislazione flessibile
Dopo 25 anni di applicazione della
normativa italiana in materia di responsabilità da prodotto difettoso (il
riferimento è al dpr 24 maggio 1988
n. 224) abbiamo la conferma che in
Italia, così come in tutto il resto del
mondo, il settore farmaceutico e quello cosmetico continuano a essere particolarmente sensibili a vicende inerenti la cosiddetta «product liability»,
ovvero la sicurezza dei prodotti.
Quanto accaduto alla casa farmaceutica Geymonat lo scorso mese di gennaio (che per nove prodotti ha subito
un vero e proprio recall da
parte di Aifa)
e al colosso
giapponese
del cosmetico Kanebo la
scorsa estate (anche in
questo caso
un recall per
prodotti contenenti un
componente
presente oltre i parametri consentiti
dalla normativa di settore), dimostra
come la responsabilità da prodotto
difettoso continui a trovare «linfa vitale» nel business del farmaco e dei
cosmetici.
Da ricordare anche le vicende legate
all’Aulin, medicinale molto comune
ed utilizzato anche in Italia, considerato tossico e ritirato dal mercato in
mezza Europa.
La regolamentazione e gli aspetti legali della responsabilità da prodotto
difettoso in entrambi i settori ha divergenze e convergenze.
Le differenze tra il settore farmaceu-
tico e quello cosmetico sono dovute,
principalmente, alla diversa definizione (di farmaco e di cosmetico) che
è stata data nel corso degli ultimi
decenni dalla letteratura scientifica
e dalla normativa di settore.
Per i cosmetici l’Europa ha optato
per una definizione ampia, comprendente una lista di sostanze proibite e
consentite, mentre per il farmaco la
definizione è accentrata sull’aspetto
terapeutico-curativo del prodotto.
La qualifica di un prodotto come farmaco o come cosmetico è ancorata a
tre macro aree che sono la destinazione, la presentazione e la funzione,
aree queste di particolare importanza e strategicità in punto di product
liability.
A livello di casistica giurisprudenziale particolare rilevanza viene data
all’area della funzione.
Per completezza della trattazione
evidenziamo che, di recente, si parla
sempre più di cosmetici di «ultima
generazione» che ponendosi con un
risultato intermedio tra estetica e terapia, pongono un ulteriore problema
di qualificazione e differenziazione.
Importanti aspetti riguardano poi
114111098121100105098105054051
gli ambiti della distribuzione e della
informazione.
Con riferimento alla distribuzione, la
regolamentazione dei farmaci mette
in evidenza la tutela pubblicistica del
settore con la commercializzazione
che viene consentita solo a soggetti
appositamente autorizzati, rendendo
particolarmente limitato e specializzato il bacino dei soggetti coinvolti
nella distribuzione.
La specializzazione e la limitazione
dei distributori, unitamente a tutta una serie di adempimenti amministrativi e di controlli
pubblicistici prima della
introduzione in commercio del prodotto, non sono
stati però sufficienti per il
farmaco a evitare ipotesi di
product liability.
Il farmaco, probabilmente
per la sua intrinseca pericolosità, e per gli aspetti
peculiari che lo stesso ha
nell’ambito dell’utilizzazione, continua ad avere
un ruolo principe tra i prodotti «difettosi». Lo stesso vale per i
cosmetici. Per entrambi i settori dalla giurisprudenza grande rilevanza
è data all’etichettatura.
Le pronunce sul tema hanno ottenuto un grosso clamore mediatico
soprattutto perché hanno posto alla
ribalta una tematica molto sensibile
nel mondo degli affari: quella relativa
alla percezione che ha il consumatore del prodotto messo in commercio.
Viene quindi dato un ruolo decisivo
alla percezione del consumatore e
all’affidamento che lo stesso realizza
proprio in ragione della etichettatura
sul prodotto. Emblematiche restano
le posizioni in Europa sulla dicitura
«dermatologicamente testato», nonché la questione relativa alla «legittimità» del termine «lifting».
I dettati normativi e giurisprudenziali sono chiari nell’evidenziare che
se si vuole fare reale prevenzione in
punto di responsabilità da prodotto
difettoso si deve volgere verso una
sempre maggiore e chiara informazione.
In conclusione, quello che emerge
dagli ultimi sviluppi giurisprudenziali e normativi è la conferma che
il farmaceutico e il cosmetico sono
due settori che continuano ad attirare l’interesse di chi si occupa di
product liability, sia per le specifiche peculiarità che entrambi i settori
conservano, sia perché le la continua
evoluzione della scienza chimica e
farmaceutica rende sostanzialmente
in continua evoluzione questi settori
e le problematiche connesse, soprattutto con riferimento alla difettosità
dei prodotti.
Questa continua evoluzione sembra
essere stata compresa dai legislatori,
nazionali e sovrannazionali, i quali
pur ribadendo fermezza nella tutela
di determinati principi (in primis,
soprattutto per il farmaco, il rispetto del diritto alla salute), sembrano
avere optato per la emanazione di
una legislazione «flessibile» che nella
sua applicazione possa cioè garantire, nello stesso tempo, il rispetto
di diritti fondamentali, nonché le
evoluzioni scientifiche che spesso riguardano il settore farmaceutico e il
settore cosmetico.
Giuseppe F. Bonacci
Associate Partner
Roedl & Partner Milano