Lunedì 17 Febbraio Feb 2014 A F FA R I L E G A L I VII La Corte di cassazione interviene sul caso di un consulente della Cassa ragionieri Querela al mandatario infedele Appropriazione indebita distrarre il denaro ricevuto za di condanna all’esito di una vertenza insorta tra l’ente e un terzo, ancora pendente innanzi ommette il delitto di al giudice civile, l’imputato, in appropriazione inde- qualità di legale della Cassa, bita il mandatario che, avrebbe consigliato di versaviolando le disposizio- re, a titolo di offerta reale, una ni impartitegli dal mandante, cospicua somma di denaro trattenga il denaro ricevuto per con l’obiettivo di paralizzare l’imminente esel’adempimento del cuzione forzata a mandato e lo utiopera del credilizzi per propri fini Il professiotore. Secondo gli e, quindi, per scopi nista aveva accordi, la somma diversi ed estrasimulato in questione dovenei agli interessi l’operazione va essere versata del mandante È richiesta dal dall’avvocato per quanto ha stabilito mandante conto dell’ente dila seconda sezione rettamente all’ufpenale della Corte ficiale giudiziario. di cassazione con Ciò, la sentenza n. 46256, depositait Ciò tuttavia, t tt i non è accaduto. Il professionista, infatti, ha sita il 19 novembre 2013. Nel caso concreto un consu- mulato l’operazione richiestagli lente della Cassa nazionale di producendo una falsa attestaprevidenza e assistenza a favo- zione di versamento, il che gli re di ragionieri e periti commer- ha consentito di trattenere la ciali è stato rinviato a giudizio somma, usandola a suo piaciper i reati di truffa aggravata mento. Il tribunale di primo e appropriazione indebita per grado, chiamato a pronunciaraver utilizzato alcune somme si sulla vicenda, ha condanlui affidate in violazione del nato l’imputato per il reato di mandato conferitogli. Più pre- appropriazione indebita, mencisamente, pronunciata senten- tre ha assolto con riferimento DI ANTONIO CICCIA E ALESSIO UBALDI C alla contestata truffa. La Corte (giudizialmente) accertata; in d’appello, adita in sede di gra- secondo luogo, al fine di smenvame, ha tuttavia riformato la tire l’accusa riferita alla ritensentenza, condannando il pro- zione arbitraria della somma, il fessionista anche per il reato ricorrente ha sostenuto che detdi truffa: i giudici della corte ta somma, una volta transitata territoriale, infatti, hanno rin- sul proprio conto corrente banvenuto gli estremi degli «artifizi cario, sarebbe divenuta di sua e raggiri» richiesti dall’art. 640, proprietà, a nulla rilevando il rapporto obbligac.p. nella condotta torio intervenuto dell’imputato ladtra avvocato e dove questi, con il Dalla Corte parte assistita. preciso fine di asd’appello la Ebbene, i giusicurarsi un ingiucondanna dici capitolini nel sto profitto, ebbe a anche per confermare la trarre in inganno il reato di sentenza gravata i rappresentanti truffa hanno, anzitutto, della Cassa pamandato indenne ventando loro l’avda critica la ricovenuto versamenstruzione svolta dai giudici di to della somma tramite it ffalsa l t i secondo grado quanto ai sopra ricevuta di versamento. Ai giudici di legittimità è citati artifizi e raggiri posti in stato chiesto di annullare la essere dall’imputato. Quanto, sentenza emessa dalla Corte invece, alla ricorrenza degli d’appello, ritenuta affetta da estremi del reato di appropriavizi con riferimento tanto al zione indebita, la Suprema correato di truffa quanto a quello te ha sottolineato come, nel caso di appropriazione indebita: in in esame, fosse all’evidenza il primo luogo, la difesa dell’im- dato per cui i rappresentanti putato ha evidenziato come, nel della Cassa scelsero di versacaso di specie, la falsità della re la somma poi trattenuta ricevuta non fosse mai stata dall’avvocato non già per «fargli un grazioso e munifico regalo», ma solo affinché detta somma fosse destinata a un’offerta reale relativa alla controversia civile della quale l’imputato era perfettamente a conoscenza. In altri termini l’imputato aveva l’obbligo giuridico di adempiere al mandato conferitogli secondo le istruzioni ricevute, e il semplice fatto di aver (arbitrariamente) incamerato la somma, così hanno concluso i giudici del Palazzaccio, lo ha reso «automaticamente colpevole del reato di appropriazione indebita», quest’ultimo potendo ricorrere in tutti i casi in cui il mandatario, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto per l’adempimento del mandato e lo utilizzi «per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante». ©Riproduzione riservata La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/docio7 L’ANALISI/COSMETICO E FARMACEUTICO DUE SETTORI ALLA RIBALTA IN MATERIA DI PRODUCT LIABILITY Sicurezza prodotti, una legislazione flessibile Dopo 25 anni di applicazione della normativa italiana in materia di responsabilità da prodotto difettoso (il riferimento è al dpr 24 maggio 1988 n. 224) abbiamo la conferma che in Italia, così come in tutto il resto del mondo, il settore farmaceutico e quello cosmetico continuano a essere particolarmente sensibili a vicende inerenti la cosiddetta «product liability», ovvero la sicurezza dei prodotti. Quanto accaduto alla casa farmaceutica Geymonat lo scorso mese di gennaio (che per nove prodotti ha subito un vero e proprio recall da parte di Aifa) e al colosso giapponese del cosmetico Kanebo la scorsa estate (anche in questo caso un recall per prodotti contenenti un componente presente oltre i parametri consentiti dalla normativa di settore), dimostra come la responsabilità da prodotto difettoso continui a trovare «linfa vitale» nel business del farmaco e dei cosmetici. Da ricordare anche le vicende legate all’Aulin, medicinale molto comune ed utilizzato anche in Italia, considerato tossico e ritirato dal mercato in mezza Europa. La regolamentazione e gli aspetti legali della responsabilità da prodotto difettoso in entrambi i settori ha divergenze e convergenze. Le differenze tra il settore farmaceu- tico e quello cosmetico sono dovute, principalmente, alla diversa definizione (di farmaco e di cosmetico) che è stata data nel corso degli ultimi decenni dalla letteratura scientifica e dalla normativa di settore. Per i cosmetici l’Europa ha optato per una definizione ampia, comprendente una lista di sostanze proibite e consentite, mentre per il farmaco la definizione è accentrata sull’aspetto terapeutico-curativo del prodotto. La qualifica di un prodotto come farmaco o come cosmetico è ancorata a tre macro aree che sono la destinazione, la presentazione e la funzione, aree queste di particolare importanza e strategicità in punto di product liability. A livello di casistica giurisprudenziale particolare rilevanza viene data all’area della funzione. Per completezza della trattazione evidenziamo che, di recente, si parla sempre più di cosmetici di «ultima generazione» che ponendosi con un risultato intermedio tra estetica e terapia, pongono un ulteriore problema di qualificazione e differenziazione. Importanti aspetti riguardano poi 114111098121100105098105054051 gli ambiti della distribuzione e della informazione. Con riferimento alla distribuzione, la regolamentazione dei farmaci mette in evidenza la tutela pubblicistica del settore con la commercializzazione che viene consentita solo a soggetti appositamente autorizzati, rendendo particolarmente limitato e specializzato il bacino dei soggetti coinvolti nella distribuzione. La specializzazione e la limitazione dei distributori, unitamente a tutta una serie di adempimenti amministrativi e di controlli pubblicistici prima della introduzione in commercio del prodotto, non sono stati però sufficienti per il farmaco a evitare ipotesi di product liability. Il farmaco, probabilmente per la sua intrinseca pericolosità, e per gli aspetti peculiari che lo stesso ha nell’ambito dell’utilizzazione, continua ad avere un ruolo principe tra i prodotti «difettosi». Lo stesso vale per i cosmetici. Per entrambi i settori dalla giurisprudenza grande rilevanza è data all’etichettatura. Le pronunce sul tema hanno ottenuto un grosso clamore mediatico soprattutto perché hanno posto alla ribalta una tematica molto sensibile nel mondo degli affari: quella relativa alla percezione che ha il consumatore del prodotto messo in commercio. Viene quindi dato un ruolo decisivo alla percezione del consumatore e all’affidamento che lo stesso realizza proprio in ragione della etichettatura sul prodotto. Emblematiche restano le posizioni in Europa sulla dicitura «dermatologicamente testato», nonché la questione relativa alla «legittimità» del termine «lifting». I dettati normativi e giurisprudenziali sono chiari nell’evidenziare che se si vuole fare reale prevenzione in punto di responsabilità da prodotto difettoso si deve volgere verso una sempre maggiore e chiara informazione. In conclusione, quello che emerge dagli ultimi sviluppi giurisprudenziali e normativi è la conferma che il farmaceutico e il cosmetico sono due settori che continuano ad attirare l’interesse di chi si occupa di product liability, sia per le specifiche peculiarità che entrambi i settori conservano, sia perché le la continua evoluzione della scienza chimica e farmaceutica rende sostanzialmente in continua evoluzione questi settori e le problematiche connesse, soprattutto con riferimento alla difettosità dei prodotti. Questa continua evoluzione sembra essere stata compresa dai legislatori, nazionali e sovrannazionali, i quali pur ribadendo fermezza nella tutela di determinati principi (in primis, soprattutto per il farmaco, il rispetto del diritto alla salute), sembrano avere optato per la emanazione di una legislazione «flessibile» che nella sua applicazione possa cioè garantire, nello stesso tempo, il rispetto di diritti fondamentali, nonché le evoluzioni scientifiche che spesso riguardano il settore farmaceutico e il settore cosmetico. Giuseppe F. Bonacci Associate Partner Roedl & Partner Milano
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