COMUNE DI MOZZECANE PROVINCIA DI VERONA ______________ REG. DEL. N° 47 COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2014.GESTIONE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO.PRESA D'ATTO DI PROROGA CONTRATTUALE SINO AL 31.12.2014 L’Anno duemilaquattordici addì Comunale. dieci del mese di luglio si è riunita la Giunta All’appello risultano PICCININI TOMAS SINDACO Presente MARTELLI MAURO VICE SINDACO Presente FACCIOLI SIMONE ASSESSORE Presente BOVO DEBORA ASSESSORE Assente SANTORO ROSANNA ASSESSORE Presente Assiste all’adunanza il Segretario dott. GOBBI LUCIANO. Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del 10-07-2014 - pag. 1 - COMUNE DI MOZZECANE OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI NEL 2014. GESTIONE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. PRESA D’ATTO DI PROROGA CONTRATTUALE SINO AL 31.12.2014 TERRITORIO COMUNALE ANNO LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO CHE: − il Comune di Mozzecane con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2002, ha aderito al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Ente costituito con atto notarile del 01.08.1997 ai sensi dell’art. 25 della l. 142/90 (ora art. 31 del D.Lgs. 267/00); − il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero gestisce dal 01.04.2003 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali di tutte le categorie e nelle varie fasi identificative disciplinate dalla legislazione vigente in materia nel territorio dei Comuni consorziati, con modalità differenziate in rapporto alle esigenze delle singole amministrazioni; − con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2008 il Comune di Mozzecane ha approvato lo schema di contratto di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di riscossione T.I.A. (tariffa igiene ambientale) per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2010 affidando i servizi stessi al Consorzio di Bacino Verona Due; − il Comune di Mozzecane ha stipulato in data 18.02.2009, con il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero il contratto di servizio finalizzato a disciplinare, in forma espressa e puntuale,i diritti ed obblighi inerenti alla gestione di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e riscossione diretta della T.I.A. come stabilito dallo Statuto del Consorzio con scadenza 31.12.2010; − con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.04.2012 il Comune di Mozzecane ha adottato la T.I.A. 2 (Tariffa Integrata Ambientale) in sostituzione della T.I.A. 1 (tariffa igiene ambientale) in vigore per il Comune stesso dal 01.01.2005 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2005; − con deliberazione di Giunta Comunale n 112 del 27.12.2012 il Comune di Mozzecane ha prorogato la scadenza del contratto sopracitato di servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di riscossione della Tariffa rifiuti in essere con il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero sino al 31.12.2013 riservandosi di apportare allo stesso le modifiche e/o integrazioni che si sarebbero rese necessarie in corso di validità; − in data 09.09.2013 è stato formalmente sottoscritto tra il Comune di Mozzecane e il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, il contratto di servizio per il periodo 09.09.2013 – 31.12.2013; − con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24.07.2013 il comune di Mozzecane ha adottato il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) che dal 01.01.2013 sostituisce la T.I.A. 2 (Tariffa Integrata Ambientale); RICORDATO CHE: − il Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, approvato con deliberazione Giunta Regione Veneto n. 785/1988, suddivise il territorio in 30 Bacini d’utenza (art. 5 elab. A) e previde la costituzione di Enti Responsabili di Bacino, con funzioni, tra le altre, di coordinamento della raccolta e del trasporto dei rifiuti, di promozione ed organizzazione di iniziative per la raccolta differenziata, di progettazione, di realizzazione e gestione degli impianti; − con deliberazione Giunta Regione Veneto n. 1752/1999, il Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero venne individuato quale Ente Responsabile di Bacino; − la successiva L.R.V. n. 3/2000, intendendo promuovere la gestione unitaria dei rifiuti urbani al fine di realizzare l’autosufficienza nello smaltimento degli stessi, ha previsto la definizione di Ambiti Territoriali Ottimali da parte dei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti Urbani, nonché l’istituzione, fra i comuni e le province ricadenti in ciascun ATO, di Autorità d’Ambito, con funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, tra cui: l’individuazione dei soggetti cui affidare la gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, il coordinamento dei criteri per la determinazione della tariffa di cui all’articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997 da applicare in ogni singolo comune, la riscossione della stessa direttamente o tramite terzi; − l’art. 8 c. 5 della citata L.R.V. 3/2000 ha attribuito agli Enti di Bacino previsti dal citato PRS RSU la qualifica di Autorità d’Ambito provvisoria, fino all’approvazione regionale dei Piani Provinciali; DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del 10-07-2014 - pag. 2 - COMUNE DI MOZZECANE − il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con deliberazione C.R. n. 59 del 22.11.2004, ha previsto l’opportunità di suddividere il territorio della Provincia di Verona in tre Ambiti Territoriali Ottimali, con Autorità d’Ambito, nell’A.T.O. Ovest, da individuarsi nel Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero, previsione confermata dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani approvato con D.C.P. n. 42/08; − il successivo riordino della normativa nazionale avvenuto con il cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006), nell’ambito della gestione dei rifiuti ha previsto: all’art. 200, comma 1, che la gestione dei rifiuti urbani si svolga sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, attraverso l’istituzione delle Autorità d’Ambito competenti; all’art. 201, comma 1, che sia attribuito alle Autorità d'Ambito l’esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente, e alla stessa Autorità sia demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti; all’art. 198, comma 1, che sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuino la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. all’art. 204, comma 1, che “I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito”; − per la Provincia di Verona le A.A.T.O. non sono state istituite; VISTI : − l’art. 1 c. 1-quinquies della L. 42/2010 (di conversione del DL 2/2010) che ha introdotto, all’art. 2 della L. 191/2009 (cd. finanziaria 2010) il seguente comma: 186-bis “Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”; − le deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto relative alla disciplina transitoria in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani, mediante la nomina di Commissari regionali, nelle more dell’esercizio della potestà legislativa regionale prevista dal citato art. 2 co. 186-bis L 191/2009: nn. 2793/2010, 3151/2010, 343/2011, 421/2011, 2157/2011, 2413/2011, revocate o sospese a seguito delle sottocitate proroghe; − l’art. 1 c. 1 del D.L. 225/2010 (convertito con modifiche in Legge n. 10/2011), il D.P.C.M. 25 marzo 2011 e l’art. 13 c. 2 del D.L. 216/2011 (convertito con modifiche con L. 14/2012) che hanno prorogato l’originario termine di soppressione degli AATO sino al 31.12.2012; CONSIDERATO PERALTRO CHE: − l’art. 25 c. 1 del D.L. 1/2012 (convertito con modifiche in Legge n. 27/2012) ha introdotto l’art. 3-bis al D.L. 138/2011 (convertito con modifiche con L 148/2011), modificato dall’art. 53 comma 1 del DL 83/2012 (convertito con modifiche con L. 134/2012), secondo cui “A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. … Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, …. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del 10-07-2014 - pag. 3 - COMUNE DI MOZZECANE giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio”; − l'art. 34, comma 23, del DL 179/2012 (convertito con modifiche con L 221/2012) ha introdotto il c. 1-bis al suddetto art. 3-bis del DL 138/2011, secondo cui “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”; RILEVATO CHE: - nell’esercizio della delega conferita con la legge 42/2010 , la Regione Veneto ha approvato la Legge n. 52 del 31.12.2012 recante” Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed attuative dell’art 2 coma 186 bis delle legge 23.12.1009 n 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010 “; - secondo tale normativa la Giunta Regionale con proprio provvedimento dovrà approvare il riconoscimento dei bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale, e gli enti locali ricadenti nei bacini eserciteranno in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino, da istituirsi a norma dell’articolo 4 ; - ai sensi dell’art 5 della citata legge regionale, nelle more dell’istituzione dei Consigli di Bacino, al fine di garantire continuità di esercizio delle funzioni connesse all’erogazioni di gestione dei rifiuti urbani, decorso il termine del 31 dicembre 2012, la giunta regionale con deliberazione n. 2985 del 28.12.2012 ha provveduto alla nomina dei commissari liquidatori per gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di C.R. n. 785/1988 e per le Autorità d’Ambito istituite ai sensi dell’art 14 della LRV n. 3/2000 di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 22.11.2004 individuati nei presidenti degli enti medesimi; - i commissari liquidatori sono chiamati a svolgere le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge regionale ed in particolare, adottare gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative,nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle AATO e degli enti responsabili di bacino soppressi; - con Deliberazione di Giunta Regione Veneto n. 13 del 21.01.2014 (pubblicata sul B.U.R.V. n. 14 del 04.02.2014) sono stati definiti i bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; DATO ATTO CHE: - il Consorzio di Bacino VR2 del Quadrilatero è stato costituito al fine di una gestione unitaria intercomunale del servizio di raccolta e smaltimento/recupero rifiuti, diretta a conseguire delle economie di spesa ed una miglior efficienza del servizio, unitamente ad una specializzazione nello stesso; - il Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero, costituito ai sensi dell’art. 11 delle norme generali del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con provvedimento del C. R. 785/1988, della LR 3/2000, e dell’art. 31 del d.lgs. n° 267/2000, rappresenta attualmente l’unico organismo pubblico che ha, per le proprie finalità istituzionali, la possibilità di gestire il servizio garantendo criteri di efficienza e di funzionalità il servizio in oggetto; ATTESO che a decorrere dal 1 gennaio 2014, in applicazione della legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i. è istituita la Tassa sui rifiuti (TARI) a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; CONSIDERATO che nelle more di istituzione dei suddetti Consigli di Bacino è necessario garantire la continuità del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio comunale che rientra nei servizi di pubblico interesse ed utilità; SPECIFICATO che ; DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del 10-07-2014 - pag. 4 - COMUNE DI MOZZECANE nella riunione del 05.03.2014 l’Assemblea del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero ha aderito alla proroga del contratto rep. n. 40.910 racc. n. 11839 del 07.05.2013 in essere con ATI SERIT Srl per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dai comuni consorziati alle medesime suddette condizioni e termini, con riserva di aderire all’eventuale necessaria nuova proroga commissariale; ad oggi, non sono ancora definiti ed operativi come originariamente previsto nell’ordinanza n. 23 del 31.12.2013 del Commissario Liquidatore, i Consigli di Bacino ( Legge Regione Veneto n. 52/2012); VISTI: la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 15.04.2014 con cui si è dato atto che il Commissario Liquidatore, aveva disposto la proroga del contratto in essere tra il Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero e la ditta A.T.I. Serit S.r.l. (rep. 40.910 racc. 11839 del 07.05.2013) per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U. prodotti dai comuni consorziati sino alla definizione dei Consigli di Bacino e comunque sino al 30.06.2014 con riserva di adottare un altro provvedimento commissariale di proroga nell’ipotesi in cui a tale data, non risultassero operativi i Consigli di Bacino, ovvero sino ad una diversa disciplina regionale o all’operatività dei nuovi soggetti istituzionali, individuati da legge regionale, che intervenissero nel suddetto periodo; il precedente Contratto di Servizi stipulato tra il Comune di Mozzecane ed il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero anno 2014 avente scadenza il 30.06.2014 conservato agli atti d’ufficio; la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 27.06.2014, pervenuta agli atti del comune di Mozzecane ed allegata alla seguente, da cui si evince che la stessa ,a maggioranza ha stabilito di aderire alla proroga sino al 31.12.2014 del contratto in essere tra il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero e la ditta A.T.I. SERIT S.r.l. per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dai comuni consorziati alle condizioni economiche previste dal Capitolato Speciale D’Appalto, tra le quali, la revisioni dei prezzi (ISTAT); DELIBERA 1. DI DARE ATTO che: - le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; - ad oggi, ai sensi di quanto originariamente previsto dell’ordinanza n. 23 del 31.12.2013 del Commissario Liquidatore, non risultano costituiti ed operativi i Consigli di Bacino (L.R.V. n. 52/2012) né risulta operativa una diversa disciplina regionale nel frattempo intervenuta e nemmeno nel frattempo sono divenuti operativi, tramite individuazione di apposita legge regionale, nuovi soggetti istituzionali; - in conseguenza di quanto soprascritto, vengono ulteriormente prorogati i termini e gli effetti, sino al 31.12.2014, del contratto in essere tra il Consorzio di bacino Verona Due del Quadrilatero con la ditta A.T.I. SERIT Srl, (rep. n. 40.910 racc. n. 11839 del 07.05.2013) per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dai Comuni consorziati, alle condizioni economiche previste dal Capitolato speciale d’appalto; 2. DI INCARICARE il Responsabile del Settore Tecnico di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento; 3. DI DARE ATTO che: 4. - la spesa complessiva presunta per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene urbana del Comune di Mozzecane stimata al 31.12.2014 in € 364.136,99 (rapportato semestralmente piano finanziario 2013 approvato con deliberazione di CC n. 22 del 24.07.2013) dovrà essere impegnata sul redigendo bilancio di previsione 2014, che vedrà lo stanziamento in entrata dei proventi tassa rifiuti (TARI) ad intera copertura dei costi del servizio; - verranno introitati i ricavi Conai e/o vendita materiali (carta, plastica, legno, metallo) stimati in € 28.000,00 rapportati semestralmente e da accertarsi sul redigendo bilancio di previsione 2014; DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del 10-07-2014 - pag. 5 - COMUNE DI MOZZECANE OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA ,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2014. GESTIONE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO. PRESA D’ATTO DI PROROGA CONTRATTUALE SINO AL 31.12.2014 LA GIUNTA COMUNALE Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n°267/2000, allegati alla presente deliberazione, espressi rispettivamente dal Responsabile del settore Territorio e Ambiente e dal Responsabile del Risorse Interne e Tributi; Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento; Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; Richiamato altresì l’art. 109 del D. Lgs. 267/2000; Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi DELIBERA 1. Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo; 2. Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000. DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del 10-07-2014 - pag. 6 - COMUNE DI MOZZECANE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267. SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI Oggetto: URBANI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2014.GESTIONE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO.PRESA D'ATTO DI PROROGA CONTRATTUALE SINO AL 31.12.2014 Il Responsabile del Servizio FELICI GIANLUCA esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Lì,10-07-14 Il Responsabile del Servizio F.to FELICI GIANLUCA Il Responsabile del Servizio Bellesini Eddy esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. Lì,10-07-14 Il Responsabile del Servizio F.to Bellesini Eddy DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del 10-07-2014 - pag. 7 - COMUNE DI MOZZECANE Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO – PRESIDENTE F.to PICCININI TOMAS IL SEGRETARIO COMUNALE F.to GOBBI LUCIANO La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 10-07-2014 ed è stata compresa nell’elenco in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000). Mozzecane, lì 10-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI Dott.ssa Elisabetta Soave La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del T.U. 267/2000. Mozzecane, lì __________________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI Dott.ssa Elisabetta Soave DELIBERA DI GIUNTA n. 47 del 10-07-2014 - pag. 8 - COMUNE DI MOZZECANE
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