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“IL D.L. 66/2014 E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA” – Alceste SANTUARI
L’art. 8, comma 8 del d.l. 66/2014 stabilisce che le Pubbliche amministrazioni sono
autorizzate a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a
procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche
provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura
del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno
facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta
riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di
recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di
volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso
l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'Amministrazione e ha effetto
decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di
quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni, nelle more
dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di
assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività,
stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a
quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel
rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.
Si tratta di una disposizione che non prevede tanto uno sconto sul contratto,
quanto piuttosto una rimodulazione / rinegoziazione delle condizioni contrattuali,
tali da convincere il fornitore a recedere dal contratto.
La disposizione sopra richiamata deve applicarsi anche al ciclo dei rifiuti atteso che
in linea generale esso identifica comunque l’acquisizione di un servizio da parte
degli enti locali? La risposta deve essere negativa per 3 ragioni:
1. il servizio di raccolta dei rifiuti non è contemplato nell’Allegato A al decreto,
che individua i codici Siope (è il Sistema informativo sulle operazioni degli
enti pubblici in grado di rilevare in via telematica gli incassi e i pagamenti
effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche) di tutte le voci
di spesa che possono essere “ricontrattualizzate”;
2. il ciclo dei rifiuti attiene ad un servizio “tariffato” e quindi finanziato
attraverso l’imposizione fiscale a livello locale. Infatti, il servizio di raccolta
dei rifiuti è finanziato attraverso la Tari. Qualora, in linea teorica, la
disposizione di cui all’art. 8, comma 8 sopra richiamato fosse esteso anche al
ciclo dei rifiuti, il comune non potrebbe avvantaggiarsi del risparmio
ottenuto applicando la riduzione del contratto, in quanto, proprio perché
“giustificato” a monte da un’imposta, detto risparmio dovrebbe essere
restituito ai cittadini-contribuenti;
3. la disposizione citata riguarda la disciplina della finanza pubblica che come
tale non può superare la normativa di settore: in questo senso, l’eventuale
modifica del contratto di servizio con l’erogatore dovrebbe poter conseguire
soltanto ad esito della revisione del piano economico finanziario (Pef), che
si rende necessario per la definizione della tariffa. In quest’ottica,
conseguentemente, la riduzione della spesa non potrebbe essere applicata
“per tutta la durata residua dei contratti medesimi”, come stabilisce il
comma 8 sopra richiamato, in quanto la medesima riduzione dovrebbe
essere discussa in sede di approvazione del Pef;
4. laddove sono state attivate le Autorità di ambito, dovrebbero essere queste
ad approvare la riduzione dei contratti e non quindi i singoli comuni, in
quanto sono le stesse ad essere competenti per la definizione dei contenuti,
anche economici, dei contratti di servizio con il soggetto erogatore.