“IL D.L. 66/2014 E IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA” – Alceste SANTUARI L’art. 8, comma 8 del d.l. 66/2014 stabilisce che le Pubbliche amministrazioni sono autorizzate a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici. Si tratta di una disposizione che non prevede tanto uno sconto sul contratto, quanto piuttosto una rimodulazione / rinegoziazione delle condizioni contrattuali, tali da convincere il fornitore a recedere dal contratto. La disposizione sopra richiamata deve applicarsi anche al ciclo dei rifiuti atteso che in linea generale esso identifica comunque l’acquisizione di un servizio da parte degli enti locali? La risposta deve essere negativa per 3 ragioni: 1. il servizio di raccolta dei rifiuti non è contemplato nell’Allegato A al decreto, che individua i codici Siope (è il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici in grado di rilevare in via telematica gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche) di tutte le voci di spesa che possono essere “ricontrattualizzate”; 2. il ciclo dei rifiuti attiene ad un servizio “tariffato” e quindi finanziato attraverso l’imposizione fiscale a livello locale. Infatti, il servizio di raccolta dei rifiuti è finanziato attraverso la Tari. Qualora, in linea teorica, la disposizione di cui all’art. 8, comma 8 sopra richiamato fosse esteso anche al ciclo dei rifiuti, il comune non potrebbe avvantaggiarsi del risparmio ottenuto applicando la riduzione del contratto, in quanto, proprio perché “giustificato” a monte da un’imposta, detto risparmio dovrebbe essere restituito ai cittadini-contribuenti; 3. la disposizione citata riguarda la disciplina della finanza pubblica che come tale non può superare la normativa di settore: in questo senso, l’eventuale modifica del contratto di servizio con l’erogatore dovrebbe poter conseguire soltanto ad esito della revisione del piano economico finanziario (Pef), che si rende necessario per la definizione della tariffa. In quest’ottica, conseguentemente, la riduzione della spesa non potrebbe essere applicata “per tutta la durata residua dei contratti medesimi”, come stabilisce il comma 8 sopra richiamato, in quanto la medesima riduzione dovrebbe essere discussa in sede di approvazione del Pef; 4. laddove sono state attivate le Autorità di ambito, dovrebbero essere queste ad approvare la riduzione dei contratti e non quindi i singoli comuni, in quanto sono le stesse ad essere competenti per la definizione dei contenuti, anche economici, dei contratti di servizio con il soggetto erogatore.
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