schema convenzione - Comune di Melpignano

COMUNE DI MELPIGNANO
Provincia di LECCE
SETTORE EDILIZIA, URBANISTICA E LL.PP.
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE IN VIA ANNUNZIATA
Schema di CONVENZIONE
L’anno duemilaquattordici, il giorno _____________ del mese di __________, in Melpignano e nella sede
municipale, tra i Sigg.:
1) L’arch. Annalisa Malerba, nata a Galatina (LE), il 06.01.1970, C.F. MLR NLS 70A46 D862M, nella sua
qualità di Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP. del Comune di Melpignano in base al
Decreto sindacale n°101 in data 07.01.2013 che interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse del Comune di Melpignano che rappresenta (C.F. 83000910758);
2) Il/La Sig./ra ________________ nat_ a ________ ( ) il _________ e residente in _______________, via
________________, C.F.: ________________ , che interviene quale legale rappresentante della Ditta
_____________ con sede in ______________, via ______________ n° ___ P.IVA: _________________ ,
che nel prosieguo del presente contratto verrà chiamat_ per brevità anche “Concessionario”;
PREMESSO
- Che con deliberazione G.M. n° 88 del 19.08.2014, esecutiva, è stata disposta la concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale in via Annunziata;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP. n°114 del
26.08.2014, è stata indetta la procedura per la selezione del concessionario, approvati lo schema di
bando di gara, i documenti allegati e lo schema della presente convenzione;
- Che previa pubblicazione del bando di gara all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Melpignano, per numero 20 giorni , mediante procedura aperta con offerta in rialzo sul canone annuale posto a
base di gara, è stata espletata gara pubblica in data _______ ed è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della concessione di che trattasi la Ditta _________ che ha offerto il canone annuo di locazione
di euro _________ pari all’aumento percentuale di ___% rispetto a quello a base di offerta;
- che, come accertato e dichiarato dal Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e LL.PP., sono stati
acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria
della ditta aggiudicataria;
- Che è stata acquisita la certificazione C.C.I.A.A. n° _________________ in data _______________;
- Che è stata acquisita l’attestazione dell’insussistenza a carico della Ditta ___________, di procedimenti
per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla L. n° 575/1965 e successive modifiche e integrazioni;
- che per quanto concerne la polizza assicurativa a garanzia per tutti i rischi inerenti l’esercizio dell’attività
di somministrazione di bevande e alimenti e l’utilizzo dei beni, nonché per rischi di incendio, furto e atti
vandalici, la ditta concessionaria ha stipulato un assicurazione con polizza n° __________, rilasciata
dalla Compagnia di Assicurazioni __________ in data _____________, valevole fino al ____________,
di €________________ ;
- che per quanto concerne la cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta concessionaria ha stipulato la polizza fideiussoria n° __________, rilasciata dalla Compagnia
di
Assicurazioni
__________
in
data
_____________,
valevole
fino
al
____________,dell’importo di €________________ ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art 1 OGGETTO
1. Il comune di Melpignano, “Concedente“ cede in concessione, al Sig. ___________________ il servizio di
gestione per anni 15 dell’impianto sportivo di proprietà comunale situato in via Annunziata e così
composto:
 n.1 campo di calcio da 11 in erba sintetica
 n.1 struttura adibita a spogliatoi
 n.1 struttura adibita a servizi igienici per i visitatori
 n.1 tribuna
 impianto di illuminazione
 zona scoperta (da ristrutturare) adiacente comprendente un campo di calcio a 5, un campo di
tennis, una struttura ristoro ed attività ricreative
Il tutto meglio descritto e dettagliato nell’elaborato planimetrico (allegato A).
2. La gestione comporta l’uso, la manutenzione e la custodia degli immobili, ivi compresi gli impianti di
pertinenza, nonché la programmazione e il coordinamento dell’attività sportiva, compresa la promozione
della struttura e la pubblicizzazione delle attività.
ART. 2 DURATA
1. L’affidamento in concessione dell’impianto in oggetto ha la durata di anni 15 (quindici), decorrenti dalla
data della stipula del contratto di gestione.
2. E’ consentita la proroga della concessione in atto solo nelle more di aggiudicazione della nuova gara.
3. E’ data la possibilità al concessionario di risoluzione del contratto previa comunicazione inviata all’Ente
tramite raccomandata postale o PEC non meno di tre mesi prima della data proposta per la cessazione
dell’attività.
4. In caso di recesso il concessionario non potrà avanzare richiesta di restituzione delle spese necessarie a
rendere completamente agibile l’impianto sportivo, pari ad € 35.000,00.
ART. 3 CANONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Il canone annuo da corrispondere al Comune di Melpignano è pari a € _________(euro____________)
da pagarsi in rate semestrali entro il 5 del mese successivo al semestre computato. Il pagamento dovrà
avvenire mediante pagamento sul c.c. codice IBAN: IT32F03268797200B2378747540, intestato al
Comune di Melpignano – Servizio di Tesoreria con causale “canone di locazione Impianto sportivo
comunale“.
In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora, tali somme verranno attinte dalle
garanzie appresso indicate all’art. 18.
2. Il concessionario, prima dell’avvio dell’attività, dovrà eseguire a propria cura e spese le opere necessarie
a rendere completamente agibile l’impianto sportivo, meglio elencate e precisate nell’allegato B, per un
ammontare di lavori stimato in € 35.000,00. Tale somma sarà scomputata dal canone di affitto dovuto.
Art.4 RIVALUTAZIONE DEL CANONE
Ai sensi dell'art. 32 della L. n. 392/1978 e successive modificazioni ed integrazioni le parti convengono che
dall'inizio del quinto anno di concessione, il canone sarà rivalutato ogni anno, in base all’aggiornamento
dell’indice dell’ISTAT inflativo sui consumi delle famiglie, a livello nazionale per il relativo periodo.
Art. 5 IMMISSIONE
Il concessionario entra nella detenzione dell’impianto nello stato in cui si trova attualmente. A seguito della
stipulazione della presente convenzione, il concedente procederà alla consegna dei beni al concessionario
redigendo contestualmente apposito verbale da cui dovrà risultare lo stato di conservazione dei medesimi ed
elenco delle attrezzature presenti che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Identica operazione
dovrà essere effettuata al momento della restituzione dei beni da parte del concessionario. Il concessionario
riconosce che i locali e gli spazi esterni sono idonei all’uso preposto e ne è responsabile per l’intera durata
della presente convenzione.
Al termine della convenzione il concessionario dovrà lasciare l’impianto nello stato in cui questo si trova alla
consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
Sono inoltre a totale carico del locatario:
- la stipula dei contratti relativi alle utenze ed il pagamento dei relativi consumi.
- tutte le spese inerenti le autorizzazioni amministrative e contrattuali, consequenziali ed accessorie,
con l’esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
ART. 6 UTILIZZAZIONE DELL’IMPIANTO
1. Gli spazi concessi saranno adibiti all’uso esclusivo di attività sportive, dopo aver ottenuto le regolari
autorizzazioni e con l’assoluto divieto di svolgere qualsiasi altra attività commerciale, installazione di
video giochi o vendita di prodotti non previsti dalle Leggi vigenti in materia.
2. La struttura dovrà essere gestita secondo criteri di sana ed efficiente imprenditorialità e massima dovrà
essere la cura del concessionario affinché la stessa e gli impianti si presentino e si mantengano in
perfetto stato e conformi alle norme vigenti, in particolare a quelle igienico- sanitarie.
3. Il concessionario ha il dovere di organizzare e far funzionare il servizio assunto, sotto pena di decadenza
del contratto, nel pieno rispetto delle norme amministrative ed igienico- sanitarie e di settore.
4. La gestione dell’esercizio a mezzo di Ditta individuale o di Società è consentita, ma ogni variazione di
base societaria, all’interno di essa, resta subordinata al previo consenso e gradimento
dell’Amministrazione, con riserva di revoca discrezionale in ogni tempo. In ogni caso tutte le variazioni
societarie comportano l’adeguamento delle relative autorizzazioni, pena la decadenza della convenzione.
Resta comunque inteso che il titolare intestatario della Convenzione, deve continuare a far parte della
Società.
5. il gestore dovrà garantire l’utilizzazione gratuita da parte del Comune o degli istituti scolastici comunali di
quanto dato in concessione per proprie manifestazioni, la piena libertà delle strutture e delle attrezzature,
assumere a proprio carico tutte le spese per il loro funzionamento, porre in essere tutte le azioni
indispensabili per la funzionalità dei locali e delle attrezzature necessarie per la realizzazione di n.5
manifestazioni all’anno.
6. Il gestore dovrà altresì rendersi disponibile a far utilizzare l’impianto anche a soggetti terzi (Società
sportive con sede nel territorio Comunale), iscritti a campionati F.I.G.C. e che svolgano un’attività
compresa tra quelle di cui al comma 3 dell’art. 1, applicando uno sconto sulle tariffe, di cui all’art.7, pari al
30%.
7. Il gestore rimane comunque responsabile degli eventuali danni arrecati da terzi ad impianti e/o strutture.
8. Il gestore per utilizzare l’impianto sportivo per attività ricreative varie, spettacoli pubblici, ecc., deve
richiedere il nullaosta dall’Amministrazione Comunale .
9. Nel campo di calcio possono essere svolte solo attività sportive compatibili con il manto sintetico.
ART. 7 INTROITI E TARIFFE
1. Tutti gli introiti derivanti dall’utilizzazione propria degli impianti spettano al concessionario, ivi compresi
quelli derivanti da spettacoli pubblici, dall’uso degli spazi pubblicitari interni a copertura delle spese di
gestione degli impianti.
2. Le tariffe relative all’utilizzo dell’impianto saranno concordate e approvate dall’Amministrazione Comunale
e dovranno essere esposte a cura del concessionario in luogo aperto al pubblico presso l’impianto,
tenuto conto dell’applicazione di quanto previsto all’art.6, punti 1 e 2.
3. Dovranno essere previste tariffe agevolate per favorire iniziative o fasce di utenza meritevoli di particolare
attenzione sociale (ragazzi, anziani, portatori di handicap, ecc.).
ART. 8 CUSTODIA
1. Il concessionario deve provvedere alla custodia e alla vigilanza di tutto il complesso sportivo compresi gli
impianti e le attrezzature.
2. Il concessionario deve provvedere altresì all’apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo
personale.
ART. 9 SPESE DI GESTIONE
1. Le spese di gestione sono interamente a carico del concessionario, a titolo meramente esemplificativo si
indicano le seguenti spese a carico del concessionario:
a. custodia, pulizia, funzionamento dell’impianto, attrezzature e servizi annessi;
b. energia elettrica;
c. acqua;
d. pubblicizzazione e promozione delle attività;
e. spese per il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi (direzione, Amministrazione,
pulizia, controllo, istruttori, conduzione impianti, assistenza igienicosanitaria);
f. manutenzione ordinaria di cui al successivo art.10 del presente disciplinare;
2. Il concessionario è inoltre tenuto a volturare a suo totale carico le varie utenze esistenti presso l’impianto
entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione e comunque prima della consegna dell’impianto
stesso.
ART. 10 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario si obbliga ad eseguire i seguenti interventi e servizi:
1. MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO. Lo scopo della manutenzione è di consentire, sia la corretta
conservazione dei campi da calcio in erba artificiale sia il mantenimento dell’omologazione rilasciata dalla
LND, attraverso le norme e regole previste e disciplinate dal “Manuale di manutenzione LND”. Il
programma di manutenzione, così come stabilito in detto manuale, dovrà essere effettuato direttamente
dalle aziende produttrici di sistemi ovvero da aziende di comprovata esperienza nel settore in grado di
mantenere gli standard qualitativi dei prodotti installati. Il Gestore dell’impianto dovrà necessariamente
sottoscrivere un contratto obbligatorio triennale da assegnare una volta espletata la gara d’appalto. La
corretta manutenzione è di fondamentale importanza al fine di:
 Garantire la durata nel tempo del campo;
 Mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche prestazionali della superficie;
 Garantire la sicurezza degli atleti;
 Mantenere l’omologazione del campo.
Il Gestore dell’impianto dovrà mantenere apposita documentazione attestante la corretta e costante esecuzione dei piani di manutenzione ordinaria e straordinaria così come prevista nel Regolamento LND. La
LND si riserva, in qualsiasi momento, di richiedere l’esibizione di tale documentazione, con conseguente
diritto della LND di revocare l’omologazione nel caso in cui non sia stato rispettato il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero sia stato realizzato da aziende non qualificate.
A. MANUTENZIONE ORDINARIA
La manutenzione ordinaria garantisce che il materiale da intaso prestazionale si mantenga
uniformemente distribuito ed areato nel campo da giuoco al fine di evitare di compromettere le
prestazioni del campo e di salvaguardare la sicurezza degli atleti. Di seguito si elencano la tipologia e la
relativa frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria necessari alla corretta conservazione del
terreno di giuoco in erba artificiale, in conformità al Regolamento LND – FIGC:
a. Spazzolatura del manto con apposito attrezzo trainato da un piccolo trattore equipaggiato con ruote
“garden” per evitare danni al tappeto, al fine di rendere omogenea la distribuzione del granulo di
gomma su tutto il campo. – Settimanalmente –
b. Irrigazione del campo, che serve principalmente a mantenere le fibre pulite, evitare accumuli di polvere, diminuire la temperatura al suolo che si genererebbe con i mesi caldi, per stabilizzare
l’intasamento dopo le manutenzioni e, se ritenuto opportuno, per rendere la superficie veloce per lo
scorrimento del pallone e quindi del giuoco. Infine serve per ovviare nei mesi caldi e/o secchi ed assolati, dal punto di vista geografico, alla scarsa piovosità. – Settimanalmente, nel periodi più caldi
anche più volte alla settimana (si consiglia anche di irrigare almeno mezzora prima dell’inizio della
partita) –
c. Controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane, dopo eventi atmosferici di particolare intensità, con eventuale ricarico del granulo dell’intaso prestazionale. – Settimanalmente e dopo eventi
atmosferici di rilevante entità–
d. Controllo e rimozione della sporcizia presente e/o agenti contaminanti (foglie, semi, polveri, carta,
mozziconi di sigarette, gomme da masticare, resti di cibo e rifiuti organici e non, ecc.) con apposita
spazzatrice per evitare l’indurimento del terreno da giuoco - Settimanalmente e dopo eventi atmosferici di rilevante entità –
e. Controllo dell’intasamento del granulo di gomma con eventuale ricarico e spazzolatura come al punto A) al fine di regolarizzare la superficie. – Settimanalmente f. Monitoraggio giornaliero dell’area dischetto calcio di rigore, meglio identificato in un’area circostante
di 1,00 m, con ricarica di intaso prestazionale e controllo corretto dell’incollaggio del dischetto. Medesimo controllo a centro campo ed in prossimità delle bandierine dei calci d’angolo. – Giornaliero g. Ispezione del sistema di drenaggio (verifica del perfetto stato delle canalette e dei pozzetti di drenaggio) – Settimanalmente –
B. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria, della durata approssimativa di un giorno, dovrà necessariamente essere
realizzata almeno due volte l’anno: una nel periodo febbraio/marzo e l’altra nel periodo ottobre/novembre.
Dovrà necessariamente essere realizzata da tecnici specializzati dell’azienda produttrice del sistema
manto erboso ovvero da aziende di comprovata esperienza nel settore in grado di mantenere gli
standard qualitativi dei prodotti installati. Durante le operazioni di manutenzione straordinaria il campo
non potrà essere utilizzato per l’intera giornata. Di seguito si elencano la tipologia e la frequenza degli
interventi di manutenzione straordinaria necessari alla corretta conservazione del terreno di giuoco in
erba artificiale, in conformità al Regolamento LND – FIGC:
a. Controllo accurato e localizzato delle zone di massima attività di giuoco riguardante particolarmente
l’intaso prestazionale (granulo di gomma) con ricarica dello stesso e spazzolatura della superfici come al punto A) al fine di regolarizzare la superficie;
b. Controllo accurato di tutte le giunzioni dei teli, anche in corrispondenza degli inserti della segnaletica
di giuoco, ed eventuale ripristino;
c. Controllo accurato ed ispezione del sistema di irrigazione per assicurarne la perfetta efficienza;
d. Controllo accurato ed ispezione del sistema di drenaggio (verifica del funzionamento di tutte le tubazioni, con eventuale spurgo, del perfetto stato delle canalette e dei pozzetti di drenaggio) per assicurarne la perfetta efficienza;
e. Controllo della superficie di giuoco per il dissodamento/decompattazione dell’intaso prestazionale e
per la pulizia e spazzolatura profonda del manto, eseguito con apposite attrezzature;
f. Eventuale operazione di integrazione dei materiali da intaso e spazzolatura finale al fine di regolarizzare la planarità della superficie di giuoco e di garantire le prestazioni del terreno di giuoco;
g. Accurato controllo delle eventuali anomalie di planarità (dossi e avvallamenti) per ripristinare e regolarizzare la superficie di giuoco.
AVVERTENZE PER MANTENIMENTO MANTO D’ERBA ARTIFICIALE
a. Non utilizzare la superficie di giuoco per eventi alternativi, come ad esempio spettacoli, concerti,
campeggi, fiere, mercati, parcheggio, ristoro, ecc. e/o altre attività sportive o di preparazione fisica di
2.
3.
4.
5.
sportivi di altre discipline. Qualora il manto di erba artificiale non sia utilizzato in maniera appropriata,
gli eventuali danni prodotti non potranno essere coperti dalla garanzia che decade automaticamente.
b. Non utilizzare scarpe da giuoco con tacchetti non regolamentari e/o scarpe chiodate da atletica.
c. Non gettare oggetti contundenti o appuntiti (come ad esempio attrezzi per atletica o simili), e non lasciare per lungo tempo materiali pesanti sul tappeto erboso.
d. Non gettare mozziconi e sigarette accese (imporre il divieto categorico di fumare nel recinto di giuoco), bengala o qualsiasi tipo di prodotto infiammabile.
e. Non utilizzare per la marcatura delle linee sul campo altri prodotti, se non esclusivamente quelli specifici per i campi in erba sintetica opportunamente autorizzati dal produttore del manto in quanto altri
prodotti risultano sempre aggressivi sul polietilene.
f. Non transitare con veicoli o macchine pesanti sopra il terreno di giuoco.
g. Non lasciare per molto tempo materiali pesanti sopra il terreno da giuoco, come pure lo stazionamento di mezzi per la manutenzione.
h. Non ostruire con tappeti o altri materiali le canalette per il drenaggio.
i. Non utilizzare materiali e attrezzature di manutenzione o pulizia non idonei.
j. Si suggerisce di disporre il divieto di fumare nell’intero impianto.
la verifica costante del rispetto, da parte dell’utenza, delle norme comportamentali consentite e
compatibili con la destinazione del sito, segnalando tempestivamente all’Amministrazione o, se
necessario, alle Forze dell’Ordine, ogni situazione anomala e tale da recare pregiudizio all’incolumità dei
luoghi;
MANUTENZIONE STRUTTURE. Il Gestore dovrà inoltre garantire la manutenzione ordinaria delle
strutture affidate ed elencate all’art.1. A titolo esemplificativo si elencano di seguito gli impianti e le parti
oggetto di manutenzione:
a. Impianti elettrici
b. Impianti idraulici
c. Impianti Termici
d. Coperture/canali di scolo
e. Estintori (verifica semestrale )
f. Superfici esterne
L’amministrazione si riserva di effettuare verifiche periodiche avvalendosi dei propri uffici preposti, al fine
di riscontrare il mantenimento dell’impianto sportivo in efficienza.
Le riparazioni degli artt. 1576 e 1609 C.C. saranno tutte, nessuna esclusa ad esclusivo carico del
concessionario anche se cagionate da vetustà, forza maggiore o qualsiasi altro accidente straordinario e
dovranno essere fatte mantenendo l’originalità dell’edificio. Qualora il concessionario non provveda ad
eseguirle l’Amministrazione vi provvederà direttamente, addebitandone il costo al conduttore attraverso
l’incameramento della polizza di garanzia.
ART. 11 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORIE
1. Il gestore potrà eseguire a sua cura e spese ogni intervento di adeguamento, ristrutturazione, miglioria o
adattamento che riterrà utile alle proprie esigenze previo consenso scritto dell’Amministrazione Comunale.
Gli eventuali lavori dovranno essere progettati e diretti da un tecnico abilitato e realizzati secondo la
normativa vigente.
2. Il gestore, previa comunicazione all’Amministrazione comunale, può, a proprie spese, aumentare la
dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza
nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette devono essere
rimosse e rimarranno di proprietà del gestore.
3. Alla scadenza del contratto non spetterà al concessionario alcuna indennità o risarcimento per tutte le
opere realizzate nel corso della concessione. In particolare, tutte le opere di addizione o miglioramento
realizzate dal concessionario nel corso del periodo di validità della concessione rimarranno di proprietà
del Comune senza che al medesimo spetti alcuna somma a titolo di indennità o risarcimento, salvo
quanto concordato e preventivamente autorizzato. Ogni opera di addizione o miglioramento dovrà
comunque ottenere il preventivo consenso e autorizzazione dell’Amministrazione, dietro presentazione di
specifica formale richiesta al Comune. Tutte le opere realizzate, sia per eventuali lavori di adeguamento,
sia a titolo di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese migliorie e addizioni, s’intenderanno
acquisite al patrimonio del Comune
ART. 12 SPAZI PUBBLICITARI
1. Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell’impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del
gestore e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge 266/2005, di interpretazione autentica dell’art. 90, comma 11
bis, della legge n. 289/2002, la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all’interno dell’impianto
realizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente
dall’imposta di pubblicità.
3. Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona
circostante.
4. Il Gestore dovrà garantire uno spazio gratuito a disposizione dell’Amministrazione Comunale, con
precedenza assoluta su tutte le altre trasmissioni, per comunicati ed avvisi che ritiene necessari o ad
esporre cartellonistica di analoga valenza.
ART. 13 PERSONALE IN SERVIZIO
1. Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato e nel numero necessario in
relazione al numero dei giorni e delle ore di funzionamento dell’impianto, alla tipologia delle attività che vi
si svolgono, alle diverse soluzioni tecnico-organizzative messe in atto. Tale personale sarà
preferibilmente individuato tra soggetti in possesso dei necessari requisiti residenti nel territorio di
riferimento, inteso come bacino d’utenza dell’impianto.
2. Il concessionario, oltre a provvedere al pagamento dei dipendenti secondo i CCNL, assicurerà anche il
rispetto e l’osservanza puntuale del pagamento di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi dei dipendenti.
ART. 14 DOCUMENTAZIONE
1. DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DELL’IMPIANTO
a. Nominativo del Direttore dell’impianto;
b. Planimetria dell’impianto ed elaborati progettuali aggiornati di ogni singola sezione funzionale;
c. Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs.81/2008;
d. Autorizzazione di cui all’art. 68 e 80 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773 del 18.06.1931;
e. Omologazione campo di erba sintetica;
f. Denuncia messa a terra;
g. Copia C.P.I;
h. Autorizzazione Federcalcio.
2. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL COMUNE entro 15 giorni dalla consegna dell’impianto:
a. Nominativo del Direttore dell’Impianto;
b. Nominativo della ditta a cui affidare la manutenzione di cui all’art. 10 lettera A.2;
c. Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
d. Rendiconto annuale economico e gestionale sulle attività svolte.
ART. 15 NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
1. Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico per la
sicurezza) con particolare riferimento al capo III del titolo I, nonché ai titoli II, III, V, VI, VIII e IX. Oltre a
controlli resi obbligatori dalla normativa, l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento procedere alle
ispezioni che più riterrà opportune.
2. Il concessionario provvederà a volturare il certificato prevenzioni incendi o ad acquisirlo in caso di
mancato rilascio.
ART. 16 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI
1. Il concessionario è direttamente responsabile dell’esatto adempimento della presente convenzione.
2. Il concessionario si impegna ad osservare le disposizioni Legislative e Costituzionali che regolano il
rapporto di lavoro dell’eventuale personale dipendente, con particolare riferimento all’art. 36 della
Costituzione ed alle Norme Assicurative, Previdenziali e Antinfortunistiche.
3. Sono a carico del concessionario le assicurazioni contro gli infortuni per sé ed i suoi eventuali
collaboratori durante l’esecuzione delle mansioni loro affidate e per la responsabilità civile, nonché le
formalità di iscrizione alla Camera di Commercio e l’osservanza delle disposizioni fiscali tutte, formali e
sostanziali.
4. L’Amministrazione essendo estranea alla gestione della struttura non risponde di incendi, furti, effrazioni,
danneggiamenti compiuti all’interno od all’esterno dell’impianto formante oggetto dell’affidamento.
5. Il Concessionario è l’unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell’impianto
compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere
materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell’impianto, e dalla non corretta
esecuzione delle manutenzioni previste all’art 10.
6. Il concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di
quest’ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa le
seguenti polizze:
 Polizza RCT/ RCO nella quale siano riportate integralmente tutte le attività previste dal presente
capitolato speciale di gara. Massimale minimo €. 3.000.000,00 relativo al solo appalto affidato
all'impresa dal Comune;
 Polizza Incendio comprensiva della garanzia atti vandalici, eventi atmosferici, terrorismo, sabotaggio,
acqua condotta, che dovrà essere emessa con la dicitura “La presente polizza viene stipulata anche
in nome e per conto di chi spetta” per il valore di riferimento degli impianti e di quanto all'interno di
detti impianti sia di proprietà del Comune di (€. 500.000,00);

Polizza Furto: la polizza Furto dovrà essere emessa con la dicitura "La presente polizza viene
stipulata anche in nome e per conto di chi spetta", per il valore di quanto all'interno di detti impianti
sia di proprietà dell'Ente. Dovrà prevedere anche la garanzia “Guasti cagionati dai ladri”
7. Il concessionario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante
dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento
effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
ART. 17 CAUZIONE
1. Il concorrente per partecipare alla gara dovrà costituire una cauzione provvisoria nella misura di € 120,00
(corrispondente al 2% del canone annuale di concessione), mediante polizza fideiussoria bancaria.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici muniti della certificazione UNI EN
ISO 9001/2000.
2. A garanzia dell’esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione l’affidatario è obbligato a
versare prima della stipula della stessa una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria bancaria
nella misura del 10% del canone di aggiudicazione. Tale cauzione dovrà coprire l’intera durata della
gestione.
3. Alla restituzione di detta cauzione l’Amministrazione provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla
scadenza dell’appalto sempre che l’affidatario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali.
ART. 18 STIPULA DELLA CONVENZIONE
1. Ai fini del perfezionamento della convenzione, che dovrà essere stipulata entro 30 giorni dalla data di
aggiudicazione, il concessionario dovrà far pervenire, in originale o in copia autenticata, la seguente
documentazione:
a. polizze assicurative di cui all’art. 18;
b. cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui all’art.19;
c. documentazione comprovante la volturazione di tutte le utenze di pertinenza dell’impianto stesso.
2. Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti la convenzione, sono ad esclusivo carico del soggetto
concessionario previa la costituzione di apposito deposito per diritti.
3. Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che la presente scrittura
privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986
n.131.
ART. 19 CESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO
1. E’ vietata qualsiasi cessione parziale o totale della convenzione;
2. Il subaffidamento di attività e/o prestazioni specialistiche è ammesso nel rispetto della disciplina dettata
dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
3. E’ comunque vietato il subaffidamento delle attività connesse alla conduzione ordinaria dell’impianto.
4. Il concessionario resta, comunque, unico responsabile nei confronti dell’Ente appaltante anche
dell’operato delle Imprese Specializzate chiamate per gli interventi di cui ai precedenti commi.
Art. 20 CONTROLLI
1. Il Comune si riserva la facoltà in ogni momento di verificare la qualità del servizio prestato dal
concessionario e in caso di ripetute inadempienze, di formulare contestazioni scritte invitando lo stesso
ad ottemperare agli obblighi contrattuali in un termine congruo nonché a relazionare per iscritto in
risposta a quanto contestato. Il Comune ha diritto di risolvere la convenzione quando, previa diffida a
provvedere, il locatario non adempia nel termine prefissato.
Art. 21 RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI
Entro trenta giorni dalla data di scadenza o sospensione della convenzione in qualunque momento e per
qualsiasi causa avvenga, il concessionario dovrà asportare, a sua cura e spese, arredi e materiali di sua
proprietà. In caso contrario vi provvederà l’Amministrazione a spese del concessionario, il quale si impegna
fin d’ora ad accettare il relativo addebito compreso il costo della custodia di quanto lasciato nella struttura in
idoneo locale, senza riserve né eccezioni, anche con l’utilizzo, salvo conguaglio, delle garanzie versate.
Su richiesta del concessionario, l’Amministrazione può consentire di mantenere quelle opere che a suo
giudizio potranno continuare a sussistere. In tale ipotesi, per le suddette opere, le quali diverranno
automaticamente di proprietà dell’Amministrazione Comunale, non sarà corrisposto alcun compenso.
ART. 22 SANZIONI
1. Le clausole previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti fermo restando
quanto già previsto in materia dai precedenti articoli, nel caso in cui il concessionario non ottemperi ad
uno dei seguenti adempimenti contrattuali sarà applicata dalla Amministrazione la corrispondente
sanzione indicata:
a. non proceda alle manutenzioni secondo il programma stabilito: per ogni inadempienza € 100,00 più
le spese derivanti dai danni arrecati;
2.
3.
4.
5.
6.
b. gestisca l’impianto ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per finalità diverse da
quelle contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte dell’Amministrazione: per ogni
inadempienza € 100,00
c. applichi tariffe diverse da quelle concordate e approvate dall’Amministrazione comunale: per ogni
inadempienza € 50,00;
d. non provveda al pagamento nei termini di scadenza delle varie utenze: € 50,00;
e. non provveda al pagamento del canone annuo nei termini stabiliti € 50,00;
f. in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle precedenti per ogni
inadempienza €. 100,00;
In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia.
La contestazione e la relativa applicazione delle suddette sanzioni sono esercitate dall’Amministrazione
comunale senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora.
Il concessionario dovrà pagare la sanzioni entro 10 giorni dalla contestazione, qualora non si ottemperi il
Comune potrà avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento
giudiziario.
L’aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il
diritto dell’Amministrazione a risolvere la convenzione ove le relative inadempienze dovessero essere
reiterate, secondo quanto previsto all’art. 23.
L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il reiterato inadempimento più volte sanzionato di obblighi contrattuali può comportare a giudizio
insindacabile dell’Amministrazione la risoluzione della convenzione, secondo le modalità indicate al
successivo art. 23.
ART. 23 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. In caso di inosservanza degli obblighi nascenti dalla convenzione, l’Amministrazione può richiamare il
concessionario all’osservanza degli stessi, fissandogli un congruo termine per l’adempimento; trascorso
inutilmente il termine accordato può pronunciare la decadenza del rapporto, con perdita dell’intera
garanzia versata ed estromissione immediata del concessionario e far eseguire d’ufficio le opere non
eseguite. Le spese per tali interventi saranno totalmente a carico del concessionario. Fermo restando
quanto previsto e convenuto dal precedente art. 18, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in
qualsiasi momento dal contratto, con il solo preavviso di trenta giorni, da darsi mediante lettera
raccomandata o PEC, sia per sopravvenuta incompatibilità degli obblighi derivanti dal contratto, sia per
altri motivi di pubblica utilità ed interesse. Parimenti, l’adempimento degli obblighi contrattuali, così come
la sublocazione abusiva o il mutamento di destinazione dell’uso della struttura e la non regolarizzazione
delle autorizzazioni amministrative e delle variazioni societari oltre a quanto previsto dall’art. 6,
produrranno la risoluzione del Contratto.
2. Nei casi sopra elencati, il concessionario non potrà accampare pretese o compensi, indennità o diritti di
alcun genere e dovrà restituire all’Amministrazione Comunale l’Autorizzazione Amministrativa che si
intende comunque decaduta con la risoluzione del Contratto.
3. Il concessionario accetta la clausola risolutiva espressa, ex artt. 1373 e 1456 c.c., nel senso che, in
ipotesi di inadempienze rispetto agli obblighi assunti con la presente convenzione, di mancata
manutenzione dell’impianto o per motivi di pubblico interesse o d’ordine pubblico, la amministrazione
concedente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere unilateralmente la
convenzione, senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante alla stessa amministrazione
concedente e senza che la società concessionaria abbia a pretender alcun indennizzo o risarcimento.
4. Il Comune potrà inoltre invocare la risoluzione della convenzione, previa diffida da notificarsi con lettera
raccomandata a.r. per:
a. insolvenza o fallimento del gestore o suoi aventi causa;
b. gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza dell’impianto;
c. contravvenzioni al divieto di subaffidamento;
d. sospensione od abbandono del servizio di gestione senza causa e senza preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale;
e. reiterate infrazioni agli obblighi contrattuali ed alle direttive impartite dal Comune;
f. effettuazione di modifiche strutturali dell’impianto senza preventiva autorizzazione del Comune, fatte
salve eventuali sanzioni;
g. gravi e ripetute violazioni delle norme previdenziali assicurative, antinfortunistiche in materia di
gestione del personale;
h. reiterate inadempienze nella manutenzione ordinaria di cui all’art. 10;
i. utilizzo dell’impianto per attività o finalità diverse da quelle indicate all’art. 1, senza la prescritta
autorizzazione.
5. Costituiscono inoltre causa di risoluzione della convenzione le inadempienze previste dalle seguenti e
specifiche clausole del presente capitolato:
a. Il reiterato arbitrario abbandono o sospensione dell’attività;
b. La mancata consegna della documentazione relativa alle assicurazioni stipulate, per il caso delle
assicurazioni a garanzia dei prestatori di lavoro.
ART. 24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per tutte le controversie concernenti la convenzione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere tra
le parti, è competente il Foro di Lecce, ai sensi del comma 1 art. 34 del D.M. 19/04/2000 n. 145 - non è
previsto il ricorso al collegio arbitrale.
Art. 25 UTILIZZO DEI DATI
1. Il concessionario autorizza l’Amministrazione, relativamente alla convenzione sottoscritta, a comunicare a
terzi i propri dati anagrafici e personali secondo le modalità prescritte dal D. Lgs. n. 193/2003. Per quanto
non esplicitamente riportato nel presente atto, si impegnano a far richiamo alle vigenti norme in materia.
IL CONCESSIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA,
URBANISTICA E LL.PP.
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