Comune di Torre del Greco Provincia di Napoli Ufficio Sport Convenzione Art. 1 Il Comune di Torre del Greco concede in uso esclusivo l’area destinata ad impianti sportivi sita in Torre del Greco alla via A. De Gasperi, 1, con tutte le strutture ivi esistenti : n° 3 campi da tennis di cui n° 1 con terreno di gioco in terra rossa e n° 2 con terreno di gioco in sintetico, n° 1 campo di pattinaggio pavimentato con mattonelle, area destinata a parcheggio, corpo di fabbrica adibito ad ufficio e corpo di fabbrica adibito a spogliatoio per atleti. Art. 2 La durata della concessione in uso è di anni 8 a partire dalla data di stipula della presente convenzione. Art. 3 E’ assolutamente vietata la sub concessione o la cessione anche parziale a terzi dell’uso dell’area oggetto della presente convenzione. Art. 4 Il concessionario provvederà, a propria cura e spesa, all’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori di ripristino della piena agibilità e funzionalità della struttura la cui descrizione e consistenza il concessionario dichiara di conoscere perfettamente. Il relativo onere è stato stimato dall’U.T.C., in via meramente indicativa, in € 71.071,78 oltre IVA. OPPURE: Il concessionario provvederà, a propria cura e spesa, all’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori di ripristino della piena agibilità e funzionalità della struttura secondo quanto previsto dall’offerta tecnica presentata in sede di selezione. Le autorizzazioni, licenze e/o permessi eventualmente necessari per procedere all’esecuzione dei lavori in parola saranno richiesti a cura e spese del concessionario. Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di mancato rilascio degli stessi. L’onere per l’esecuzione dei lavori, in ragione della spesa effettivamente sopportata, come risultante dalle relative fatture ed avvalorata per congruità a seguito delle verifiche dell’U.T.C., e, in ogni caso, in misura non superiore alla somma sopra indicata (€ 71.071,78 oltre IVA) sarà scomputato, senza alcun riconoscimento di interessi nel pagamento dei canoni di concessione con le modalità più avanti precisate. Il concessionario si impegna a dare inizio ai lavori di cui sopra entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e a portarli a termine entro 90 giorni dalla stessa. Art. 5 Il corrispettivo della concessione viene stabilito in euro …….. oltre IVA annui. Tale importo, rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT senza bisogno di alcuna ulteriore richiesta da parte dell’Ente concedente, sarà versato, in rate trimestrali anticipate , inizialmente pari ad € …………….. , entro il giorno 4 del corrispondente mese di scadenza, a far tempo dalla ultimazione dei lavori di cui all’art. 4, con le seguenti modalità: L’importo effettivamente erogato dal concessionario per l’esecuzione dei lavori di ripristino di cui sopra, nella misura accertata dall’U.T.C. e comunque nei limiti di quanto previsto dall’art. 4 che precede, sarà scomputato, in rate mensili fisse ed invariabili, nel corso dell’intero residuo periodo di validità della presente convenzione (93 mesi). Ciascuna rata sarà pari, pertanto, ad 1/93 della somma impiegata. Il concessionario pertanto verserà, alla scadenza trimestrale prevista, la differenza tra l’importo del canone dovuto e la somma di 3 rate mensili come sopra determinate. Art. 6 Il concessionario, si assume la piena responsabilità giuridica della gestione dell'impianto, liberando in questo senso l'Amministrazione Comunale da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari enti di controllo e tutela (ASL Napoli, VV.FF., P.S., Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Federazioni Sportive, CONI, ecc. ). Art. 7 L’intera struttura, ivi comprese le aree esterne, dovrà essere destinata esclusivamente alle attività sportive. Art. 8 Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto: a) a mettere a disposizione delle scuole cittadine di ogni ordine e grado , nel periodo scolastico, l’impianto sportivo per due giorni alla settimana in orario antimeridiano. b) a garantire ogni anno la frequenza gratuita ai corsi di tennis a 20 ragazzi provenienti da famiglie disagiate i cui nominativi saranno indicati dall’Ufficio Sport su segnalazione dei Servizi sociali dell’Ente. c) a provvedere a proprio totale onere e cura, all’esecuzione di quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l'uso dell'impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni. d) a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione del Centro Sportivo Tennis La Salle di Via De Gasperi non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe. e) a stipulare con primaria compagnia polizza di assicurazione a garanzia della responsabilità derivante dalla gestione e dall’uso dell’impianto sportivo tanto nei confronti dei terzi indistintamente considerati che nei confronti dei fruitori, a qualsiasi titolo, della struttura sportiva. La polizza in parola dovrà prevedere i seguenti massimali: per ogni sinistro € 500.000,00 con limite per persona lesa di € 500.000,00 e di € 500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più soggetti. f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985). g) a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell'impianto e dell'organizzazione dell'attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale di Torre del Greco da ogni incombenza o responsabilità. Art. 9 Le spese per la manutenzione straordinaria, dopo l’esecuzione dei lavori di ripristino a cura del concessionario, come sopra precisato, sono poste a carico del Comune di Torre del Greco come per legge. Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario. Rientra espressamente nella manutenzione ordinaria il mantenimento in perfetta efficienza delle superfici dei campi da gioco, l'adeguamento nel tempo del complesso sportivo alle norme federali F.I.T. in materia di omologabilità e quant'altro sia imposto da autorità amministrative, sportive e di ordine pubblico limitatamente ad interventi di ordinaria manutenzione. Ultimati i lavori di cui all’art. 4 della presente il concessionario non potrà eseguire alcun altro intervento straordinario se non previa autorizzazione da parte dell’Ente concedente. In ogni caso non avrà diritto, al termine della concessione, a compenso di indennità di sorta, per migliorie o addizioni non asportabili che avesse realizzato con o senza l’autorizzazione del concedente. La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura del concessionario. Art. 10 A garanzia degli obblighi per le responsabilità dirette ed indirette poste a carico del concessionario per effetto del presente atto, lo stesso dovrà fornire garanzia fideiussoria rilasciata da istituto di credito o assicurativo di primaria importanza per un importo di € xxxxx, pari al 10% dell’importo complessivo di affidamento della concessione. In caso di grave insolvenza e immotivata inadempienza, e/o di eventuali danni arrecati all’impianto sportivo comunale, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione a tutela del patrimonio comunale, il Comune avrà il diritto di avvalersi di tale garanzia fideiussoria per incamerare eventuali somme dovute, fino alla concorrenza di ogni suo credito. Art. 11 Il concessionario potrà gestire direttamente l’eventuale servizio bar e ristoro o affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne sollecita comunicazione al Comune per la necessaria e preventiva autorizzazione. Il concessionario si obbliga a tenere l’Amministrazione sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare. L’eventuale bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell’impianto , ai sensi dell’articolo 3 comma 6 lettera d) della legge 25 agosto 1991 , n° 287 . Art. 12 Sono a carico del concessionario le spese inerenti i consumi delle varie utenze (fornitura energia elettrica, fornitura gas, acqua, telefono, ecc.). Art. 13 L’Amministrazione Comunale ha facoltà di utilizzare, gratuitamente e senza onere accessorio alcuno, l'impianto per un massimo di n. 10 intere giornate all'anno e ciò dietro semplice preavviso di 10 giorni compatibilmente con gli impegni programmati dal concessionario. Il concessionario in questo caso si impegna a garantire a proprio totale onere e cura l'approntamento operativo dell'impianto, la custodia e la pulizia, senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, con forme e modi da concordarsi dettagliatamente o preventivamente, la collaborazione del concessionario per l'organizzazione di attività e/o manifestazioni di pubblico interesse o di particolare rilevanza sociale-ricreativa locale. Art. 14 Le clausole previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti. In caso di inadempienza del concessionario, l'Amministrazione Comunale lo richiamerà per iscritto all'osservanza dei suoi obblighi stabilendo un periodo di tempo congruo per l'adempimento. In caso di sua ulteriore inadempienza, la convenzione si intende risolta di diritto, fermo restando la facoltà per l'Amm.ne Com.le di rivalersi per i danni che potesse aver subito. Resta comunque convenuto che l'Amministrazione Comunale potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la presente convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nella gestione e conduzione dell'impianto, tali da pregiudicare, anche parzialmente, la normale fruizione dello stesso da parte della collettività. IL DIRIGENTE Dr. Raffaele Benevento
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