DIRITTO | PROSPETTIVE

DIRITTO | PROSPETTIVE
collana diretta da Paolo Cendon

DIRITTO | PROSPETTIVE
collana diretta da Paolo Cendon
Proposte di politica del diritto, storie di vita vissuta, questioni al di là dei confini
(globali, transnazionali), monografie famose da ripubblicare, diritto versus economia,
ricerche a impianto interdisciplinare. Voci importanti della comparazione giuridica,
interviste a personaggi famosi o intriganti, statistiche buone e cattive su come vanno
le cose, sfide che mettono in gioco il terzo settore, filoni della classicità meritevoli di
essere rivisitati. Raccolte di aforismi o di agudezas, risposte da chiedere al territorio,
testi de iure condendo, cronistoria di processi che hanno scosso la pubblica opinione,
protezione delle persone fragili, tematiche del domani che si affacciano (all’orizzonte
appunto).
Marco Lenzetti, Valentina Morello
EMIR: sarà vera svolta?
Uno sguardo al mercato dell’energia
Copyright © MMXIV
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, /A–B
 Roma
() 
 ---xxxx-x
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: maggio 
Indice

Capitolo I
Gli strumenti finanziari derivati
Premessa,  – La necessità di un intervento comunitario,  – La
definizione di derivato nell’EMIR,  – I future e i forward, .

Capitolo II
L’EMIR
Gli obblighi principali,  – Ambito soggettivo di applicazione, 
– Ambito oggettivo di applicazione,  – L’obbligo di reporting, 
– L’obbligo di compensazione,  – La determinazione dello status
di controparte ovvero il calcolo della soglia di compensazione,  – Gli
obblighi di mitigazione del rischio bilaterale,  – Le tempistiche
di implementazione, .

Capitolo III
“Fatta la legge, trovato l’inganno”
La problematica inclusione dei forward fisici nell’ambito di operatività dell’EMIR,  – Le sedi di negoziazione: mercati regolamentati e Multilateral Trading Facilities (MTFs),  – Le piattaforme di brokeraggio MTF e non-MTF e la decisione della Financial
Conduct Authority inglese,  – Gli impatti pratici dell’EMIR, .

Capitolo I
Gli strumenti finanziari derivati
: Premessa,  – La necessità di un intervento comunitario,  – La definizione di derivato nell’EMIR,  – I future e i
forward, .
Premessa
Bisogna regolare il mercato dei derivati!
Sembra di sentirla l’eco della voce dei potenti del mondo
riuniti a Pittsburgh durante il G del . La voragine finanziaria che si è prodotta a partire dal , è carne viva nelle
economie di tutti i principali paesi più industrializzati e fa sentire la sua morsa sulla vita dei cittadini/ elettori. E allora che
fare? Il problema è arcinoto e dibattuto: possiamo consentire
che montagne di denaro si muovano in giro per il mondo senza
alcun tipo di controllo?
Possiamo accettare che esistano miliardi di transazioni di
cui nessuno conosce i contorni nell’attuale congiuntura economica?
Possiamo ancora permetterci che i derivati finanziari siano
immersi in un mare oscuro senza alcuna regola?
Queste domande hanno avuto una risposta tanto prevedibile
e scontata quanto ineluttabile.
Perché in effetti da qualsiasi parte la si veda, è indubitabile
che i derivati inglobino un rischio sistemico molto elevato;
rischio che è tra l’altro acuito dalla creazione di una complessa
rete di interdipendenze, più o meno occulte, che rende difficile
de facto determinare la natura e il livello dei rischi a questi


EMIR: sarà vera svolta?
connessi e aumenta l’incertezza soprattutto in congiunture
caratterizzate da forti tensioni sui mercati.
Il periodo storico di riferimento è, infatti, scandito da eventi
molto rilevanti che vanno dal quasi crollo di Bear Sterns nel
marzo , passando dal fallimento di Lehman Brothers il 
settembre  e arrivando al salvataggio in extremis di AIG il
giorno successivo.
Tutti avvenimenti che sono stati imputati anche alle carenze
nel funzionamento del mercato dei derivati, considerati tra
le principali fonti di rischio per il settore finanziario, e che
hanno contribuito a porre il problema sotto una particolare
lente d’ingrandimento.
È in quest’ottica che nel settembre  i leader del G
riuniti a Pittsburgh hanno convenuto che tutti i contratti derivati avrebbero dovuto essere negoziati in modo più sicuro.
La linea, dunque, era tracciata tanto è vero che “nel giugno
 i leader del G riuniti a Toronto hanno riaffermato il loro
impegno e si sono inoltre impegnati ad accelerare l’applicazione di misure forti per accrescere la trasparenza e la vigilanza
regolamentare dei contratti derivati OTC in maniera uniforme
a livello internazionale e non discriminatoria” (considerando n.
, Regolamento n. / – EMIR).
La necessità di un intervento comunitario
Sulla scorta delle decisioni politiche assunte a livello mondiale,
il legislatore europeo ha, dunque, iniziato il proprio intervento
di riassetto e regolamentazione del mondo finanziario al fine
di tutelare l’integrità e la solidità delle economie degli Stati
Membri.
L’Unione Europea si è attivata per perseguire tali obiettivi, in primo luogo, attraverso l’adozione del Regolamento n.
/, denominato “European Market Infrastructure Regulation” o EMIR http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:::::IT:PDF), entrato in vigore il
. Gli strumenti finanziari derivati

 agosto , con il quale sono state stabilite regole di condotta, reportistica, obblighi di compensazione e di risk mitigation, destinate ad impattare sul sistema di regolamentazione
del mercato dei derivati, interessando direttamente le imprese
che utilizzano questo tipo di contratti e le banche che offrono
questo tipo di prodotti.
In secondo luogo, attraverso la proposta di revisione della
MiFID (c.d. MiFID II) e di adozione del Regolamento MiFIR
(relativo mercati degli strumenti finanziari e modificativo del
regolamento EMIR).
In linea con i requisiti già proposti dall’EMIR e volti a incrementare la compensazione centrale degli strumenti derivati
OTC, le disposizioni proposte dalla riforma MiFID/MiFIR
prevedono infatti che tutti gli strumenti derivati negoziati overthe-counter, caratterizzati da un sufficiente livello di liquidità e
standardizzazione, siano effettuate soltanto su piattaforme ritenute ammissibili dalla normativa, ossia mercati regolamentati
(Regulated Market – RM), sistemi multilaterali di negoziazione
(Multilateral Trading Facility – MTF) o sistemi organizzati di
negoziazione (Organized Trading Facility – OTF), dal momento
che in tali sedi di negoziazione regolamentate vigono regole
di condotta e obblighi di compensazione che consentono di
ridurre il rischio sistemico di mercato inevitabilmente connesso
alle transazioni su derivati.
Infine, pur al di fuori dell’oggetto del presente lavoro, è
appena il caso di ricordare anche il progetto di sostituzione della
Direttiva //CE sugli abusi di mercato (MAD – Market
Abuse Directive) con un Regolamento (MAR – Market Abuse
Regulation) e con una direttiva sulle relative sanzioni penali
(Nuova MAD).
La definizione di derivato nell’EMIR
Preliminarmente per inquadrare e dare un primo confine all’argomento cerchiamo di capire che cosa sia un derivato e