Informazione sul procedimento di media-conciliazione

DOCUMENTO INFORMATIVO
A6. Informazione sul procedimento di media-conciliazione.
Il D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 impone agli avvocati di informare i propri assistiti in merito alla possibilità di avvalersi del procedimento di
mediazione disciplinato dal suddetto decreto, alle agevolazioni fiscali ivi previste e ai casi in cui l’esperimento della mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il cliente ha facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n.28/10 per tentare la risoluzione stragiudiziale di
controversie.
Ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.28/10 il procedimento di mediazione ivi previsto (ovvero, per le materie ivi contemplate, i procedimenti
previsti dal D.Lgs. n.179/07 o dall’art.128-bis del D.Lgs. n.385/93) costituisce condizione di procedibilità del giudizio relativo a
controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Le disposizioni sul procedimento di mediazione non si applicano ai seguenti procedimenti, per i quali pertanto il procedimento non
costituisce condizione di procedibilità:
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procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della
provvisoria esecuzione;
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procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito ex art.667 cpc;
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procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art.703/3 cpc;
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procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
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procedimenti in camera di consiglio;
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azione civile esercitata nel processo penale.
Il procedimento di mediazione può essere avviato innanzi a un organismo di mediazione istituito da enti pubblici o privati che sia iscritto
nel registro degli organismi del Ministero della Giustizia.
L’articolo 17 comma 2 e 3 del D.Lgs. n.28/2010 prevede che gli atti e i documenti e i provvedimenti del procedimento di mediazione siano
esenti dall’imposta da bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura e che il verbale di accordo sia esente dall’imposta di
registro fino al limite di valore di € 50.000, che sarà comunque dovuta solo sulla quota eccedente tale importo, qualora il valore sia
superiore.
Il procedimento di mediazione non è gratuito; sarà possibile avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato qualora ne ricorrano i
presupposti. Per il procedimento di mediazione dev’essere corrisposta un’indennità determinata annualmente con decreto del Ministro
della giustizia. L’art.20 del D.Lgs. n.28/2010 prevede che sia attribuito alla parte che ha corrisposto l’indennità un credito di imposta,
commisurato all’indennità entro il limite massimo di € 500 per il caso di successo della mediazione, e di € 250 in caso di insuccesso della
mediazione.