Massima deliberazione n. SCCLEG/33/2014/PREV Corte dei conti – Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato Presidente: Pietro DE FRANCISCIS Relatore: Cons. Simonetta ROSA Data adunanza: 20 novembre 2014 Data deposito: 16 dicembre 2014 In tema di deliberazione n. 20/2014 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 18 aprile 2013 adottata ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. “legge obiettivo”) avente ad oggetto “Via del Mare, collegamento A4-Jesolo e Litorali (CUP H41B0900116005). Parere su schema di convenzione e piano economico finanziario di cui alla proposta del promotore”. In sede di esame di delibera CIPE - con la quale si valuta favorevolmente, con prescrizione, lo schema di convenzione di un intervento avente ad oggetto la realizzazione di un tratto stradale, con pedaggio, in ambito regionale - alla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità non è precluso alcun esame, estendendosi la sua competenza alla piena conoscenza degli atti tutti della procedura seguita, ivi compreso lo schema di convenzione. In assenza di un atto endoprocedimentale, quale l’accordo - che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 15/2002, deve intercorrere tra Regione Veneto e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -, la delibera CIPE non può essere considerata conforme a legge, a nulla valendo l’inserimento dell’opera da realizzazione nel Piano Infrastrutture Strategiche (PIS), previsto dall’art. 1, comma 1 della legge n. 443/2001 ed allegato al Documento di economia e finanza (DEF), attesa la diversa natura dell’accordo richiesto dalla legge rispetto alla decisione politica di comprendere l’intervento nel PIS. Pur non sussistendo allo stato e in via generale l’obbligo del preventivo assenso della Commissione Europea sulla proroga di una concessione, alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria, una clausola convenzionale che ne preveda la possibilità ancorché finalizzata a riportare in equilibrio il piano economico-finanziario - non può non essere sorretta dal formale richiamo al rispetto delle norme e dei principi comunitari: ed invero, il ricorso all’istituto della proroga è utilizzabile solo in via eccezionale, in quanto di per sé realizza una violazione dei principi e delle norme del Trattato in tema di tutela della concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza.
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