Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti

Massima deliberazione n. SCCLEG/33/2014/PREV
Corte dei conti – Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato
Presidente: Pietro DE FRANCISCIS
Relatore: Cons. Simonetta ROSA
Data adunanza: 20 novembre 2014
Data deposito: 16 dicembre 2014
In tema di deliberazione n. 20/2014 del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica del 18 aprile 2013 adottata ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443 (c.d. “legge obiettivo”) avente ad oggetto “Via del Mare,
collegamento A4-Jesolo e Litorali (CUP H41B0900116005). Parere su schema di
convenzione e piano economico finanziario di cui alla proposta del promotore”.
In sede di esame di delibera CIPE - con la quale si valuta favorevolmente, con
prescrizione, lo schema di convenzione di un intervento avente ad oggetto la
realizzazione di un tratto stradale, con pedaggio, in ambito regionale - alla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimità non è precluso alcun esame,
estendendosi la sua competenza alla piena conoscenza degli atti tutti della procedura
seguita, ivi compreso lo schema di convenzione.
In assenza di un atto endoprocedimentale, quale l’accordo - che, ai sensi dell’art. 3,
comma 4, della legge regionale n. 15/2002, deve intercorrere tra Regione Veneto e
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -, la delibera CIPE non può essere
considerata conforme a legge, a nulla valendo l’inserimento dell’opera da realizzazione
nel Piano Infrastrutture Strategiche (PIS), previsto dall’art. 1, comma 1 della legge n.
443/2001 ed allegato al Documento di economia e finanza (DEF), attesa la diversa
natura dell’accordo richiesto dalla legge rispetto alla decisione politica di comprendere
l’intervento nel PIS.
Pur non sussistendo allo stato e in via generale l’obbligo del preventivo assenso della
Commissione Europea sulla proroga di una concessione, alla luce della giurisprudenza
nazionale e comunitaria, una clausola convenzionale che ne preveda la possibilità ancorché finalizzata a riportare in equilibrio il piano economico-finanziario - non può
non essere sorretta dal formale richiamo al rispetto delle norme e dei principi
comunitari: ed invero, il ricorso all’istituto della proroga è utilizzabile solo in via
eccezionale, in quanto di per sé realizza una violazione dei principi e delle norme del
Trattato in tema di tutela della concorrenza, non discriminazione, parità di
trattamento, pubblicità e trasparenza.