«Centrali uniche» realizzabili anche con convenzione

Le istruzioni dell'Anci
«Centrali uniche»
realizzabili anche
con convenzione
L'acquisizione di lavori, servizi e forniture di beni mediante
un modello organizzativo che
faccia leva su una centrale unica
di committenza può essere realizzata dai Comuni non capoluogo con una convenzione in
forma associata, anche utilizzando lo schema predisposto dall'Associazione nazionale comuni italiani.
L'obbligo previsto dal comma
3-bis dell'articolo 33 del Codice
dei contrattipubblici è operativo
dal i° gennaio per gli acquisti di
beni e servizi, mentre sarà esteso
agli affidamentidilavoriapartire
dal 1° luglio.
La disposizione del decreto legislativo 163/2006 (riformulata
dalla legge 89/2014) individua
una serie di soluzioni operative
che gli enti possono scegliere,
delineando anche la possibilità
di un «accordo consortile».
Questa definizione contenuta
nella norma (replicante quella
esistente nella versione precedente) è stata peraltro interpretata come espressione atecnica,
con la quale il legislatore havoluto genericamente riferirsi alle
convenzioni definibili in base all'articolo 3o del decreto legislativ0 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei Comuni
(Corte dei Conti, sezione regionale di controllo Umbria, deliberazione 112/2013/Par del 5 giugno
2013; sezione regionale di controllo Lazio, delibera 138/2013/
Par del 26 giugno 2013).
La possibilità per i Comuni di
avvalersi dei «competenti uffici», sottintende lavolontà di non
dare vita aun organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti.
Inoltre, a fronte dei vincoli
previsti dall'articolo 2, comma
28 della legge 244/2007 e dei divieti dettati dall'articolo 2, comma 186 della legge n. 191/2009, le
amministrazioni comunali non
possono costituire consorzi di
funzioni.
Rispetto a questo quadro,
quindi, l'accordo consortile è
traducibile operativamente come una convenzione per la gestione associata in base all'articolo 3o del decreto legislativo n.
267/2000.
Per sostenere i Comuni nell'organizzazione del modello di
centralizzazione degli acquisti
in forma aggregata, l'Anci ha elaborato uno schema di convenzione (accompagnato da una
guida esplicativa, che ne illustra
la natura e alcuni aspetti operativi), che è stato inviato ieri a tutte
le amministrazioni.
Lo strumento pattizio è strutturato inbase all'assettoprevisto
dall'articolo 3o del decreto legislativo 267/2000 e presenta una
serie di varianti, adattabili dai
IL MODELLO
Elaborato uno schema-tipo
chei Comuni non capoluogo
possono utilizzare
per ottenere le forniture
di beni e servizi
Comunicheintendonoutilizzarlo, riferite alle due soluzioni previste dalla disposizione delTuel:
l'ufficio comune ol'ente capofila.
Il quadro degli elementi principali della convenzione propone anche una possibile distribuzione delle attività tra i singoli
Comuni aderenti e la struttura
organizzativa configurata come
centrale unica di committenza,
nella quale saranno chiamate a
operare risorse tonane qualificate appartenenti ai vari Comuni
associati.
Il processo di affidamento è
invece poggia invece sul riparto
di competenze tra il responsabile del procedimento e il responsabile della "centrale" di acquisto, con una serie di indicazioni
di dettaglio che distinguono le
parti della procedura di competenza di ciascuno.
G.Tr.
0 AIPROO DUON e RISERVAA