convenzione con il centro medico santa chiara srl di bra per l

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993
Del.convenzione Dermatologia
RAi/dm
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. ...518.... DEL ..12 settembre 2014........
OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CENTRO MEDICO SANTA CHIARA
SRL DI BRA PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE IN
DERMATOLOGIA
IN
REGIME
DI
LIBERA
PROFESSIONE
INTRAMOENIA.
In data ...12 settembre 2014.... presso la sede amministrativa dell’Azienda
Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso
C.Brunet n.19/A,
IL DIRETTORE GENERALE – dott.ssa Giovanna BARALDI
(nominata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 17-3727 del 27 aprile 2012)
Su conforme proposta del Responsabile della S.C. Affari Generali, Legale, Segreteria
- Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502, modificato ed integrato dal D. Lgs. 19.06.99 n.
229, che all’art. 15 quinquies, comma 2, punto c) prevede per i dirigenti sanitari “la possibilità
di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda
del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa
convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture”;
- Vista la circolare regionale n. 9795/29.6 del 20.07.1998 che, relativamente alle prestazioni
richieste a pagamento da terzi, al punto 5), testualmente recita:
omissis…
“Queste prestazioni sono richieste da Enti, Compagnie di Assicurazione, Associazioni, Ditte,
ecc. all’Azienda e dall’Azienda ai propri dipendenti e riguardano ogni tipo di prestazione
ambulatoriale o di ricovero effettuata da un singolo sanitario o da un’equipe di sanitari, anche
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con l’ausilio di personale di supporto, a favore di associazioni, fondazioni, enti, società o di
singoli utenti. Sono ammesse anche a favore di società private e ditte commerciali, anche
eroganti prestazioni sanitarie ed operanti nell’ambito sanitario, a condizione che tra le
medesime e l’Azienda Sanitaria sia stipulata una convenzione previa verifica dell’inesistenza di
conflitti d’interesse o di altre cause ostative.” …..omissis
-
Visto il DPCM del 27.03.2000 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento
concernente l’attività libero professionale intramuraria da parte della dirigenza sanitaria del
SSN”, ed in particolare l’articolo 8 che disciplina l’attività professionale richiesta a pagamento da
terzi all’azienda;
-
Preso atto che, il succitato articolo 8, stabilisce che “l’attività professionale, richiesta a
pagamento da terzi all’azienda e svolta fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che
all’esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata
attività libero-professionale intramuraria…..”;
- Visti gli articoli 54 e seguenti del CCNL quadriennio 1998-2001 dell’area negoziale relativa alla
dirigenza medico- veterinaria del 08.06.2000 ed in particolare l’art. 55 commi c) e d) nonché
l’art. 58 commi 9. e 10. che disciplinano l’attività professionale richiesta a pagamento da terzi
all’azienda svolta, fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture
aziendali che può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero
professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale attività;
- Visto l’art. 2 del D.L. n. 158 del 13.09.2012 convertito con Legge n. 189 dell’08.11.2012
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute” (Decreto Balduzzi);
- Visto l’allegato “A” alla D.G.R. 23.04.2013 n. 19-5703 “Linee guida in materia di attività libero
professionale intramuraria ambulatoriale alla luce di quanto disposto dalla legge 3.8.2007 n.
120, modificata dal D.L. 13 settembre 2012 n. 158 convertito con modificazioni nella legge
8.11.2012 n. 189”;
- Visto il regolamento aziendale in materia di libera professione intramoenia approvato dal
Direttore Generale con deliberazione n. 479 del 08.08.2014;
- Dato atto che in data 30.06.2014 (prot. arrivo n. 21071) è pervenuta dal Centro Medico SANTA
CHIARA S.R.L. di Bra - viale Rimembranze 2 – la richiesta di convenzionamento per
l’erogazione di prestazioni sanitarie di dermatologia;
- Preso atto che il Centro Medico SANTA CHIARA S.R.L. è una struttura privata non accreditata
e non convenzionata con il SSN come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
rilasciata dal Legale Rappresentante sig. Davide SASIA in data 24.06.2014;
- Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore della S.C. Dermatologia, dal Direttore del
Dipartimento di Medicina II e dal Direttore Sanitario d’Azienda in merito all’insussistenza di
conflitti d’interesse o di altre cause ostative, trattandosi di prestazioni da effettuarsi al di fuori
dell’orario di lavoro e delle attività previste dall’impegno di servizio che non pregiudicano il
normale svolgimento dei compiti di istituto del dipendente coinvolto;
- Visto pertanto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”
per costituirne parte integrante e sostanziale;
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- Dato atto che nulla osta alla stipula della convenzione in oggetto;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell’art.3, comma 1
quinquies del decreto leg.vo 19/6/1999 n.229;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell’art.3, comma settimo, del
decreto legislativo 30/12/1992 n.502, così come modificato dal decreto legislativo 7/12/1993
n.517;
ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:
1) di stipulare con il Centro Medico SANTA CHIARA s.r.l. sito in Bra - Viale delle Rimembranze
n. 2 - per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, la convenzione per l’erogazione
di prestazioni sanitarie in dermatologia, secondo lo schema che si allega sotto la lettera “A” alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la convenzione di cui al punto 1) viene stipulata per il periodo dal 01.09.2014 al
31.08.2015 e che gli introiti derivanti verranno incassati al conto 04.50.278 “Incassi per libera
professione intramoenia” del Bilancio di competenza e successivamente ripartiti secondo le
percentuali vigenti in materia di libera professione intramoenia ;
3) di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
dell’Azienda.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Giovanna BARALDI)
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ALLEGATO
…omissis…
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SEGRETERIA AFFARI GENERALI
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico dell’Azienda Ospedaliera ai
sensi dell’art. 124 del Testo Unico 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, c.1, L. 18.6.2009 n. 69.
Cuneo, ……………………………
Il funzionario incaricato
S.C. Affari Generali, Legale, Segreteria
(dott.ssa Laura COMETTO)
Pubblicazione avvenuta per 15 giorni consecutivi dal ………………………………………….
al ………………………………………..
Cuneo, ………………………………………
Il banditore
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………………………
ai sensi dell’art.134, 3° comma Testo Unico 18/8/2000 n.267.
ai sensi degli artt.2 e 3 della Legge Regionale 30/6/1992 n.31 modificati dagli artt.27 e 28
della Legge Regionale 24/1/1995 n.10.