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UK FATCA: si allungano i tentacoli del monitoraggio
fiscale britannico in materia di trust
25 November 14
Introduzione
Secondo la normativa fiscale attualmente vigente, le persone fisiche residenti, ma non ‘domiciliate’ (nel senso inglese del termine),
nel Regno Unito (qui di seguito 'individui RND') non sono obbligate a produrre alcuna dichiarazione né a fornire informazioni in
merito a beni detenuti tramite strutture al di fuori dei confini britannici, nella misura in cui eleggano il sistema di tassazione noto
come 'remittance basis' e non ricevano da tali strutture distribuzioni o benefici nel Regno Unito. Tutto ciò sta per cambiare.
A far corso dal 2016, infatti, alcune informazioni riguardanti strutture patrimoniali costituite all’estero (ossia fuori dal Regno Unito), e
che abbiano disponenti, beneficiari o guardiani residenti sul territorio britannico, saranno automaticamente fornite all’autorità fiscale
inglese (HMRC, Her Majesty’s Revenue and Customs). Tali informazioni dovranno essere fornite indipendentemente dal fatto che
siano dovute imposte nel Regno Unito, che fondi costituenti redditi e plusvalenze realizzati all’estero siano effettivamente ‘rimessi’
nel Regno Unito o che le persone coinvolte nella struttura siano perfettamente in regola con gli obblighi fiscali.
È, tuttavia, prevista la possibilità per individui RND di optare per un regime alternativo che consente di limitare le informazioni da
fornire a HMRC, con la precisazione che l’adesione a questo regime alternativo deve avvenire, nella maggior parte dei casi, entro
la primavera del 2015. Sebbene l’adesione al regime alternativo consenta di limitare il numero di informazioni da fornire al fisco
inglese, vi sono alcuni dati, considerati essenziali, che devono comunque essere dichiarati. Ciò penalizzerà, in maniera particolare,
quei soggetti che, pur non avendo nulla da nascondere alle autorità fiscali, sono contrari all’idea di fornire informazioni personali
che preferirebbero tenere confidenziali, per vari motivi, ivi incluse ragioni di riservatezza o di sicurezza.
La nuova disciplina può essere considerata come la versione inglese dell’ormai noto regime americano FATCA (Foreign Account
Tax Compliance Act), dato che permette alle autorità fiscali britanniche di ottenere informazioni riguardanti i propri contribuenti in
merito a beni posseduti al di fuori dei propri confini nazionali. Gli specialisti della materia hanno pertanto etichettato la nuova
disciplina come 'UK FATCA' o 'mini-FATCA'.
Quali strutture sono soggette al mini-FATCA?
Per il momento, le strutture patrimoniali soggette al mini-FATCA saranno unicamente quelle istituite nelle Dipendenze della Corona
e nei Territori Britannici d’Oltremare . Questi paesi hanno concluso diversi accordi con la 'madrepatria' allo scopo di fissare alcuni
criteri base per lo scambio di informazioni. Si noti che, quanto esposto di seguito, vale come indicazione di massima in merito alle
previsioni della nuova normativa. Infatti, l’applicazione della stessa dipenderà in larga misura dalle circostanze di fatto del caso
concreto. Si raccomanda, pertanto, di ottenere consulenza legale specifica in relazione alle proprie circostanze personali.
La nuova disciplina colpisce in modo particolare quei trust che, costituiti in una di queste giurisdizioni, siano qualificabili come 'ente
d’investimento' (investment entities) o che siano considerati 'soggetti stranieri non finanziari di tipo passivo' (passive non financial
foreign entities). In linea di massima, un trust in cui il ruolo di trustee sia svolto da una società o che detenga un portafoglio
d’investimenti amministrato in modo professionale, sarà considerato “ente d’investimento”, salvo che il reddito che gli derivi da
attività finanziarie sia in misura inferiore al 50% (con esclusione di redditi derivanti da investimenti immobiliari).
Qualora il trust non sia classificabile come 'ente d’investimento', esso sarà generalmente qualificato come 'soggetto straniero non
finanziario'. In quest'ultimo caso, il soggetto straniero non finanziario sarà 'di tipo passivo' qualora una porzione del proprio reddito
pari o superiore al 50% provenga da 'attività di tipo passivo' (le quali includono attività di locazione di immobili). Gli unici soggetti
esclusi dagli obblighi d’informazione saranno i 'soggetti stranieri non finanziari di tipo attivo'.
Quali informazioni devono essere fornite?
Qualora il trust possa essere qualificato come 'ente d’investimento', dovranno essere fornite informazioni su ogni disponente,
beneficiario, guardiano, trustee e ogni altra persona residente nel Regno Unito che eserciti una qualche forma di controllo sul trust.
Tra le informazioni da fornire vi sono il nome, l’indirizzo, il numero di previdenza sociale, il valore del trust (o di porzione di esso, a
seconda dalle circostanze) alla fine dell’anno, ogni eventuale distribuzione a favore di beneficiari residenti nel Regno Unito e i
dettagli delle relazioni bancarie facenti capo al trust.
Nei casi in cui il trust sia qualificabile come un 'soggetto straniero non finanziario di tipo passivo', le informazioni richieste dovranno
essere fornite da un soggetto che si occupi della gestione finanziaria del trust (ad esempio il trustee o un investment manager). Le
informazioni riguarderanno, in questo caso, il disponente, i trustee, i beneficiari che abbiano diritti su una parte sostanziale dei beni
in trust, e, in alcuni casi, anche il guardiano. Il contenuto delle informazioni è il medesimo di quello previsto per gli 'enti
d’investimento'.
Regime alternativo per i 'remittance basis users'
Gli individui RND a cui si applica il regime fiscale della 'remittance basis' hanno accesso ad una disciplina speciale. L’accesso a
tale regime avviene attraverso una richiesta di adesione che deve essere effettuata dal soggetto che si occupa della gestione
finanziaria del trust. Gli individui RND saranno tenuti a rinnovare annualmente l’adesione a tale regime alternativo e a produrre
un’autocertificazione del proprio status fiscale (individuo RND e opzione per la 'remittance basis').
Le informazioni da fornire sulla base del regime alternativo saranno più limitate e riguarderanno, in linea di massima, unicamente i
fondi che giungano al trust dal Regno Unito e viceversa o che provengano da, ovvero siano diretti verso giurisdizioni non
identificabili. Sarà inoltre necessario, nella maggior parte dei casi, fornire il nome del Trust e l’indirizzo del trustee.
Da guando si applicheranno le nuove regole?
Le informazioni relative al 2014 dovranno essere fornite entra la prima metà del 2016, ma l’eventuale opzione per l'applicazione
del regime alternativo dovrà essere fatta entro la prima metà del 2015. E’ inoltre previsto che i contribuenti abbiano accesso a
procedure di disclosure per la regolarizzazione dei propri affari prima che l’obbligo di fornire informazioni entri in vigore.
Conclusione
In generale, sembra che le autorità inglesi stiano ampliando in modo significativo le possibilità di monitorare le posizioni finanziarie
ascrivibili (seppur indirettamente) a individui RND. In linea con questa nuova tendenza, HMRC ha recentemente stretto accordi
(efficaci a partire dal 2016) con 51 paesi al fine di migliorare l’effettività dello scambio di informazioni relative a strutture patrimoniali
e a conti bancari. I tentacoli del monitoraggio fiscale internazionale in tema di trust si stanno allungando.
Per ricevere consulenza in merito all'impatto che le nuove norme avranno su trust di cui siate disponente, beneficiario, guardiano o
trustee, o sulle varie opportunità per regolarizzare eventuali posizioni fiscali non dichiarate, siete pregati di contattare il vostro
Partner di fiducia presso Withers.
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