Conto corrente ESTERO – BONIFICI E ASSEGNI Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA VALSABBINA S.C.p.A. Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430 Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187 – Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988 www.lavalsabbina.it [email protected] Iscrizione Albo Bankit:2875.3.0 – Codice ABI: 05116 ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Caratteristiche: Bonifici all’estero il bonifico all'estero è un'operazione bancaria mediante la quale un cliente ordina alla propria banca di pagare per proprio conto un beneficiario residente all'estero. Per i bonifici transfrontalieri si rinvia allo specifico foglio informativo analitico. Bonifici dall’estero Il bonifico dall'estero è un'operazione bancaria mediante la quale un cliente riceve una somma a suo favore da un ordinante non residente. Negoziazione S.B.F. assegni e traveller’s cheques in divisa Con la negoziazione SBF di assegni e traveller's cheques in divisa il cliente, in base alle normative vigenti, riceve per contanti o sul suo conto corrente una somma di denaro "salvo buon fine", subordinata cioè alla solvibilità dell'emittente del titolo. La valuta applicata dipende dalla tipologia di assegno in questione. Negoziazione S.B.F. assegni in Euro conto estero e traveller’s cheques in Euro Il cliente, in base alle normative vigenti, riceve "salvo buon fine" in contanti o sul conto corrente una somma di denaro, subordinata alla solvibilità dell'emittente del titolo. Principali rischi (generici e specifici): Tra i principali rischi vanno tenuti presente: - l'ordinante del bonifico sopporta un rischio di cambio se la divisa dell'ordinante è diversa dall'EURO - rischio dovuto all'incompletezza delle istruzioni fornite. - rischio di cambio nel caso in cui l'importo arrivato sia espresso in divisa estera - eventuali ritardi nell'accredito nel caso in cui l'ordinante non abbia specificato correttamente le istruzioni ricevute. - solvibilità dell'emittente - blocco dell'assegno - rischio di cambio - rischio derivante dalla normativa vigente nel paese di origine della banca trassata. 21/05/2014 Foglio Informativo n. 26 1 Requisiti minimi: • essere intestatario di un conto corrente di corrispondenza presso la Banca. CON TO CORRENTE CONDIZIONI ECONOMICHE Bonifici all’estero Spese: - per lettera o assegno - per swift € 22,00 € 15,00 Cambio: cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione maggiorato di uno spread nella misura massima di 1,00 % Valuta di addebito data operazione Tempi massimi di esecuzione senza conversione di divisa: 1 gg lavorativo successivo alla data di ricezione Tempi massimi di esecuzione in caso di conversione di divisa: 4 gg lavorativi successivi alla data di ricezione Commissioni di intervento: 0,15% con un minimo di € 4,00 Penale per bonifici con coordiante bancarie mancanti o incomplete: € 12,00 Spese su richiesta d'intervento successiva all'esecuzione del bonifico: € 30,00 + spese reclamate dalle corrispondenti Spese invio documento sintesi: € 0,80 Bonifici dall’estero Spese: -domiciliati sul ns. Istituto -domiciliati su altro Istituto € 6,50 € 25,00 Cambio: cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione maggiorato di uno spread nella misura massima di 1,00 % Valuta data operazione + 2 gg lav. Commissione di intervento Spese invio documento sintesi 0,15% con un minimo di € 4,00 € 0,80 NEGOZIAZIONE S.B.F. ASSEGNI E TRAVELLER'S CHEQUES IN DIVISA Cambio: cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione maggiorato di uno spread nella misura massima di 1,00 % Valuta: data negoziazione + 15 gg lav. Commissione di intervento: Spese: Richiesta esito assegno: 0,15% con un minimo di € 4,00 € 9,00 € 25,00 + spese B.E. Insoluti: - commissione per assegno insoluto - spese per restituzione materialità assegno 21/05/2014 0,125% con un minimo di 15 € 13,00 € Foglio Informativo n. 26 2 Spese invio documento sintesi € 0,80 Condizioni di valuta e disponibilità versamenti: (giorni lavorativi successivi al giorno di versamento) - Versamento assegni esteri in Euro su banche italiane 7 gg valuta, 30 gg disponibilità - Versamento assegni esteri in Euro su banche estere 15 gg valuta, 30 gg disponibilità - Versamento assegni in divisa su banca estera con valuta del paese emittente 15 gg valuta, 30 gg disponibilità - Versamento assegni in divisa su banca estera con valuta diversa dalla valuta del paese 15 gg valuta, 30 gg disponibilità Termini di non stornabilità: - assegni bancari del ns. Istituto tratti sulla stessa dipendenza accreditante: - assegni bancari del ns. Istituto tratti su altra dipendenza: gg. gg. 1 6 NEGOZIAZIONE S.B.F. ASSEGNI IN EURO CONTO ESTERO E TRAVELLER'S CHEQUES IN EURO Valuta data negoziazione + 15 gg lav. Disponibilità data negoziazione + 30 gg lav. Commissione di intervento 0,15% con un minimo di € 4,00 Spese 9,00 € Insoluti: - commissione per assegno insoluto - spese per restituzione materialità assegno 0,125% con un minimo di 15,00 € 13,00 € Spese invio documento sintesi 0,80 € PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI Principali norme contrattuali: L'ordine sarà dato a rischio del cliente. La banca non assume la responsabilità di sorta per eventuali ritardi, disguidi postali o errori di trasmissione dell'ordine, nè per l'errata interpretazione al ricevimento del medesimo, come pure resta sollevata da ogni responsabilità in caso di mancata esecuzione del bonifico per insufficienti disponibilità o per incompletezza delle informazioni fornitele. La banca si riserva il diritto di addebitare al cliente ogni ulteriore spesa sostenuta a seguito di modifiche da apportare alle istruzioni del bonifico o di rilievi delle banche corrispondenti, nonchè gli importi reclamati da queste ultime per loro spese o commissioni. Reclamo Nei rapporti con la clientela, la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.; osserva altresì, in particolare, le disposizioni di cui al T.U.B. e le relative disposizioni di attuazione. In caso di controversie tra il Cliente e la Banca sull’interpretazione ed applicazione del Contratto, il Cliente può: a) presentare un reclamo scritto alla Banca con invio all'Ufficio Reclami della Banca Valsabbina via XXV Aprile 8 - 25121 Brescia ([email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento; se il Cliente non è soddisfatto o non ha risposta entro 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca; b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a 21/05/2014 Foglio Informativo n. 26 3 Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli, se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al precedente secondo comma del presente articolo, deve preventivamente, pena l’improcedibilità della domanda, rivolgersi all’ABF, nelle modalità indicate al precedente secondo comma lettera a) del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui al precedente secondo comma lettera b) del presente articolo; resta inteso che le parti possano concordare, anche successivamente alla conclusione del Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti. Il Cliente prende atto: (I) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (II) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (III) che le parti restano comunque libere di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. LEGENDA Cambio Divisa Istruzioni Valuta Solvibilità Blocco dell’assegno 21/05/2014 Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di quella di un altro Paese Moneta diversa da quella della banca negoziatrice esatte coordiante bancarie del beneficiario nonchè l'esattezza della sua ragione sociale e dell'indirizzo Si intende la data da cui decorreranno gli interessi sul conto corrente in cui l'assegno è versato Capienza del conto corrente su cui l'assegno Il pagamento di un'assegno può essere bloccato dall'emittente per giustificato motivo Foglio Informativo n. 26 4
© Copyright 2025 ExpyDoc