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ASSOCIAZIONE SINDACALE MEDICI OCULISTI ED ORTOTTISTI ITALIANI
Vita Associativa
n. 10
10 luglio 2014
Audizione in Commissione igiene e Sanità sul tema delle professioni sanitarie:
convocate SOI e ASMOOI
Nell’ambito di un ciclo di audizioni informali sul Disegno di Legge 1324 (Professioni
Sanitarie) ASMOOI e SOI sono intervenute in audizione in Senato a sostegno del ruolo
indispensabile e delle professionalità dei Medici Oculisti e degli Ortottisti Assistenti in
Oftalmologia.
Nel corso dell’audizione, l’intervento ben orientato e finalizzato da parte del Prof.
Filippo Cruciani, Componente del Consiglio Direttivo ASMOOI, ha permesso a SOI
ed ASMOOI di illustrare ai membri della Commissione le reali necessità del sistema
Italia, che deve essere continuamente sostenuto con giuste decisioni politiche per
potersi confermare nell’eccellenza che oggi è sotto gli occhi di tutti.
Seguiremo gli sviluppi.
Governo e Parlamento
Il Ddl omnibus: la Commissione igiene e Sanità propone di dividere in due il
provvedimento
Da una parte gli articoli in cui si tratta della sperimentazione clinica, dell’aggiornamento dei Lea sul dolore
nel parto e della maxi-riforma attesa da anni delle professioni sanitarie con le norme sugli Ordini dei medici,
dei biologi, degli psicologi, ma anche il tema dell’abusivismo, e delle farmacie e della dirigenza sanitaria
del ministero della Salute; dall’altra gli articoli per l’adozione di un T.U. sugli enti vigilati dal Ministero
della salute e poi tutti quelli sulla salute animale, la sicurezza alimentare e la sicurezza veterinaria e per la
prevenzione, quella del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica e dai rischi connessi all’uso
di sigarette elettroniche e sanzioni per vendita e uso scorretto. La scelta, già annunciata da tempo, è stata
fatta soprattutto per separare il dibattito sulla riforma degli Ordini e delle professioni sanitarie dalle altre
materie in quanto argomento centrale che attende risposta da tempo e su cui finora i tentativi di riforma
delle passate legislature non sono andati mai andati a buon fine per impedimenti di diritto europeo che in
realtà, si è sottolineato, sono insussistenti “considerata la peculiarità degli operatori del settore sanitario,
ben conosciuta e valorizzata anche a livello comunitario”.
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n. 10 - 10 luglio 2014
Governo e Parlamento
Patto per la Salute: con la sanità digitale risparmi per 7 miliardi e
investimenti per 3,5-4 in tre anni
Un investimento di 3,5-4 miliardi in tre anni, tra fondi strutturali Ue, project
financing con i privati, risorse statali e regionali e partnership pubblico-privato.
Investimenti capaci di produrre un risparmio che, a regime, varrà almeno 7
miliardi l’anno. Nel Patto per la salute che sarà siglato oggi, c’è un elemento su
cui Governo e Regioni contano molto: il Patto per la sanità digitale.
“L’e-health non è un sogno, ma una necessità…..così funziona in Europa”
ha dichiarato il Ministro della salute Lorenzin. Le fonti di finanziamento per la
sanità elettronica seguono più filoni d’azione: i fondi strutturali Ue nel quadro
delle azioni di procurement pre-commerciale e sviluppo dell’agenda digitale;
gli stanziamenti ad hoc statali e regionali anche con iniziative di partenariato
pubblico-privato capaci di moltiplicare le risorse attivabili; le iniziative private
con modelli di project financing e di “performance” in base ai quali i fornitori
verrebbero remunerati su obiettivi definiti e misurabili. Fascicolo sanitario, tessera sanitaria, teleconsulto, telemedicina, telediagnosi,
telemonitoraggio, teleriabilitazione: queste le carte da giocare per il futuro prossimo delle cure. Ma per far marciare la macchina sarà
essenziale la condivisione dei dati, degli obiettivi e la tempistica.
Giurisprudenza
Rifiuto di cure mediche per errata diagnosi del medico
(Cass. sez. penale, sent. n. 17801 del 28/4/2014)
Se il medico sbaglia la diagnosi non può invocare la decisione del paziente
di sottrarsi alle cure onde esimersi dalla responsabilità penale derivante da
colpa medica.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame precisa che “in tema
di colpa medica, il rifiuto di cure mediche consiste nel consapevole
e volontario comportamento del paziente, il quale manifesti in forma
espressa, senza possibilità di fraintendimenti, la deliberata ed informata
scelta di sottrarsi al trattamento medico. Consapevolezza che può
ritenersi sussistente solo ove le sue condizioni di salute gli siano state
rappresentate per quel che effettivamente sono, quanto meno sotto il
profilo della loro gravità.”
La fattispecie prende le mosse dal rinvio a giudizio di un medico per
rispondere del reato di omicidio colposo in danno della sua paziente, deceduta a causa di un linfoma di Hodgkin giunto ad uno stadio
assai avanzato, che non era mai stato diagnosticato dall’imputato, medico curante della donna, nonostante le ripetute visite mediche
eseguite in processo di tempo e nel corso delle quali la patologia neoplastica era ben riconoscibile. Il medico dal canto suo aveva optato,
informando in tal senso la paziente, per l’origine psicologica dei disturbi lamentati dalla paziente.
Al sanitario veniva pertanto contestato di non aver diagnosticato la malattia, che se tempestivamente accertata avrebbe potuto essere
contrastata adeguatamente, financo alla sua risoluzione.
In sede di giudizio, a propria difesa il medico avanzava quale tesi difensiva il rifiuto della paziente di avvalersi di qualsivoglia cura. La
Corte di Cassazione, investita della questione, ribadisce il principio già espresso nel passato in sede civile (Cass. Civ. sez. 3, sent.
N. 23676/2008), per cui il rifiuto delle cure mediche può essere invocato solo allorquando il medico abbia fatto una corretta ipotesi
diagnostica e ciò nonostante il paziente si sia sottratto alla prescrizione degli accertamenti e delle terapie.
Occorre pertanto che l’esercizio della libertà, anche di non curarsi, sia consapevole.
Nel caso in esame, per converso, la patologia non era mai stata diagnosticata, e pertanto il medico viene riconosciuto responsabile. In
sostanza il punto centrale in tema di colpa medica va ravvisato nella corretta informazione da parte del medico nei confronti del paziente:
la mancata, insufficiente o non chiara informazione diventano giocoforza gli elementi rilevatori della negligenza medica.
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Avv. Raffaele La Placa - Avv. David Teppati
n. 10 - 10 luglio 2014