Nella sentenza n. 1546 del 1° agosto 2014 la

Commissione Tributaria Regionale di Firenze
Sentenza n. 1546 del 1 agosto 2014
Con ricorso notificato alla s.p.a. A.S.A. ed al Comune di Capannori (LU), il sig. L.B.
(esercente "attività di riparazione autoveicoli e camion") - premesso che il 26 maggio 2005
gli erano stati notificati "atti di accertamento di importi pretesi a titolo di Tariffa Igiene
Ambientale (TIA) ... relativamente a maggiori superfici non dichiarate ... per le annualità
2001, 2002, 2003 e 2004 ... elaborati sulla base di misurazioni effettuate" da società all’uopo
incaricata -, in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 24/13/10 depositata
il 19 gennaio 2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva
disatteso il suo appello avverso la sfavorevole decisione (48/02/08) della Commissione
Tributaria Provinciale di Lucca la quale aveva dichiarato inammissibile ("per tardività") il
ricorso del contribuente.
La Cassazione con sentenza n. 5835 del 2012 accoglieva il ricorso affermando:
"La sentenza impugnata a fronte alle censure mosse non contiene alcun riferimento al fatto
controverso ma si limita a evidenziare che "le contestazioni dell'appellante, qualora
accolte, porterebbero non ad una cancellazione del dovuto ma ad una riduzione parziale
della parte variabile della tariffa". A tale affermazione la decisione fa seguire solo la frase
"conseguentemente non può accogliersi la domanda di annullamento e, in considerazione
della già prospettata lacuna probatoria, non può nemmeno accogliersi la domanda tesa ad
ottenere la parziale riduzione della tariffa". Null'altro evincendosi dalla motivazione, la
sentenza è affetta da motivazione apparente, inidonea ad esprimere una qualsivoglia ratio
decidendi, siccome niente affatto calibrata sui profili di censura questi, infatti, non
risultano in alcun modo considerati, al punto da non potersi attribuire alla statuizione
dignità di pronuncia sui motivi di gravame".
Il contribuente ha riassunto la controversia, si sono costituiti il Comune la spa A.
Motivi della decisione
Nel giudizio di rinvio possono essere prese in esame solo le questioni che si pongono "a
valle" della pronuncia della Corte di Cassazione, essendo ogni altra deduzione respinta in
via di giudicato implicito.
Per quanto attiene all’assoggettamento a TIA delle aree di cui dispone il contribuente,
occorre sottolineare che in base alla giurisprudenza della Cassazione incombe sul
contribuente la tempestiva denuncia e la prova della circostanza secondo cui le aree
utilizzate non danno luogo a produzione di rifiuti (o danno luogo a rifiuti speciali
autogestiti). E nel caso di specie trattandosi di impresa che opera nella riparazione di
autoveicoli è specificamente attendibile che nell’area di servizio utilizzata per la
sistemazione e la pulizia degli autoveicoli si producano rifiuti.
Si ricorda la sentenza della Cassazione n. 17436 del 17 luglio 2013: è da presumere che le
aree frequentate da persone (quali i parcheggi) siano produttive di rifiuti, e quindi
assoggettate a tassazione per la rimozione dei rifiuti solidi (si veda anche ordinanza n.
7278 del 27 marzo 2014)
Ed ancora l’ordinanza n. 4675 del 27 febbraio 2014: il presupposto impositivo della ta.r.s.u.
è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (art. 62, 1
comma d.lgs. 507/93). Ai sensi dell'art. 62, 11 comma d.lgs. cit, non sono soggetti alla tassa
i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare
uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non
utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia
originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi
direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L’art. 62, pone quindi a carico dei
possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne
consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il
particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto
dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o
di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente
riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea
documentazione" (viene perciò cassata la sentenza di merito che aveva ritenuto che un
garage fosse, automaticamente, escluso dalla tassazione essendo di per sé inidoneo a dar
luogo a rifiuti).
La misure della imposta è poi determinata discrezionalmente dal Comune con atti
normativi che possono essere disattesi solo in caso di palese illogicità.
Pertanto l’appello deve essere respinto.
L’opinabilità della controversia e le contrastanti soluzioni accolte nei vari provvedimenti
giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese dell’intero giudizio.