TASSA SUI RIFIUTI 2014 (TARI) La nuova tassa sui rifiuti denominata TARI istituita a decorrere dal 1^ gennaio 2014 quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC), è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati; attraverso la riscossione della TARI i comuni devono coprire integralmente i costi del servizio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e tutti i servizi di igiene urbana della città. Le norme che disciplinano l’applicazione della tassa sono contenute nella Legge di Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013, commi 639 e seguenti e dal Regolamento comunale di applicazione. La tassa è dovuta in relazione al possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali a qualsiasi uso adibiti (sia domestico che ad uso commerciale, artigianale, industriale, professionale e produttivo) nonché di aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali a questi assimilati; sono escluse le aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni quali giardini, cortili, etc. nonché delle aree comuni del condominio che non possono produrre rifiuti). La TARI sostituisce, con decorrenza 1^ gennaio 2014, i prelievi vigenti fino al 31 dicembre 2013 (TARES e TIA). SOGGETTI PASSIVI TARI La tassa è dovuta dagli utilizzatori, in qualità di occupanti, detentori o possessori di locali ed aree scoperte soggette a tassazione, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. SUPERFICIE IMPONIBILE Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES). Si precisa che l’art. 1, comma 645 della Legge 147/2013, modificato dall’art. 2 del D.L. 16/2014 convertito dalla Legge 68/2014, ha disposto l’obbligo di utilizzare le superfici catastali per il calcolo della TARI, relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie A-B-C), solo a decorrere dal 1^ gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che attesterà l’avvenuta completa attuazione del sistema di interscambio e allineamento dei dati catastali con quelli toponomastici tra l’Agenzia e i Comuni. Per le altre unità immobiliari (diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A-B-C), la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile. OBBLIGO DI DENUNCIA TARI Il contribuente deve presentare dichiarazione di attivazione dell’utenza entro i novanta giorni (90 giorni) successivi alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. Chi ha già presentato denuncia negli anni pregressi e risulta correttamente iscritto a ruolo NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DENUNCIA. Entro il medesimo termine (90 giorni) deve essere presentata la denuncia di variazione o cessazione dell’utenza da tutti coloro che, pur essendo già regolarmente iscritti a ruolo, siano obbligati a comunicare ogni variazione relativa ai locali ed aree, in relazione alla loro superficie o destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa, nonché ogni variazione di intestazione dell’utenza oggetto della tassa. La dichiarazione presentata oltre il termine si considera omessa e soggetta alla sanzione come stabilito da Regolamento Comunale. La denuncia originaria, di variazione o cessazione , deve obbligatoriamente indicare il codice fiscale, i dati anagrafici o la denominazione della persona fisica o giuridica, l’ubicazione e la superficie calpestabile dei singoli locali e delle aree e l’uso cui sono destinati, la data di inizio o fine della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, gli identificativi catastali dei fabbricati oggetto della denuncia. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale ( è necessaria la delega in caso in caso di persona fisica diversa dal contribuente iscritto/da iscrivere a ruolo, corredata della fotocopia della carta d’identità valida del contribuente delegante). Si segnala in particolar modo che: ► Il trasferimento di residenza in altro Comune non comporta l’automatica cancellazione dell’iscrizione a ruolo; il contribuente deve provvedere a presentare specifica denuncia di cessazione dell’occupazione. ► Il trasferimento di residenza nel Comune di San Salvatore Monferrato non comporta l’automatica iscrizione ai ruoli della tassa; il contribuente deve provvedere a presentare specifica denuncia di inizio occupazione. ► In caso di decesso del contribuente iscritto a ruolo i componenti del nucleo familiare, coloro che usavano in comune i locali ed aree in capo al defunto ovvero gli eredi dello stesso devono provvedere a presentare specifica denuncia di cessazione ovvero di variazione. ► Le abitazioni non occupate o non utilizzate sono escluse dal pagamento della tassa solo se prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi di rete elettrica, idrica, telefonica e di fornitura gas a condizione che tale situazione di fatto sia dichiarata nella denuncia presentata nei termini. La dichiarazione può essere presentata mediante consegna diretta al Comune ( Sportello del Consorzio di Bacino : lunedì 9,30-15,00) o al Consorzio di Bacino Alessandrino sito in Alessandria -Via Plana nr. 22 , che ne rilascia ricevuta. La dichiarazione può essere anche trasmessa a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. DETERMINAZIONE DELLA TARI ed ADDIZIONALE PROVINCIALE La tariffa della TARI è articolata nelle fasce di utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e utenze non domestiche (intese come attività economiche e produttive). La tariffa viene calcolata utilizzando il metodo normalizzato approvato con D.P.R. n. 158/1999, il quale prevede una quota fissa e una quota variabile sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. La quota fissa è volta a coprire le componenti essenziali del servizio (costi generali di gestione e costi per lo spazzamento e lavaggio strade), mentre la quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta. Le tariffe applicate coprono integralmente i costi del servizio di igiene urbana. Per le utenze domestiche il conteggio tiene conto delle superfici dei locali occupati e del numero dei componenti il nucleo familiare. Per le utenze non domestiche il conteggio tiene conto delle superfici dei locali occupati e della tipologia dell’attività svolta. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree. L’obbligo tariffario decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purchè debitamente dichiarata. Per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario e/o conduttore sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti. All’importo della TARI dovuta al Comune viene applicata l’addizionale provinciale pari al 5% denominato Tributo Ambientale Provinciale, volto a finanziare l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. AGEVOLAZIONI e RIDUZIONI Il vigente Regolamento Comunale prevede una serie di agevolazioni (es. attività di recupero rifiuti assimilati), riduzioni (es. abitazione uso stagionale od a disposizione, per compostaggio domestico, per distanza dal primo punto di raccolta superiore a 300 m.) ed ulteriori riduzioni correlate all’ISEE del nucleo familiare. Per beneficiare delle suddette riduzioni e/o agevolazioni è necessario presentare apposita istanza al Comune. Tutte le forme ed i requisiti necessari per beneficiare delle diverse forme di agevolazione e riduzione possono essere consultate sul Regolamento comunale ovvero richieste allo sportello del servizio. MODALITA’ E SCADENZE PER IL PAGAMENTO Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 09 del 22 aprile/2014, ha stabilito il numero e la scadenza delle rate TARI 2014 come segue: -prima rata avente scadenza il 31 maggio 2014 -seconda rata avente scadenza il 31 luglio 2014 -terza e ultima rata avente scadenza il 31 ottobre 2014 Pagamento in unica soluzione scadenza 16 giugno 2014 Il pagamento sarà richiesto mediante l’emissione di avvisi di pagamento bonari e potrà essere effettuato tramite i bollettini di conto corrente postale allegati e precompilati presso qualunque sportello postale o bancario. Il pagamento può anche essere effettuato: • • tramite modello F24, compilando la sezione “IMU ed altri tributi locali”, Codice Ente: “I144”, Codice Tributo: “3944”, Anno di riferimento: “2014”, Rateazione/Mese rif.: “0103” per la prima rata –“0203” per la seconda rata- “0303” per la terza rata ; pagamento unica soluzione “0101” a mezzo bonifico bancario cod. Iban IT70J0760110400001013205503 intestato a Comune di San Salvatore Monferrato Servizio Tesoreria – Causale: Avviso n…….. Codice Fiscale intestatario. RAVVEDIMENTO OPEROSO L’omesso, tardivo o parziale versamento della tassa dovuta alle scadenze previste comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l’applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del ravvedimento operoso, attraverso il versamento spontaneo di : imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta, interessi legali maturati. La possibilità di effettuare il ravvedimento opera a condizione che il contribuente non sia stato oggetto di lettere di convocazione, richieste di documentazione, verifiche, o qualsiasi diversa attività di accertamento relative all’anno 2014. Ravvedimento sprint: se il versamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza della rata, si deve versare un importo comprensivo della tassa, sanzione dello 0,2% giornaliero (fino ad un massimo del 2,8%) e interessi dello 0,003% giornaliero calcolati sulla tassa dovuta moltiplicato per i giorni a partire dal 1^ giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento. Ravvedimento breve: se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza della rata, si deve versare un importo comprensivo della tassa, sanzione del 3% e interessi dello 0,003% giornaliero calcolati come sopra fino alla data in cui si effettua il pagamento. Ravvedimento lungo: se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza si deve versare un importo comprensivo della tassa, sanzione del 3,75% e interessi dello 0,003% giornaliero fino alla data in cui si effettua il pagamento.
© Copyright 2024 ExpyDoc