Anatocismo bancario

 BANCARIO E FINANZIARIO
Aprile 2014
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 IN MATERIA DI ANATOCISMO
BANCARIO
L’articolo 1, comma 629, della Legge di stabilità 2014,1 ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa sull’anatocismo
bancario.
In particolare il nuovo testo dell’art. 120, comma 2 del TUB, dispone ora che il CICR nello stabilire le modalità e i criteri per
la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, debba prevedere che “gli
interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di
capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Il legislatore non è quindi intervenuto sulla competenza, già prevista, del Comitato Interministeriale Credito e Risparmio
(CICR) nello stabilire le modalità e i criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni bancarie; né sulla periodicità del
conteggio degli interessi bancari, per la quale era già stabilito dovesse essere la medesima sia per gli interessi debitori che per
quelli creditori.
La novità assoluta è, invece, contenuta nel testo della lettera b), dell’art. 120, comma 2, TUB, il quale rendendo illegittima la
produzione di interessi sugli interessi capitalizzati prevede di fatto il divieto dell’anatocismo nei rapporti bancari.
Come noto, l’art. 1283 del cod. civ. dispone che: “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi
solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di
interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Nei rapporti tra Banca e cliente viene ora previsto che gli interessi capitalizzati in un determinato periodo non potranno
produrre a loro volta interessi nei periodi seguenti, con la conseguenza che i soli interessi che matureranno, saranno quelli
calcolati sul capitale iniziale.
Illustrata così la lettera della norma, la sua interpretazione ed applicazione pone alcuni dubbi che dovranno essere chiariti dal
CICR. In particolare, da un punto di vista tecnico, nel momento in cui viene “capitalizzato”, confluendo quindi nel capitale,
l’interesse dovrebbe in teoria diventare un’unica posta con questo.
La difficoltà applicativa consiste nel tenere separati e autonomi i due elementi che da un lato si sono aggregati, mentre
dall’altro devono essere considerati autonomi al fine di poter essere considerati due distinte basi di calcolo.
Il problema potrebbe risolversi vuoi ex ante tramite l’apertura, per ciascun rapporto, di un apposito conto su cui annotare le
competenze maturate, vuoi ex post addebitando le stesse in conto e scomputandole solo al momento della successiva
liquidazione periodica.
Il tema risulta di particolare attualità a seguito della scadenza della data del 31 marzo 2014, alla quale le banche erano tenute
ad accreditare e addebitare le competenze trimestrali maturate sui conti dei clienti.
In particolare ci si chiede come si debba procedere non essendo in tale data ancora stata emanata la nuova delibera CICR.
In merito la dottrina si è divisa. Quella maggioritaria ritiene che le banche dovrebbero continuare ad applicare la disciplina
pre-riforma, poiché la nuova norma per essere pienamente applicabile necessiterebbe di un regolamento specifico dell’organo
competente.
Altra parte minoritaria della dottrina è, invece, dell’avviso che l’innovazione legislativa sia già pienamente applicabile ed
efficace dal 1° gennaio 2014, poiché così è disposto, in generale, dall’ultimo comma della Legge di stabilità 2014: non
sarebbe quindi necessario attendere la disciplina specifica del CICR e di conseguenza i contratti stipulati quanto meno
nell’anno corrente,2 sarebbero già soggetti alle nuove disposizioni.
1 La
Legge 27 dicembre 2013 n. 147, contenente le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato”, è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013.
2 Per i contratti stipulati prima dell’innovazione legislativa, invece, in assenza della delibera CICR, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina precedente. BANCARIO E FINANZIARIO
Aprile 2014
A fronte di una norma che pone alcuni problemi interpretativi e di attuazione pratica, è quindi auspicabile un pronto intervento
del CICR che chiarisca in dettaglio le modalità e i nuovi criteri per la produzione degli interessi.
Per ulteriori informazioni potete contattare
Stefano Padovani, [email protected]