legge di Stabilità - Studio Massimo Esposito

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Massimo Esposito
Silvio Leone Caminiti Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Consulente del Lavoro Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Iscritto all’abo della Provincia di Firenze al Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 n. 1309 e la p.iva 02822770202 Partita Iva: 05428060486 LEGGE DI STABILITA’ 2015: L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO La legge di Stabilità del 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto, tra le tante significative novità fiscali, un esonero contributivo riferito alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Tale beneficio, avente il chiaro scopo di creare nuova e stabile occupazione secondo le direttive presenti nel Jobs Act, si applica a tutti i datori di lavoro privati indipendentemente dalla loro natura di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 del Codice civile o di associazione culturale, sindacale, politica, di volontariato, ecc. Possono inoltre beneficiarne, sebbene con misure, condizioni e modalità specifiche, anche i datori di lavoro agricoli. L’Inps con la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 ha pubblicato le istruzioni per fruire del beneficio, che consiste, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Tale beneficio decorrere dal 1/1/2015 per quei lavoratori che non hanno avuto, nel corso dei sei mesi precedenti, rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il medesimo incentivo non è però dovuto laddove, nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art.2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo. L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, siano essi a tempo pieno che part-­‐time, compresi i rapporti in somministrazione e ad eccezione dei contratti di apprendistato, in quanto già beneficiari degli sgravi contributivi previsti dalla L.167/2011, e di lavoro domestico. L’Inps inoltre ritiene che, date le specifiche caratteristiche fondate sull’esigenza di fare fronte ad attività lavorative a carattere discontinuo anche laddove le parti abbiano pattuito la corresponsione di una indennità di disponibilità a carattere continuativo, l’incentivo non spetta ai lavoratori assunti con contratto a chiamata o intermittente, di cui agli articoli 33-­‐40 del D.L.gs. n. 276/2003, ancorché stipulato a tempo indeterminato, poiché incompatibili con la ratio su cui si fonda l’erogazione dell’incentivo stesso. Possono infine usufruire dell’incentivo i datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato, in attuazione dell’obbligo del diritto di precedenza di cui all’art.5 comma 4-­‐quater, un lavoratore con il quale nei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro di durata complessiva superiore a sei mesi. L’esonero contributivo introdotto dalla legge di Stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ed ha una durata di tre anni dalla data di assunzione del lavoratore, se questa intercorre nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015. Non sono però soggetti allo sgravio di cui trattasi: STUDIOME
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Silvio Leone Caminiti Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Consulente del Lavoro Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Iscritto all’abo della Provincia di Firenze al Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 n. 1309 e la p.iva 02822770202 Partita Iva: 05428060486 •
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i premi e contributi dovuti all’INAIL; il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR di cui all’art. 2120 del c.c.”; il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali, alternativi e residuali di cui all’ art.3, commi 3, 14 e 19 della L.92/2012 L’ esonero non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni: •
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l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine. La violazione del predetto diritto di precedenza rileva ai fini della decadenza del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo anche in caso di utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione del lavoratore licenziato in relazione ad un rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato; il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni di lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti. Il rispetto della presente condizione interessa esclusivamente le assunzioni riferite all’unità produttiva interessata dai succitati interventi di integrazione salariale; l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro ovvero utilizzatore di lavoratori in somministrazione che, alla data del licenziamento presenta elementi di relazione o sostanziale coincidenza, ovvero sussistano rapporti di controllo o collegamento, con il datore di lavoro che assume; In caso di inoltro della comunicazione telematica obbligatoria presso il Centro per l’Impiego competente per il territorio inerente l’assunzione effettuato decorsi i termini di legge. In tal caso la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria. Il rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione del lavoratore e di assicurazione sociale obbligatoria, pone un ulteriore limite in capo al datore di lavoro per il diritto alla fruizione dell’incentivo di cui trattasi. Le condizioni fissate dall’art.1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, vincolano infatti il datore di lavoro che assume a: •
Essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali, nonché a non incorrere nelle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Il rispetto di tali condizioni è subordinato al rilascio del documento unico di regolarità contributiva, cosiddetto Durc interno; STUDIOME
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Rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e, laddove sottoscritti, territoriali e aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Riguardo alla misura dell’incentivo, questa non può comunque superare il massimale annuo di 8.060,00 euro. Nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro su part-­‐time, sia esso di tipo orizzontale, verticale o misto, la misura del massimale andrà di conseguenza riproporzionata adeguandola in base alla effettiva durata dell’orario di lavoro. Analogamente avviene in caso di contratti di lavoro ripartito, o job sharing, nei quali la riproporzione va effettuata sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobligati. L’esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di Stabilità 2015 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Pertanto non è cumulabile con l’incentivo di cui all’art.8,commi 8 e seguenti della legge n. 92/2012 per l’assunzione di lavoratori disoccupati da più di dodici mesi e con più di 50 anni di età, e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da oltre ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi. L’esonero contributivo è invece cumulabile con altri incentivi di natura economica tra i quali: •
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L’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili di cui all’art.13 della legge n. 68/1999; L’incentivo previsto dal Decreto del Ministero della gioventù del 2010 per l’assunzione di giovani genitori, pari a 5.000,00 euro fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori. Tale incentivo, si ricorda, è subordinato al rispetto della disciplina sugli aiuti c.d. de minimis che prevede un limite alla richiesta di incentivi da parte del datore di lavoro pari 200.000,00 euro nel corso dei tre esercizi precedenti l’anno solare di riferimento; L’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento ASpI, di cui all’art.2, comma 10-­‐bis della legge n. 92/2012, pari al 50% della indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Anche in tal caso si osserva che la fruizione di tale beneficio sia subordinata al rispetto della disciplina degli aiuti c.d. de minimis; L’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 gennaio 2015, n.11. L’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art.5 del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.116, limitatamente agli operai agricoli. Per quanto concerne l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art.1, del D.L. n.76/2013, pari ad 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00 la cumulabilità con l’esonero contributivo triennale della legge di Stabilità 2015 è ammessa STUDIOME
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Silvio Leone Caminiti Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Consulente del Lavoro Numero iscrizione Ordine Firenze: 1722/A Iscritto all’abo della Provincia di Firenze al Numero iscrizione Albo Revisori: DM 7/11/2006, n. 141566 n. 1309 e la p.iva 02822770202 Partita Iva: 05428060486 solo in parte. Infatti poiché l’ammontare dell’incentivo di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2013 non può comunque superare l’importo dei contributi a carico del datore di lavoro, questo opererebbe, unitamente allo sgravio contributivo triennale, per la sola quota di contribuzione a carico del datore di lavoro eccedente l’importo di euro 671,66 (euro 8.060,00/12). L’esonero contributivo triennale risulta infine cumulabile con gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 della legge 223/1991 esclusivamente con riferimento al contributo di cui all’art. 8, comma 4, della citata legge, poiché trattasi di beneficio di natura economica. Pertanto i datori di lavoro che, a partire dall’1 gennaio 2015, assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con contratto a tempo indeterminato, possono usufruire dello sgravio contributivo triennale, unitamente all’incentivo di natura economica pari al 50% della indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12 mesi ovvero 24 mesi, nel caso di assunzioni di lavoratori con più di 50 anni di età, ovvero 36 mesi qualora l’assunzione del lavoratore con i suddetti requisiti anagrafici risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno. Si osserva infine che a decorrere dal 1 gennaio 2015 lo sgravio contributivo triennale previsto dalla legge di Stabilità 2015 abroga e sostituisce l’art. 8, comma 9, della legge 407/1990; il quale prevedeva un incentivo all’occupazione a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori in possesso dei requisiti di disoccupazione da almeno 24 mesi, o sospesi dal lavoro e beneficiari dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria da uguale periodo. La misura di detto incentivo è pari al 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione. L’abolizione di tale sgravio contributivo costituisce indubbiamente un grave danno per i datori di lavoro in quanto, a differenza del nuovo sgravio contributivo triennale previsto dalla legge di Stabilità 2015 , questi comprendeva l’esonero parziale anche dei contributi Inail a carico del datore di lavoro. Detto esonero contributivo previdenziale ed assistenziale era addirittura pari al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro nelle Regioni del Mezzogiorno. Per quanto riguarda infine le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori aventi i predetti requisiti effettuate entro il 31 dicembre 2014, i datori di lavoro potranno continuare a fruire dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge 407/1990 fino alla naturale data di scadenza. Firenze lì 11/03/2015 Dott. Silvio Leone Caminiti