Assunzioni agevolate: il punto della situazione Milano 28 gennaio 2014 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Relatore Giovanni Francesco Cassano Tipologia • • • • Agevolazioni di tipo contributivo Agevolazioni di tipo economico Agevolazioni di tipo fiscale Agevolazioni di tipo normativo La riforma Fornero Il comma 12, lettera a) e lettera b) dell’art. 4 afferma che gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione collettiva: i benefici non sono riconosciuti anche nel caso in cui, per il lavoratore avente diritto, venga utilizzata la tipologia della somministrazione o sia assunto in violazione di un diritto di precedenza legale o di natura contrattuale Sull’argomento ha fatto chiarezza la circolare Inps n. 137 del 12 dicembre 2012 evidenziando, nell’ambito delle previsioni legali alcune ipotesi quali per esempio il diritto di precedenza di soggetti affetti da patologie oncologiche( art 12-bis del D.Lgs. n. 61/2000) Diritto di precedenza art 4 comma 12 lettere da a) d) • Lettera c :Attivo in presenza di sospensioni o ristrutturazioni ma, compresso, se l’assunzione è riferita ad una professionalità diversa o assente in azienda o presso unità produttive diverse • Compresso in caso di cig ordinaria Diritto di precedenza art 4 comma 12 lettera d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo Collegamento e Controllo art. 2359 c.c. • Controllo: 1) Le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria 2) Le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. • Collegamento: 1) L’influenza si presume allorquando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti o un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. Principio della computabilità degli incentivi comma 13 Il comma 13 stabilisce, ai fini del godimento degli incentivi, una sorta di equiparazione tra quelli goduti attraverso una utilizzazione diretta e quelli goduti, per lo stesso lavoratore, indirettamente attraverso un contratto di somministrazione: da cio` ne consegue che la durata complessiva non puo` essere altro che la risultante della sommatoria. Ovviamente, il riferimento e` lo stesso datore di lavoro e non il lavoratore Sanzioni Il comma 14 punisce l’invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie relative ad assunzioni, modifiche e somministrazioni che danno luogo a ‘‘godimento’’ di incentivi, stabilendo la perdita di quella parte dell’agevolazione relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. Assunzioni di giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni • L’ art 1 del D.L. 76/2013 modificato dalla legge di conversione 99/2013 ha introdotto una agevolazione per una categoria precisa di lavoratori individuati dalla età anagrafica • Questo provvedimento, nelle intenzioni del legislatore, ha natura puramente sperimentale e, quindi, non strutturale, fatte salve future valutazioni. Assunzioni effettuate dal 7 agosto 2013 ed entro il 30 giugno 2015 Requisiti Tutti i datori di lavoro ad eccezione del lavoro domestico Assunzioni a tempo indeterminato, anche part time Giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 , quindi sino al 364 giorno prima del 30 anno siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi Trasformazione di rapporto a tempo determinato entro i sei mesi dalla assunzione Requisiti Questo requisito deve essere interpretato alla luce del D.M. 20 marzo 2013 (G.U. del 2 luglio 2013); in tal senso, esso, si considera posseduto anche in presenza di un rapporto di lavoro dipendente con un contratto a termine non superiore a sei mesi o se, per lo stesso periodo, ha prestato attività di lavoro autonomo o parasubordinato per un reddito non superiore a 4.800 euro, o 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni ex art. 50, comma 1, lettera c-bis, del D.P.R. n. 917/1986 Requisiti 2 -Siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale Le assunzioni dovranno comportare un incremento occupazionale netto che viene calcolato secondo un sistema di valutazione che si chiama ULA - unità` lavorative annue - cui fa riferimento il Regolamento Ce n. 800/2008) il quale prende in considerazione il numero dei lavoratori rilevato ogni mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione. L’incremento occupazionale va verificato al netto delle diminuzioni verificatesi in società` controllate o collegate ex 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto U.L.A. U.L.A= unità- lavorative-anno dato dal numero medio mensile di dipendenti occupati presso l’unità aziendale. Nel calcolo sono compresi i soci che partecipano all’attività e l’imprenditore individuale mentre sono esclusi gli apprendisti ed i soci che percepiscono un emolumento come amministratore decrementi ininfluenti sull’agevolazione: 1) dimissioni del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa; 2) invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; 3)) pensionamento per raggiunti limiti di età; 4) riduzione volontaria dell’orario di lavoro; 5) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo Va, peraltro, ricordato che, ai sensi dell’art. 40, paragrafo 4, del regolamento CE n. 800/2008 non si ha decadenza dal beneficio nei casi sopra indicati Misura dell’incentivo 1/3 della retribuzione imponibile sino ad un massimo di 650 euro mensili per: - 18 mesi assunzione a tempo indeterminato - In caso di trasformazioni da tempo determinato ad indeterminato i mesi diventano 12 Per godere della agevolazione, in caso i trasformazione il datore di lavoro entro 30 giorni deve procedere alla assunzione di un altro lavoratore Gli incentivi per i disabili non hanno tetto In caso di assunzione di apprendista l’agevolazione non potrà superare la misura della contribuzione 11,61% anche se cumulata con altre agevolazioni Misura dell’incentivo Per le assunzioni o trasformazioni in corso di mese occorre riproporzionare l’incentivo in trentesimi De minimis 18 dicembre 2013 sia stato approvato il Regolamento CE n. 1407/2013(collegate e controllate) Non risulta necessaria, per questa tipologia di agevolazione, la presentazione di autocertificazione sul de minimis Cumulabilità con altre misure • Lo sgravio di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2013 è cumulabile in presenza di assunzione di apprendista nel limite della contribuzione prevista per tale rapporto: es. 11,61% Lo sgravio di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2013 è cumulabile in presenza di assunzione di lavoratore ai sensi dell’ art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991 nel limite della contribuzione agevolata prevista per tale rapporto Ulteriori condizioni per usufruire della agevolazione a) il datore di lavoro non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, regolamento CE n. 800/2008 e art. 46 della legge n. 234/2012); b) il datore di lavoro non deve essere un’impresa in difficoltà, come definita dall’art. 1, par. 7, del Regolamento CE n. 800/2008 alla data della richiesta c) Corretta applicazione dei dettati dei c.c.n.l. quanto a trattamenti economici e normativi e la regolarità contributiva. Apprendistato Misura della contribuzione • Aziende fino a nove addetti per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 5,84%+1,61% per tre anni • Aziende fino a nove addetti per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2011: a) 1° anno 5,84%+3,11%(1,50%+1,61%) b) 2° anno 5,84%+4,61%(3%+1,61%) c) 3° anno 5,84%+ 11,61%(10%+1,61) • Aziende con più di nove addetti 5,84%+11,61%(10%1,61%) • Aziende con lavoratori assunti ai sensi dell’art 7 comma 4 D.LGS 167/11 iscritti alle liste di mobilità 5,84%+10%(per tutta la durata del periodo, senza proroga alla conferma del rapporto) Apprendistato Determinazione elementi dimensionali soggetti inclusi - Dirigenti Assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato Assunti con contratto a tempo determinato Lavoranti a domicilio lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario effettivamente lavoratori a tempo determinato Lavoratori intermittenti in proporzione all’orario effettivamente svolto Lavoratori assenti se non computati i sostituti Apprendistato • lo sgravio, in caso di trasformazione del rapporto, è mantenuto per i successivi 12 mesi, ad eccezione degli apprendisti assunti dalla mobilità. In questo caso lo sgravio dura solo per il periodo di apprendistato. Apprendistato: incentivi Incentivi di natura retributiva, da valutare in base alla contrattazione collettiva: due livelli retributivi inferiori a quello definitivo, oppure una percentuale sulla retribuzione del livello di riferimento Incentivi da natura normativa: 1) Esclusione dal computo per il collocamento obbligatorio 2)Esclusione dal computo dimensionale per l’art. 18 Assunzione di apprendista disabile: deroghe all’età ed alla durata: art 11 legge 68/99 Esistono incentivi di natura fiscale riferiti alla esenzione dalla base di calcolo dell’irap Obblighi dichiarativi • Trasmissione della dichiarazione di fruizione di agevolazioni nell’ambito della regola del «de minimis». Occorre considerare il periodo con decorrenza dalla data di assunzione, anno di riferimento, e due anni precedenti(periodo mobile) Disoccupati o sospesi da 24 mesi Intervento dell’art 4 comma 14 legge 92/2012 Limitazione: escluse dalla agevolazione le aziende che hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo -Agevolazione per aziende che hanno licenziato per: - giusta causa -- inidoneità fisica -- durante il periodo di prova Disoccupati o sospesi da 24 mesi • L’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 prevede un abbattimento contributivo per trentasei mesi nel caso in cui i datori di lavoro assumano a tempo indeterminato disoccupati da almeno ventiquattro mesi o lavoratori sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario da un uguale periodo • L’azienda non deve aver ridotto il personale per g.m.o. (circ. 137/2012 comma 2.2) Status di disoccupazione • Non risulta violato lo status in presenza dei seguenti limiti: 1) Euro 8000 lordi derivante da reddito di lavoro dipendente o assimilato 2) Euro 4800 lordi derivante da reddito di lavoro autonomo 3) Rapporti di lavoro a termine non superiore ai 6 mesi Misura dell’incentivo • 50 % della contribuzione centro nord • 100 % della contribuzione nelle regioni del sud • 100% della contribuzione per le imprese artigiane ovunque ubicate. condizioni Dichiarazione di disponibilità Cumulabile con altri incentivi(es. disabili) l’attestazione di permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione. Trasformazione da rapporto a tempo determinato in indeterminato Lavoratori in cigs da almeno 3 mesi dipendenti di aziende in cigs da almeno 6 mesi • La disposizione, contenuta nell’art. 4, comma 3,della legge n. 236/1993 • Si deve trattare di un’assunzione a tempo pieno ed indeterminato (o, anche, di ammissione di soci lavoratori) di soggetti in Cigs da almeno tre mesi, mentre l’impresa di provenienza lo deve essere da almeno sei mesi • Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore e` del tutto uguale a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti, ossia il 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali Lavoratori in cigs da almeno 3 mesi dipendenti di aziende in cigs da almeno 6 mesi • Agevolazione contributiva: Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore è del tutto uguale a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti, ossia il 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali • Agevolazione economica: l’assunzione di lavoratore che si trovi nelle condizioni appena citate comporta a favore dell’impresa una dote pari al 50% dell’indennità di mobilità per un periodo non superiore a nove mesi per chi ha meno di 50 anni • L’incentivo sale a 21 mesi nelle aree del Mezzogiorno individuate ex D.P.R. n. 218/1978 ed in quelle ad alto tasso di disoccupazione: se il lavoratore ha più di 50 anni l’incentivo per tali zone è elevato fino a 33 mesi. Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato • Agevolazione contributiva: un abbattimento della quota contributiva a carico del datore di lavoro per diciotto mesi: essa è pari a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti, ossia il 10% sul reddito imponibile ai fini previdenziali. Totale 19,19% • Agevolazione economica: se il lavoratore riceve l’indennità di mobilità allora il datore di lavoro può , attraverso il sistema del conguaglio contributivo, ottenere il 50% dell’indennità di tale mobilità per un massimo di dodici mesi o periodo maggiore correlato all’età ed alla ubicazione geografica di residenza Lavoratori iscrivibili • Lavoratori licenziati al termine della procedura collettiva ai sensi dell’ art.24 legge 223/91 • Lavoratori licenziati al termine della cigs da imprese che non sono in grado di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali ai sensi dell’art. 4 legge 223/91 • Lavoratori provenienti da cigs con anzianità aziendale di almeno 36 di cui 24 di effettiva attività • Lavoratori licenziati per gmo(non aziende < 15 dipendenti) • Lavoratori frontalieri con trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 247/97 Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo determinato non superiore a 12 mesi art. 8 comma, 2 legge 223/91 • Incentivo di natura contributiva: la quota di contribuzione a carico del datore sulla retribuzione imponibile è pari al 10%. Se nel corso del rapporto lo stesso è trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi. • Incentivo di natura economica: se il contratto stesso viene trasformato a tempo indeterminato, oltre all’agevolazione contributiva per dodici mesi sopra riportata, spetta, se goduta dal lavoratore, un’indennità, sotto forma di conguaglio, pari al 50% per un massimo di dodici mesi, elevabile a ventiquattro o trentasei mesi (a seconda dell’età e dell’ubicazione geografica), in maniera del tutto analoga a come previsto per l’assunzione a tempo indeterminato dall’art. 8, comma 4. • Incentivi di natura normativa: non applicazione del D. Lgs. n. 368/2001 per la causale e per la cumulabilità dei periodi (36 mesi) • L’agevolazione non opera per l’inail. Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo determinato non superiore a 12 mesi art. 8 comma, 2 legge 223/91 • Incentivo di natura contributiva: la quota di contribuzione a carico del datore sulla retribuzione imponibile è pari al 10%. Se nel corso del rapporto lo stesso è trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi. • Incentivo di natura normativa: 1) non applicazione della legge 368/2001 causalone Agevolazioni per le assunzioni di lavoratori in ASpi • Destinatari: tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci di cooperative ed il personale artistico • Sono esclusi: i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, gli operai agricoli, ed i lavoratori extracomunitari stagionali Agevolazioni per le assunzioni di lavoratori in ASpi 1 1) 2) 3) Requisiti: stato di disoccupazione involontario un biennio di assicurazione 52 settimane di contribuzione Misura della agevolazione 50% della indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore Limiti all’agevolazione • Il comma 12, alle lettere a) e b), afferma che gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione collettiva: i benefici non sono riconosciuti anche nel caso in cui, per il lavoratore avente diritto, venga utilizzata la tipologia della somministrazione o sia assunto in violazione di un diritto di precedenza legale o di natura contrattuale. Assunzioni lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi • Circolare inps n. 111 del 24 luglio 2013 • Circolare Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013 Assunzioni lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi • Art. 4 comma 8 legge 92/2012 • Relativo ad assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013 • Per rapporti a tempo indeterminato o determinato e per le trasformazioni da determinato ad indeterminato. • Per rapporti sia a tempo pieno sia a tempo parziale • Lo sgravio è pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro per : 1) 18 mesi se a tempo indeterminato 2) 12 mesi se a tempo determinato 3) 18 mesi se la trasformazione avviene entro la scadenza del beneficio 4) resta di 12 mesi in caso di proroga del tempo determinato • Risulta prevista analoga riduzione per i premi inail(circ. 34 Ministero del Lavoro) Assunzione di donne • Art 4 comma 11 legge n. 92/12 • Assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi in settori e professioni caratterizzati da una significativa differenza di genere(tasso di disparità superiore al 25%)( art. 2 punto 18, lettera e) del Regolamento CE n. 800/2008 • Per gli anni 2013 e 2014 i settori sono stati individuati con i decreti 2 settembre 2013 del Ministero del Lavoro • Misura dello sgravio: 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, con durata come per gli over 50 • Risulta prevista analoga riduzione per i premi inail. Assunzione di donne • Assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno di 24 mesi ovunque residenti • Misura dell’incentivo pari al 50% della contribuzione a carico azienda con durata analoga agli over 50 Assunzioni dei lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti(piccola mobilità) • Ex previsione degli artt. 8 e 25 della Legge 223/91(iscrittti alla piccola mobilità da aziende con meno di 15 dipendenti) • Assunzioni a tempo indeterminato pieno o part time; • Assunzioni a tempo determinato pieno o part time; • durata: 12 mesi nel primo caso e 6 nel secondo. Riproporzionamento in caso di part time • Misura: 190 euro mensili • Requisiti azienda: 1) de minimis mediante autocertificazione; 2) l’assunzione non deve avvenire per attuazione di obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione • Modalità: istanza presentata all’inps. Precedenza in ordine cronologico di arrivo. Fondi annuali ad esaurimento Assunzione di lavoratori disabili • Art. 13 legge n. 68/1999 • Incentivi di natura economica: decisi dalle singole regioni e provincie, esempio Milano anno 2012: 1) 60 % del costo salariale annuo sostenuto (l’incentivo riconosciuto è fino ad un massimo di 12.000 euro) per l’assunzione di ogni lavoratore disabile che presenti una delle seguenti condizioni: – riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % in caso di patologia di tipo fisico o sensoriale – riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 46 % in caso di patologia psichica o intellettiva – minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni Assunzione di lavoratori disabili • lavoratore assunto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 12-bis, comma 5, lett. b); (La provincia di Milano non ha allo stato attuale stipulato convenzioni ai sensi dell’art. 12-bis, comma 5, lett. b); 2) 25 % del costo salariale annuo sostenuto (l’incentivo riconosciuto è fino ad un massimo di 5.000 euro) per ogni lavoratore disabile che presenta una delle seguenti condizioni – riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 % e il 79 % – minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni Assunzione di lavoratori disabili Incentivi di natura normativa: 1) Art. 12 legge 68/99 riformato dall’art 1 comma 37 della legge n. 247/2007 consente di stipulare convenzioni sino ad un massimo del 30% della quota d’obbligo massimo 12 mesi 2) L’art. 12 bis della legge 68/99 per la stipula di convenzioni con cooperative per l’assunzione da parte loro. Valide per il 10% della quota d’obbligo minimo 3 anni di durata 3) Assunzione di disabili con contratto di apprendistato, in deroga ai limiti di età e di durata (3 o 5 anni) Assunzione per sostituzione maternità • Art. 10 comma 2 legge n. 53/2000 inserito nell’art. 4 del d.lgs n. 151/2001 • Destinatari: aziende con meno di 20 dipendenti per sostituzione di lavoratrice/tore in congedo di maternità sino al 1° anno di vita del bambino • Rapporto a tempo determinato • La regola vale anche per l’assunzione in sostituzione di lavoratore autonomo(esercente attività artigiana, commerciale, coltivatrice diretta) • Misura dell’incentivo: 50% dei contributi e dei premi inail dovuti dal datore di lavoro per massimo 12 mesi. • Non spetta se la maternità muta in ferie(interpello 36 del 2008 del Ministero del lavoro Assunzioni presso le cooperative sociali • Art.51 della legge 448/98 ed art 4 commi 3 e 3 bis della legge n. 381/81 sostituito dall’art. 1 comma 2 della legge n. 193/2000 • Requisiti: 1) La cooperativa deve essere iscritta al registro prefettizio nella sezione 2) Attività di gestione di servizi socio sanitari e/o attività di insegnamento lavorativo per il reinserimento di persone svantaggiate • Incentivo: esenzione contributiva IVS • Soggetti: invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, i minori in età lavorativa con gravi difficoltà in ambito familiare, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno. Assunzioni in aree svantaggiate • Art. 2 legge n. 106/2011 come da previsto dagli artt. 87 e 88 del trattato CE • Il testo originario e` stato oggetto di parziale modifica con l’art. 59 del D.L. n. 5/2012 (c.d. ‘‘decreto semplificazioni’’) e da, ultimo, dal D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 99/ 2013. Ora, per effetto della previsione contenuta nell’art. 2, comma 9, il termine per la fruizione dell’incentivo e` spostato al 15 maggio 2015. • REGIONI: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, MOLISE, SARDEGNA E SICILIA • Soggetti svantaggiati: soggetti privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o, in alternativa, privi di diploma di scuola media superiore o professionale o che abbiano superato i 50 anni di età, o che vivano soli o con una o più persone a carico, od occupati in professionalità o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna Assunzioni in aree svantaggiate • Persone molto svantaggiate: soggetti privi di occupazione da almeno 24 mesi Natura dell’agevolazione: fiscale Misura dell’agevolazione: credito d’imposta pari al 50% del costo salariale per 12 mesi o per 24 mesi per i soggetti molto svantaggiati Giovani genitori • Età non superiore a 35 anni • Genitore di figli minori • Ex titolare di uno dei seguenti rapporti: 1) intermittente 2) ripartito 3) inserimento 4) somministrato 5) co.co.co/pro 6) accessorio • Iscrizione in banca dati inps • Assunzione a tempo ind. o trasformazione di tempo det. 5.000,00 euro • Ad esaurimento fondi(monitorare il sito inps) Legge di stabilità 27 dicembre 2013 n. 147 • Comma 135: dal 1° gennaio 2014 in caso di trasformazione di contratto a tempo indeterminato l’azienda recupera tutta la contribuzione aggiuntiva (1,41%) e non solo gli ultimi 6 mesi come in precedenza Assunzione di detenuti • • • • Art. 4 comma 3 bis legge 381/91 e art. 1 comma 2 legge 193/2000 Per attività svolte all’interno delle carceri Incentivi di natura contributiva, stabiliti da decreto interministeriale Incentivi di natura fiscale: credito d’imposta di euro 516,46 mensile rapportabile alle giornate effettive ed alle ore settimanali • Il credito è attribuibile anche per attività di formazione diretta ai detenuti • Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile irpef e dell’irap e non assume rilievo ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex art. 63 e 75 del D.P.R. n. 917/86 Assunzione di dirigenti privi di occupazione • - Art. 20 della legge 266/1997 • - Destinatari: imprese o loro consorzi con organici inferiori alle 250 unità • - Misura: 50% della contribuzione complessiva(dipendente + azienda) • - Durata: 12 mesi Tirocini Fonti: 1) Legge 196/1997 2) D.M. n. 142/1998 3) Art. 11 D.L. n. 138/2011 4) Art. 1, commi 34-36 legge n. 92/2012 5) Accordo Stato-Regioni 24 gennaio 2013 6) Art. 2 D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 Tirocini • • • • • • • • • Curriculari(in corso di studi) Non curriculari( post studi max 12 mesi cessazione)( durata max 6 mesi) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro( durata max 12 mesi) Tirocini per disabili( max 12 mesi) e persone svantaggiate(max 24 mesi) Tirocini di integrazione, per cittadini non comunitari, immigrati regolari La legge 92/2012 ha introdotto l’obbligo per i tirocini diversi dai curriculari di una retribuzione minima fissata in 300,00 euro mensili. Retribuzione da rivalutare a cura delle regioni. La Lombardia non ha emesso alcuna decisione, quindi valgono le regole nazionali Esempi: Piemonte e Abruzzo 600,00 euro, Toscana 500,00 euro, Emilia Romagna 450,00 euro, Liguria 400,00 euro, Marche 350,00 euro , 300,00 per Basilicata, Calabria e Sicilia. Le altre regioni non hanno deliberato. Sono da aggiungere i contributi regionali in caso di assunzione del tirocinante. Tali contributi, a fondo perduto, possono raggiungere importi interessanti. La materia è regolamentata dalle regioni Sanzioni, da 1000 a 6000 euro in caso di corresponsione di indennità non congrua Tirocini • 1) 2) 3) • 1) 2) 3) 4) Limiti numerici: Un tirocinante in azienda <5 dipendenti Due tirocinanti in aziende da 6 a 19 dipendenti 10% manodopera in aziende > 20 dipendenti Limiti oggettivi: Non più di un rapporto con lo stesso soggetto Non ammessi stage per mansioni a bassa specializzazione Non ammessi stage per sostituzione di lavoratori con diritto di conservazione del posto di lavoro Non ammessi stage in aziende che hanno licenziato nei 12 mesi precedenti o che hanno in corso cig o sospensioni nella stessa unità produttiva o per mansioni analoghe L’indennità non è obbligatoria in caso di stage con soggetti percettori di ammortizzatori sociali Richiamo al lavoro accessorio Rivisitazioni normative sulla legge 276/2003 hanno ridotto i requisiti al rispetto di un limite economico: 1) 5000,00 euro lordi annui complessivi tra tutti i committenti 2) 2.000,00 euro lordi annui per singolo committente se impresa commerciali o professionista
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