Prot.n.22/15-na Circ.n.5/15 Ai Presidenti regionali Ai Presidenti provinciali Ai Consiglieri nazionali Alle Segreterie regionali Alle Segreterie provinciali Roma, 28 gennaio 2015 Oggetto: Il nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato (Articolo 1, commi da 118 a 122, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) La Legge di Stabilità 2015 prevede un esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, con il preciso intendimento di promuovere il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti ed indiretti. Si evidenziano le caratteristiche di tale normativa in vigore dal 01/01/2015, alla luce dei (pochi) nuovi chiarimenti emersi in questi giorni, fermo restando che tale disciplina sarà integrata da apposite indicazioni interpretative dell’INPS, ad oggi in corso di predisposizione e non ancora disponibili. CAMPO DI APPLICAZIONE Datori di lavoro interessati Possono beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore di appartenenza. L’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, ad esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e dei lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno solare 2014. Rapporti di lavoro agevolati L’esonero contributivo si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 01/01/2015 e con riferimento ai contratti stipulati entro il 31/12/2015. Si ritiene che l’assunzione a tempo indeterminato possa essere effettuata sia a tempo pieno che a tempo parziale. Si evidenzia, inoltre, che l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro indipendentemente dalle caratteristiche soggettive del lavoratore. Per quanto concerne le assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro intermittente si ritiene che l’esonero contributivo non possa trovare applicazione, in quanto le assunzioni con contratto a chiamata non soddisfano la finalità della norma di promuovere forme di occupazione stabile. Esclusioni L’esonero contributivo non spetta: -‐ in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato (che, pur essendo a tempo indeterminato, gode di una particolare agevolazione in quanto si tratta di un contratto di natura formativa) e di lavoro domestico; -‐ -‐ relativamente ai lavoratori: o che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Di conseguenza, per beneficiare dell’esonero contributivo per un lavoratore assunto a tempo indeterminato il 01/01/2015, è necessario che l’eventuale precedente rapporto a tempo indeterminato instaurato dallo stesso soggetto con qualsiasi datore di lavoro si sia interrotto entro il 30/06/2014; per un lavoratore assunto a tempo indeterminato il 01/04/2015, è necessario che l’eventuale precedente rapporto a tempo indeterminato instaurato dallo stesso soggetto con qualsiasi datore di lavoro si sia interrotto entro il 30/09/2014, e così via; o per i quali il nuovo sgravio contributivo sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato. La norma non fornisce indicazioni in merito al riconoscimento dell’esonero contributivo ad un nuovo datore di lavoro, per la parte residua, qualora il rapporto agevolato si sia interrotto prima dei 36 mesi. con riferimento ai dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 01/01/2015 (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015) hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato (sono invece ammessi, ad esempio, precedenti rapporti a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o con partita iva), in cui la scadenza naturale del contratto sia compresa tra il 01/10/2014 ed il 31/12/2014). A tal fine, vanno considerate anche gli Enti/Ditte/ecc. controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Esempio: si ipotizzi il caso di un’azienda che, dal 01/07/2014 al 31/12/2014 ha avuto in forza un tirocinante e che, al termine del tirocinio, intende assumerlo a tempo indeterminato (con decorrenza 01/01/2015). In tal caso, il datore di lavoro può beneficiare, a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, del nuovo esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 in quanto il precedente rapporto di tirocinio non è ostativo alla nuova agevolazione. Analogamente, come sopra anticipato, si ritiene che sia possibile beneficiare del nuovo esonero contributivo qualora, nel corso del 2014, il datore di lavoro abbia intrattenuto, con il lavoratore che intende assumere a tempo indeterminato, un rapporto di collaborazione (anche a progetto), piuttosto che a tempo determinato, di associazione in partecipazione o di lavoro accessorio. Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine La Legge di Stabilità 2015 non menziona la possibilità di fruire dell’esonero anche per le trasformazioni del contratto da tempo determinato a indeterminato. Pertanto, interpretando in senso stretto le disposizioni di legge, si ritiene prudenziale, in attesa di appositi chiarimenti interpretativi, rispettare la naturale scadenza dei contratti a termine. Precedente rapporto a tempo determinato e diritto di precedenza Un eventuale precedente rapporto a tempo determinato non preclude di per sé la possibilità di fruire dell’esonero contributivo a fronte della riassunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 01/01/2015, del medesimo lavoratore. La norma, infatti, individua come elemento ostativo a tali fini la titolarità, da parte del lavoratore in questione, nei sei mesi precedenti all’assunzione a tempo indeterminato, di un rapporto della medesima natura (dunque a tempo indeterminato). E’ stato sollevato il dubbio in merito alla possibilità di assumere a tempo indeterminato, beneficiando dell’esonero contributivo, un lavoratore in precedenza assunto a tempo determinato per il quale sia maturato il diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato. In sostanza, il dubbio è se l’esonero contributivo in esame sia subordinato al rispetto, da parte del datore di lavoro che procede alla nuova assunzione, dei princìpi generali contenuti nell’art. 4, commi 12 – 15, Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero). A tale proposito, si ricorda che la disposizione normativa in oggetto stabilisce che le agevolazioni alle assunzioni non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente. Se tali principi trovassero applicazione anche in relazione all’esonero contributivo in esame, l’assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2015, di un lavoratore che abbia maturato il diritto di precedenza in relazione ad un precedente rapporto a termine intrattenuto con lo stesso datore di lavoro, precluderebbe la possibilità di beneficiare dell’esonero in quanto effettuata in attuazione di un obbligo preesistente. Per quanto concerne tale problematica si resta in attesa dei necessari chiarimenti in merito da parte dell’INPS. DURATA DEL BENEFICIO L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 36 mesi. Si ritiene che il triennio per il quale compete il beneficio debba essere individuato dal giorno della data di assunzione “agevolata” fino al giorno antecedente la medesima data di 3 anni dopo. MISURA DELL’AGEVOLAZIONE L’agevolazione in esame: consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di € 8.060 annui. L’esonero contributivo costituisce una franchigia, pertanto, qualora venga superata la soglia di 8.060 euro annui, l’ulteriore contribuzione deve essere versata ordinariamente dall’azienda. Premi INAIL In relazione alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro non può beneficiare dell’esonero contributivo sui premi INAIL. Per espressa previsione di legge, infatti, l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL. CONSIDERAZIONI La norma di legge, infatti, definisce il nuovo beneficio “esonero contributivo” lasciando intendere che si tratti di una riduzione (temporanea) del costo del lavoro, piuttosto che di un’agevolazione contributiva. Tale differenza rileva ai fini del rispetto (o meno) dei princìpi generali di applicazione degli incentivi introdotti dalla Riforma Fornero, nonché della regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006 (adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; ecc..). MODALITÀ DI UTILIZZO Come sopra anticipato, le modalità operative per usufruire dell’esonero contributivo saranno definite dall’INPS, con apposita circolare. Cordiali saluti. Il Responsabile del Settore gestione scuola dott. Giannino Zanfisi Il Segretario nazionale dott. Luigi Morgano
© Copyright 2024 ExpyDoc