N.00776t2014 REG.RTC. PaginaI di 4 N. 00376/201 4 REG.PROV.CAU. N.00776/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionaleper l' lrbrwzzo (SezionePrima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 776 der 201.4,proposto da: Giorgio Giannella in proprio e quale L.R. del Circolo Culturale "officine Indipendenti", rappresentatoe difeso dagli avv. Lorenzo De Gregoriis, L,rigt Guerrieri, con domicilio eletto presso Tar Segreteriain L'Aqurla,Yra SalanaAntica Est; conffo Comune di reramo, in persona del Sindaco p.t., rappresentatoe difeso dall'aw. Cosima Cafforio, con domicilio eletto presso FedericoAw. Cinque in L'Aquila,vraIe della Croce Rossa37; per I'am+ullamento preuiasospensione dellfficacia, - dell'ordinanza13 novembrc 201.4,n.54240,con la quale il Sindaco del Comune di Teramo ha disposto la chiusura del circolo culturale https:iiwww. giustizia-amministrativa.itlcdsavvocati/ucmProxy 04/12/20t4 N.00776120r4 REG.RIC. Pagina2 di 4 "Officine indipendenti", con sedein Teramo, Via Yezzola nJ /9 a causadel superamento dei limiti di inquinamento acustico stabiliti dallalegge; Visti il ricorso e i relativi allegaa; Visto I'atto di costituzione in grudizio di Comune di Teramo in Personadel SindacoP.T.; Vista Ia domanda di sospensionedell'esecuzionedel prowedimento impugnato,presentatarn via incidentaledallaparte ricorrente; Visto I'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consigìro del giorno 3 dicembre 2014 la dott.ssaPaolaAnna Gemma Di Cesaree uditi per le partt i difensori come specificatonel verbale; Consideratoche: -con l'ordinanza impugnata,il Sindacoha esercitatoi poteri confedu dall' art.9 comma 1, I. 26 ottobre 1995 n. 447, nel caso in cui gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie regionali di protezione ambientale rivelino Ia prcsenza-di un fenomeno di inquinamento acustico,il quale rappresentaex se una mtnacciaper la salutepubblica; -che la citatalegge quadro sull'inquinamentoacustj.conon configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consentadi https://www. giustizia-amministrativa.ilcdsavvocati/ucmProxy 04/t2/20r4 Pasina3 di 4 REG.RIC. N.0077612014 ottenere il risultato dell'immediato abbatúmento delle emissiom sonoreinquinanti; rilevato,peraltro,che il citato 9 comma 1,I.26 ottobre 1995n. 447, attribuisce al Sindaco un potere di inibitoria totale o paniale dell'attività in r.elazione alle tnfuazionr acceftate e che. nel caso di diqpgqgrldouna inibitoria totale specie,il prowedimento repressly_gdell'attività non ha tenuto conto delle attività culturali che, come presso l'associazionee_go:to.o documentatoin atti, si_svo_lgono inquinamento acustico (es. corso ontologicamenteidonee ^ generar.e dt gnfica, corso di "tecniche di concentramento e rilassamento"; corso di Webmaster;corso dr pittura); ritenuto, pertanto, che l'ordinaflza impugnata deve essere sospesa ffir;àb .------- alla parte in cui inibisce('^;D attività culturali ontologicamente inidonee ^ genera:reinquinamento acustìco; le spesedella fase cautelare,alla luce della parztalesoccombenzadi partericorrente,possonoesserecompensate; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionaleper l''\bnzzo (Sezione Prima) a) accoglie la domanda cautelarc nei termini e nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto dispone la sospensionedell'effìcacia dell'ordin^nza impugnata nelIa parte in cui inibisce anche ie attività culturali ontologicamente inidonee a generare inquinamento acustico; https://www.giustizia-amministrativa.ilcdsawocati/ucmProxy 04/12t2014 N.00776/2014 REG.RTC. Pagina4 di 4 b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mesedi Giugno 2016. Compensale spesedella presentefasecautelare. La presente ordínanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositatapresso la segretenadel tribunale che prowederà a darne comunicazione alJ,eparts. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con I'intervento dei magistrati: Bruno Mollica, Presidente PaolaAnna Gemma Di Cesare,Primo Referendario.Estensore Lucia Grzzi, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATAIN SE,GRETERIA rI04/12/201,4 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) a4tr2t20r4
© Copyright 2024 ExpyDoc