Daphne Du Maurier`s Cornwall

N.00776t2014
REG.RTC.
PaginaI di 4
N. 00376/201
4 REG.PROV.CAU.
N.00776/2014
REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionaleper l' lrbrwzzo
(SezionePrima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 776 der 201.4,proposto da:
Giorgio Giannella in proprio e quale L.R. del Circolo Culturale
"officine Indipendenti", rappresentatoe difeso dagli avv. Lorenzo
De Gregoriis, L,rigt Guerrieri, con domicilio eletto presso Tar
Segreteriain L'Aqurla,Yra SalanaAntica Est;
conffo
Comune di reramo, in persona del Sindaco p.t., rappresentatoe
difeso dall'aw. Cosima Cafforio, con domicilio eletto presso
FedericoAw. Cinque in L'Aquila,vraIe della Croce Rossa37;
per I'am+ullamento
preuiasospensione
dellfficacia,
- dell'ordinanza13 novembrc 201.4,n.54240,con la quale il Sindaco
del Comune di Teramo ha disposto la chiusura del circolo culturale
https:iiwww. giustizia-amministrativa.itlcdsavvocati/ucmProxy
04/12/20t4
N.00776120r4
REG.RIC.
Pagina2 di 4
"Officine indipendenti", con sedein Teramo, Via Yezzola nJ /9 a
causadel superamento dei limiti di inquinamento acustico stabiliti
dallalegge;
Visti il ricorso e i relativi allegaa;
Visto I'atto di costituzione in grudizio di Comune di Teramo in
Personadel SindacoP.T.;
Vista Ia domanda di sospensionedell'esecuzionedel prowedimento
impugnato,presentatarn via incidentaledallaparte ricorrente;
Visto I'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consigìro del giorno 3 dicembre 2014 la
dott.ssaPaolaAnna Gemma Di Cesaree uditi per le partt i difensori
come specificatonel verbale;
Consideratoche:
-con l'ordinanza impugnata,il Sindacoha esercitatoi poteri confedu
dall' art.9 comma 1, I. 26 ottobre 1995 n. 447, nel caso in cui gli
appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie
regionali di protezione ambientale rivelino Ia prcsenza-di un
fenomeno di inquinamento acustico,il quale rappresentaex se una
mtnacciaper la salutepubblica;
-che la citatalegge quadro sull'inquinamentoacustj.conon configura
alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consentadi
https://www. giustizia-amministrativa.ilcdsavvocati/ucmProxy
04/t2/20r4
Pasina3 di 4
REG.RIC.
N.0077612014
ottenere il risultato dell'immediato abbatúmento delle emissiom
sonoreinquinanti;
rilevato,peraltro,che il citato 9 comma 1,I.26 ottobre 1995n. 447,
attribuisce al Sindaco un potere di inibitoria totale o paniale
dell'attività in r.elazione alle tnfuazionr acceftate e che. nel caso di
diqpgqgrldouna inibitoria totale
specie,il prowedimento repressly_gdell'attività non ha tenuto conto delle attività culturali che, come
presso l'associazionee_go:to.o
documentatoin atti, si_svo_lgono
inquinamento acustico (es. corso
ontologicamenteidonee ^ generar.e
dt gnfica, corso di "tecniche di concentramento e rilassamento";
corso di Webmaster;corso dr pittura);
ritenuto, pertanto, che l'ordinaflza impugnata deve essere sospesa
ffir;àb
.-------
alla parte in cui inibisce('^;D
attività culturali
ontologicamente inidonee ^ genera:reinquinamento acustìco;
le spesedella fase cautelare,alla luce della parztalesoccombenzadi
partericorrente,possonoesserecompensate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionaleper l''\bnzzo
(Sezione
Prima)
a) accoglie la domanda cautelarc nei termini e nei limiti di cui in
motivazione e per l'effetto dispone la sospensionedell'effìcacia
dell'ordin^nza impugnata nelIa parte in cui inibisce anche ie attività
culturali
ontologicamente
inidonee
a generare inquinamento
acustico;
https://www.giustizia-amministrativa.ilcdsawocati/ucmProxy
04/12t2014
N.00776/2014
REG.RTC.
Pagina4 di 4
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza
pubblica del mesedi Giugno 2016.
Compensale spesedella presentefasecautelare.
La presente ordínanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositatapresso la segretenadel tribunale che prowederà a darne
comunicazione alJ,eparts.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 3
dicembre 2014 con I'intervento dei magistrati:
Bruno Mollica, Presidente
PaolaAnna Gemma Di Cesare,Primo Referendario.Estensore
Lucia Grzzi, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATAIN SE,GRETERIA
rI04/12/201,4
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
a4tr2t20r4