La sentenza del Tar

N. 00389/2015 REG.RIC.
11/04/15 22:15
N. 00630/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2015 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2015, proposto da:
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino,
rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Fiorillo, Antonia Di Principe,
con domicilio eletto presso Elvira Ponte in Catanzaro, Via Michele
Torcia, 12/D; Alessandro Bergamo;
contro
Regione Calabria, rappresentato e difeso per legge dall'Mariano
Calogero, domiciliata in Catanzaro, Via Milano, 28; Regione Calabria Dipartimento N. 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione - Controllo Su
Atti Consorzi Bonifica;
nei confronti di
Luciano Ricucci;
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per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota prot. 0015521 del 19/1/2015 di
nullita' delibere del consorzio ricorrente nn. 10 e 11 del 22/12/14.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il dott.
Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che le determine adottate dal consiglio dei delegati del
consorzio di bonifica ricorrente, annullate dalla regione Calabria in sede
di controllo col provvedimento qui impugnato, costituiscono esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione 5 dicembre
2014 n. 2102, con la quale sono stati annullati “il provvedimento di
esclusione [di lista] del 6 settembre 2014 ed i conseguenti risultati
elettorali, limitatamente alla sezione n. 3”, recando esse:
- la dichiarazione di decadenza dei consiglieri eletti presso la sezione n.
3;
- l’indizione di nuove elezioni presso la sezione n. 3, con salvezza del
risultato elettorale delle altre due sezioni;
Considerato che tali atti rivestono natura necessariamente vincolata ed
indifferibile e che gli stessi sono stati assunti dall’organo statutariamente
competente, costituito - sia pure in composizione incompleta (ossia,
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sulla scorta del risultato elettorale delle prime due sezioni) - attraverso
atti mai annullati o revocati;
Rilevato che la regione Calabria ha annullato, in autotutela, l’atto
impugnato;
Ritenuto sussistere, per quanto sopra, i presupposti per l’adozione di una
sentenza in forma semplificata di improcedibilità del gravame;
Ritenuto che la natura formale della decisione e la novità della questione
giustificano l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione
Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile
2015 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Schillaci, Presidente
Nicola Durante, Consigliere, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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