N. 00389/2015 REG.RIC. 11/04/15 22:15 N. 00630/2015 REG.PROV.COLL. N. 00389/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 389 del 2015, proposto da: Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Fiorillo, Antonia Di Principe, con domicilio eletto presso Elvira Ponte in Catanzaro, Via Michele Torcia, 12/D; Alessandro Bergamo; contro Regione Calabria, rappresentato e difeso per legge dall'Mariano Calogero, domiciliata in Catanzaro, Via Milano, 28; Regione Calabria Dipartimento N. 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione - Controllo Su Atti Consorzi Bonifica; nei confronti di Luciano Ricucci; https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/grou…nts/document/mday/mdm4/~edisp/4bnsltb25alndwyzv6khpo4kwe.html Pagina 1 di 4 N. 00389/2015 REG.RIC. 11/04/15 22:15 per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. 0015521 del 19/1/2015 di nullita' delibere del consorzio ricorrente nn. 10 e 11 del 22/12/14. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Rilevato che le determine adottate dal consiglio dei delegati del consorzio di bonifica ricorrente, annullate dalla regione Calabria in sede di controllo col provvedimento qui impugnato, costituiscono esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione 5 dicembre 2014 n. 2102, con la quale sono stati annullati “il provvedimento di esclusione [di lista] del 6 settembre 2014 ed i conseguenti risultati elettorali, limitatamente alla sezione n. 3”, recando esse: - la dichiarazione di decadenza dei consiglieri eletti presso la sezione n. 3; - l’indizione di nuove elezioni presso la sezione n. 3, con salvezza del risultato elettorale delle altre due sezioni; Considerato che tali atti rivestono natura necessariamente vincolata ed indifferibile e che gli stessi sono stati assunti dall’organo statutariamente competente, costituito - sia pure in composizione incompleta (ossia, https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/grou…nts/document/mday/mdm4/~edisp/4bnsltb25alndwyzv6khpo4kwe.html Pagina 2 di 4 N. 00389/2015 REG.RIC. 11/04/15 22:15 sulla scorta del risultato elettorale delle prime due sezioni) - attraverso atti mai annullati o revocati; Rilevato che la regione Calabria ha annullato, in autotutela, l’atto impugnato; Ritenuto sussistere, per quanto sopra, i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata di improcedibilità del gravame; Ritenuto che la natura formale della decisione e la novità della questione giustificano l’integrale compensazione delle spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Schillaci, Presidente Nicola Durante, Consigliere, Estensore Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/grou…nts/document/mday/mdm4/~edisp/4bnsltb25alndwyzv6khpo4kwe.html Pagina 3 di 4 N. 00389/2015 REG.RIC. 11/04/15 22:15 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/04/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/grou…nts/document/mday/mdm4/~edisp/4bnsltb25alndwyzv6khpo4kwe.html Pagina 4 di 4
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