at i er v ris ti iri t Vo la nt e. Tu tti id Iurisdic(o e pluralità di ordinamen( giuridici © 20 14 R af fa el e Unum ius e iura propria ris er v at i Principio © 20 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • Ogni iurisdic(o è uguale alle altre quanto alla qualità prima: ciascuna è la funzione (potere/ dovere) di enucleare dall’ordine immanente la norma valida per la composizione di un confliBo, e applicarla con equità, in modo cioè da garan(re gius(zia in concreto. • Le singole iurisdic0ones sono diverse quanto al loro ambito di riferimento. ris er v at i L’ambito di riferimento iri t ti • Può essere il più vario possibile: Vo la nt e. Tu tti id – Un territorio; – Una comunità di persone; – Uno stato o una condizione personale; – Una qualsiasi altra cosa..... © 20 14 R af fa el e • Non esclusività: un singolo sogge0o può essere so0oposto a diverse iurisdic6ones perché appar6ene contemporaneamente a più ambi6 di riferimento. ris er v at i Il pluralismo degli ordinamen( medievali. © 20 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • L’ordine giuridico è uno e uno solo, per definizione, immanente e eterno, espressione di una natura che viene da Dio. • Se rivelarlo è opera di chi ha la iurisdic(o, e questa si estrinseca nella risoluzione di controversie concrete, ne consegue che esisteranno più ordinamen6 quan( saranno i possibili ambi( di riferimento delle diverse iurisdic(ones. ris er v at i L’esempio principale. Il diriBo canonico © 20 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • Ogni baBezzato appar(ene per definizione alla iurisdic(o della Chiesa per quanto riguarda la regolarità dei sacramen( che gli sono sta( impar(( e da cui dipende l’esercizio di preroga(ve, anche di (po patrimoniale. • Ogni baBezzato, quindi ogni essere umano in una società naturalmente cris(ana, appar(ene per definizione ad almeno due ordinamen(: il canonico e il civile. ris er v at i Iurisdic(o ecclesiae iri t ti • La iurisdic(o della Chiesa: la nt e. Tu tti id – Riguarda par(colari confliP, concernen( la regolarità dei sacramen( e simili; – Crea pertanto la propria norma(va traendo la norma valida al caso concreto e applicandola secondo equità. © 20 14 R af fa el e Vo • Organizzazione del materiale norma(vo: nel tempo l’insieme delle norme e delle decisioni è tanto vasto da dover essere organizzato sistema(camente. Redazione del Corpus Iuris Canonici. ris er v at i Unum ius Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • L’ordinamento basso medievale è dunque caraBerizzato dalla presenza di due ordinamen( universali, ciascuno dei quali si indirizza a ogni soggeBo da una prospePva diversa: © 20 14 R af fa el e – Ius civile, risultato dell’esercizio della i. sulle norme del Corpus Iuris Civilis di Gius(niano; – Ius canonicum, risultato dell’esercizio della i. sulle norme del Corpus Iuris Canonici; at i er v ris Iura propria. © 20 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • Iura propria: ordinamen( seBoriali, le cui disposizioni si rivolgono solo a determina( soggeP, i soli per cui determinate ipotesi di confliBo possono avere rilevanza; • Tali confliP sono risol( da giudici che appartengono alla stessa comunità delle par(; essi devono trarre le norme valide a comporre il confliBo e applicarle secondo equità; • Organizzazione del materiale norma(vo: nel tempo l’insieme delle norme e delle decisioni viene sempre organizzato sistema(camente. ris er v at i Pluralismo e Par(colarismo © 20 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • Pluralismo giuridico: ogni soggeBo è soBoposto a più norme, improntate a valori diversi, per la disciplina della medesima realtà. • Par(colarismo giuridico: ambi( giuridici diversi disciplinano persone di diversa condizione. ris er v at i 1. Il diriBo feudale come ius proprium © 20 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • E’ il diriBo cos(tuito dall’insieme delle consuetudini concernen( l’inves(tura feudale, il possesso dei conseguen( benefici, e la loro trasmissione intergenerazionale. • E’ diriBo par(colare perché si dirige a una categoria determinata di persone, i nobili cui è affidata la difesa della società; • Si presenta in forme diverse a seconda delle diverse aree culturali, ma è considerato un ordinamento unitario. ris er v at i Ambito di riferimento del diriBo feudale. © 20 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • Determinare l’erede di un feudo in assenza di figli dell’inves(to; • Conseguenze del tradimento dell’inves(to verso l’inves(ente; • Determinare a quale feudo appartenga una data terra; • Determinare la natura e l’estensione dei diriP su una data terra. ris er v at i Giudici del confliBo © 20 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • I cd. “Parlamen(” o “Assemblee di nobili”: riunioni dei soggeP di pari condizione rispeBo a quelli di cui occorreva decidere la controversia. • SoggeP dota( di una iurisdic(o par(colare a quell’ambito, gli unici in grado di conoscere le consuetudini (ius dicere) e di applicarle secondo gius(zia (equitate servata statuere). ris er v at i Esempi 20 © 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • Cortes (Spagna, XI sec.) • Colloquia di Federico II di Svevia (Regno di Sicilia, XIII sec.) • De curia semel in anno facienda (Regno di Sicilia 1296). • Cor( nobiliari fiamminghe. ris er v at i Organizzazione sistema(ca dell’ordinamento feudale © 20 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • Libri feudorum, Oberto dall’Orto, Italia seBentrionale, sec. XIII. • Commen( ai Libri feudorum; si sviluppano per almeno quaBro secoli; • Lombarda, Italia meridionale sec. XII, con le glosse del giurista Carlo di Tocco; con(ene le consuetudini feudali longobarde. ris er v at i 2. Il diriBo della ciBà come ius proprium. © 20 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • La ciBà (il “libero Comune”) è reBa da magistrature, collegiali come individuali (concilia, podestà, etc.) • Essi non sono amministratori nel nostro senso del termine: esercitano una par(colare iurisdic(o, deBa appunto administra(o; • La sua struBura è quella di una qualsiasi iurisdic(o: estrarre norme dall’ordine e applicarle con equità; ris er v at i Organizzazione dell’apparato norma(vo © 20 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • Consuetudini ciBadine: norme di produzione faBuale e spontanea, non potesta(va, al pari di qualsiasi altra consuetudine; • L’esercizio della iurisdic(o da parte delle magistrature comunali porta a recensire le consuetudini, a stabilire quelle ancora in vigore e redigerle in forma certa; • Nascono gli Statu(: la redazione per iscriBo delle consuetudini serve a soBrarle all’arbitrio dei poten( verso i più deboli; • La redazione dello Statuto non è funzione poli(ca, essa non consegue ad una scelta tra oppos( interessi alla ricerca di un consenso. ris er v at i Ambito del diriBo statutario. © 20 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • Tribu( per le spese della ciBà; • Dazi per l’importazione e l’esportazione di merci; • Polizia ciBadina; • Risoluzione dei confliP tra ciBadini circa l’uso della risorsa comune (l’organizzazione e la difesa della ciBà). at i ris er v L’administra(o nt e. Tu tti id iri t ti • Potestas/administra(o: iurisdic(o dei confliP potenziali. • OggeBo della administra(o: © 20 14 R af fa el e Vo la – cognizione dei bisogni sul territorio; – esazione coaPva di prestazioni per soddisfarli e prevenire così confliP. ris at i er v Pace di Costanza © 20 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • Perciò tuP i fedeli dell'Impero, sia quelli del nostro tempo, sia quelli che verranno nel tempo futuro, sappiano che Noi, dopo aver aperto il nostro cuore, ricco di innata pietà, col solito favore della nostra bontà, abbiamo acceBato la fedeltà e la devozione dei Lombardi che un tempo offesero Noi ed il nostro impero, e li abbiamo di nuovo ricondoP, insieme alla Lega e ai suoi fautori, nella pienezza della nostra grazia. Inoltre con clemenza Noi abbiamo perdonato tuBe le offese e le colpe con le quali avevano provocato la nostra indignazione e abbiamo stabilito che i Lombardi debbono essere inseri( nel numero dei nostri dileP fedeli, dai quali Noi ci aspePamo di ricevere un fedele servizio di devozione. la nt e. Tu tti id iri t ti ris er v at i nostro, re Fd ederico, ei Romani, concediamo Romani. ed Enrico figlio luoghi e persone della per sempre a voi cciBà iBà consuetudini sia nella Lega le regalie e le vostre ad esempio in Verona ec i0à, nel sia sul terriorio extra urbano, suburbano e nelle altre suo castello e nel distreBo Ciò avverrà in modo ciBà, luoghi e persone della Lega. queste cose come finora che nella ciBà voi possiate avere tuBe sul territorio extra-‐urbano le avete possedute o le possedete contraddizione tuBe le consuetudini eserciterete senza alcuna contraddizione tuBe le consuetudini che da an(ca data 20 14 R af fa el e Vo sta( sull'arruolamento an(ca data siete sta( degli soli( uomini avere o avete, e poi per © l'interesse delle ciBà. © 20 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti ris er v at i determina( in che tuP i rimanen( diriP regi siano uomini questo modo: il vescovo del luogo e gli persone della ciBà e dell'episcopato eleggano delle scopo, e di buona fama, che ritengano idonee a tale contro la che nostra non manifes(no odio speciale o privato giureranno Maestà, né contro le ciBà; costoro indagheranno che ei n buona fede e senza frode quali che consegneranno i diri? ritrova6, i • 3) speBano in par(colare alla nostra Maestà. Qualora questa riteniate che non sia necessario effeBuare d'argento ricerca, chiediamo un censo di duemila marche considerata all'anno; tuBavia se questa cifra sarà elevata, sarà con equità diminuita. ris er v at i Rinuncia alla iurisdic(o © 20 14 R af fa el e Vo la nt e. Tu tti id iri t ti • 4) Se qualcuno avrà presentato alla nostra Maestà un ricorso, e che riguardano sia la ciBà che il territorio extra-‐urbano. respingeremo il ricorso ed imporremo al ricorrente un silenzio perpetuo.
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