Prot. 223/2014 Ris Roma, 17 novembre 2014 alla c.a. di Genitori Studenti Personale Oggetto: ulteriori chiarimenti e indicazioni relative all'occupazione Facendo seguito alla comunicazione già inoltrata alle SS.LL. con precedente prot. n. 222/2014 Ris., constatato lo stato di occupazione del/i plesso/i _____________________si riportano di seguito ulteriori chiarimenti e indicazioni. Si ribadisce che i giorni eventualmente persi valgono come assenza e concorreranno al computo del monte ore massimo di assenza per la validazione dell'anno scolastico ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del d.P.R. 122/09. La scuola riprenderà le lezioni non appena possibile successivamente alla riconsegna dei locali. Gli studenti che, non partecipando all'occupazione, a causa della stessa non possano comunque frequentare le lezioni, potranno far valere all'atto della giustificazione l'impedimento subìto, producendo informazione preventiva e successiva di non partecipazione all'occupazione. L'informazione preventiva di non partecipazione va comunicata subito, al massimo entro il giorno successivo all'inizio dell'occupazione, via e-mail, all'indirizzo [email protected], scrivendo nell'oggetto e nel corpo della mail, nome – cognome – classe seguito da non partecipo all'occupazione. L'informazione preventiva va inviata anche da parte degli studenti del plesso eventualmente non occupato qualora si asentasse nello stesso periodo, nel qual caso volessero comprovare la propria estraneità all'iniziativa non autorizzata. In questo caso egli invierà l'informativa preventiva il primo giorno di assenza, indicando nell'oggetto e nel corpo della mail anche il nome del plesso scolastico di appartenenza. Al momento del rientro a scuola gli studenti che non abbiano partecipato all'occupazione e l'abbiano cosi comunicato preventivamente, dovranno allegare alla giustificazione un'autodichiarazione del genitore (o dello studente se maggiorenne), da rendersi sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze civili e penali in caso di falsa dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, in cui risultino le generalità, la classe frequentata e la dichiarazione: non ha/ho partecipato all'occupazione. Il consiglio di classe, infatti, vaglierà le deroghe previste per l'eventuale superamento del monte ore masimo di assenza solo per gli studenti di cui risultino agli atti, oltre che la giustificazione, anche l'informazione preventiva e quella successiva. L'informazione successiva è necessaria per scongiurare comportamenti ulteriormente scorretti, dal momento che l'autorità pubblica di cui è investita la scuola la obbliga a verificare la veridicità delle autodichiarazioni e certificazioni rese dall'interessato ai sensi della normativa vigente. Le SS.LL. si riterranno pertanto informate che la scuola procederà, anche a campione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, alla verifica della verdicità delle dichiarazioni rese nell'informazione successiva, nonché all'invio delle eventuali discordanze all'autorità giudiziaria per il seguito di competenza. La giustificazione dell'assenza da rendersi al ritorno a scuola da parte degli interessati, cioè dei genitori degli alunni, ovvero dagli alunni se maggiorenni, anche di quelli del plesso non occupato, dovrà quindi riportare la causa effettiva dell'assenza (ad es. “assente a causa dello stato di occupazione dal …. al...”, eventualmente comprensiva dell'autodichiarazione da cui si desuma l'estraneità dello studente all'iniziativa in questione, oppure per motivi di salute, di famiglia ecc..). La scuola si riserverà, comunque di far recuperare i giorni persi per l'occupazione in giornate aggiuntive rispetto a quelle previste dal calendario scolastico vigente. Nel caso di assenza degli alunni non partecipanti all'occupazione durante queste eventuali giornate aggiuntive, queste andranno comunque giustificate ma continueranno a ricadere dentro al beneficio della deroga di cui all'art. 14 del d.P.R. 122/09, per effetto della relazione diretta fra necessità del recupero delle giornate perse e la sua ragione, ovvero l'occupazione, sempre che comunque i docenti abbiano disponibilità di elementi valutativi minimi per procedere alla valutazione finale dello studente. Si sollecitano infine gli occupanti a restituire immediatamente i locali occupati, anche per evitare dissesti nella valutazione intermedia del trimestre. F.to il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Scancarello
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