Il Sole 24 Ore Martedì 18 Marzo 2014 - N. 76 Norme & tributi 39 CONDOMINIO In breve Riscaldamento. La trasformazione va supportata da una diagnosi o da un attestato di prestazione energetica Le scelte. Vincolo di stabilità LIBRETTI D’IMPIANTO «Mini-caldaie» a ostacoli Da alcune Regioni arriva lo stop alla modifica Emanate le nuove regole Peri librettid’impianto della caldaiacambiano leregole:è statoemanato,segnala l’AnaciPiemonte (associazionedi amministratori condominiali),il decreto del ministerodello Sviluppo economicodel10 febbraio 2014(in «GazzettaUfficiale» n.55 del7marzo 2014), in vigoredall’8 marzo 2014, aventeaoggetto: «Modelli di librettodiimpianto perla climatizzazionee di rapportodiefficienza energetica».Il decreto contiene:a) ilmodellodi librettodiimpianto dicuigli impiantitermici,inbase all’articolo7,comma5 del Dpr74/2013,dovranno esseremunitia partire dal1˚ giugno2014 e b)i modelli di rapportodicontrollodi efficienzaenergetica che, sempreadecorrere dal1˚ giugno2014 (comeprevisto dall’articolo8, comma5,Dpr 74/2013),devonoessere compilatiinoccasionedegli interventidicontrolloed eventualemanutenzionesu impiantitermicidi climatizzazioneinvernale di potenzautilenominale maggioredi10 kW edi climatizzazioneestiva di potenzautilenominale maggioredi12 kW,con o senzaproduzionediacqua caldasanitaria.Eventuali integrazionidellibretto, apportatedalle Regionio dalleProvince autonome, sonopredispostesotto formadischedaaggiuntiva. (Ed.Ri.) SPAZI COMUNI Cortile, uso libero anche con i turni Ilcortile nonservesoloa dareariae luceai condomini mapuòessereusato anche periltransito siaapiedisia in macchina.E seleridotte dimensioninonconsentono atuttii condomini l’utilizzo incontemporaneasi possonofarei turni.Con la sentenza6178,laCassazione dirimeancorauna litetra viciniincui l’oggetto del contendereerailcortile condominiale.Unospazio che,secondola proprietaria diun’immobileerastato impropriamenteoccupato daun’altra condomina, con oggettivari,sottraendolo cosìa unaconsuetudine che, dal1930, lo vedeva destinato altransito dicarrie auto. La Cassazioneha datoinveceil vialibera all’accesso apiedi oconi veicolipertutti i condominiche devono raggiungerela loro proprietà,dicui ilcortile costituisceunaccessorio. Perla Corte èlecitaanche la sostatemporanea epoco importasein passato il godimentodello spazio contesoerasoggetto a maggiorirestrizioni.I giudicidicono ancheche l’impossibilitàdiun uso contemporaneodaparte dei comproprietarinon comportail divietodi utilizzarlamadeve indurrea stabiliredeiturni. (P.Mac.) FORMAZIONE A Novara un corso per amministratori Il1˚aprile comincerà a Novarail corso teorico-praticoper amministratori immobiliari organizzato dall’Agiai (Associazione geometri italiani amministratori immobiliari): la durata è di 50 ore più un esame finale di 4 ore. Ilcorso fornisce le nozioni e le competenze di base, giuridiche, tecniche, gestionali, contabili e fiscali, necessarie per svolgere l’attività di amministratore condominiale. Per informazioni: [email protected] Il passaggio dal centralizzato è possibile solo se si dimostrano i vantaggi Edoardo Riccio Per chi abita in condominio la tentazione di passare al riscaldamento autonomo, anche se è dimostrato che – eccetto rarissimi casi – si tratta di uno spreco energetico, rimane sempre forte. Sono in molti a voler regolare da soli la temperatura i casa ma a rifiutareicontabilizzatori di calore ea"pretendere" lacaldaietta. Le norme, però, rendono estremamente difficoltosa questa scelta. Vediamocomeprocedere. Il Codice civile L’impianto di riscaldamento, se esistente dalla costruzione del condominio e salvo che il titolo non disponga diversamente, è di proprietàcomune,aisensidell’articolo1117delCodicecivile.Quindilasoppressioneèdipersévietata, se non con il consenso di tutti i condomini, come conseguenza dell’articolo 1120, ultimo comma, dellostessoCodice,chevietaleinnovazioni che rendano alcune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Una delibera di soppressione, infatti, non comporta unasemplicemodifica,maunaradicale trasformazione della cosa comune nella sua destinazione strutturaleedeconomica,pregiudizievolepertutteleunitàimmobiliari già allacciate all’impianto centralizzato. Le leggi successive SulCodicecivileèintervenutain seguitolalegge10/91,ilcuiarticolo 26, comma 2, prevedeva una maggioranzaspeciale per favorire gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimentodei consumi energetici. La formulazione originaria della norma stabiliva una maggioranza agevolata per gli interventi su parti comuni di edifici diretti al contenimentodelconsumoenergetico, e quelli indicati all’articolo 8 della stessa norma. Tra questi ultimi era espressamente prevista proprio la «trasformazione diimpianticentralizzatidiriscaldamento in impianti unifamiliari agas».Inpratica,lalegge10/91autorizzava gli interventi che l’articolo1120 vietava. Nel2006(conil Dlgs311),però, l’articolo26dellalegge10/1991veniva cambiato e perdeva il riferimento alla trasformazionne da centralizzato in autonomo. Non solo: gli interventi sugli edifici e sugli impianti, per godere della RISPARMIO ENERGETICO Le norme che si sono sovrapposte al Codice civile rendono difficile l’opzione perché è quasi sempre più energivora maggioranza agevolata (cioè quella degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 dei millesimi),devonoessereindividuatiattraversounattestatodiprestazioneenergeticaounadiagnosienergeticarealizzatadauntecnicoabilitato. Quindi, ora, ci si chiede se sia o meno ancora possibile sopprimere il riscaldamento centralizzato e prevedere l’installazionediimpiantiautonomi. La situazione attuale Lo stesso legislatore del 2006, che ha modificato il richiamo all’articolo 8 della legge 10/91, nonhainfattimodificatoledefinizioni contenute nel Dlgs 192/2005. Qui, all’allegato A, numero 43, viene considerato «ristrutturazionediunimpiantotermico»l’insiemedioperechecomportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia diquellididistribuzioneedemissione del calore, precisando che rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impiantitermiciindividuali. Si consideri però che il Dlgs 115/2008, all’allegato II, punto 4, comma2,neldettaredisposizioni inmateriadi contrattodi servizio energia, vieta espressamente (masoloinquestocaso)latrasformazione di un impianto di climatizzazione centralizzato in impianti di climatizzazione individuali. Sembrerebbe, quindi, che vietando espressamente questa possibilità nel caso del contratto energia siada ritenersi non vietata la trasformazione dell’impianto centralizzato in impianti autonomineglialtricasi. La stessa trasformazione, però,vasupportata daunadiagnosi energetica o da un attestato di prestazione energetica (articolo 26, comma 2 della legge 10/1991). Nel caso in cui questa diagnosi o attestazione dovesse dimostrare che l’intervento vada a contenere i consumi energetici (il che è moltodifficile,amenochesitrattidi unvecchissima ed energivora), il passaggio dal centralizzato all’autonomopotràesserevalidamente deliberato dall’assemblea con la maggioranza prevista dallariformadelcondominio(legge 220/2012), cioè la maggioranza degliintervenuti,cherappresentialmeno1/3delvaloredell’edificio. In questo senso si è pronunciato anche il Tribunale Palermo, sezione II con sentenza del 29marzo2012. Naturalmente, bisogna tenere contodellenormeregionali(siveda l’articolo nella pagina), che a volte rendono di fatto impossibileinognicasoladelibera. © RIPRODUZIONE RISERVATA Passo per passo La trasformazione dell'impianto centralizzato in impianti autonomi 1 LA DEFINIZIONE L'impianto di riscaldamento, se esistente dalla costruzione del condominio e salvo che il titolo non disponga diversamente, è oggetto di proprietà comune ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile 2 COME SOPPRIMERLO La soppressione del medesimo è vietata se non con il consenso di tutti i condomini, (articolo 1120, ultimo comma, del codice civile), cioè con 1000 millesimi 3 LA TRASFORMAZIONE È invece possibile la “trasformazione” di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari, con la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio 4 20° LE CONDIZIONI La delibera di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti autonomi è valida solo se supportata da diagnosi energetica o da Attestato di Prestazione Energetica. Questi documenti devono dimostrare che il miglior impianto centralizzato progettato per consentire al massimo, in base allo stato della scienza e della tecnica, il contenimento dei consumi energetici, consumerebbe maggior energia dell'insieme degli impianti autonomi a parità di funzionamento (massimo delle ore giornaliere consentite per una temperatura di 20 gradi con tolleranza di +2°) 5 LE ECCEZIONI Il decreto legislativo 115/2008, all'allegato II, punto 4, comma 2, relativamente ai soli contratti di servizio energia eventualmente stipulati dal condominio, vieta espressamente la trasformazione di un impianto di climatizzazione centralizzato in impianti di climatizzazione individuali 6 LE LEGGI REGIONALI Le leggi delle Regioni Piemonte ed Emilia Romagna vietano espressamente di dotare i palazzi composti da oltre 4 unità immobiliari (indipendentemente dal numero dei condomini) di riscaldamento diverso dal centralizzato La soppressione dell’impianto centralizzato è teoricamente possibile (se si dimostra che si realizza un risparmio energetico attestato da diagnosi o attestazione) ma a livello locale le cose sono più complicate. Le leggi regionali del Piemonte e dell’Emilia Romagna, per esempio, vietano di dotare i palazzi composti da oltre 4 unità immobiliari (indipendentementedalnumerodeicondomini)diriscaldamentodiversodal centralizzato. Inoltre, il Dpr del 2 aprile 2009, all’articolo 4, comma 9, prevede che «In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ognicasoperpotenzenominali delgeneratoredicaloredell’impianto centralizzato maggiore ouguale a 100kW, appartenentiallecategorieE1edE2,cosìcomeclassificatiinbasealladestinazione d’uso all’articolo 3, del decretodelPresidentedellaRepubblica26 agosto1993,n.412, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddoveesistenti;lecausetecniche o di forza maggiore per ricorrereaeventualiinterventifinalizzatiallatrasformazionedegliimpiantitermicicentralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nellarelazione di cui alcomma25». Non vi è insomma, nel Dpr del 2009, un divieto assoluto di trasformazione,malapossibilitàvienesubordinataallaproduzione di una perizia tecnica che ne attesti l’impossibilità della conservazione. Ma questo articolo 4 sarà abrogato dall’entrata in vigore dei decreti attuativi conseguenti all’approvazione dellalegge90/2013. Va poi ricordato che il Dpr 59/2009, attuativo del Dlgs 192/2005 e che regola la prestazione energetica degli edifici, nontrovaapplicazionenelleRegioni(tra lequalila Lombardia) che abbiano autonomamente provvedutoarecepirelaDirettiva europea 2002/91/CE. E sul puntonulladicelanuovadeliberadiGiuntadellaRegioneLombardia, n. X 1118/2013 pubblicata afinedicembre2013. Ne consegue che, nei limiti L’ESEMPIO In Emilia-Romagna e in Piemonte impianto singolo vietato nei palazzi composti da oltre quattro unità previsti dalle eventuali legislazioni regionali (come in PiemonteedEmiliaRomagna)ilriscaldamento in impianti autonomi sarebbe possibile, con la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 1/3 dei millesimi, se supportatadadiagnosienergeticaodaAttestatodiPrestazioneenergetica. Questi documenti dovrebbero di fatto dimostrare che il miglior impianto centralizzatoprogettato per consentireal massimo,inbaseallostatodellascienzaedellatecnica,ilcontenimento dei consumi energetici, consumerebbe maggior energia dell’insieme degli impianti autonomi a parità di funzionamento. Ed. Ri. © RIPRODUZIONE RISERVATA Affitti in nero Scadenze lunghe. Proroga fino al 2017 Inquilini e agenti a favore di sanzioni Lombardia, obbligo di contabilizzazione Sulla legittimazione degli "affitti in nero" da parte della Corte costituzionale (si veda IlSole24Oredisabatoedomenica)sisonoscatenatelepolemiche.Nonsolotraproprietari e inquilini: anche gli agenti immobiliari della Fimaa chiedono un intervento del Parlamento dopo che la sentenza 50/2014 ha cancellato le sanzioni per i proprietari che non registranoicontratti(gliinquilini potevano ottenere un canone ultraridotto per quattro anni).ValerioAngeletti,presidente di Fimaa Italia (Federazioneitaliana mediatori agenti d’affari - Confcommercio) commenta così la sentenza: «Occorre che il Governo sani la gravissima situazione di vuoto normativo nella politica di contrasto all’evasione fiscale determinata dalla sentenza 50/2014 della Consulta. È necessario che venga promulgata in tempi brevissimi una legge apposita che sani la carenza di delega». Se le norme non verranno ripristinate – continua Angeletti – gli inquilininon potranno piùchiedere la riduzione del canone pergli immobiliconcontratto non registrato, causando un enorme danno alla lotta control’evasione fiscale». Sulla stessa linea anche il Sunia (sindacati inquilini), che chiede un intervento di "ripristino" ma va ricordato chelostesso Suniaavevasuggeritodiusare l’anagrafe condominiale (prevista dalla recentelegge 220/2012 e che obbliga gli amministratori a raccogliere i dati sull’utilizzo di ogni appartamento) per scovare i contratti non registrati, come del resto previsto anchedallalegge147/2013(stabilità),articolo1,comma49.Forse basterebbe questa via, senzatornareaunanormaabbattutadallaConsulta,pertornare alla legalità fiscale. © RIPRODUZIONE RISERVATA Eugenio Antonio Correale ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA AVVISO DI GARA ESPERITA CIG: 5517999CD0 Questa Amministrazione ha aggiudicato, in data 20.02.2014, la procedura ristretta per l’acquisizione del servizio di apertura di un conto corrente di deposito vincolato per una somma di Euro 60.000.000,00. Aggiudicatario: Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., con sede in Via Università n.1 – 43121 Parma. Aggiudicazione: spread offerto pari al 1,20%. Il relativo avviso è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della U.E. in data 03/03/2014. Copia del suddetto avviso è disponibile sul sito http:// www.unibo.it/download/gare oppure potrà essere richiesta all’Ufficio Contratti per Forniture e Servizi - Via Zamboni, 72 - 40126 - BOLOGNA tel. 051/2099154137, fax 051/2099309, e-mail: [email protected]. Il Dirigente - Area Affari Generali Dott. Marco Degli Esposti ANAS S.p.A. DIREZIONE GENERALE AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI Sul foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 17/03/2014 è pubblicato l’avviso relativo all’appalto aggiudicato in regime di accordo quadro inerente la sottoindicata procedura ristretta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83 del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i. e dell’art. 283 commi 1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/10. Oggetto: “DGACQ 01-13 - Fornitura di dispositivi di protezione individuale per il personale di Anas S.p.A.”. Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicatario: ST PROTECT S.p.A. con un importo offerto di € 3.277.376,70 (euro tre milioni duecentosettantasettemila trecentosettantasei/70). L’avviso integrale è stato inviato alla GUUE il 10/03/2014, pubblicato sul sito internet www.stradeanas.it e sul sito www.infrastrutturetrasporti.it. Roma, lì 18/03/2014 IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ ACQUISTI Mauro FRATTINI VIA MONZAMBANO, 10 - 00185 ROMA Tel. 06/44461 - Fax 06/44461 - 06/4456224 ©sito internet www.stradeanas.it In Lombardia, una legge molto beneispirata metteassieme la termoregolazione e la contabilizzazionedelcalorenegli impianti di riscaldamento centralizzati.L’articolo26,quinto comma della legge 10/1991 prevedeinfattiche«perleinnovazioni relative all’adozione di sistemiditermoregolazioneedi contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneridiriscaldamentoinbaseal consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominiodecideamaggioranza,inderoga agli articoli 1120 e 1136 del Codicecivile». Se la legge nazionale ha agevolato l’adozione della contabilizzazione, la Regione Lombardialahadunqueresaaddirittura obbligatoria, sia pure con deroghe per le situazioni di eccessiva difficoltà tecnica. È prevista una complessa decorrenza dell’obbligo. La delibera di giunta regionale del 23 maggio 2012 (IX/3522)hamodificatoeprorogato sino al primo agosto del 2014 l’obbligatorietà per gli impianti per i quali il cambio di combustibilesiaavvenutodopo il 1˚agosto 1997, per quelli che si sianocollegatiaretiditeleriscaldamentodopo il 1˚agosto1997 e perquelliiqualivengaapprovato un progetto di ristrutturazionecomplessivacheconsentaun miglioramento dell’efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell’impianto originario. Successivamente, lalegge regionale5 del31 luglio 2013 ha sostanzialmente stabilitochesinoalprimogennaio2017nonsiapplichinosanzioniperitrasgressioni. Ne è derivato un quadro estremamente complesso, che suggerisce tre succinti chiarimenti. In primo luogo, va detto che i rapporti tra condomini in tema di spese sono disciplinati dallaleggedelloStatoenonpossono essere in alcun modo incisidallenormeregionali.Pertanto,doveilcondominioabbiarealizzatotermoregolazioneecon- tabilizzazione,ogni condomino hatitoloperesigerel’applicazione integrale dell’articolo 26 legge10/91,cheprevedelasuddivisionedellespese«inbasealconsumo effettivamente registrato». In secondo luogo, l’assembleahatitoloperdeterminarela quota di consumi che trova ragione nella stessa esistenza dell’impiantoechequindinonè soggetta ad alcuna misurazione (si vedano le previsioni rese pubbliche nel febbraio 2013 con la recente revisione della normaUNICTI 10200). Infine,occorreconsiderarela posizionedichi,essendoinposizione sfavorita (esposto a nord, oppure sopra un piano a pilotis oall’ultimopiano)temedirimanere da solo a sostenere i costi per resistere alle temperature più rigide e alla inefficiente coibentazione dell’edificio condominiale: ove possibile, meglio tentaredimigliorarelecaratteristiche di isolamento dell’edificio, che sono la premessa per la correttacontabilizzazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA .com QUOTIDIANO DELLA CASA Spinta alla vendita per 800mila case degli ex Iacp SulquotidianodellaCasa&del Territoriodioggiarticoli dedicatiallevenditepergliex Iacpealleideepresedalweb perreinventarelapropriacasa www.casaeterritorio.ilsole24ore.com
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