presentazione

Roma
13 maggio 2014
Dott. Ing. Raffaele GRAZIANO
Dott. Ing. Raffaele GRAZIANO
Dott. Ing. Raffaele GRAZIANO
Aggiornamento Normativo
Scenario legislativo europeo e nazionale
Workshop Normative
Panorama Direttive Europee
Regolamento Commissione (UE) n. 813/2013 del 2 agosto 2013.
Legge 90/2013
La Legge n. 90/2013 sugli scarichi a parete e la doppia interpretazione.
DPR 74/2013
Esercizio, manutenzione, conduzione, controllo e ispezione degli impianti.
Legge di Stabilità 27/12/2013 n. 147 – Detrazione IRPEF
Detrazioni fiscali 65%, 50% ……… .
Del. AEEG 607/2013/R/eel del 19 dicembre 2013
Nuova componente tariffaria D1 dedicate alle Pompe di Calore
Dir. ERP – 2009/125/CE
ERP Riscaldamento
Lo scorso 6 settembre 2013 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale Europea i
Regolamenti dal N. 811/2013 al N. 814/2013 che prevedono nuovi e più stringenti
requisiti prestazionali per gli apparecchi, oltre ad un’innovativa etichetta energetica.
Tali Regolamenti, che non hanno la necessità di alcun recepimento nazionale e
sono quindi già esecutivi in Italia così come nel resto d’Europa, porteranno le prime
misure effettive sui prodotti a partire dal 26 settembre 2015.
Tutti gli operatori del settore della climatizzazione invernale e della produzione di
acqua calda sanitaria, saranno chiamati a vario titolo ad adempiere alle novità dei
citati Regolamenti.
Quali sono le novità ed i nuovi obblighi, ma anche le opportunità che si aprono per la
filiera in relazione ai temi della progettazione ecocompatibile e dell’etichettatura
energetica.
Classe Energetica per Caldaie,
Scaldacqua e Pompe di calore
Limiti di rendimento e di
emissioni di NOx
Commission Del. Regulation (EU) No 811/2013 of 18 February 2013
Commission Del. Regulation (EU) No 812/2013 of 18 February 2013
Commission Regulation (EU) No 813/2013 of 2 August 2013
Commission Regulation (EU) No 814/2013 of 2 August 2013
Commission Regulation (EU) No 811/2013 of 18 February 2013
L’etichetta deve riportare le seguenti
informazioni:
I.
il nome o marchio del fornitore;
II.
l’identificativo del modello del fornitore;
III. la funzione di riscaldamento d’ambiente;
IV. la classe di efficienza energetica stagionale
del riscaldamento d’ambiente della caldaia;
V.
la potenza termica nominale in kW;
VI. il livello di potenza sonora L WA , in dB;
I Calcoli per determinare ηs devono essere
effettuati in base alle indicazioni del Regolamento
EU e corretto dai contributi e dai profili di carico
Cosa prevede la norma sui requisiti
di Rendimento e di Emissioni
Rendimento
(GCV) – Gross Calorific Value
Potere calorifico superiore
A decorrere dal 26 settembre 2015
Generatori di calore con potenza nominale ≤ 70 kW:
devono avere una efficienza stagionale > 86% (GCV)
(fatta eccezione per la tipologia B1 per la quale ηs > 75%)
Saranno ammesse quindi solo CALDAIE A CONDENSAZIONE.
Generatori con potenza > 70 kW e ≤ 400 kW:
ALMENO 86% di efficienza nominale al 100% del carico calcolata in (GCV)
e ALMENO 94% di efficienza al 30% del carico calcolata in (GCV)
Saranno ammesse quindi solo CALDAIE A CONDENSAZIONE.
Cosa prevede la norma sui requisiti
di Rendimento e di Emissioni
Emissioni NOx
A decorrere dal 26 settembre 2018
-per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente e le caldaie miste che
utilizzano combustibili gassosi: ≤ 56 mg/kWh;
-per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente e le caldaie miste che
utilizzano combustibili liquidi: ≤ 120 mg/kWh;
Saranno ammesse quindi solo CALDAIE A CONDENSAZIONE.
Scenari prevedibili sul mercato nazionale
IL MERCATO SI CONCENTRERA’ SULLA CONDENSAZIONE
(classe A e classe B, a seconda dell’efficienza) e caldaie a Camera Aperta
tipo B solo per le SOSTITUZIONI (vendibile come classe C in deroga)
• SPARIRANNO le GAMME STANDARD 3 STELLE a CAMERA STAGNA
• Nelle nuove costruzioni ANDRANNO SOLO LE CONDENSAZIONI
Dal 26 Settembre 2018 con la cogenza del limite dei 56 mg/kWh di NOx per
TUTTI i GENERATORI a GAS spariranno definitivamente anche tutte le caldaie
a camera aperta.
Dir. RES
“Obbligo di dotare gli edifici di impianti da fonte rinnovabile”
D.Lgs. N. 28 del 3/3/2011
“Obbligo di dotare gli edifici di impianti da fonte rinnovabile”
Produzione di Energia Elettrica da fonte rinnovabile (Fotovoltaico, Eolico, etc.. );
P = S/K
S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in mq.
K è un coefficiente (mq/kW) che assume i seguenti valori:
K = 65 dal 1°gennaio 2014 – K = 50 dal 1° gennaio 2017.
L’indice di prestazione energetica globale
“Prestazione energetica degli edifici”
L'indice di prestazione energetica è l'energia totale consumata dall'edificio
climatizzato per metro quadro di superficie ogni anno.
L'indice indica quanta energia viene consumata affinchè l'edificio (o l'unità
immobiliare) raggiunga le condizioni di comfort per il riscaldamento invernale, la
produzione di acqua calda sanitaria, il raffrescamento estivo e l'illuminazione
artificiale (anche se ancora il calcolo degli ultimi due non è previsto dalla legge).
L'unità di misura è il Kwh/Mq annuo. Il simbolo utilizzato e definito dalla legge è
EPgl (Indice di prestazione energetica globale).
Secondo le linee guida per la certificazione energetica DM 26-06-2009:
Epgl = EPi + EPacs + EPe + EPill
L’indide di prestazione energetica globale
“Prestazione energetica degli edifici”
EPi: è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
EPacs: l’indice di prestazione energetica per la produzione di ACS;
Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;
EPill: l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale ;
Attulamente la formula utilizzata è quindi solamente:
EPgl= EPi + EPacs
Milleproroghe
Approvato in Aula di Senato il disegno di Legge di
conversione del Decreto 150/2013 (Decreto Milleproroghe)
che al momento è all’esame della Camera dei Deputati
Blocca i requisiti ai valori del 2013
Rimarrebbero invariati i valori del 2013 anche per i Titoli Abilitativi richiesti e concessi
nel 2014.
N.B. Si ricorda che il testo è ancora in fase di discussione alla Camera dei Deputati in
attesa di approvazione definitiva.
Cosa Cambia?
Sono state effettuate delle simulazioni con Software di
Calcolo Certificati UNI TS 11300 su un caso reale (Edificio
in Roma) il cui titolo edilizio è stato concesso nel 2013 ed
una variante edilizia nel 2014.
Scala A
Scala B
Scala C
8
8
8
Epacs (kW/mq)
13,24
11,48
14,11
P FV (kWp)
3,75
2014 3,20
Scala A3,75
2013
N. Collettori
N. Moduli FV
14
N. Collettori 13
12
14
Scala B
Scala C
12
12
Copertura ACS
54,7% Epacs (kW/mq)
53,1%
8,57 54,2%
7,23
9,25
Copertura FER
21,6% P FV (kWp) 21,1%
4,60 21,5%
3,90
60
19
16
19
Copertura ACS
63,2%
69,3%
61,7%
Copertura FER
35,15%
35,20%
35,04%
N. Moduli FV
Legge 3 agosto 2013 , n. 90
Art. 17-bis. Requisiti degli impianti termici
9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono
essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione
dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio…..
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano
installati in data antecedente al 31/08, con scarico a parete o in canna
collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con
norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello
nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo
sbocco sopra il colmo del tetto.
Legge 3 agosto 2013 , n. 90
Art. 17-bis. Requisiti degli impianti termici
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare generatori di calore a
gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle
classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e
posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129,
e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9,
9-bis e 9-ter.
%>= 93 + 2 log Pn - Marcatura * * * *
Legge 3 agosto 2013 , n. 90
Art. 17-bis. Requisiti degli impianti termici
Quesiti interpretativi di ANGAISA.
Risposta del Ministero dello Sviluppo Economico.
Seconda precisazione del MSE.
Confusione in materia di scarico a parete.
DPR 16 aprile 2013 , n. 74
Esercizio, controllo, conduzione, manutenzione e
ispezione degli impianti termici
REGIONE PIEMONTE
Il DPR 74 è regolamento che di per se non potrebbe essere utilizzato come
strumento legislativo in quanto non può regolare materia di competenza esclusiva
delle regioni ed in particolar modo in quei territori dove si è già legiferato in merito.
Essendo dunque la materia energetica una competenza esclusivamente regionale
ed essendo la Regione Piemonte una di quelle che è già provvista di propri
strumenti legislativi di settore, si può affermare che il DPR 74 non ha effetto in
questa parte di territorio. Ad eccezione di quelle parti in cui la legge regionale non
fa espressamente riferimento alla legislazione nazionale mutata dal DPR 74.
In Piemonte, per i valori di riferimento del rendimento di combustione dei generatori,
va preso come riferimento l’allegato I delle disposizioni attuative della L.R. n. 13
pubblicato col BUR del 9 Ottobre 2008. Tale allegato, rifacendosi al DPR 412 per
alcune tipologie di generatori recepisce automaticamente parte del DPR 74
(allegato B). Per altre tipologie invece prevede dei valori di riferimento più restrittivi.
DPR 16 aprile 2013 , n. 74
Esercizio, controllo, conduzione, manutenzione e
ispezione degli impianti termici
REGIONE LIGURIA
Il DPR 74 è regolamento che di per se non potrebbe essere utilizzato come
strumento legislativo in quanto non può regolare materia di competenza esclusiva
delle regioni ed in particolar modo in quei territori dove si è già legiferato in merito.
Essendo dunque la materia energetica una competenza esclusivamente regionale
ed essendo la Regione LIGURIA una di quelle che è già provvista di propri
strumenti legislativi di settore, si può affermare che il DPR 74 non ha effetto in
questa parte di territorio. Ad eccezione di quelle parti in cui la legge regionale
non fa espressamente riferimento alla legge nazionale mutata dal DPR 74.
CIRCOLARE REGIONE LIGURIA
DPR 16 aprile 2013 , n. 74
Esercizio, controllo, conduzione, manutenzione e
ispezione degli impianti termici
REGIONE LAZIO
Il DPR 74 è regolamento che di per se non potrebbe essere utilizzato come
strumento legislativo in quanto non può regolare materia di competenza esclusiva
delle regioni ed in particolar modo in quei territori dove si è già legiferato in merito.
Essendo dunque la materia energetica una competenza esclusivamente
regionale, nelle Regioni già provviste di propri strumenti legislativi di settore, il
DPR 74 non ha effetto in quella parte di territorio. Ad eccezione di quelle parti in
cui la legge regionale non fa espressamente riferimento alla legislazione
nazionale mutata dal DPR 74.
Nel Lazio, che non dispone di strumenti legislativi propri in materia, viene recepito
automaticamente il DPR 74.
Provincia di Viterbo ha già il portale per la raccolta dei nuovi libretti e rapporti.
Roma e provincia hanno publicato un protocollo di sostenibilità ambientale che
recepisce la DPR 74 e la Legge 90.
DPR 16 aprile 2013 , n. 74
REGIONE LAZIO
DPR 16 aprile 2013 , n. 74
Esercizio, controllo, conduzione, manutenzione e
ispezione degli impianti termici
Novità
Art. 6. L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto sono
affidati al Responsabile dell’impianto che può delegarle ad un terzo.
In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere
rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di
procedere alla loro messa a norma;
La delega non è consentita nel caso di singole u.i.r. (deroga se il generatore è
installato in un locale tecnico dedicato).
Art. 12. L'abrogazione del comma 2 dell’articolo 11 del DPR 412/1993 lascia la
responsabilità della conduzione al proprietario e non all’occupante dell'immobile
con impianto termico individuale.
DPR 16 aprile 2013 , n. 74
Esercizio, controllo, conduzione, manutenzione e
ispezione degli impianti termici
Art. 7. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto
devono essere eseguite da ditte abilitate, conformemente alle prescrizioni e con la
periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese
disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
Art. 7. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche,
o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico
devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità
contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal
fabbricante ai sensi della normativa vigente.
Gli installatori ed i manutentori dichiarano agli utenti, in forma scritta, le periodicità.
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di ACS devono essere
muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”.
Dal 1° giugno sostituiscono e, negli impianti esistenti, integrano i vecchi libretti.
DPR 16 aprile 2013 , n. 74
Esercizio, controllo, conduzione, manutenzione e
ispezione degli impianti termici
Il Controllo di efficienza energetica
Art. 8. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su
impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale
maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile
nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica.
Le operazioni sono effettuati secondo i rapporti di controllo di efficienza (I, II, III, IV).
Quando?
Le operazioni di controllo di efficienza, oltre alla periodicità prevista, devono
essere effettuati:
a) – all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, dall’installatore;
b) – nel caso di sostituzione del generatore di calore;
c) – nel caso di interventi che possono modificare l’efficienza energetica;
DPR 16 aprile 2013 , n. 74
Tipo di rapporto e
Esercizio, controllo, conduzione, manutenzione e
ispezione degli impianti termici
periodicità.
Tipo 1
Tipo 2
DPR 16 aprile 2013 , n. 74
Osserva! la potenza considerata nel D.lgs. 192/2005 è quella nominale al
focolare; mentre nel DPR 74/2013 viene considerata la potenza utile nominale.
Valori minimi di rendimenti di combustione
Altre Regioni
PIEMONTE
Fino al 31/12/1997
84 + 2 log Pn
IDEM
Dall’8/10/2005 al
23/02/2007
90 + 2 log Pn
dal 24/02/2007
93 + 2 log Pn
DPR 16 aprile 2013 , n. 74
Il Controllo di efficienza energetica
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede
a redigere e sottoscrivere uno specifico
Rapporto di controllo di efficienza energetica.
una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo allega ai libretti;
una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo
indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
Il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva
del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento,
deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell’Allegato B.
I generatori di calore per i quali, siano stati rilevati rendimenti di combustione
inferiori ai limiti fissati nell’Allegato B del presente decreto, devono essere
sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.
Rapporto di Controllo e Libretto dell’impianto
ISPEZIONI
Art. 9. Le ispezioni si effettuano su impianti termici di climatizzazione invernale di
Pn > 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di Pn > 12 kW, che
comprende una valutazione di efficienza energetica.
I risultati sono allegati al libretto di impianto.
Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale
compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW
l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal
manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.
Le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica;
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità > a 15 anni;
c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con Pn > 100 kW (2 anni).
d) impianti dotati di macchine frigorifere con Pn > 100 kW (4 anni).
e) impianti con generatori a gas con Pn>100 kW, o a comb. liq./sol. 20<Pn<100 kW(4 anni).
f) Impianti da cui risulti un rendimento non superiore ai minimi fissati.
DPR 16 aprile 2013 , n. 74
SANZIONI
Il proprietario o il conduttore, l’amministratore di condominio o l’eventuale terzo
responsabile, che non ottempera all’art. 7 comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 3.000 €;
L’operatore incaricato del controllo e manutenzione che non ottempera all’art. 7
comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 €, con
segnalazione alla CCIAA di appartenenza per relativi i provvedimenti disciplinari;
dal 1° giugno 2014
Workshop Normative sulle PDC
Legge di Stabilità 27/12/2013 n. 147 – Detrazione IRPEF
Detrazioni fiscali 65%, 50% ……… .
D.Lgs 3/marzo 2011 n. 28 – Decreto Attuativo DM 28/12/2012
Il Conto Energia Termico
Del. AEEG 30/2008 e 56/2010 Contatore dedicato in BTA
Il contatore dedicato per le Pompe di Calore
Del. AEEG 607/2013/R/eel del 19 dicembre 2013
Nuova componente tariffaria D1 dedicate alle Pompe di Calore
Normativa
Detrazioni Fiscali
L’agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La
detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno
effettuate nel 2015.
Dal 1° gennaio 2016 - l’agevolazione sarà invece
sostituita con la detrazione fiscale prevista per le
spese di ristrutturazioni edilizie.
Scaricate la Guida dell’ Agenzia delle
Entrate aggiornato a Dicembre 2013
Incentivi alla sostituzione
Legge 27/12/2013 n. 147
Normativa
D.M. del 28 dicembre 2012 c.d. “CONTO TERMICO”
Il decreto “Conto Termico” disciplina l’incentivazione di interventi di piccole
dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili.
Potranno richiedere l’accesso al meccanismo di incentivazione le pubbliche
amministrazioni e i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e
soggetti titolari di reddito di impresa.
Durata e cumulabilità
-Entro 60 gg. dal raggiungimento dei 200 M€ - Amm.ni Pubbliche;
-Entro 60 gg. dal raggiungimento dei 700 M€ - Soggetti Privati;
Erogazione fondi
Il GSE provvederà all’assegnazione, erogazione e revoca degli incentivi secondo
le modalità e le tempistiche specificate nelle Regole Applicative del GSE.
I soldi verranno presi dalle bollette del gas delle utenze (modalità e valori saranno definiti da AEEG).
Non sarà cumulabile con altri incentivi.
Normativa
“CONTO TERMICO”
Gli incentivi saranno erogati dal GSE in rate annuali costanti di durata compresa
tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento.
Le amministrazioni pubbliche potranno richiedere l’accesso agli incentivi per
tutte le tipologie di intervento anche attraverso un meccanismo di prenotazione.
I soggetti privati potranno accedere agli incentivi esclusivamente per gli
interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e richiederne
l’accesso solo successivamente alla realizzazione degli interventi previsti.
Il soggetto responsabile, (colui che godrà degli incentivi), può operare anche
attraverso un soggetto delegato per la presentazione della richiesta d’incentivo
(c.d. “scheda-domanda”) e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE.
Normativa
“Interventi incentivabili”
Possono accedere agli incentivi le seguenti due categorie di interventi:
A) Interventi di incremento dell’efficienza energetica.
B) Interventi relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.
solo le Amministrazioni Pubbliche, che prevede:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
sia le Amministrazioni Pubbliche che i Soggetti Privati, che prevede:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di
climatizzazione invernale dotati di pompe di calore;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatore di calore alimentato da biomassa;
c) installazione di collettori solari termici;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Normativa
“Come si calcola l’incentivo”
Per gli interventi di incremento dell' efficienza energetica l’incentivo consiste in un
contributo pari al 40% delle spesa ammissibile sostenuta.
Ad ogni tipologia di intervento sono associati costi massimi ammissibili unitari ed
un valore massimo dell’incentivo erogabile, come riportato nella Tabella.
Normativa
“Come si calcola l’incentivo”
Per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad
alta efficienza, il decreto predispone schemi di calcolo specifici per tecnologia:
Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad
alta efficienza
Tipologia
Soggetti Ammessi
Pompe di calore
PA e Soggetti Privati
Durata
Riferimento Tabelle per il calcolo
dell'incentivo
Con Pn<= 35 kW: 2 anni
Allegato II, Tabella 4
Con Pn <= 1000 kW: 5 anni
Scladacqua a pompa di calore
PA e Soggetti Privati
con capacità <= 150 litri: 1 anno
con capacità > 150 litri: 2 anni
Valore massimo incentivo:
con capacità <=150 litri, 400 €;
con capacità > 150 litri, 700 €;
con Superficie Solare lorda
<= 50 mq: 2 anni
Collettori solari termici
PA e Soggetti Privati
Allegato II, Tabella 13
con Superficie Solare lorda
<= 1000 mq: 5 anni
Con Pn<= 35 kW: 2 anni
Caldaie a biomassa
PA e Soggetti Privati
Allegato II, Tabella 5
Con Pn <= 1000 kW: 5 anni
Normativa
“Come accedere agli incentivi”
Portale GSE: www.gse.it
Normativa
“Sistemi Joannes incentivati”
Per i Soggetti Pubblici:
- TUTTA la gamma “condensazione” (compresi i generatori d’aria);
Per i Soggetti Privati e Pubblici:
- JXA 5.1 e 6.1 (solo per le zone climatiche E e F);
- Tutta la gamma JSP, JXP e JMP;
- Tutta la gamma JSR e JXR;
- Tutta la gamma JDRO 2 e JDRO 3 (tranne la 10.1 e la 16.1 valide solo per E e F);
- Tutta la gamma JSW e JXW;
- Refrigeratori come da dichiarazione per il 55%;
- Tutta la gamma JDRO 1
-Tutta la gamma MASAJA e MASAJA BJO; (* In attesa di certificazione);
- Tutta la gamma dei collettori solari (tranne TSPool) * in attesa di certificazione);
Normativa
“Esempio”
Per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad
alta efficienza, il decreto predispone schemi di calcolo specifici per tecnologia:
Esempio di calcolo dell’incentivo per l’installazione di una pompa di calore
elettrica, con potenza termica utile nominale in riscaldamento di 23 kWt .
Es. JMP 24.1
- Pompa di calore: JMP 24.1 - Pn = 23,0 kWt – COP 3,66 (>2,7 cfr. Alleg. II, Tab. 1)
- Pompa di calore installata nel Comune di Rieti; (Zona Climatica E).
- Coefficiente di utilizzo Quf = 1700 (Allegato II, Tab. 3);
- Coefficiente di valorizzazione dell’energia prodotta Ci = 0,055 €/kWht (Tab. 4);
- Calore totale prodotto dall’impianto Qu = Pn x Quf = 23 x 1700 = 39100 kWht;
- Energia termica incentivata Ei=Qu(1-1/COP) = 28.417;
- Incentivo annuo Iatot= Ei x Ci = 28417 x 0,055 = 1.562,93 €
Essendo la durata dell’incentivo pari a 2 anni l’incentivo totale sarà:
Itot = 1562,93 x 2 = 3.125,86 €
Normativa
“file excel sul sito”
File scaricabile dal sito www.joannes.it
play
Il contatore dedicato
In alcuni casi l’installazione di una pompa di calore elettrica può comportare
una richiesta di maggior potenza rispetto, ad esempio, al contratto
residenziale standard da 3,3 kW.
Per l’impiego di un impianto con pompa di calore destinato alla climatizzazione
invernale, la Delibera 30/2008 dell’AEEG (aggiornando la Delibera n. 348/07,
successivamente modificata sull’argomento anche dalla Delibera 56/10) ha
introdotto la possibilità, in luogo dell’eventuale potenziamento del contratto
primario, di installare un secondo contatore con la tariffa BTA (Bassa Tensione
Altri Usi).
A differenza della normale tariffa con prezzo a scaglioni di consumo, la
tariffa BTA prevede un importo fisso agevolato per kWh, indipendente dalla
quantità di energia consumata.
Nel caso dell'applicazione a cliente residenziale la tariffa BTA gode inoltre
dell'IVA agevolata al 10%.
Il contatore dedicato
L’installazione di un secondo contatore dedicato può allora rappresentare un
vantaggio economico in quanto, pur a fronte di un maggiore costo in bolletta
relativo ad una seconda quota fissa, permette però di ovviare sia
all’incremento del prezzo del kWh per effetto del più alto consumo (tariffa a
scaglioni), sia alla maggiorazione dovuta al probabile aumento della potenza
installata.
L'utente domestico trae convenienza anche sul costo dei kWh consumati
dall’utenza standard che, non subendo incremento di consumo, né di potenza
installata, continua a pagare la tariffa applicata precedentemente
all’installazione della pompa di calore.
La tariffa BTA
Tariffe per usi diversi
BTA1, BTA2, BTA3, BTA4, BTA5
Queste tariffe si applicano alle forniture in bassa tensione con potenza
disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW e contratto di durata annuale o
inferiore all'anno.
La tariffa BTA
Tariffe per usi diversi
BTA1, BTA2, BTA3, BTA4, BTA5
Le componenti della tariffa sono elencate nella tabella che segue per tutti i
codici tariffa.
L'importo complessivo si calcola sommando le componenti della tariffa
dopo averle moltiplicate per i fattori corrispondenti.
Ai prezzi della tabella vanno aggiunte le componenti A, UC, MCT e le imposte.
Nuova Tariffa Sperimentale D1
Per le Pompe di Calore ad alta efficienza
Del. AEEG
607/2013/R/eel
del 19 dicembre 2013
L'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ha approvato l’introduzione della
cosiddetta tariffa ‘’D1’’ che potrà essere applicata, a livello sperimentale e su
base volontaria, ai clienti domestici che hanno deciso di riscaldare la propria
casa utilizzando esclusivamente pompe di calore.
Ad oggi, per un cliente domestico ‘tipo’, con 2700 kWh/anno di consumi, le
tariffe per i servizi di rete rappresentano circa il 35% della bolletta, ma per gli
alti consumi, le tariffe di rete possono arrivare fino al 48% della spesa totale.
Si è intervenuti si questa
componente di spesa
Del. AEEG 607/2013/R/eel
del 19 dicembre 2013
Del. AEEG 607/2013/R/eel del 19 dicembre 2013
Fine 1° parte