RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE LABORATORISTICA CAMPANA AI SENSI DEL D.C.A. N. 109/13 e s.m.i. RISPOSTE SECONDO ANISAP CAMPANIA A QUESITI PERVENUTI SULLE AGGREGAZIONI Al par. 2.3 del DCA 109/2013 e s.m.i. (Modello Organizzativo), si legge che la prestazione di laboratorio ben si presta ad una segmentazione funzionale, articolata in fasi, e più specificatamente Fase Pre analitica, Fase analitica e Fase Post analitica. La concentrazione presso un “laboratorio centralizzato” dei processi relativi alla fase analitica e la permanenza sul territorio dei punti di pre-processing (fase pre-analitica) e postprocessing (fase post-analitica) della prestazione diagnostica, costituisce un approccio certamente innovativo rispetto a quello monadico fino ad oggi comunemente adottato. Il Modello “di rete” prevede la concentrazione della fase analitica del processo di erogazione della prestazione presso uno dei laboratori partecipanti alla rete (laboratorio centralizzato), il quale potrà eventualmente dislocare gli spazi ad essa dedicati in altra sede distinta. Il modello “di rete”, il cui laboratorio centralizzato dovrà essere dotato di spazi, strumentazione e personale adeguati al carico di lavoro da svolgere, potrà erogare tutte le prestazioni relative alla branca di Medicina di Laboratorio, modulando così l’assetto assistenziale in ragione delle prestazioni che intende erogare. A tal riguardo dovrà aggiornare la propria autorizzazione all'esercizio e di conseguenza il titolo di accreditamento, ai sensi della normativa regionale di riferimento. L’accreditamento è attribuito al soggetto giuridico titolare dell’aggregazione; il contratto ex art. 8quinquies del d.lgs n. 502/92 viene sottoscritto tra questi e la ASL presso la quale è ubicata la singola unità di rete. Il regime dei controlli in ordine all’attività ed ai requisiti delle singole strutture aggregate permane in capo all’ASL in cui è ubicato il singolo laboratorio. Il modello indicato, pertanto, prevede che ciascuna struttura accreditata partecipi alla rete mantenendo il proprio codice regionale. L’innovazione consiste nel fatto che, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, ciascuna struttura accreditata, se ha il requisito della soglia minima di efficienza, può scegliere di svolgere le fasi del processo diagnostico tutte al proprio interno ovvero, conservando le fasi pre- e post-analitica nel proprio interno, partecipare alla rete . Rispetto a detta nuova condizione, ciascuna struttura può conservare, quindi, la propria individualità giuridico– amministrativa. RISPOSTE SECONDO ANISAP CAMPANIA A QUESITI PERVENUTI: Se dunque si aggregano 4 laboratori A,B,C,D, - tutti al di sotto della soglia minima di efficienza -, allora è possibile attribuire al laboratorio D il ruolo di laboratorio centralizzato e ai laboratori A, B, C quello di "punto di accesso" per i pazienti (per l'erogazione delle fasi pre-analitica e post-analitica). Ciò NON significa che l'aggregazione coincida con il laboratorio D, il quale mantiene, esattamente come i laboratori A, B, C, la propria individualità giuridico– amministrativa. L’accreditamento è attribuito al soggetto giuridico titolare dell’aggregazione, composta dai laboratori A,B,C,D. Tale aspetto è importante, in quanto se si realizza ex novo il laboratorio centralizzato, la sua titolarità giuridica deve coincidere con quella di un laboratorio già esistente partecipante all’aggregazione e non con quella dell'aggregazione. Pertanto, prima della pubblicazione del Regolamento Attuativo del D.C.A. n. 109/2013 e s.m.i. e della normativa sulla regolamentazione del Service, è opportuno che tutte le strutture sanitarie eroganti prestazioni di medicina di laboratorio non intraprendano iniziative concrete in tema di aggregazioni. Si ricorda infine che il “Service di Laboratorio” può essere utilizzato solo tra aggregazioni che siano in possesso della stessa configurazione organizzativa prevista dal DPR 14.1.1997 e s.m.i., e per prestazioni di elevata complessità diagnostica. Le modalità operative del Service devono ancora essere oggetto di un provvedimento, che doveva essere adottato entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione delle linee-guida contenute nel DCA n. 109/2013, termine perentorio NON rispettato !!!
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