MGP studio tributario e societario Dott. Marco Giuliani * Dott. Guido Pignanelli * Rag. Salvatore Del Vecchio Dott. Walter Bonzi * Dott. Marco Dalla Longa * Dott. Ruggiero Delvecchio * Dott. Giuseppe Panagia * Dott. Roberto Cardone * Dott. Gianluca Di Fresco * In collaborazione con: Dott. Alessandro Mocarelli * Dott.ssa Francesca Spatera * Dott. Antonino Archintelli * Dott. Claudio Comitale * Dott.ssa Silvia Rescia* Dott. Paolo D’Antona* Dott.ssa Camilla Rota* Dott.ssa Tiziana Nesa* Dott.ssa Elena Umanità Dott. Valerio Marino Avv. Roberto Smedile Dott. Carlo Orlandi * Dottore Commercialista e Revisore Contabile Milano, 28 gennaio 2014 TAX ALERT 2014 _____________________________________________________________________________ Primi chiarimenti per la definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147). Entro il 28/02/2014 è consentita la definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi di accertamento esecutivi, affidati a Equitalia per la riscossione entro il 31 ottobre 2013, per tributi di competenza dei seguenti enti: Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Uffici statali (es. Ministeri e Prefetture), Enti locali (Regioni, Province e Comuni); questi ultimi solo se la riscossione è affidata a Equitalia. Il pagamento degli importi iscritti a ruolo e delle relative sanzioni deve avvenire in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo. Si applica anche alle entrate non erariali quali il bollo auto e le multe dovute a violazioni al Codice della Strada, ma limitatamente agli interessi di mora; non si applica invece a somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti e a contributi previdenziali quali INPS e INAIL. La presente circolare ha esclusivo fine informativo e contiene notizia su recenti provvedimenti di carattere societario o tributario. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere. MGP Studio Tributario e Societario di S. Del Vecchio, M. Giuliani, G. Pignanelli & Partners Via Giuseppe Revere 16 I 20123 Milano I Italy - Tel + 39 02 43981751 I Fax + 39 02 43911419 I C.F. e P. IVA 11527460155 I www.mgpstudio.it The PKF International Association is a network of legally independent firms Con comunicato stampa del 23/01/2014 Equitalia rende noto che il versamento può essere effettuato direttamente agli sportelli di Equitalia oppure in posta. A tal fine si deve utilizzare il bollettino F35, indicando nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014”. È consigliato utilizzare un bollettino F35 completo di codice fiscale per ciascuna delle cartelle/avvisi. A seguito del pagamento ed entro il 30 giugno 2014 sarà inviata per posta ordinaria una comunicazione di avvenuta estinzione del debito. Inoltre, i contribuenti che vantano crediti nei confronti della P.A. saranno contattati da Equitalia. La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazione e sospensione giudiziale. La Legge di Stabilità prevede espressamente che per consentire l'adesione alla sanatoria e il versamento delle somme dovute in unica soluzione entro il prossimo 28/02/2014 e per la registrazione delle relative operazioni, resteranno sospesi fino al 15 marzo sia le attività di riscossione sia i termini di prescrizione. Pertanto fino al 15 marzo, limitatamente ai debiti interessati alla definizione agevolata e indipendentemente dall’adesione o meno alla sanatoria, rimane sospesa la riscossione. Questo comporta: - la sospensione dei termini di prescrizione per le eventuali impugnative contro gli atti dei concessionari che riguarderà tutte le somme teoricamente oggetto della sanatoria ovvero: importi iscritti nei ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni compresi quelli inclusi negli avvisi esecutivi emessi dalle stesse agenzie fiscali, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013; - che per gli stessi importi non verranno disposte né misure cautelari né azioni esecutive e qualora queste ultime fossero già state intraprese dall'agente della riscossione le stesse resterebbero congelate in attesa dell'eventuale adesione del contribuente alla sanatoria; - effetti anche per gli importi oggetto di contenzioso tributario. Oltre alla possibilità di valutare l'adesione alla sanatoria il contribuente che ha impugnato l'atto dal quale derivano tali somme potrà valutare con più tranquillità la richiesta dei provvedimenti cautelari ex articolo 47 del dlgs 546/92 alla commissione tributaria; - di poter rinviare la presentazione della domanda di rateazione degli importi a ruolo ricompresi nel provvedimento. MGP Studio Tributario e Societario
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