Milano, 28 gennaio 2014 TAX ALERT 2014

MGP
studio tributario e societario
Dott. Marco Giuliani *
Dott. Guido Pignanelli *
Rag. Salvatore Del Vecchio
Dott. Walter Bonzi *
Dott. Marco Dalla Longa *
Dott. Ruggiero Delvecchio *
Dott. Giuseppe Panagia *
Dott. Roberto Cardone *
Dott. Gianluca Di Fresco *
In collaborazione con:
Dott. Alessandro Mocarelli *
Dott.ssa Francesca Spatera *
Dott. Antonino Archintelli *
Dott. Claudio Comitale *
Dott.ssa Silvia Rescia*
Dott. Paolo D’Antona*
Dott.ssa Camilla Rota*
Dott.ssa Tiziana Nesa*
Dott.ssa Elena Umanità
Dott. Valerio Marino
Avv. Roberto Smedile
Dott. Carlo Orlandi
* Dottore Commercialista e
Revisore Contabile
Milano, 28 gennaio 2014
TAX ALERT 2014
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Primi chiarimenti per la definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla Legge di
Stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147).
Entro il 28/02/2014 è consentita la definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi di
accertamento esecutivi, affidati a Equitalia per la riscossione entro il 31 ottobre 2013, per tributi
di competenza dei seguenti enti: Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia del
Territorio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Uffici statali (es. Ministeri e Prefetture), Enti
locali (Regioni, Province e Comuni); questi ultimi solo se la riscossione è affidata a Equitalia.
Il pagamento degli importi iscritti a ruolo e delle relative sanzioni deve avvenire in un’unica
soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo.
Si applica anche alle entrate non erariali quali il bollo auto e le multe dovute a violazioni al
Codice della Strada, ma limitatamente agli interessi di mora; non si applica invece a somme
dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti e a contributi previdenziali quali
INPS e INAIL.
La presente circolare ha esclusivo fine informativo e contiene notizia su recenti provvedimenti di carattere societario o tributario. Nessuna responsabilità legata ad
una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o
parere.
MGP Studio Tributario e Societario di S. Del Vecchio, M. Giuliani, G. Pignanelli & Partners
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Con comunicato stampa del 23/01/2014 Equitalia rende noto che il versamento può essere
effettuato direttamente agli sportelli di Equitalia oppure in posta. A tal fine si deve utilizzare il
bollettino F35, indicando nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014”. È
consigliato utilizzare un bollettino F35 completo di codice fiscale per ciascuna delle
cartelle/avvisi.
A seguito del pagamento ed entro il 30 giugno 2014 sarà inviata per posta ordinaria una
comunicazione di avvenuta estinzione del debito. Inoltre, i contribuenti che vantano crediti nei
confronti della P.A. saranno contattati da Equitalia.
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazione e sospensione
giudiziale.
La Legge di Stabilità prevede espressamente che per consentire l'adesione alla sanatoria e il
versamento delle somme dovute in unica soluzione entro il prossimo 28/02/2014 e per la
registrazione delle relative operazioni, resteranno sospesi fino al 15 marzo sia le attività di
riscossione sia i termini di prescrizione.
Pertanto fino al 15 marzo, limitatamente ai debiti interessati alla definizione agevolata e
indipendentemente dall’adesione o meno alla sanatoria, rimane sospesa la riscossione.
Questo comporta:
- la sospensione dei termini di prescrizione per le eventuali impugnative contro gli atti dei
concessionari che riguarderà tutte le somme teoricamente oggetto della sanatoria ovvero: importi
iscritti nei ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni compresi
quelli inclusi negli avvisi esecutivi emessi dalle stesse agenzie fiscali, affidati agli agenti della
riscossione fino al 31 ottobre 2013;
- che per gli stessi importi non verranno disposte né misure cautelari né azioni esecutive e
qualora queste ultime fossero già state intraprese dall'agente della riscossione le stesse
resterebbero congelate in attesa dell'eventuale adesione del contribuente alla sanatoria;
- effetti anche per gli importi oggetto di contenzioso tributario. Oltre alla possibilità di valutare
l'adesione alla sanatoria il contribuente che ha impugnato l'atto dal quale derivano tali somme
potrà valutare con più tranquillità la richiesta dei provvedimenti cautelari ex articolo 47 del dlgs
546/92 alla commissione tributaria;
- di poter rinviare la presentazione della domanda di rateazione degli importi a ruolo ricompresi
nel provvedimento.
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