VIDEOCONFERENZA CONFRONTO CNA - EQUITALIA 4 febbraio 2015 “Dalla riforma della riscossione nella delega fiscale all’attuazione del Protocollo CNA-Equitalia” QUESITI 1) (CNA-Bologna) Per richiedere la rateazione per importi superiori ad € 50.000 anche le società di persone in contabilità semplificata, secondo le direttive di Equitalia, devono predisporre il prospetto degli indici di liquidità ed alfa, esattamente come le società di persone in contabilità ordinaria. Essendo l’indice di liquidità determinabile solo in funzione di dati appartenenti allo stato patrimoniale, è chiaramente un nonsenso giuridico e contabile richiederne la compilazione da parte di una società in contabilità semplificata. Si richiede pertanto, come più volte in passato, che nel caso delle società in contabilità semplificata la compilazione del prospetto degli indici sia limitata al solo indice alfa, o, in subordine, che come per le ditte individuali in contabilità semplificata, si richieda in alternativa la compilazione dell’ISEE . 2. (CNA-Bologna) La presentazione dell’istanza di rateazione da parte del contribuente inibisce, in condizioni normali, l’adozione di misure cautelari da parte dell’Agente della riscossione successive alla presentazione dell’istanza. Nel malaugurato caso che per problemi “tecnici” la misura cautelare (ad esempio iscrizione ipotecaria) sia stata disposta ugualmente, è corretto che in autotutela l’Agente delle riscossione provveda alla rimozione, a proprie spese? Se si qual è la procedura che il contribuente deve intraprendere. 3. (CNA-Bologna) Il mancato pagamento di otto rate di una rateazione ne comporta la decadenza. Ad oggi solo l’adozione di un provvedimento straordinario legislativo può permettere di accedere nuovamente alla possibilità di ottenere una nuova rateazione a fronte di una rateazione decaduta. Sarebbe auspicabile, stante il perdurare della crisi economico e finanziaria attuale, di poter accedere nuovamente alla rateazione per quelle decadute, magari dietro prestazione di una garanzia. Si chiede altresì se ci sia in previsione una nuovo provvedimento straordinario per fruire nuovamente della rateazione in questi casi. 4.( CNA-Prato) Quanto tempo ha a disposizione Equitalia per notificare un atto dal momento in cui gli viene trasmesso dall'Ente creditore? 5. (CNA Ferrara) Si chiede se i piani di ammortamento rilasciati dall'Agenzia delle Entrate prima del 31/12/2013, a seguito di pagamento rateizzato di atti definiti in adesione (es. ai sensi del D.lgs 218/97), possono essere ricalcolati con il nuovo tasso legale 6. (CNA-Modena) ( Rateazioni in corso su ruoli parzialmente sgravati. Sembra che le procedure in uso non consentano la rideterminazione automatica delle rate ancora dovute, per cui si rende necessario per il contribuente recarsi ogni mese allo sportello. Sarebbe auspicabile avere un sistema che consenta la riemissione dei bollettini corretti; 7 (CNA-Modena) Richieste somme pregresse. C’è stata una accelerazione nelle procedure di riscossione, tale per cui persone che da anni hanno ruoli scaduti e non pagati si trovano “improvvisamente” procedure esecutive per somme importanti (300-400 mila Euro), senza alcuna possibilità di rateazione; ovvero avvisi di presa in carico del debito, a cui seguono (dieci giorni dopo!!) gli avvisi di innesco delle procedure esecutive; pur consapevoli che i debiti vanno pagati, è necessario pensare a sistemi che mettano in condizione i contribuenti di far fronte ai versamenti richiesti; sarebbe forse auspicabile una nuova rottamazione dei ruoli che prevedesse un pagamento rateale; 8 CNA-Modena) Pignoramento c/c con accredito stipendio. Nell’ipotesi in cui Equitalia abbia proceduto con il pignoramento del conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio (magari già pignorato del quinto), di fatto avviene il pignoramento del 100% della retribuzione, ciò di fatto violando il limite del quinto in questione 9 CNA-Modena) Pignoramenti non annullati per mancato interesse da parte di Equitalia. Abbiamo avuto casi in cui si è proceduto al pignoramento dell’autovettura del contribuente (valori dai 10 ai 20mila Euro) per somme a ruolo scadute e non pagate, pari ad un decimo del valore pignorato; i pagamenti non erano stati effettuati in attesa dello sgravio richiesto all’ente impositore (Inps o agenzia entrate) e non per negligenza del contribuente; la richiesta di pagamento rateale è stata rifiutata in quanto l’agente ha dichiarato non sussistere l’interesse di un pagamento rateale a fronte di valori pignorati superiori al debito; pur sussistendo gli estremi per lo sgravio ci siamo trovati a dover pagare le somme per evitare il pignoramento e quindi il danno. E’ possibile pensare di poter concedere il pagamento rateale in attesa delle risposte degli enti? 10. (CNA-Nazionale) Difficoltà ad ottenere la Rateizzazione a 120 rate per le imprese diverse da quelle individuali (condivisione di intenti) Per ottenere il piano di rateizzazione straordinario a 120 rate occorre dimostrare lo stato di difficoltà. Secondo quanto prescrive il D.M. 6 novembre 2013, lo dello stato di difficoltà nel caso di imprese diverse dalle persone fisiche e dalle imprese individuali in contabilità semplificata, sussiste solamente nelle ipotesi nelle quali la rata mensile sia superiore al 10% del valore della produzione medio mensile, sostanzialmente i ricavi prodotti dall’impresa mediamente ogni mese. E’ evidente che, nella generalità dei casi, considerando una redditività dei ricavi media delle imprese ci risulta compresa tra il 15% ed 20% (anche molto alta considerando la crisi economica), nella sostanza, pochissime imprese possono in concreto ottenere la rateizzazione straordinaria. Ipotizzando una rata mensile di 500 euro, corrispondente ad un debito di 25.000 euro diviso in 20 rate mensili, per accedere alla rateizzazione a 120 rate l’impresa dovrebbe produrre ricavi mensili inferiori a 5.000, anche se il reddito corrispondente su base mensile è tra 750 e 1.000 euro. Quindi la rata sarebbe di molto superiore ad 1/5 del reddito dell’impresa. Sarebbe interessante capire se le difficoltà per le imprese ad ottenere il piano di rateizzazione straordinario a 120 rate, emerge dal monitoraggio che proprio Equitalia deve effettuare per conto dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 5, del D.M. 6 novembre 2013. Questo sarebbe importante per ottenere le risposte normative che intendiamo porre per rispondere a questa esigenza. 11 (CNA-Nazionale) Unificazione delle procedure e dei tempi per la rateizzazione dei debiti fiscali (condivisione di intenti). Nella legge delega per la riforma del sistema fiscale ci sono diversi principi che riguardano la riscossione coattiva (artt. 6 e 10 della legge n. 23/2014), molti dei quali sono stati già attuati con delle disposizioni normative specifiche. Tra i nuovi principi ce né uno che a nostro avviso dovrebbe avere una priorità e, per il quale si chiedere ad Equitala una condivisione di intenti. Secondo le disposizioni attualmente vigenti, le procedure, i requisiti richiesti ed tempi per la rateizzazione dei debiti fiscali sono diversi secondo la natura del debito (somme dovute per omesso versamento; definizione agevolate; accertamento con adesione ovvero acquiescenza) e secondo lo stato nella procedura di esazione i cui ci si trova (ad esempio avviso bonario ovvero emissione del ruolo). Per la semplificazione delle procedure nonché per evitare di spingere i contribuenti a dover pagare più sanzioni, solo per ottenere la formula di rateizzazione più appropriata alla situazione economica, riteniamo si deva arrivare all’unificazione dei criteri di rateizzazione. In particolare riteniamo il periodo di rateizzazione previsto per gli avvisi bonari (5 anni in rate trimestrali), debba essere portato a 120 rate mensili, qualora il debito complessivo dovuto all’Agenzia delle entrate supera 50 mila euro. In questo modo si eviterebbe a tutti coloro che non riescono a pagare ciò che dichiarano puntualmente, di dover pagare sanzioni più pesanti solo per avere la possibilità di chiedere una rateizzazione più lunga ad Equitalia aspettando l’emissione del ruolo.
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