Contratto part-time e le modifiche del Jobs Act

Circolare N. 58 del 16 Aprile 2015
Contratto part-time e le modifiche del Jobs Act: la nuova disciplina del rapporto
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la legge n. 183 del 10.12.2014 ha delegato al
Governo l’emanazione di più decreti legislativi di riforma del lavoro. Con il decreto all’esame del Consiglio dei
Ministri (quindi non ancora approvato in via definitiva), vengono riscritti completamente i contratti part-time, di
somministrazione, a tempo determinato, di apprendistato, di lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro
accessorio, e non solo. Tra le modifiche più rilevanti segnaliamo, in particolare, la modifica delle disposizioni in
materia di lavoro a tempo parziale: la revisione della disciplina ha previsto la soluzione di alcune delle
problematiche di tale istituto, tra cui le conseguenze della mancanza di forma scritta ed i presupposti per poter
richiedere prestazioni di lavoro supplementare e straordinario. Viene prevista l’introduzione, inoltre, di alcune
disposizioni in materia di clausole flessibili ed elastiche, con particolare riferimento alle ipotesi di applicazione e
le ipotesi di disapplicazione collegate ad alcune condizioni particolari del lavoratore (ad esempio, patologie
oncologiche, convivenza con minori di 13 anni). Con il nuovo intervento, in definitiva, risulta maggiormente
individuabile la disciplina applicabile a quegli istituti la cui definizione è stata delegata in prima battuta alla
contrattazione collettiva, anche nel caso in cui le parti sociali non abbiano disposto nulla al riguardo del lavoro
supplementare, straordinario, della trasformazione del rapporto e dell’apposizione di clausole flessibili ed
elastiche.
Premessa
Con il Jobs Act il legislatore ha previsto la modifica della disciplina del contratto part-time. Con
un decreto attuativo, attualmente al vaglio del Consiglio dei Ministri, viene prevista una revisione
totale dell’istituto, volta ad individuare e risolvere alcune delle problematiche che si
erano poste in materia di lavoro supplementare, straordinario, clausole flessibili ed
elastiche, con particolare riferimento agli istituti delegati alla contrattazione collettiva e
mai attuati. Nel dettaglio, viene delegata alla contrattazione collettiva la soluzione della maggior
parte delle problematiche (sulla base della considerazione che una determinazione “settoriale” della
disciplina potrebbe essere più efficace rispetto ad una legislativa su piano settoriale), ma viene in
ogni caso prevista una disciplina, residuale, a carattere nazionale: qualora la contrattazione
collettiva non disponga nulla in riferimento a clausole flessibili, elastiche, lavoro
supplementare e straordinario si applicheranno le disposizioni individuate dal legislatore.
Con la presente trattazione analizziamo le disposizioni contenute nel terzo decreto attuativo del jobs
act in riferimento alla disciplina del contratto a tempo parziale.
Il nuovo contratto a tempo parziale
Il terzo decreto legislativo, come anticipato in premessa, prevede la riscrittura completa della
disciplina del lavoro a tempo parziale (c.d. part time), stabilendo in primo luogo che il lavoratore
a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il
suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità
della prestazione lavorativa.
Delineando l’applicazione del contratto a tempo parziale, il decreto fornisce le seguenti definizioni:
 «tempo pieno»: orario normale di lavoro, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
 «tempo parziale»: orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un
lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nel punto precedente.
Nell’ambito del contratto a tempo parziale, vengono fornite queste ulteriori definizioni (già
attualmente in uso):
 «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale»: quello in cui la riduzione di
orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
 «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale»: quello in relazione al quale risulti
previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
 «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto»: quello che si svolge secondo una
combinazione delle due modalità indicate nelle due lettere precedenti;
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 «lavoro supplementare»: quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario
di lavoro concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 3, il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma
scritta (ai fini della prova, e nell’interesse del datore di lavoro considerato il trattamento normativo
che ne discende), e deve essere contenuta la puntuale indicazione della durata della
prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno,
alla settimana, al mese e all'anno.
Su domanda del lavoratore può essere richiesta
la costituzione di un rapporto a tempo pieno
(con effetto non retroattivo).
SANZIONI
Mancanza forma scritta
Se non viene indicata la durata della prestazione
lavorativa, il lavoratore può richiedere il
riconoscimento del tempo pieno a partire dalla
data della sentenza.
Se non viene indicata la collocazione temporale,
viene stabilita dal giudice nell’interesse dei bisogni
familiari del lavoratore, dei suoi fabbisogni lavorativi
e nell’interesse del datore di lavoro (viene
riconosciuto solo il risarcimento danni per il
pregresso).
Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, il datore di lavoro ha la facoltà di
richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari alle seguenti condizioni:
TEMPO PARZIALE
ORIZZONTALE
Richiesta di prestazioni
supplementari
Non
previsto
Previsione CCNL
L’ipotesi deve essere prevista da CCNL,
che stabilisce massimali e conseguenze
del superamento.
In riferimento al trattamento economico, i CCNL
possono prevedere delle maggiorazioni
dal CCNL
Se non viene prevista dalla
contrattazione
collettiva,
il
datore di lavoro deve richiedere
il consenso del lavoratore.
Si
applica
un
limite
di
lavoro
supplementare del 15% delle ore
settimanali
concordate,
con
una
maggiorazione di legge del 15%
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, secondo quanto previsto dallo schema
di decreto, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.
TEMPO PARZIALE
ORIZZONTALE
TEMPO PARZIALE
VERTICALE
TEMPO PARZIALE
MISTO
Possono
essere
richieste
prestazioni supplementari
Possono
essere
prestazioni
di
straordinario
richieste
lavoro
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Con particolare riferimento alle clausole flessibili ed elastiche, viene stabilito che le parti del
contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare, per iscritto:
 clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione
stessa.
 nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite, per
iscritto, anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della
prestazione lavorativa.
In riferimento a tali clausole (entrambe), i contratti collettivi stabiliscono:
 condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa;
 condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la
durata della prestazione lavorativa;
 i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa;
 condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la
modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche.
Osserva
L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del
prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di due giorni lavorativi,
nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai
contratti collettivi.
Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non contenga una specifica disciplina
delle clausole flessibili ed elastiche, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono
concordare, avanti alle commissioni di certificazione, clausole flessibili relative alla
variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e, nei rapporti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della stessa.
Le predette clausole prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il
datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare, la collocazione
temporale della prestazione e variare in aumento la durata della stessa, nonché la misura
massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale
prestazione annua a tempo parziale (1).
CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE
Regolamentate dal CCNL Le parti devono applicare le disposizioni del CCNL
Le modifiche dell’orario di cui al periodo che precede comportano il diritto del lavoratore ad una
maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15 per cento, comprensiva dell'incidenza della
retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
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Non regolamentate dal
CCNL
Le clausole flessibili (per tutte le ipotesi) ed elastiche (per i contratti di
tipo verticale o misto) vanno stipulate avanti alla commissione di
certificazione.
Osserva
Viene previsto, in casi di particolare necessità (patologie oncologiche, figlio convivente minore
di 13 anni, frequenza a corsi di studio), la possibilità di revocare il consenso prestato alla
clausola flessibile o elastica.
Qualora non venga rispettata la disciplina appena citata, il lavoratore ha diritto ad un risarcimento
economico del danno.
In materia di trasformazione del rapporto, viene stabilito che il rifiuto del lavoratore di
trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o
viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. In ogni caso, su accordo delle
parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale.
Osserva
In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne
tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno
occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante
comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa ed a prendere in
considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei
dipendenti a tempo pieno.
Il lavoratore ha diritto alla possibilità di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo
parziale nelle seguenti ipotesi:
TRASFORMAZIONE SU RICHIESTA
I
Esistenza di una patologia oncologica nonché di gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita
presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente (a richiesta del
lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in
rapporto di lavoro a tempo pieno).
II Esistenza di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti
riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel
caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e
permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità, alla quale è stata
riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza
continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la
priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
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III
I lavoratori con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio
convivente portatore di handicap hanno la priorità nella trasformazione del
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro
a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per
l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a
tempo parziale.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale per un periodo corrispondente, con una riduzione d’orario non superiore al 50 per
cento.
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