Circolare N. 58 del 16 Aprile 2015 Contratto part-time e le modifiche del Jobs Act: la nuova disciplina del rapporto Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la legge n. 183 del 10.12.2014 ha delegato al Governo l’emanazione di più decreti legislativi di riforma del lavoro. Con il decreto all’esame del Consiglio dei Ministri (quindi non ancora approvato in via definitiva), vengono riscritti completamente i contratti part-time, di somministrazione, a tempo determinato, di apprendistato, di lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro accessorio, e non solo. Tra le modifiche più rilevanti segnaliamo, in particolare, la modifica delle disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale: la revisione della disciplina ha previsto la soluzione di alcune delle problematiche di tale istituto, tra cui le conseguenze della mancanza di forma scritta ed i presupposti per poter richiedere prestazioni di lavoro supplementare e straordinario. Viene prevista l’introduzione, inoltre, di alcune disposizioni in materia di clausole flessibili ed elastiche, con particolare riferimento alle ipotesi di applicazione e le ipotesi di disapplicazione collegate ad alcune condizioni particolari del lavoratore (ad esempio, patologie oncologiche, convivenza con minori di 13 anni). Con il nuovo intervento, in definitiva, risulta maggiormente individuabile la disciplina applicabile a quegli istituti la cui definizione è stata delegata in prima battuta alla contrattazione collettiva, anche nel caso in cui le parti sociali non abbiano disposto nulla al riguardo del lavoro supplementare, straordinario, della trasformazione del rapporto e dell’apposizione di clausole flessibili ed elastiche. Premessa Con il Jobs Act il legislatore ha previsto la modifica della disciplina del contratto part-time. Con un decreto attuativo, attualmente al vaglio del Consiglio dei Ministri, viene prevista una revisione totale dell’istituto, volta ad individuare e risolvere alcune delle problematiche che si erano poste in materia di lavoro supplementare, straordinario, clausole flessibili ed elastiche, con particolare riferimento agli istituti delegati alla contrattazione collettiva e mai attuati. Nel dettaglio, viene delegata alla contrattazione collettiva la soluzione della maggior parte delle problematiche (sulla base della considerazione che una determinazione “settoriale” della disciplina potrebbe essere più efficace rispetto ad una legislativa su piano settoriale), ma viene in ogni caso prevista una disciplina, residuale, a carattere nazionale: qualora la contrattazione collettiva non disponga nulla in riferimento a clausole flessibili, elastiche, lavoro supplementare e straordinario si applicheranno le disposizioni individuate dal legislatore. Con la presente trattazione analizziamo le disposizioni contenute nel terzo decreto attuativo del jobs act in riferimento alla disciplina del contratto a tempo parziale. Il nuovo contratto a tempo parziale Il terzo decreto legislativo, come anticipato in premessa, prevede la riscrittura completa della disciplina del lavoro a tempo parziale (c.d. part time), stabilendo in primo luogo che il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Delineando l’applicazione del contratto a tempo parziale, il decreto fornisce le seguenti definizioni: «tempo pieno»: orario normale di lavoro, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; «tempo parziale»: orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nel punto precedente. Nell’ambito del contratto a tempo parziale, vengono fornite queste ulteriori definizioni (già attualmente in uso): «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale»: quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale»: quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto»: quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle due lettere precedenti; 1 «lavoro supplementare»: quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno. Secondo quanto stabilito dall’articolo 3, il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta (ai fini della prova, e nell’interesse del datore di lavoro considerato il trattamento normativo che ne discende), e deve essere contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Su domanda del lavoratore può essere richiesta la costituzione di un rapporto a tempo pieno (con effetto non retroattivo). SANZIONI Mancanza forma scritta Se non viene indicata la durata della prestazione lavorativa, il lavoratore può richiedere il riconoscimento del tempo pieno a partire dalla data della sentenza. Se non viene indicata la collocazione temporale, viene stabilita dal giudice nell’interesse dei bisogni familiari del lavoratore, dei suoi fabbisogni lavorativi e nell’interesse del datore di lavoro (viene riconosciuto solo il risarcimento danni per il pregresso). Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari alle seguenti condizioni: TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE Richiesta di prestazioni supplementari Non previsto Previsione CCNL L’ipotesi deve essere prevista da CCNL, che stabilisce massimali e conseguenze del superamento. In riferimento al trattamento economico, i CCNL possono prevedere delle maggiorazioni dal CCNL Se non viene prevista dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro deve richiedere il consenso del lavoratore. Si applica un limite di lavoro supplementare del 15% delle ore settimanali concordate, con una maggiorazione di legge del 15% Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, secondo quanto previsto dallo schema di decreto, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE TEMPO PARZIALE VERTICALE TEMPO PARZIALE MISTO Possono essere richieste prestazioni supplementari Possono essere prestazioni di straordinario richieste lavoro 2 Con particolare riferimento alle clausole flessibili ed elastiche, viene stabilito che le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare, per iscritto: clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite, per iscritto, anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. In riferimento a tali clausole (entrambe), i contratti collettivi stabiliscono: condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa; condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche. Osserva L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di due giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non contenga una specifica disciplina delle clausole flessibili ed elastiche, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare, avanti alle commissioni di certificazione, clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della stessa. Le predette clausole prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare, la collocazione temporale della prestazione e variare in aumento la durata della stessa, nonché la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale (1). CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE Regolamentate dal CCNL Le parti devono applicare le disposizioni del CCNL Le modifiche dell’orario di cui al periodo che precede comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15 per cento, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. 1 3 Non regolamentate dal CCNL Le clausole flessibili (per tutte le ipotesi) ed elastiche (per i contratti di tipo verticale o misto) vanno stipulate avanti alla commissione di certificazione. Osserva Viene previsto, in casi di particolare necessità (patologie oncologiche, figlio convivente minore di 13 anni, frequenza a corsi di studio), la possibilità di revocare il consenso prestato alla clausola flessibile o elastica. Qualora non venga rispettata la disciplina appena citata, il lavoratore ha diritto ad un risarcimento economico del danno. In materia di trasformazione del rapporto, viene stabilito che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. In ogni caso, su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Osserva In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore ha diritto alla possibilità di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale nelle seguenti ipotesi: TRASFORMAZIONE SU RICHIESTA I Esistenza di una patologia oncologica nonché di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente (a richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno). II Esistenza di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 4 III I lavoratori con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap hanno la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. 5
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