Destrazione Frangisole 2014

LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO
NEL CASO DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI
La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione fiscale per gli intervenA di riqualificazione energeAca degli edifici. L’agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno effeHuate nel 2015.
Per gli intervenA relaAvi alle parA comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tuHe le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nella misura del:
-­‐ 65% per le spese sostenute nel periodo tra il 6 giugno 2013 ed il 30 giugno 2015, -­‐ 50% per le spese effeHuate tra il 1° luglio 2015 ed il 30 giugno 2016.
Dal 01/01/2016 (per i condomini dal 01/07/2016) l’agevolazione verrà sosAtuita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristruHurazioni edilizie.
05/06/13 06/06/13
Standard
55%
Condomini
55%
31/12/14 01/01/15
30/06/15 01/07/15
65%
31/12/15 01/01/16
50%
65%
30/06/16 Oltre
36%
50%
36%
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono intervenA che aumentano il livello di efficienza energeAca di unità immobiliari ed edifici residenziali esistenO, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’aUvità d’impresa o professionale). Per gli intervenA effeHuaA a parAre dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in 10 (dieci) rate annuali di pari importo.
Per avere diriHo all'agevolazione è necessario che gli edifici siano già dotaO di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienA oggeHo dell’intervento (tranne quando si installano pannelli solari). In caso di ristruHurazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, la detrazione speHa solo per le spese riferibili alla parte esistente.
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Per l’applicazione dell’aliquota del 65% in luogo del 50%, occorre far riferimento alla data dell’effeUvo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenA arA e professioni e gli enA non commerciali, alla data di ulAmazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenA, per le imprese individuali, le società e gli enA commerciali (criterio di competenza).
Sono staA imposA dei limiA alla somma detraibile che variano a seconda del Apo di intervento viene eseguito.
DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Tipo di intervento
Riqualificazione energeAca di edifici esistenA, facendo riferimento al Detrazione massima
€ 100.000
fabbisogno energeAco dell’intero edificio.
IntervenA sull'involucro di edifici esistenA delimitante il volume riscaldato € 60.000
(somma degli imporA): coperture, pavimenA, pareA, finestre, compresi gli infissi, che rispeUno i requisiA di trasmiHanza “U” [W/m2K], definiA dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 11/03/2008 e s.m. dal decreto 26/01/2010
Il limite massimo di risparmio oHenibile con la detrazione va riferito all’unità immobiliare oggeHo dell’intervento stesso.
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Per la validità della riqualificazione energe0ca il risultato Uws deve essere confrontato con i daA della Tabella che, a secondo della zona climaAca, non devono essere superaA.
DM 26/01/2010 – Valori limite di trasmi5anza termica per le chiusure apribili e assimilabili per la richiesta delle agevolazioni fiscali:
Zona clima*ca
Fino al
31/12/2009
U (W/m²K)
Dal
01/01/2010
U (W/m²K)
NUOVI LIMITI
DM 26/01/2010
Valido dal 14/03/2010
U (W/m2 K)
A
4,6
3,9
3,7
B
3,0
2,6
2,4
C
2,6
2,1
2,1
D
2,4
2,0
2,0
E
2,2
1,6
1,8
F
2,0
1,4
1,6
In questo gruppo rientra anche la sosAtuzione dei portoni d’ingresso a condizione che si traU di serramenA che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldaA, e risulAno rispeHaA gli indici di trasmiHanza termica richiesA per la sosAtuzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).
Gli infissi sono comprensivi anche delle stru3ure accessorie che hanno effeHo sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risulAno struHuralmente accorpate al manufaHo (per esempio, cassoneU incorporaA nel telaio dell’infisso).
Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i cosA per i lavori edili relaAvi all’intervento di risparmio energeAco, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la cerAficazione energeAca richiesta.
Per gli intervenA finalizzaA alla riduzione della trasmiHanza termica “U” delle finestre, sono detraibili le spese riguardanA la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, gli interven6 di miglioramento delle caraHerisAche termiche dei componenA vetraA esistenA, con integrazioni e sosAtuzioni.
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Nel caso di singola unità immobiliare residenziale la sosAtuzione dei serramenA è detraibile anche se i fornitori di serramen- e persiane sono dis-n- ed emeHono faHure separate, purché i lavori avvengano nello stesso momento.
Documentazione necessaria per beneficiare dell’agevolazione fiscale:

asseverazione , che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiA tecnici richiesA, nel caso di intervenA di sosAtuzione di finestre e infissi può essere sosAtuito da una cerAficazione dei produHori.

scheda informaAva relaAva agli intervenA realizzaA, redaHa secondo lo schema riportato nell’allegato F del decreto aHuaAvo, se l’intervento riguarda la sosAtuzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.
Per le spese effeHuate dal 1° gennaio 2008, per la sosAtuzione di finestre in singole unità immobiliari non occorre più presentare l’aHestato di cerAficazione energeAca (o di qualificazione) energeAca.
NOTE
Per fruire dell’agevolazione fiscale non è invece necessario effeHuare alcuna comunicazione prevenAva.
L’obbligo di indicare in faHura il costo della manodopera è stato soppresso dal Dl n. 70 del 13 maggio 2011.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori di sosAtuzione dei serramenA occorre trasmeHere all’Enea la scheda informaAva (allegato F del decreto), relaAva agli intervenA realizzaA. Per le spese effeHuate dal 1° gennaio 2008 per la sosAtuzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'aHestato di cerAficazione o qualificazione energeAca.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddeHo “collaudo” (e non di effeHuazione dei pagamenA); nel caso dei serramenA, può essere provata con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informaAva.
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Le modalità per effe.uare i pagamen2 variano a seconda che il soggeHo sia Atolare o meno di reddito d’impresa. I contribuenA non Atolari di reddito di impresa devono effeHuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di parAta Iva o il codice fiscale del soggeHo a favore del quale è effeHuato il bonifico. I contribuenA Atolari di reddito di impresa sono invece esoneraA dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere cosAtuita da altra idonea documentazione.
Dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a 2tolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effeHua i lavori pari al 4% in base alle modifiche apportate dal decreto legge n.98/2011.
Possono usufruire della detrazione tuU i contribuenA residenA e non residenA, anche se Atolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi Atolo, l’immobile oggeHo di intervento.
I benefici per la riqualificazione energeAca degli immobili speHano solo a chi li uAlizza.
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristruHurazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per intervenA di riqualificazione energeAca su immobili “merce”.
La detrazione d’imposta del 55%, 65% o 50% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interven2 da altre disposizioni di legge nazionali (p.e. la detrazione del 36% o del 50% per il recupero del patrimonio edilizio).
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Il documento non è da intendersi esausAvo.
La presente guida è stata redaHa in base all'aggiornamento della guida alle detrazioni fiscali pubblicata a seHembre 2013 dall'Agenzia delle Entrate ed a contaU direU presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate stessa.
TuHa la documentazione di riferimento sono è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it
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