ex direttore di dipartimento c/o ministero Trasporti di Clara Ricozzi MINISTERI & CO $0.&%*453*$"34*53"*'*-*%&--"#630$3";*" INTERMEDIAZIONE: LIMITI ALLA SUB-VEZIONE O AZIONE DIRETTA? Sono anni che si dice che l’intermediazione, soprattutto se parassitaria, rappresenta una criticità dell’autotrasporto, in quanto di fatto assottiglia al minimo il margine operativo di chi si fa carico dell’esecuzione del trasporto. Per combatterla è meglio limitare i passaggi di vezione o far leva sull’azione diretta? Leonardo F, Ancona T ra le pratiche più frequenti nell’attività di autotrasporto figura senza dubbio la sub-vezione, che ricorre quando il primo vettore, stipulato il contratto di trasporto con il committente, non esegue direttamente la prestazione, ma si avvale di un altro vettore, con cui conclude a sua volta un contratto per l’esecuzione, in tutto o in parte, del servizio di trasporto. È una fattispecie non ancora espressamente regolata dalle disposizioni del codice civile: la sua disciplina, infatti, viene ricavata dalle decisioni giurisprudenziali, in base alle quali, nell’ipotesi di sub-vezione, si hanno due distinti contratti di trasporto, funzionalmente collegati, ma indipendenti l’uno dall’altro. Va detto, però, che la situazione diviene patologica nell’ipotesi in cui, dopo il primo passaggio da vettore a sub vettore, si verifichino ulteriori rapporti di sub-trasporto, di secondo, di terzo grado e così via: tale criticità ormai molto comune colpisce infatti soprattutto i trasportatori artigiani, ridotti a meri trazionisti, in quanto ultimo anello di una catena di intermediari che troppo spesso non danno alcun valore aggiunto alle operazioni di trasporto. Di qui, l’esigenza non più rinviabile di un intervento regolatore specifico sulla sub-vezione, anche in presenza dei risultati, sostanzialmente positivi, dell’attuazione della norma sull’azione diretta, che ha sancito la possibilità, da parte del sub-vettore, di agire direttamente nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto: questi ultimi sono obbligati in solido, sia pure nei limiti delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. Infatti, da un recente sondaggio condotto tra le organizzazioni rappresentative dell’autotrasporto emerge che la maggioranza di esse valuti positivamente l’azione diretta, sia per le pronunce giurisprudenziali con 8 dicembre/gennaio 2015 cui il sub-vettore ha visto riconosciuto il suo corrispettivo dal primo committente, sia perché rappresenta un modo per responsabilizzare i committenti nella scelta dei propri fornitori, sia perché costituisce una leva importante per ridurre la catena del trasporto. Tuttavia, proprio le associazioni artigianie ritengono che la norma sull’azione diretta non sia utilizzata al punto da costituire un vero deterrente contro il ricorso eccessivo a pratiche di sub-vezione. In sostanza, se da un lato l’azione diretta ha indotto la stessa committenza Se da un lato l’azione diretta ha indotto la committenza a preoccuparsi di sapere se il vettore cui ha affidato il servizio si avvalga o meno di altri soggetti per l’esecuzione del trasporto, dall’altro si è rivelata insufficiente ad assicurare l’effettiva tutela dei trasportatori artigiani, a causa della presenza di intermediazione parassitaria a preoccuparsi di sapere se il vettore cui ha affidato il servizio si avvalga o meno di altri soggetti per la materiale esecuzione del trasporto, dall’altro si è rivelata insufficiente ad assicurare l’effettiva tutela dei trasportatori artigiani (notoriamente la parte più debole del rapporto contrattuale) per la persistente “patologia” rappresentata dalla presenza di intermediazione parassitaria. Questa situazione ha indotto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a ipotizzare una disciplina più stringente della sub-vezione, che tenga conto di una scelta ormai condivisa da vettori e committenti, confermata anche dal vertice confindustriale che ha sostanzialmente sposato le conclusioni cui sono pervenute, nel “Patto di Fiuggi”, le principali associazioni degli autotrasportatori presenti nel Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori: infatti, fra le proposte presentate figura quella di consentire che, nella filiera del trasporto stradale, i passaggi siano al massimo due, a partire dal committente o da un operatore che svolga servizi integrati di deposito, movimentazione, lavorazione della merce implicanti una rottura di carico. Ed è una proposta recepita dalla norma messa a punto in sede ministeriale, in base alla quale: • il vettore può avvalersi di sub-vettori solo a seguito di specifico consenso scritto del committente (a pena di risoluzione del contratto per inadempimento) ed è tenuto a verificare la regolarità del subvettore prescelto, rispondendone direttamente ai sensi di legge; • è fatto espresso divieto al sub-vettore di affidare la prestazione di trasporto ad altro vettore, prevedendo la nullità dell’eventuale contratto stipulato in violazione di tale divieto. L’unica deroga consentita riguarda i trasporti di collettame, nei quali le partite da spedire non superino il peso di 50 q e comportino rotture di carico, intese però come scarico delle merci da un veicolo per essere suddivise e caricate su altri mezzi: è una soluzione che appare ispirata alla logica e che non compromette l’impianto complessivo della norma. Scrivete a Clara Ricozzi: ministeri&[email protected]
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