LA PRESA DI POSIZIONE DI SWISSCOM Der Konsumentenschutz

LA PRESA DI POSIZIONE DI SWISSCOM
Der Konsumentenschutz fordert von den Telekommunikationsanbietern ein strengeres Vorgehen gegen
Werbeanrufe. Swisscom hat zum Schreiben des Konsumentenschutzes fristgerecht Stellung bezogen.
Erhält ein Kunde trotz Sterneintrag im Telefonverzeichnis Werbeanrufe und besteht zur anrufenden
Firma kein Vertragsverhältnis, so ist dies ein Ärgernis. Möchte der Kunde erreichen, dass er von der
entsprechenden Firma (bzw. von deren Nummer) nicht mehr kontaktiert wird, kann er bereits heute
selber entsprechende Massnahmen ergreifen. Bei der herkömmlichen Telefonie sind entsprechende
Funktionalitäten geräteabhängig. Die neue Festnetztelefonie (AllIP) bietet dem Kunden bessere
Möglichkeiten, sich selber zu schützen: Kunden können im Kundencenter selber festlegen, welche
Nummern automatisch abgewiesen werden sollen. Sie können einzelne Rufnummern in die persönliche
Sperrliste aufnehmen oder ganze Rufnummernbereiche (Gruppen), z.B. 044 123 45*, womit alle
Rufnummern, die so beginnen, gesperrt werden. Rufnummern können auch direkt am Telefon gesperrt
werden: Anstatt ins Kundencenter zu gehen, kann der Kunde von seinem Festnetztelefon die Nummer
*00# anrufen, in der Folge wird der letzte eingehende Anrufer auf der Sperrliste hinzugefügt.
Der Kunde ist frei in der Wahl der Nummern, von denen er keine Anrufe mehr erhalten möchte. Er kann
von sich aus ohne weiteres Nummern sperren, die er auf einer Liste einer Konsumentenschutzorganisation
findet.
Aus dem Schreiben des Konsumentenschutzes geht hervor, dass die Konsumentenschutz-Organisationen
die Listen anhand der Kundenbeschwerden zusammenstellen würden. In Zusammenhang mit dem Vermerk
im Telefonbuch (Art. 3 Abs. 1 lit. u UWG) gilt es allerdings Folgendes zu beachten:
•
Eine Firma, die mit einem Kunden bereits eine Vertragsbeziehung hat, muss den Stern im
Telefonbuch nicht beachten und darf den betreffenden Kunden demnach kontaktieren. Es liegt nun auf
der Hand, dass nicht alle Kunden, die einen Vermerk im Telefonbuch haben, mit denselben Firmen
Vertragsbeziehungen unterhalten. Ein Fernmeldedienstanbieter kann deshalb im Einzelfall nicht wissen,
ob ein Anrufer mit einem Angerufenen einen Vertrag hat oder nicht - und infolgedessen auch nicht, ob
ein Verstoss gegen die erwähnte UWG-Bestimmung vorliegt oder nicht.
•
Es muss deshalb geprüft werden, welches die Anforderungen für die Aufnahme einer Rufnummer
auf eine Sperrliste sind. Aufgrund der individuellen Ausgangslage (Vertrag Konsument/Firma vorhanden
oder nicht) stellt sich sogar die grundsätzlichere Frage, ob im Zusammenhang mit dem Vermerk im
Telefonbuch eine derart generische Liste erstellt und eingesetzt werden darf. Diese Frage müssen die
zuständigen Behörden beantworten.
•
Swisscom ist gemäss Fernmeldegesetz aufgrund der Interoperabilitätspflicht verpflichtet, Anrufe
(auch Werbeanrufe) durchzustellen und darf diese nicht einfach sperren. In Zusammenhang mit dem
Vermerk im Telefonbuch ist im Fernmelderecht keine Ausnahme vorgesehen. Eine solche erscheint auch
wenig sinnvoll, da der Fernmeldedienstanbieter im Einzelfall wie erwähnt ohnehin nicht weiss, ob eine
anrufende Firma mit dem Kunden einen Vertrag hat oder nicht. Eine Sperrung durch den
Fernmeldedienstanbieter ist deshalb nicht realistisch.
Um diese Fragen zu diskutieren und den Spielraum für weiter gehende Lösungen auszuloten, hat
Swisscom ein Treffen vorgeschlagen, an welchem neben Vertretern der Konsumentenschutzallianz und
der angeschriebenen Anbieter auch das Bundesamt für Kommunikation und das Seco teilnehmen
TRADUZIONE IN ITALIANO
Le organizzazioni dei consumatori esigono un intervento severo contro le pubblicità telefoniche da parte
dei provider di servizi di telecomunicazioni. Swisscom ha preso tempestivamente posizione rispetto alla
comunicazione delle organizzazioni dei consumatori.
Quando un cliente, nonostante la presenza dell’asterisco nell’elenco telefonico, riceve pubblicità
telefoniche da una ditta con cui non sussiste alcun rapporto contrattuale è una vera scocciatura. Se il
cliente vuole fare in modo da non essere più contattato dall’azienda in questione (ovvero dai suoi numeri
telefonici) già oggi può ricorrere ad opportune misure. Nella telefonia tradizionale le relative funzioni
dipendono dall’apparecchio telefonico. La nuova telefonia fissa (AllIP) offre al cliente maggiori possibilità di
tutelarsi: rivolgendosi al servizio clienti, il cliente può decidere quali numeri rifiutare automaticamente. In
tal modo si possono inserire singoli numeri telefonici nella lista personale di blocco chiamate o interi gruppi
di numeri telefonici come, ad esempio, 044 123 45* cosicché tutte le chiamate da numeri che iniziano così
vengano bloccate. I numeri telefonici possono essere bloccati anche direttamente tramite l’apparecchio
telefonico: invece di recarsi di persona dal Servizio clienti, il cliente può chiamare dal suo telefono di rete
fissa il numero *00# inserendo così l’ultima chiamata in entrata nella lista dei numeri da bloccare.
Il cliente è libero di scegliere i numeri da cui non desidera più ricevere chiamate. Può bloccare in completa
autonomia anche altri numeri che trova su una delle liste delle varie organizzazioni dei consumatori.
Dalla comunicazione delle organizzazioni dei consumatori, risulta che le organizzazioni dei consumatori
provvederebbero a compilare liste di numeri da bloccare in base ai reclami dei clienti. In relazione
all’annotazione contenuta nell’elenco telefonico (Art. 3 capoverso 1 lett. u LCSl), tuttavia, bisogna fare
attenzione a quanto segue:
• una ditta che ha già un rapporto contrattuale con un cliente non è tenuta a rispettare l’annotazione
contenuta nell’elenco telefonico e può quindi contattare il cliente interessato. È evidente che non tutti i
clienti che hanno un’annotazione nell’elenco telefonico hanno rapporti contrattuali con le stesse aziende.
Pertanto un fornitore di servizi di telecomunicazione non può sapere nel singolo caso se chi chiama ha o
meno un contratto con l’utente chiamato - e, di conseguenza, nemmeno se si è in presenza o meno di una
violazione alla sopraccitata disposizione della LCSI.
•
Resta pertanto da verificare quali sono i requisiti per l’inserimento di un numero telefonico nella lista
di blocco chiamate. Data la situazione di fatto individuale (esistenza o meno di un contratto
consumatore/azienda) si presenta perfino la questione ancor più fondamentale se in relazione
all’annotazione contenuta nell’elenco telefonico si possa creare e utilizzare una tale lista generica. La
questione deve essere risolta dalle competenti autorità.
•
A norma della Legge sulle telecomunicazioni, Swisscom è tenuta in base all’obbligo di interoperabilità
a passare le chiamate (anche quelle pubblicitarie) e non è autorizzata a bloccarle. In relazione
all’annotazione contenuta nell’elenco telefonico, il diritto sulle telecomunicazioni non prevede alcuna
eccezione. Questa appare perfino poco sensata poiché nel singolo caso il fornitore di servizi di
telecomunicazione, come sopra esposto, non può comunque sapere se l’azienda che chiama ha o meno un
contratto con il cliente. Il blocco delle chiamate da parte del fornitore di servizi di telecomunicazione non è
pertanto realistico.
Per discutere la questione e per sondare il margine per ulteriori soluzioni, Swisscom ha proposto un
incontro a cui parteciperanno, oltre ai rappresentanti dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori e lo
scrivente fornitore, anche l’Ufficio federale delle comunicazioni e la Seco.