pdf La sentenza del Tar Napoli n. 1917/15 - Enti Locali

N. 01917/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2011, proposto da:
Angela Sorge e Aldo Orilia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Costantino Ciccarelli, Guglielmo Conca, con domicilio eletto
presso Guglielmo Conca in Napoli, Via T.Caravita, 10;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno
Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta
procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura
municipale;
ASL Napoli 1, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Danila Amore, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Regione Campania in Napoli via S. Lucia n. 81.
per l'annullamento
a) della disposizione dirigenziale n. 447 del 22.11.2010, notificata in data 03.12.2010, con cui è stato negato il permesso
di costruire in sanatoria dell’immobile già di proprietà dei ricorrenti in Napoli alla via Terracina n. 381; b) della
disposizione dirigenziale n. 409 del 14.09.2009, notificata in data 05.10.2009, con cui è stato annullato in autotutela il
provvedimento di condono adottato con disposizione dirigenziale n. 8608 del 21.07.2008; c) della nota prot. 4212 del
05.05.2009 con cui l’ASL Napoli 1 ha ritenuto insussistenti i requisiti minimi di abitabilità relativamente all’immobile sito in
Napoli alla via Terracina n. 381; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e della A.S.L. Napoli 1;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 394 dell’anno 2011, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A
sostegno delle sue doglianze, premetteva:
di essere stati proprietari dell’immobile sito in Napoli alla via Terracina n. 381;
che il Comune di Napoli, con disposizione dirigenziale n. 8608 del 21.07.2008, rilasciava il condono chiesto da Aldo
Orilia relativamente al cambio di destinazione d’uso da cantinola ad abitazione, ottenuto attraverso la demolizione di
alcuni tramezzi interni;
che, tuttavia, l’Amministrazione, disposizione dirigenziale n. 409 del 14.09.2009, notificata in data 05.10.2009, annullava
in autotutela il predetto provvedimento di condono, in quanto l’abitazione, ubicata al piano seminterrato, era dotata di
finestre a nastro con altezza alquanto ridotta di cm 40, la cui superficie complessiva di mq 3,28 non assicurava il livello
minimo di 1/8 della superficie del pavimento, previsto dall’art. 17 all. B del regolamento edilizio del Comune di Napoli,
osservando che anche la ASL – appositamente interpellata – aveva, con nota n. prot. 4212 del 05.05.2009, aveva
ritenuto insussistenti i requisiti minimi di abitabilità;
che, con lo stesso atto, si dava contestualmente comunicazione di cui all’art. 7 e 10 bis l. 241/1990 relativamente al
procedimento di diniego dell’istanza di condono;
che i ricorrenti si avvalevano della facoltà assicurata dall’art. 10 bis, presentando osservazioni che dimostravano la
legittimità del provvedimento di sanatoria;
che, tuttavia, l’Amministrazione negava il permesso di costruire in sanatoria.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 22.02.2011, con ordinanza n. 331/2011, l’istanza cautelare è stata respinta.
All’udienza dell’11.02.2015, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 31 e 35 l.
47/1985, atteso che – stante la necessità del requisito della cd. doppia conformità per ottenere il permesso di costruire in
sanatoria – l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto della normativa urbanistica vigente al momento della
realizzazione dell’abuso e di quella vigente al momento della presentazione dell’istanza; ai sensi dell’art. 35 co. 19, la
concessione in sanatoria può essere rilasciata anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, purché le
opere sanate non contrastino con le disposizioni in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi ed
infortuni; 2) l’Amministrazione non poteva prendere in considerazione la normativa successiva la momento di
presentazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria; 3) l’unica normativa applicabile è quella di cui agli
artt. 31 e 35 l. 47/1985, che consente la deroga alle disposizioni regolamentari; e, nel caso di specie, il permesso di
costruire in sanatoria è stato annullato solo per le prescrizioni fissate dal regolamento edilizio.
L’ASL eccepiva l’inammissibilità del ricorso sia perché l’atto impugnato è endoprocedimentale, sia per tardività atteso
che la nota del 05.05.2009 è stata comunicata agli interessati in data 05.10.2009 mentre il ricorso è stato notificato il
30.10.2010; nel merito eccepiva l’infondatezza perché, come stabilito dalla giurisprudenza, la deroga di cui all’art. 35 l.
47/1985 non concerne le prescrizioni di carattere igienico sanitario.
In data 17.02.2011 il Comune depositava memoria, in cui ribadiva l’infondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti di
abitabilità.
In memoria depositata in data 31.10.2014, la parte ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso.
In memoria depositata in data 31.10.2014, l’Amministrazione ribadiva l’infondatezza del ricorso.
Preliminarmente, vanno accolte le eccezioni in inammissibilità del ricorso, relativamente agli atti impugnati sub b) e sub
c) in epigrafe, atteso che il provvedimento impugnato sub b) (annullamento in autotutela del provvedimento di condono
adottato con disposizione dirigenziale n. 8608 del 21.07.2008) risulta notificato in data 5.10.2009, mentre il ricorso è
stato notificato in data 30.12.2010. Quanto all’atto sub c), si tratta di un parere, sicché è da condividersi l’assunto della
ASL, secondo cui l’atto in questione è endoprocedimentale e come tale non di per sé lesivo (la lesività è da ricondurre al
diniego del permesso di costruire in sanatoria).
Quanto al provvedimento sub a) (diniego del permesso di costruire in sanatoria), il ricorso non è fondato e va respinto
per i motivi di seguito precisati.
Come già osservato in sede cautelare, e confermato dal Consiglio di Stato (che, con ordinanza n. 2140/2011, ha respinto
l’appello proposto dai ricorrenti avverso l’ordinanza cautelare pronunziata da questa Sezione), la deroga di cui all’art. 35
l. 47/1985 non concerne le prescrizioni di carattere igienico sanitario.
Come precisato da Tar Campania, Napoli, sez. III, n. 3992/2014, “il rilascio del certificato di agibilità presuppone la
conformità del fabbricato ai parametri normativi e regolamentari urbanistici ed edilizi.
Invero, l'art. 24, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 dispone che "il soggetto titolare del permesso di costruire" è tenuto "a
chiedere il certificato di agibilità".
L'art. 35, comma 20, L. 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-ediliria, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizia) prevede che " a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene
altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le
opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica".
I dati normativi sopra richiamati ed il principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa, nella valutazione e nel
bilanciamento degli interessi pubblici e privati in campo, escludono l'utilizzo, per qualsivoglia destinazione, di un
fabbricato non conforme alla normativa urbanistico edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di
interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata.
Non a caso le sopra descritte precise indicazioni normative sono seguite da univoca giurisprudenza, secondo cui il
rilascio del certificato di agibilità, lungi dall'essere subordinato all'accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari,
presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell'opera. (c.f.r. T.A.R. Palermo, sez. III, 20 dicembre 2013, n.
2534). E' stato anche chiarito che il requisito dell'agibilità riflette non solo la regolarità igienico sanitaria dell'edificio, ma
anche alla sua conformità urbanistico-edilizia e paesaggistica (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2013, n. 2665;
idem 30 aprile 2009, n. 2760; TAR Palermo, II, 24 maggio 2012, n. 1055).”. In senso analogo si è pronunziato Tar
Marche, sez. I, n. 3345/2010.
Pertanto, il diniego è legittimamente motivato, atteso che il parere negativo espresso dall'ASL Napoli 1 che l'immobile de
quo non possiede i requisiti minimi di abitabilità trova luogo nel fatto immanente che, come evidenziato nella nota prot.
2011 0011768 dell'11.1.2011 del Servizio Progetto Condono Edilizio, la "superficie complessiva di mq.3,28 (come
risultante dalla perizia giurata presentata) non assicura il livello minimo di 1/8 della superficie di pavimento previsto
dall'art.5 del D.M. 5. 7. 75 recepito anche dal Regolamento Edilizio del Comune di Napoli all'art.17 dell'Allegato B".
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. In parte respinge, in parte dichiara inammissibile, il ricorso n. 394 dell’anno 2011;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Napoli ed alla ASL Napoli 1 le spese del presente giudizio, che
liquida in complessivi € 2.000 (duemila) per ciascuna Amministrazione, oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali,
come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Luca Cestaro, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)