Autorità Nazionale Anticorruzione ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA Presidente Delibera n. 145/2014: Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali L’AUTORITÀ RICHIAMATE la nota del Presidente del Comitato Unitario Permanente degli ordini e dei collegi professionali (CUP) del 13 febbraio 2014 (ns. prot. n. 2645/2014), con la quale è stato sottoposto all’attenzione dell’Autorità il parere pro veritate del prof. avv. Piero Alberto Capotosti in ordine all’applicabilità della l. n.190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 agli ordini e ai collegi professionali; la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara del 17 aprile 2014 (ns. prot. n. 8139/2014) in ordine all’applicabilità della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati ai suddetti enti; la nota del Direttore generale delle professioni sanitarie delle risorse umane del SSN del Ministero della Salute del 15 ottobre 2014 (ns. prot. n. 17776/2014), con la quale si chiede all’Autorità di esprimere un parere sulla problematica prospettata; VISTI l’articolo 1, comma 59 della l. n. 190/2012, secondo cui le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001; l’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”; l’articolo 3, comma 1 del d.p.r. n. 68/1986 che prevede che, all’interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative 1 Autorità Nazionale Anticorruzione ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA Presidente federazioni, consigli e collegi nazionali, confermando quindi l’appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi in considerazione dall’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001; VISTA la sentenza della Corte di cassazione n. 21226/2001, riguardante la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, con la quale, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei conti sugli ordini professionali, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, si è stabilito, nel contempo, la natura indiscutibile di ente pubblico nazionale di detta Federazione. In particolare, la suddetta sentenza, richiamando precedenti pronunce, così recita: “la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio dell’ente”; ESAMINATO il parere del prof. avv. Piero Alberto Capotosti allegato alle richieste di parere di cui sopra; RITENUTO CHE pur essendo stata riconosciuta, nel citato parere, la qualificazione di enti pubblici non economici degli ordini e dei collegi professionali, si sono qualificati gli stessi come enti associativi e, per tali ragioni, li si è ritenuti esclusi dall’ambito di applicazione delle norme di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012, soluzione quest’ultima che non appare condivisibile in quanto, allo stato, nell’ordinamento, non vi sono norme che escludono l’applicazione delle suddette disposizioni agli enti che rivestono detta qualificazione; CONSIDERATO CHE i rapporti di lavoro del personale degli ordini e dei collegi professionali integrano un rapporto di pubblico impiego e tenuto conto, altresì, che i suddetti organismi rientrano nella categoria degli enti pubblici non economici, ricompresi nell’ambito di applicazione della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale; DELIBERA di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali. 2 Autorità Nazionale Anticorruzione ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA Presidente I suddetti enti, pertanto, dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013. La presente delibera diventa efficace alla data della sua pubblicazione nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti, ove non vi abbiano già provveduto, a dare ad essa immediata attuazione. L’Autorità eserciterà, a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera, i propri poteri di vigilanza sul rispetto dell’obbligo di adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, del programma triennale della trasparenza o dei codici di comportamento e della nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente. Si segnala che l’articolo 19, co. 5 del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014, prevede una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo 1 euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di comportamento. DISPONE di comunicare la presente delibera al Ministro della Salute e al Presidente del Comitato Unitario Permanente degli ordini e dei collegi professionali (CUP). Roma, 21 ottobre 2014 Raffaele Cantone 3 NOTA SULLA DELIBERA ANAC N. 145/2014 “PARERE DELL’AUTORITÀ SULL’APPLICAZIONE DELLA 1. N. 190/2012 E DEI DECRETI DELEGATI AGLI ORDINI E AI COLLEGI PROFESSIONALI” ROMA, 29 OTTOBRE 2014 RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL’AREA TECNICA E SCIENTIFICA CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE TECNOLOGI ALIMENTARI NOTA SULLA DELIBERA ANAC N. 145/2014 Con delibera n. 145/2014, recante il parere sull’applicazione della L. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto applicabili «le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati» anche agli ordini e ai collegi professionali, sul presupposto della piena riconducibilità di detti enti alla nozione di amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, e considerando, per converso, irrilevante la qualificazione dei medesimi come enti associativi, posto che, «nell’ordinamento non vi sono norme che escludono l’applicazione delle suddette disposizioni agli enti che rivestono detta qualificazione». Per l’effetto, l’Autorità ha richiesto agli ordini destinatari di attivarsi immediatamente al fine di «predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013». Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della delibera, l’Autorità sarà legittimata a esercitare i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi ivi contenuti. Sul punto, è necessario osservare che, se è certamente vero che la legge n. 190/2012, all’art. 1, comma 34 stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 15 a 36 debbano applicarsi a tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche (tra le quali – com’è noto – figurano anche gli ordini professionali nella loro qualità di enti pubblici non economici), è altrettanto vero che, rispetto a tale indicazione di carattere generale, occorre tener conto delle possibili restrizioni dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in parola, desumibili sia dall’osservanza di altre disposizioni di legge e del Diritto dell’Unione europea, sia dei principi 2 NOTA SULLA DELIBERA ANAC N. 145/2014 affermati in materia dalla pertinente giurisprudenza italiana ed europea, interpretabili sulla base di una ratio generale comune. In particolare, si tratta della previsione di cui all’articolo 2-bis del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013; delle disposizioni del Regolamento UE 549/2013, della sentenza del 12 settembre 2013 della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-526/11, della sentenza della Corte di Cassazione n. 21226/2011, nonché delle sentenze n. 199 del 12 giugno 2013 e 326 del 19 settembre 2013 della Sezione Giurisdizionale del Veneto della Corte dei Conti. Estremamente significativo è il disposto dell’articolo 2-bis del decreto legge n. 101/2013, introdotto dalla legge di conversione n. 125/2013, che obbliga «Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti» ad adeguarsi, «tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica». Tale previsione – di cui la delibera dell’ANAC non fa alcuna menzione – introduce un principio di distinzione tra le pubbliche amministrazioni formalmente obbligate all’osservanza del Decreto e gli Ordini professionali. Questi ultimi, per effetto di tale precisazione (successiva all’entrata in vigore degli obblighi di cui alla legge n. 190/2012), non sono più da considerare quali destinatari diretti delle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001, ma sono gravati da un mero obbligo di adeguamento, la cui osservanza consente agli Ordini medesimi di tener conto delle loro peculiarità. In buona sostanza, la previsione in commento riconosce piena autonomia funzionale agli Ordini professionali, in considerazione delle loro specifiche caratteristiche, con la conseguenza che gli obblighi generalmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni in forza del suddetto decreto, sono riferibili agli Ordini professionali solo in quanto compatibili con le peculiari caratteristiche di detti enti. 3 NOTA SULLA DELIBERA ANAC N. 145/2014 Non è, pertanto, la natura associativa – caratteristica che la delibera dell’ANAC ritiene ex se irrilevante in assenza di esplicite deroghe legislative – bensì l’espressa limitazione contenuta nel sopracitato articolo 2-bis del decreto legge n. 101/2013 a giustificare una diversa applicazione della normativa in commento nei confronti degli Ordini professionali. Tale impostazione, del resto, recepisce principi sostanzialmente già affermati in materia dalla richiamata giurisprudenza europea e da quella nazionale. Così, la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-526/11 ha escluso la possibilità di applicare la direttiva europea 2004/18/CE (sugli appalti pubblici) alla categoria degli Ordini professionali italiani, proprio in considerazione delle loro caratteristiche. Si legge, infatti, nella sentenza che: «l’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che un organismo, come un ordine professionale di diritto pubblico, non soddisfa né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell’autorità pubblica, quando tale organismo è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, nel caso in cui tale legislazione non stabilisca la portata e le forme delle attività che tale organismo deve svolgere nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni istituzionali che tali contributi sono destinati a finanziare, né il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell’autorità pubblica, per il solo fatto che la decisione con cui lo stesso organismo fissa l’importo dei suddetti contributi deve essere approvata da un’autorità di controllo». L’ovvia conseguenza della conformazione a tale orientamento è l’inapplicabilità del codice degli appalti (Decreto Legislativo 163/2006) agli Ordini professionali, nonché l’esclusione degli Ordini medesimi dall’assoggettamento al controllo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Anche la Corte di Cassazione italiana, nella sentenza n. 21266/2011, ha chiarito come la riconducibilità degli Ordini Professionali alla nozione generale di pubblica amministrazione, non 4 NOTA SULLA DELIBERA ANAC N. 145/2014 sia di per sé sufficiente a determinare l’automatica applicazione di ogni disciplina normativa ad essa indirizzata. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che: «considerato che è incontestata la circostanza che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato (che giustificherebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione, al semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti». Alle medesime conclusioni è pervenuta la Sezione Giurisdizionale del Veneto della Corte dei Conti nelle precitate decisioni n. 199 e 326 del 2013, mentre appare ulteriormente significativo osservare come il richiamato Regolamento UE n. 549/2013 inserisca le «organizzazioni professionali o di categoria» non nel comparto delle pubbliche amministrazioni, ma nel in quello ben diverso delle «Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie» (S 15, par. 2.129 e 2.130). In considerazione di quanto sinora evidenziato, si può pertanto affermare che: - gli Ordini professionali sono obbligati ad adeguarsi ai principi della legislazione in materia di trasparenza e anticorruzione nella misura in cui gli obblighi da essa derivanti siano compatibili con le specifiche caratteristiche di tali enti; - parimenti, per quanto attiene alla specifica fonte normativa da cui detti obblighi scaturiscono, questa andrà individuata non già nelle pertinenti previsioni di legge generalmente applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni, in osservanza del criterio generale di cui all’art. 1, comma 34 della legge n. 190/2012, bensì nei «propri regolamenti» che gli Ordini sono tenuti ad adottare proprio ai fini dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti professionali alle previsioni in parola. Può, pertanto, ritenersi sussistente in capo agli Ordini, una duplice riserva di competenza attinente all’individuazione sia del contenuto degli obblighi di legge ritenuti applicabili in conformità alle 5 NOTA SULLA DELIBERA ANAC N. 145/2014 caratteristiche peculiari di tale categoria di enti pubblici non economici, sia della fonte normativa prescelta, in ossequio al principio di autoregolamentazione, per dare attuazione ai predetti obblighi, fatto salvo, in ogni caso, l’assoggettamento al potere di vigilanza del Ministero della Giustizia. 6
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