nota pervenuta

Regole per la gestione
dello stato di disoccupazione
In vigore dal 1° gennaio 2014
Dal 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione, approvate dalla Regione Emilia Romagna con la delibera di Giunta n. 2025 del 23 dicembre 2013.
Una persona si trova in “stato di disoccupazione” se è priva di lavoro ed è immediatamente disponibile a cercare e a svolgere un lavoro, secondo modalità definite con i servizi per l’impiego.
Anche a chi svolge attività lavorative subordinate, parasubordinate o autonome che diano un reddito
fino alle soglie stabilite dalla legge (8.000 euro all’anno nei primi due casi, 4.800 euro per i lavoratori
autonomi) può essere riconosciuto lo stato di disoccupazione.
Per acquisire formalmente lo stato di disoccupazione, una persona deve presentare al proprio
Centro per l’impiego di riferimento (ossia quello nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio) un’apposita dichiarazione: la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).
La DID serve, oltre che per attestare lo stato di disoccupazione, per usufruire dei servizi che i Centri per
l’impiego mettono a disposizione per aiutare le persone a trovare una nuova occupazione.
Inoltre, se il disoccupato è in possesso dei requisiti previsti dalla legge, la DID serve per accedere all’indennità di disoccupazione.
Lo stato di disoccupazione inizia dal giorno in cui viene rilasciata la DID e dura fino al giorno
della sua chiusura – corrispondente al momento in cui si perdono le condizioni previste per la disoccupazione – detratti eventuali periodi di sospensione.
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Regole per la gestione dello stato di disoccupazione • In vigore dal 1° gennaio 2014
Stato di disoccupazione
Oltre a chi è totalmente privo di lavoro, possono rilasciare la DID anche coloro che:
• sono impegnati in esperienze che non costituiscono un vero e proprio rapporto di lavoro, ad esempio
tirocini, borse lavoro, attività socialmente utili o contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio;
• svolgono un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo fino ai limiti previsti dalla legge:
8.000 euro per i lavoratori subordinati o parasubordinati, 4.800 euro per i lavoratori autonomi.
La DID non può essere rilasciata da coloro che sono occupati in un’attività lavorativa che produce un
reddito annuo superiore alla soglia prevista.
Come si rilascia la DID
Se si è in possesso dei requisiti per ottenere lo stato di disoccupazione, la DID si può rilasciare sia presentandosi personalmente al proprio Centro per l’impiego di riferimento, sia on-line, utilizzando l’applicazione
del portale regionale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it/MyPortal/).
Per i lavoratori che presentano domanda di indennità di disoccupazione (ASPI o Mini ASPI) la DID può
essere presentata, in alternativa, all’INPS, secondo le modalità stabilite dall’Istituto.
Cosa fare dopo aver rilasciato la DID
Tutti coloro che dichiarano il proprio stato di disoccupazione con la DID sono tenuti per legge a svolgere le misure di politica attiva (per esempio formazione professionale, tirocini, preselezione) previste per loro dal Centro per l’impiego, in vista del loro reinserimento nel mercato del lavoro.
Dopo la stipula della DID, il disoccupato viene “preso in carico” dal Centro per l’impiego, seguirà
un colloquio di orientamento in cui verrà sottoscritto il Patto di Servizio.
Si tratta di un accordo formale tra il lavoratore e il Centro per l’impiego, in cui vengono definite le azioni
che il lavoratore deve intraprendere per la ricerca del lavoro, a partire dalle sue condizioni (ambito di
disponibilità, obiettivi professionali ecc.).
La partecipazione a questo incontro è obbligatoria.
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Regole per la gestione dello stato di disoccupazione • In vigore dal 1° gennaio 2014
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)
Conservazione dello stato di disoccupazione
Se una persona che ha rilasciato la DID continua a non avere un lavoro, per conservare lo stato di disoccupazione deve inoltre
• presentarsi al Centro per l’impiego quando viene convocata e partecipare alle attività
concordate nel Patto di Servizio, giustificando un’eventuale assenza il prima possibile con
documentazione scritta, se esiste un reale impedimento (es. malattia, infortunio ecc.);
• nel caso in cui non abbia in corso alcuna iniziativa di ricerca attiva di lavoro o di formazione con il Centro
per l’impiego dopo 6 mesi dal primo colloquio di orientamento, confermare la Dichiarazione di
Immediata Disponibilità secondo le modalità indicate dal proprio Centro per l’Impiego.
Non si perde, inoltre, lo stato di disoccupazione se si fanno esperienze non considerate rapporti di
lavoro (tirocini, contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio) e se si svolge un’attività lavorativa subordinata o parasubordinata con reddito annuo inferiore a 8.000 euro o un’attività autonoma
con reddito inferiore a 4.800 euro.
I Centri per l’impiego hanno l’obbligo di verificare che i propri utenti mantengano le condizioni
necessarie per conservare lo stato di disoccupazione. Da gennaio 2014, per effettuare queste
verifiche, sarà utilizzato il sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie di assunzione.
Nel caso in cui la comunicazione obbligatoria del datore di lavoro non precisi il compenso di un utente
in stato di disoccupazione, il Centro per l’impiego presume che tale stato sia sospeso o perduto.
Le persone hanno comunque diritto a fare istanza di conservazione della disoccupazione al Centro per
l’impiego nei seguenti casi:
• risoluzione anticipata di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato
di durata superiore a 6 mesi (l’istanza deve essere presentata entro 15 giorni dalla risoluzione del
rapporto);
• variazione entro i 6 mesi di un rapporto di lavoro in rapporto subordinato a seguito di visita ispettiva
(l’istanza deve essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione degli organi competenti);
• assunzione con rapporto di lavoro che sta dentro alle regole della sospensione (l’istanza deve essere
presentata entro 15 giorni dall’assunzione).
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Regole per la gestione dello stato di disoccupazione • In vigore dal 1° gennaio 2014
Conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione viene sospeso nel caso in cui il lavoratore accetti un’offerta di lavoro
subordinato fino a 6 mesi da cui derivi un reddito annuo pari o superiore a euro 8.000.
L’anzianità nello stato di disoccupazione riprende a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro che
ha determinato la sospensione.
Tutte le altre attività di lavoro autonome o parasubordinate che determinino un reddito superiore a
quello previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione (8.000 euro per le attività parasubordinate, 4.800 per il lavoro autonomo) fanno decadere tale stato, indipendentemente dalla loro durata.
Perdita dello stato di disoccupazione
Un disoccupato perde lo stato di disoccupazione nei seguenti casi.
• S e non risponde, senza giustificazione (ossia malattia, infortunio, gravidanza e altri casi di impedimento
riconosciuti dalla legge), alla convocazione del Centro per l’impiego. Potrà rilasciare una nuova DID
dopo 2 mesi.
• Se rifiuta, senza giustificazione, una congrua offerta di lavoro da parte del Centro per l’impiego.
• Se il disoccupato non percepisce alcun ammortizzatore sociale, l’offerta è considerata congrua se si
tratta di un lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 6 mesi, che corrisponda
al profilo professionale concordato nel Patto di servizio e la cui sede di lavoro sia raggiungibile in 80
minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
• Se il disoccupato percepisce un ammortizzatore sociale (es. cassa integrazione, ASPI), è ritenuta
congrua un’offerta a partecipare ad un’iniziativa di politica attiva oppure un’offerta di un lavoro la cui
retribuzione sia superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’ammortizzatore percepito.
Chi perde lo stato di disoccupazione per questo motivo, potrà rilasciare una nuova DID dopo 4 mesi.
Il rifiuto non ha nessuna conseguenza sullo stato di disoccupazione nel caso venga opposto da un
padre o una madre nel primo anno di vita del bambino
• Se non rispetta gli accordi presi con il Centro per l’Impiego.
Si conserva lo stato di disoccupazione ma si decade dalle liste di mobilità se si intraprende un’attività di
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con reddito fino a 8.000 euro all’anno.
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Regole per la gestione dello stato di disoccupazione • In vigore dal 1° gennaio 2014
Sospensione dallo stato di disoccupazione
È prevista una disciplina transitoria per i lavoratori che hanno rilasciato la DID entro il 31/12/2013, ancora attiva alla data il 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della DGR n. 2025 del 23 dicembre 2013.
In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, comprese le eventuali proroghe, o di lavoro parasubordinato, che si svolga nell’arco temporale sugli anni 2013 e 2014, la sospensione di anzianità dell’iscrizione nello stato di disoccupazione è così definita:
• per il disoccupato di età fino a 25 anni compiuti, l’anzianità è sospesa nel caso di rapporto di lavoro
di durata complessiva fino a 6 mesi;
• per il disoccupato di età superiore a 25 anni l’anzianità è sospesa nel caso di rapporto di lavoro
complessivamente inferiore a 8 mesi.
Per quanto riguarda la conservazione dello stato di disoccupazione, le nuove disposizioni si applicano anche a coloro che hanno rilasciato DID entro il 31/12/2013.
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Regole per la gestione dello stato di disoccupazione • In vigore dal 1° gennaio 2014
Regime transitorio
I lavoratori licenziati tramite procedura collettiva sono iscritti nelle liste di mobilità, a seguito della comunicazione dell’azienda alla Regione, dal giorno successivo alla cessazione effettiva del rapporto di
lavoro.
Con l’iscrizione nelle liste di mobilità, si acquisisce automaticamente lo stato di disoccupazione.
Si conserva lo stato di disoccupazione e si mantiene l’iscrizione alla mobilità se:
• si fanno tirocini, borse lavoro, lavori socialmente utili o altre attività che non costituiscono rapporto
di lavoro oppure se si svolge un lavoro occasionale di tipo accessorio;
• si intraprende un’attività di lavoro con un reddito annuo non superiore ai limiti previsti dalla legge
(8.000 euro per lavoro subordinato o parasubordinato, 4.800 euro per lavoro autonomo).
Si conserva lo stato di disoccupazione ma si decade dalle liste di mobilità se si intraprende un’attività
di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con reddito non superiore 8.000 euro all’anno.
Si decade sia dallo stato di disoccupazione che dalle liste di mobilità se si inizia:
• un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato che supera il reddito previsto
(8.000 euro annui);
• un rapporto di lavoro parasubordinato che supera il reddito previsto (8.000 euro);
• un rapporto di lavoro autonomo che supera il reddito previsto (4.800 euro).
Se invece si ha un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di qualunque durata che superi
la soglia di reddito (8.000 euro) si sospende lo stato di disoccupazione per tutta la durata del rapporto
ma si mantiene l’iscrizione alla mobilità.
Si sospende lo stato di disoccupazione fino al termine dell’iscrizione nella lista di mobilità e si mantiene
l’iscrizione alla mobilità in presenza di rapporti di lavoro di tipo subordinato a tempo parziale in caso di
superamento del reddito (Euro 8.000). I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo
indeterminato parziale fanno slittare il termine di iscrizione nella lista di mobilità.
Al termine dell’iscrizione nelle liste di mobilità, per conservare l’anzianità di iscrizione allo stato di disoccupazione, i lavoratori devono, entro 6 mesi, confermare al Centro per l’Impiego di competenza la
propria permanenza nello stato di disoccupazione e il proprio interesse alla ricerca del lavoro.
Regime transitorio
Le disposizioni per la conservazione e sospensione dello stato di disoccupazione dei lavoratori in mobilità si applicano anche agli iscritti nelle liste di mobilità al 31/12/2013, la cui iscrizione è ancora in essere
il 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della DGR n. 2025/2013.
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Regole per la gestione dello stato di disoccupazione • In vigore dal 1° gennaio 2014
Mobilità e disoccupazione
I lavoratori con disabilità, dopo aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro
(DID), possono iscriversi alle liste di collocamento mirato, visionare le offerte di lavoro nella propria provincia, essere ricevuti a colloquio dagli operatori, per far emergere le proprie competenze ed esigenze
lavorative.
Anche per le persone con disabilità valgono gli stessi limiti di reddito annuale (8.000 euro in caso di
lavoro subordinato o parasubordinato e 4.800 euro in caso di lavoro autonomo) per conservare sia lo
stato di disoccupazione che l’iscrizione al collocamento mirato. Non vale più il limite di reddito disposto
nelle regole precedenti (12.230 euro).
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Regole per la gestione dello stato di disoccupazione • In vigore dal 1° gennaio 2014
Disabilità e disoccupazione