Newsletter tecnica n. 3 - 2014

Newsletter - Informativa Tecnica n. 3/2014
CO.PER.N.I.CO. COnfagricoltura PER Nuove Imprese COmpetitive
INDENNITÀ
PER
L’ABBATTIMENTO DI BOVINI,
BUFALINI E OVICAPRINI PER
L’ANNO 2013
Confagricoltura Calabria comunica
l’entrata in vigore del Decreto del 28
ottobre 2013 del Ministero della
Salute, riguardante la determinazione
dell’indennità di abbattimento per
l’anno 2013 delle specie e per le
malattie
infettive
tubercolosi,
brucellosi e leucosi enzootica. Le
misure massime di indennità di
abbattimento per capo previste per il
periodo che decorre dal 1° gennaio
2013 al 31 dicembre 2013, sono:
1. ai
proprietari
dei
bovini
abbattuti perché infetti da
tubercolosi, da brucellosi e da
leucosi enzootica dei bovini: €
473,81;
2. per i bovini quando le carni ed
i visceri debbono essere
interamente
distrutti:
€
869,00;
3. ai proprietari dei bufalini
abbattuti perché infetti da
tubercolosi,
brucellosi
e
leucosi: € 452,18;
4. per i bufalini quando le carni
ed i visceri debbono essere
interamente
distrutti:
€
828,67;
Le misure ai punti 1-2-3-4 sono
aumentate del 50% per capo, negli
allevamenti che non superano i dieci
capi. Indennità fissate per categoria,
età e sesso della specie bovina e
bufalina.
• ai proprietari degli ovini
abbattuti perché infetti da
brucellosi: in € 109,22 a capo
per i capi iscritti ai libri
genealogici, ed in € 79,98 a
capo per i capi non iscritti;
• ai
proprietari
di
caprini
abbattuti perché infetti da
brucellosi: in € 145,87 a capo
per i capi iscritti ai libri
genealogici ed in € 101,74 a
capo per i capi non iscritti ai
libri genealogici.
In caso di
reinfezione
in
allevamento ufficialmente indenni, a
condizione che sia accertato il rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di
profilassi della tubercolosi, brucellosi
e
leucosi,
si
applicano
le
maggiorazioni
dell'indennità
di
abbattimento previste dall'art. 5 della
legge 2 giugno 1988, n. 218. Il
provvedimento
non
differenzia
l'indennizzo di bovini da allevamento
e da riproduzione rispetto a quelli da
ingrasso. Le spese relative alla
corresponsione
delle
indennità
gravano sugli stanziamenti previsti dal
Fondo
sanitario
nazionale.
Il
miglioramento
della
situazione
epidemiologica di queste malattie
registrato negli ultimi anni è
sicuramente positivo, ma la misura
continua ad essere fondamentale per
sostenere il piano di eradicazione e il
sostegno agli allevatori interessati.
ELENCO
DEI
COMUNI
INTERESSATI ALLE VARIAZIONI
COLTURALI DEI TERRENI
È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2013 il
comunicato dell’ Agenzia delle Entrate
con l’ elenco dei Comuni interessati
alle variazioni colturali dei terreni. E’
possibile consultare l’ elenco delle
particelle interessate da queste
variazioni colturali presso:
Azione cofinanziata con il concorso delle risorse FEASR PSR CALABRIA 2007/2013
ASSE 1 “Miglioramento delle Competitività del settore agricolo e Forestale”
Misura 111 “Formazione ed Informazione” Azione 3 Informazione Progetto
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•
gli
uffici
provinciali
del
Territorio,
• i Comuni interessati, nei 60
giorni
successivi
alla
pubblicazione del comunicato
nella Gazzetta Ufficiale,
• con il servizio di consultazione
on
line
(http://www.agenziaentrate.go
v.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/C
osaDeviFare/Aggiornare+dati+
catastali+e+ipotecari/Variazion
i+colturali/Normativa+e+prassi
+variazioni+colturali/Comunica
to+variazioni+colturali/Variazio
ni+colturali_tot.pdf).
Si ricorda che qualora i terreni non
siano oggetto di denuncia Pac in
quanto
non
destinatari
di
contribuzione, la variazione delle
colture che si sono verificate nel
2013, deve essere presentata entro il
prossimo 31 gennaio. A partire dal 1°
gennaio 2007, nel caso in cui un
soggetto dichiari correttamente l’ uso
del suolo sulle singole particelle
catastali ad un Organismo pagatore,
riconosciuto ai fini dell’ erogazione dei
contributi
agricoli,
questo
adempimento non è necessario. Gli
utenti possono segnalare eventuali
incongruenze tra le informazioni da
loro dichiarate e quelle presentate
nella banca dati del Catasto terreni,
mediante una richiesta di rettifica. Si
ricorda che in caso di incongruenze
tra la qualità colturale dichiarata dal
titolare a un Organismo pagatore,
riconosciuto ai fini dell’erogazione dei
contributi agricoli, e quella presente
nella banca dati del Catasto Terreni,
l'interessato può proporre ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale
competente per Territorio entro 120
2
giorni
dalla
pubblicazione
del
comunicato dell’ Agenzia delle Entrate
sulla Gazzetta Ufficiale, che rende
noto l’ aggiornamento relativo alle
variazioni colturali (articolo 2, comma
33, Dl 262/2006).
ASSUNZIONI
CONGIUNTE.
DECRETO MINISTERIALE
Confagricoltura Calabria ricorda che
l’art. 9, c. 11, del Decreto legge n.
76/2013 (convertito con modificazioni
dalla Legge n. 99/2013), ha introdotto
nel nostro ordinamento l’assunzione
di gruppo o di rete, ossia l’assunzione
di un unico lavoratore da parte di un
pluralità di imprese legate da
determinati vincoli. A tal proposito è
stato
sottoscritto
dal
Ministro
Giovannini il Decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali che
definisce le modalità con le quali si
può
procedere
alle
assunzioni
congiunte. Il Decreto in sostanza
dispone che:
• in
caso
di
assunzione
congiunta da parte di gruppi di
imprese o da parte di imprese
legate tra loro da un contratto
di rete, le comunicazioni di
assunzione,
trasformazione,
proroga e cessazione sono
effettuate
dall’impresa
capogruppo;
• in
caso
di
assunzione
congiunta da parte di imprese
riconducibili
allo
stesso
proprietario, le comunicazioni
di assunzione, trasformazione,
proroga e cessazione sono
effettuate
dallo
stesso
proprietario;
• in
caso
di
assunzione
congiunta da parte di imprese
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riconducibili a soggetti legati
tra loro da un vincolo di
parentela o di affinità entro il
terzo grado, le comunicazioni
di assunzione, trasformazione,
proroga e cessazione sono
effettuate
dal
soggetto
appositamente incaricato da
uno specifico accordo tra le
parti. È opportuno sottolineare
che l’accordo in questione deve
essere depositato presso le
associazioni di categoria con
modalità che ne garantiscano
la data certa di sottoscrizione.
Da ultimo, il Decreto prevede che con
apposito provvedimento direttoriale
saranno apportate le necessarie
modifiche al modello UNILAV.
È opportuno sottolineare fin da ora
che le assunzioni congiunte saranno
possibili solo quando il Decreto in
commento sarà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, come precisato dal
Ministero del lavoro con circolare n.
35/2013.
Il Decreto ministeriale individua
meccanismi piuttosto lineari per
l’effettuazione delle comunicazioni
obbligatorie che non comportano
duplicazioni
o
appesantimenti
burocratici. È previsto infatti che
l’adempimento amministrativo sia
effettuato da un unico soggetto
(capogruppo in caso di gruppi di
impresa o di contratto di rete;
proprietario in caso di pluralità di
aziende appartenenti allo stesso
soggetto; incaricato in caso di
imprese condotte da persone legate
da vincolo di parentela o affinità) che
agisce per conto di tutti gli altri
soggetti interessati.
NUOVI REGOLAMENTI UE SU
AIUTI DI STATO “DE MINIMIS”
Sono stati adottati dalla Commissione
Europea e pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale dell’UE, il 24 dicembre
scorso, i due regolamenti che
disciplinano dal primo gennaio scorso
la concessione di aiuti di stato in “de
minimis”, il regime che consente,
come noto, di erogare incentivi alle
imprese di tutti i settori, rispettate
determinate
condizioni,
senza
preventiva notifica alle autorità
comunitarie. I regolamenti sono due:
il n. 1407/2013 che si applica a tutti i
settori non agricoli ed il n. 1408/2013
che si applica invece alle sole imprese
della produzione agricola primaria. Da
notare che un’impresa può in realtà
usufruire di entrambi i regimi in
regime di cumulo qualora svolga sia
attività di produzione agricole, sia
altre attività (es. agriturismo). Sono
due le principali novità di questo
nuovo
assetto
normativo
che
riguardano direttamente le imprese
associate:
• l’aumento del massimale di
aiuti “de minimis” che possono
essere concessi alle imprese
agricole che passa da 7.500 a
15 mila euro in tre esercizi. È
mantenuto invece a 200 mila
euro il massimale per gli altri
settori (100 mila per le imprese
di trasporto su strada);
• il chiarimento sulla possibilità
di cumulare aiuti “de minimis”
a valere dei due regolamenti
ad esempio nel caso in cui
l’azienda agricola svolge anche
un’altra attività che quindi è
disciplinata nell’ambito del reg.
n. 1407/2013. In questo caso è
Azione cofinanziata con il concorso delle risorse FEASR PSR CALABRIA 2007/2013
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possibile sommare i due aiuti
“de minimis” a valere di
entrambi i regolamenti a patto
però che lo Stato membro
“garantisca,
con
mezzi
adeguati quali la separazione
delle attività o la distinzione dei
costi, che la produzione
primaria di prodotti agricoli non
beneficia di aiuti de minimis
concessi conformemente al
regolamento n. 1407/2013”. In
ogni caso il totale degli aiuti
“de minimis” non può superare
il massimale del reg. n.
1407/2013.
Rimane
la
limitazione
relativa
all’impossibilità di utilizzare il regime
“de minimis” per gli aiuti:
• il cui importo è fissato in base
ad un prezzo o ad un
quantitativo
di
prodotto
commercializzato;
• collegati ai quantitativi di
prodotti esportati e per la
costituzione
di
reti
di
commercializzazione
per
l’export compresi gli aiuti a
copertura delle spesi correnti;
• subordinati
all’impiego
di
prodotti nazionali rispetto a
quelli importati.
Viene poi precisato che il rispetto del
massimale del “de minimis” (15 mila
euro in tre anni per l’agricoltura) si
applica su base mobile nei tre esercizi
finanziari. in poche parole, quando si
concede un aiuto “de minimis” va
verificato sui due esercizi precedenti
che l’importo non superi la soglia
massima. Le norme transitorie
sembrano consentire, in tal senso,
che i beneficiari nell’ultimo o nei due
esercizi precedenti di aiuti “de
4
minimis agricolo” sino a 7.500 euro,
possano ora usufruire anche di
ulteriori 7.500 euro a titolo di
ulteriore sovvenzione sempre in
esenzione di notifica.
SLITTAMENTO DI UN ANNO DEL
TERMINE PER LA REVISIONE
DELLE MACCHINE AGRICOLE
Con il consueto decreto legge di fine
anno recante “Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative”
(D.L. 150/2013), detto anche decreto
milleproroghe
2013,
è
stato
posticipato di un anno il termine per
l’obbligo
della
revisione
delle
macchine agricole.
In particolare la modifica inserita nel
decreto mille proroghe riguarda
l’art.111 comma 1 del Codice della
strada in materia di revisione delle
macchine agricole e prevede il
differimento:
• del termine per l’emanazione
del decreto con cui disporre la
revisione dal 28 febbraio 2013
al
30
giugno
2014
(differimento di 6 mesi);
• del termine di avvio del
processo di revisione dal 1
gennaio 2014 al 1 gennaio
2015 (differimento di 12
mesi).
RICONOSCIMENTO DI BENEFICI
CONTRIBUTIVI
ALLE
COOPERATIVE
Confagricoltura Calabria ricorda che
l’art. 32, c. 7-ter, della legge n.
98/2013 (di conversione del decreto
legge n. 69/2013) ha chiarito - con
una
norma
di
interpretazione
autentica - che le agevolazioni
contributive per zone montane e
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svantaggiate di cui all’art. 9, c. 5,
legge n. 67/1988, sono applicabili
anche alle cooperative e relativi
consorzi di cui alla legge n. 240/1984
che non operano nei territori
agevolati ma che trasformano,
manipolano
e
commercializzano
prodotti conferiti da soci coltivatori o
allevatori
operanti
in
zone
svantaggiate
o
montane.
Tali
cooperative
beneficiano
delle
agevolazioni in “misura proporzionale
alla quantità di prodotto coltivato o
allevato dai propri soci, anche
avvalendosi di contratti agrari di
natura associativa di cui al libro V,
titolo II, capo II del codice civile”. A
tal proposito l’INAIL ha emanato la
circolare n. 60/2013 con la quale
anche ha precisato alcuni aspetti della
norma di interpretazione autentica e
ha fornito istruzioni operative per
usufruire
delle
riduzioni.
In
particolare, l’INAIL chiarisce che i
benefici in questione non si applicano
nel caso in cui il datore di lavoro,
cooperativa o consorzio, occupi operai
in violazione delle norme in materia di
comunicazioni obbligatorie ai Servizi
per l’impiego nonché in caso di
evasione contributiva ex art. 116, c.
8, lett. b, della L. n. 388/2000. Le
riduzioni, inoltre, non si cumulano con
quelle spettanti alle cooperative
agricole e loro consorzi operanti in
una
zona
di
montagna
o
svantaggiata. Per usufruire dei
benefici contributivi, gli interessati
devono indicare nella dichiarazione
telematica all’INAIL delle retribuzioni
erogate nel 2013 la percentuale del
prodotto coltivato o allevato dai propri
soci nelle zone di montagna e/o
svantaggiate e poi conferito rispetto
al totale del prodotto agricolo e
zootecnico trasformato, manipolato e
commercializzato da parte della
cooperativa/consorzio
stessi.
L’indicazione delle percentuali nella
dichiarazione
delle
retribuzioni
equivale a richiesta di applicazione del
beneficio. Si ricorda, infine, che per
quanto concerne i premi assicurativi
riscossi direttamente dall’INAIL, la
disposizione in commento riguarda
esclusivamente
le
imprese
cooperative e loro consorzi che
trasformano,
manipolano
e
commercializzano prodotti agricoli e
zootecnici propri o dei loro soci
ricavati dalla coltivazione dei fondi,
dalla silvicoltura e dall'allevamento di
animali e che per l'esercizio di tali
attività non ricorrono normalmente e
in
modo
continuativo
ad
approvvigionamenti dal mercato di
prodotti agricoli e zootecnici in
quantità prevalente rispetto a quella
complessivamente
trasformata,
manipolata e commercializzata. Tali
imprese, infatti, sono inquadrate ai
fini
previdenziali
nel
settore
dell'agricoltura ma, limitatamente
all'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, si applicano ad esse le
disposizioni del settore dell'industria,
in virtù della parziale deroga disposta
dall’art. 3, c. 1, della legge n.
240/1984, come modificato dall’art. 1,
c. 61, della legge n. 297/2007.
Azione cofinanziata con il concorso delle risorse FEASR PSR CALABRIA 2007/2013
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Misura 111 “Formazione ed Informazione” Azione 3 Informazione Progetto
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