Newsletter - Informativa Tecnica n. 3/2014 CO.PER.N.I.CO. COnfagricoltura PER Nuove Imprese COmpetitive INDENNITÀ PER L’ABBATTIMENTO DI BOVINI, BUFALINI E OVICAPRINI PER L’ANNO 2013 Confagricoltura Calabria comunica l’entrata in vigore del Decreto del 28 ottobre 2013 del Ministero della Salute, riguardante la determinazione dell’indennità di abbattimento per l’anno 2013 delle specie e per le malattie infettive tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica. Le misure massime di indennità di abbattimento per capo previste per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, sono: 1. ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini: € 473,81; 2. per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti: € 869,00; 3. ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi: € 452,18; 4. per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti: € 828,67; Le misure ai punti 1-2-3-4 sono aumentate del 50% per capo, negli allevamenti che non superano i dieci capi. Indennità fissate per categoria, età e sesso della specie bovina e bufalina. • ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi: in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 79,98 a capo per i capi non iscritti; • ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi: in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici ed in € 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici. In caso di reinfezione in allevamento ufficialmente indenni, a condizione che sia accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi, si applicano le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218. Il provvedimento non differenzia l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso. Le spese relative alla corresponsione delle indennità gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale. Il miglioramento della situazione epidemiologica di queste malattie registrato negli ultimi anni è sicuramente positivo, ma la misura continua ad essere fondamentale per sostenere il piano di eradicazione e il sostegno agli allevatori interessati. ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI ALLE VARIAZIONI COLTURALI DEI TERRENI È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2013 il comunicato dell’ Agenzia delle Entrate con l’ elenco dei Comuni interessati alle variazioni colturali dei terreni. E’ possibile consultare l’ elenco delle particelle interessate da queste variazioni colturali presso: Azione cofinanziata con il concorso delle risorse FEASR PSR CALABRIA 2007/2013 ASSE 1 “Miglioramento delle Competitività del settore agricolo e Forestale” Misura 111 “Formazione ed Informazione” Azione 3 Informazione Progetto 1 Newsletter - Informativa Tecnica n. 3/2014 CO.PER.N.I.CO. COnfagricoltura PER Nuove Imprese COmpetitive • gli uffici provinciali del Territorio, • i Comuni interessati, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, • con il servizio di consultazione on line (http://www.agenziaentrate.go v.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/C osaDeviFare/Aggiornare+dati+ catastali+e+ipotecari/Variazion i+colturali/Normativa+e+prassi +variazioni+colturali/Comunica to+variazioni+colturali/Variazio ni+colturali_tot.pdf). Si ricorda che qualora i terreni non siano oggetto di denuncia Pac in quanto non destinatari di contribuzione, la variazione delle colture che si sono verificate nel 2013, deve essere presentata entro il prossimo 31 gennaio. A partire dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui un soggetto dichiari correttamente l’ uso del suolo sulle singole particelle catastali ad un Organismo pagatore, riconosciuto ai fini dell’ erogazione dei contributi agricoli, questo adempimento non è necessario. Gli utenti possono segnalare eventuali incongruenze tra le informazioni da loro dichiarate e quelle presentate nella banca dati del Catasto terreni, mediante una richiesta di rettifica. Si ricorda che in caso di incongruenze tra la qualità colturale dichiarata dal titolare a un Organismo pagatore, riconosciuto ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, e quella presente nella banca dati del Catasto Terreni, l'interessato può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per Territorio entro 120 2 giorni dalla pubblicazione del comunicato dell’ Agenzia delle Entrate sulla Gazzetta Ufficiale, che rende noto l’ aggiornamento relativo alle variazioni colturali (articolo 2, comma 33, Dl 262/2006). ASSUNZIONI CONGIUNTE. DECRETO MINISTERIALE Confagricoltura Calabria ricorda che l’art. 9, c. 11, del Decreto legge n. 76/2013 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 99/2013), ha introdotto nel nostro ordinamento l’assunzione di gruppo o di rete, ossia l’assunzione di un unico lavoratore da parte di un pluralità di imprese legate da determinati vincoli. A tal proposito è stato sottoscritto dal Ministro Giovannini il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che definisce le modalità con le quali si può procedere alle assunzioni congiunte. Il Decreto in sostanza dispone che: • in caso di assunzione congiunta da parte di gruppi di imprese o da parte di imprese legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dall’impresa capogruppo; • in caso di assunzione congiunta da parte di imprese riconducibili allo stesso proprietario, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dallo stesso proprietario; • in caso di assunzione congiunta da parte di imprese Azione cofinanziata con il concorso delle risorse FEASR PSR CALABRIA 2007/2013 ASSE 1 “Miglioramento delle Competitività del settore agricolo e Forestale” Misura 111 “Formazione ed Informazione” Azione 3 Informazione Progetto Newsletter - Informativa Tecnica n. 3/2014 CO.PER.N.I.CO. COnfagricoltura PER Nuove Imprese COmpetitive riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dal soggetto appositamente incaricato da uno specifico accordo tra le parti. È opportuno sottolineare che l’accordo in questione deve essere depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione. Da ultimo, il Decreto prevede che con apposito provvedimento direttoriale saranno apportate le necessarie modifiche al modello UNILAV. È opportuno sottolineare fin da ora che le assunzioni congiunte saranno possibili solo quando il Decreto in commento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, come precisato dal Ministero del lavoro con circolare n. 35/2013. Il Decreto ministeriale individua meccanismi piuttosto lineari per l’effettuazione delle comunicazioni obbligatorie che non comportano duplicazioni o appesantimenti burocratici. È previsto infatti che l’adempimento amministrativo sia effettuato da un unico soggetto (capogruppo in caso di gruppi di impresa o di contratto di rete; proprietario in caso di pluralità di aziende appartenenti allo stesso soggetto; incaricato in caso di imprese condotte da persone legate da vincolo di parentela o affinità) che agisce per conto di tutti gli altri soggetti interessati. NUOVI REGOLAMENTI UE SU AIUTI DI STATO “DE MINIMIS” Sono stati adottati dalla Commissione Europea e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, il 24 dicembre scorso, i due regolamenti che disciplinano dal primo gennaio scorso la concessione di aiuti di stato in “de minimis”, il regime che consente, come noto, di erogare incentivi alle imprese di tutti i settori, rispettate determinate condizioni, senza preventiva notifica alle autorità comunitarie. I regolamenti sono due: il n. 1407/2013 che si applica a tutti i settori non agricoli ed il n. 1408/2013 che si applica invece alle sole imprese della produzione agricola primaria. Da notare che un’impresa può in realtà usufruire di entrambi i regimi in regime di cumulo qualora svolga sia attività di produzione agricole, sia altre attività (es. agriturismo). Sono due le principali novità di questo nuovo assetto normativo che riguardano direttamente le imprese associate: • l’aumento del massimale di aiuti “de minimis” che possono essere concessi alle imprese agricole che passa da 7.500 a 15 mila euro in tre esercizi. È mantenuto invece a 200 mila euro il massimale per gli altri settori (100 mila per le imprese di trasporto su strada); • il chiarimento sulla possibilità di cumulare aiuti “de minimis” a valere dei due regolamenti ad esempio nel caso in cui l’azienda agricola svolge anche un’altra attività che quindi è disciplinata nell’ambito del reg. n. 1407/2013. In questo caso è Azione cofinanziata con il concorso delle risorse FEASR PSR CALABRIA 2007/2013 ASSE 1 “Miglioramento delle Competitività del settore agricolo e Forestale” Misura 111 “Formazione ed Informazione” Azione 3 Informazione Progetto 3 Newsletter - Informativa Tecnica n. 3/2014 CO.PER.N.I.CO. COnfagricoltura PER Nuove Imprese COmpetitive possibile sommare i due aiuti “de minimis” a valere di entrambi i regolamenti a patto però che lo Stato membro “garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi conformemente al regolamento n. 1407/2013”. In ogni caso il totale degli aiuti “de minimis” non può superare il massimale del reg. n. 1407/2013. Rimane la limitazione relativa all’impossibilità di utilizzare il regime “de minimis” per gli aiuti: • il cui importo è fissato in base ad un prezzo o ad un quantitativo di prodotto commercializzato; • collegati ai quantitativi di prodotti esportati e per la costituzione di reti di commercializzazione per l’export compresi gli aiuti a copertura delle spesi correnti; • subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli importati. Viene poi precisato che il rispetto del massimale del “de minimis” (15 mila euro in tre anni per l’agricoltura) si applica su base mobile nei tre esercizi finanziari. in poche parole, quando si concede un aiuto “de minimis” va verificato sui due esercizi precedenti che l’importo non superi la soglia massima. Le norme transitorie sembrano consentire, in tal senso, che i beneficiari nell’ultimo o nei due esercizi precedenti di aiuti “de 4 minimis agricolo” sino a 7.500 euro, possano ora usufruire anche di ulteriori 7.500 euro a titolo di ulteriore sovvenzione sempre in esenzione di notifica. SLITTAMENTO DI UN ANNO DEL TERMINE PER LA REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE Con il consueto decreto legge di fine anno recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (D.L. 150/2013), detto anche decreto milleproroghe 2013, è stato posticipato di un anno il termine per l’obbligo della revisione delle macchine agricole. In particolare la modifica inserita nel decreto mille proroghe riguarda l’art.111 comma 1 del Codice della strada in materia di revisione delle macchine agricole e prevede il differimento: • del termine per l’emanazione del decreto con cui disporre la revisione dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2014 (differimento di 6 mesi); • del termine di avvio del processo di revisione dal 1 gennaio 2014 al 1 gennaio 2015 (differimento di 12 mesi). RICONOSCIMENTO DI BENEFICI CONTRIBUTIVI ALLE COOPERATIVE Confagricoltura Calabria ricorda che l’art. 32, c. 7-ter, della legge n. 98/2013 (di conversione del decreto legge n. 69/2013) ha chiarito - con una norma di interpretazione autentica - che le agevolazioni contributive per zone montane e Azione cofinanziata con il concorso delle risorse FEASR PSR CALABRIA 2007/2013 ASSE 1 “Miglioramento delle Competitività del settore agricolo e Forestale” Misura 111 “Formazione ed Informazione” Azione 3 Informazione Progetto Newsletter - Informativa Tecnica n. 3/2014 CO.PER.N.I.CO. COnfagricoltura PER Nuove Imprese COmpetitive svantaggiate di cui all’art. 9, c. 5, legge n. 67/1988, sono applicabili anche alle cooperative e relativi consorzi di cui alla legge n. 240/1984 che non operano nei territori agevolati ma che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti conferiti da soci coltivatori o allevatori operanti in zone svantaggiate o montane. Tali cooperative beneficiano delle agevolazioni in “misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile”. A tal proposito l’INAIL ha emanato la circolare n. 60/2013 con la quale anche ha precisato alcuni aspetti della norma di interpretazione autentica e ha fornito istruzioni operative per usufruire delle riduzioni. In particolare, l’INAIL chiarisce che i benefici in questione non si applicano nel caso in cui il datore di lavoro, cooperativa o consorzio, occupi operai in violazione delle norme in materia di comunicazioni obbligatorie ai Servizi per l’impiego nonché in caso di evasione contributiva ex art. 116, c. 8, lett. b, della L. n. 388/2000. Le riduzioni, inoltre, non si cumulano con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in una zona di montagna o svantaggiata. Per usufruire dei benefici contributivi, gli interessati devono indicare nella dichiarazione telematica all’INAIL delle retribuzioni erogate nel 2013 la percentuale del prodotto coltivato o allevato dai propri soci nelle zone di montagna e/o svantaggiate e poi conferito rispetto al totale del prodotto agricolo e zootecnico trasformato, manipolato e commercializzato da parte della cooperativa/consorzio stessi. L’indicazione delle percentuali nella dichiarazione delle retribuzioni equivale a richiesta di applicazione del beneficio. Si ricorda, infine, che per quanto concerne i premi assicurativi riscossi direttamente dall’INAIL, la disposizione in commento riguarda esclusivamente le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali e che per l'esercizio di tali attività non ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Tali imprese, infatti, sono inquadrate ai fini previdenziali nel settore dell'agricoltura ma, limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano ad esse le disposizioni del settore dell'industria, in virtù della parziale deroga disposta dall’art. 3, c. 1, della legge n. 240/1984, come modificato dall’art. 1, c. 61, della legge n. 297/2007. Azione cofinanziata con il concorso delle risorse FEASR PSR CALABRIA 2007/2013 ASSE 1 “Miglioramento delle Competitività del settore agricolo e Forestale” Misura 111 “Formazione ed Informazione” Azione 3 Informazione Progetto 5
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