gennaio 2014 16 Commissione Ue, da 7.500 a 15mila euro aumenta il “de minimis” agricolo ACosì Codogno torna il mercato a Km 0 LEGGI E FISCO L a Commissione Europea ha adottato due nuovi regolamenti sugli aiuti d’importanza minore “de minimis”, compreso uno specifico per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli che porta da 7.500 a 15.000 euro il tetto per il settore. Tutte le misure che soddisfano i criteri individuati dai due regolamenti non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non devono essere notificate alla Commissione prima della loro attuazione. Vediamo nel dettaglio la nuova normativa. De minimis agricolo Reg. 1408/2013. Finora, in base al regolamento (CE) n. 1535/2007, gli aiuti che non superavano 7.500 euro per beneficiario e per triennio, o un massimale pari allo 0,75 per cento del valore della produzione agricola stabilito per ciascun Stato membro, erano considerati aiuti che non falsavano o rischiavano di falsare la concorrenza. Il nuovo regolamento, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, aumenta l’importo per beneficiario a 15.000 euro su un periodo di tre esercizi finanziari e il massimale per Stato membro all’1 per cento del valore della produzione agricola. Il regolamento descrive inoltre in modo più completo i tipi di aiuti che possono rientrare nel suo campo di applicazione. De minimis non agricolo Reg. 1407/2013. Il regolamento generale de minimis è applicabile a tutti i settori, esclusi gli aiuti con- cessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, ricomprendendo però gli aiuti per la trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni.A tale riguardo, non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli: le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. L’importo del massimale de minimis (generale) è mantenuto a 200.000 euro nell’arco di tre anni. Proroga del regolamento di esenzione e degli orientamenti nel settore agricolo. La Commissione europea sta lavorando inoltre per un nuovo regolamento relativo alle esenzioni per categoria nel settore agricolo. Nel novembre 2013 la Commissione ha adottato una comunicazione per prorogare al 30 giugno 2014 la validità dell’attuale regolamento di esenzione e degli orientamenti. Cooperative agricole e Ires: un’esenzione a tutto campo Fatta eccezione per il 20 per cento degli utili netti annuali, il reddito delle cooperative agricole gode dell’esenzione dall’imposta sul reddito non solo per le variazioni in aumento derivanti dall’applicazione di norme del Testo unico delle imposte sul reddito (Tuir), ma anche per le altre variazioni previste ai fini Ires e rinvenibili in altre disposizioni normative, quali quelle che derivano dall’indeducibilità dall’Ires dell’Irap e dall’indeducibilità dell’Ires dall’Ici. E’ quanto afferma l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica numero 954-20/2013, con la quale risponde a un quesito dell’Alleanza delle cooperative italiane. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’esenzione dall’imposta sul reddito per le cooperative agricole, stabilita dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero 601 del 1973, è totale a eccezione della quota pari al 20 per cento degli utili netti annuali, “la quale deve essere in ogni caso assoggettata ad imposizione”. Questo in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 461, della legge numero 311 del 2004. Quindi il reddito imponibile formato sia con utili risultanti dal conto economico (fatto salvo il 20 per cento) sia dalle riprese fiscali a fronte di co- sti non deducibili, in base alle disposizioni del Tuir o di altre disposizioni di legge, non è assoggettato ad Ires. Questa conclusione è coerente con il criterio già utilizzato dalla stessa Agenzia delle Entrata nella risoluzione numero 151/E del 15 dicembre 2004 a commento dell’articolo 13, comma 46, del decreto legge 269 del 2003, in base al quale, per i confidi “il reddito d’impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel testo unico delle imposte sui redditi”.
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