Pagina 16 - Il Cittadino

gennaio 2014
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Commissione Ue, da 7.500 a 15mila euro
aumenta
il “de minimis” agricolo
ACosì
Codogno
torna
il mercato a Km 0
LEGGI E FISCO
L
a Commissione Europea ha
adottato due nuovi regolamenti
sugli aiuti d’importanza minore
“de minimis”, compreso uno specifico per il settore della produzione
primaria di prodotti agricoli che porta da 7.500 a 15.000 euro il tetto per
il settore. Tutte le misure che soddisfano i criteri individuati dai due
regolamenti non costituiscono aiuti
di Stato e, pertanto, non devono
essere notificate alla Commissione
prima della loro attuazione. Vediamo
nel dettaglio la nuova normativa. De
minimis agricolo Reg. 1408/2013.
Finora, in base al regolamento (CE)
n. 1535/2007, gli aiuti che non superavano 7.500 euro per beneficiario e per triennio, o un massimale
pari allo 0,75 per cento del valore
della produzione agricola stabilito
per ciascun Stato membro, erano
considerati aiuti che non falsavano
o rischiavano di falsare la concorrenza. Il nuovo regolamento, che si
applica a decorrere dal 1° gennaio
2014, aumenta l’importo per beneficiario a 15.000 euro su un periodo
di tre esercizi finanziari e il massimale per Stato membro all’1 per cento
del valore della produzione agricola.
Il regolamento descrive inoltre in
modo più completo i tipi di aiuti che
possono rientrare nel suo campo di
applicazione. De minimis non agricolo Reg. 1407/2013. Il regolamento generale de minimis è applicabile
a tutti i settori, esclusi gli aiuti con-
cessi a imprese operanti nel settore
della pesca e dell’acquacoltura e gli
aiuti concessi a imprese operanti nel
settore della produzione primaria
dei prodotti agricoli, ricomprendendo però gli aiuti per la trasformazione e alla commercializzazione dei
prodotti agricoli, a condizione che
siano soddisfatte certe condizioni.A
tale riguardo, non devono essere
considerate trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli:
le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima
vendita; la prima vendita da parte
di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara
il prodotto per tale prima vendita.
La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è
considerata commercializzazione se
ha luogo in locali separati riservati a
tale scopo. L’importo del massimale
de minimis (generale) è mantenuto
a 200.000 euro nell’arco di tre anni.
Proroga del regolamento di esenzione e degli orientamenti nel settore
agricolo. La Commissione europea
sta lavorando inoltre per un nuovo
regolamento relativo alle esenzioni
per categoria nel settore agricolo.
Nel novembre 2013 la Commissione ha adottato una comunicazione
per prorogare al 30 giugno 2014 la
validità dell’attuale regolamento di
esenzione e degli orientamenti.
Cooperative agricole e Ires: un’esenzione a tutto campo
Fatta eccezione per il 20 per cento degli utili netti annuali, il reddito delle cooperative agricole gode
dell’esenzione dall’imposta sul reddito non solo per le variazioni in aumento derivanti dall’applicazione di
norme del Testo unico delle imposte
sul reddito (Tuir), ma anche per le
altre variazioni previste ai fini Ires e
rinvenibili in altre disposizioni normative, quali quelle che derivano
dall’indeducibilità dall’Ires dell’Irap
e dall’indeducibilità dell’Ires dall’Ici.
E’ quanto afferma l’Agenzia delle
Entrate con la consulenza giuridica
numero 954-20/2013, con la quale
risponde a un quesito dell’Alleanza
delle cooperative italiane. L’Agenzia
delle entrate ha chiarito che l’esenzione dall’imposta sul reddito per le
cooperative agricole, stabilita dall’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica numero 601 del
1973, è totale a eccezione della quota pari al 20 per cento degli utili netti
annuali, “la quale deve essere in ogni
caso assoggettata ad imposizione”.
Questo in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 461, della legge numero 311 del 2004.
Quindi il reddito imponibile formato
sia con utili risultanti dal conto economico (fatto salvo il 20 per cento)
sia dalle riprese fiscali a fronte di co-
sti non deducibili, in base alle disposizioni del Tuir o di altre disposizioni di legge, non è assoggettato
ad Ires. Questa conclusione è coerente con il criterio già utilizzato
dalla stessa Agenzia delle Entrata
nella risoluzione numero 151/E del
15 dicembre 2004 a commento
dell’articolo 13, comma 46, del decreto legge 269 del 2003, in base
al quale, per i confidi “il reddito
d’impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto
economico le eventuali variazioni
in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel testo
unico delle imposte sui redditi”.