contributi alle imprese per la riqualificazione e lo

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO
DELL’OFFERTA COMMERCIALE, TURISTICA E RICETTIVA 2014
(Determinazione del Dirigente Area Sviluppo d’Impresa e Regolazione di Mercato n. 325 del 22 luglio 2014 )
PREMESSA
La Camera di commercio di Varese e Regione Lombardia – Direzione Generale Commercio. Turismo e Terziario
- intendono promuovere interventi a favore delle imprese operanti in provincia nel settore dell’accoglienza
turistica, dei pubblici esercizi e del commercio alimentare al dettaglio, in un’ottica di marketing territoriale e di
innalzamento dell’attrattività del territorio, anche in vista di EXPO 2015.
Il contributo viene concesso applicando le disposizioni previste da regime “de minimis” così come definito
dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea1407/2013 del 18 dicembre 2013)*.
1. FONDI MESSI A DISPOSIZIONE
La somma stanziata per l’erogazione dei contributi ammonta a 1.000.000,00 euro di cui:
Camera di commercio
Regione Lombardia
2.
600.000,00 euro
400.000,00 euro
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda di contributo:
- le micro, piccole e medie imprese (come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione
2003/361/CE del 6.5.2003) operanti nel settore del turismo con sede e/o unità operativa nella provincia di Varese;
- le micro e piccole imprese (come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE
del 6.5.2003) operanti nel settore del commercio e della ristorazione con sede e/o unità operativa nella provincia
di Varese;
Le imprese devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con le iscrizioni e
annotazioni al Registro delle imprese e devono appartenere alle categorie di seguito specificate:
SETTORE TURISMO di cui al Codice Ateco 55 “Alloggio”(55.10.00 - 55.20.10 - 55.20.51 - 55.30.00);
SETTORE COMMERCIO operanti nel settore del commercio alimentare al dettaglio e dei pubblici esercizi di cui
ai Codici Ateco 47.2 “Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati” e
56 “Attività dei servizi di ristorazione”.
3. TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI
La misura promuove la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento qualitativo delle strutture ricettive
varesine alberghiere ed extra-alberghiere, del sistema della ricettività (ristoranti e bar), nonché delle strutture
adibite al commercio alimentare al dettaglio, sia a livello strutturale che dei servizi offerti per la realizzazione di:
progetti di miglioramento delle strutture;
potenziamento dell’upgrade;
investimenti strutturali, in beni materiali e in nuove tecnologie.
Gli interventi di riqualificazione devono rappresentare un miglioramento rispetto allo stato attuale ed essere in
linea con i più elevati standard qualitativi del settore di riferimento e devono caratterizzarsi per un ridotto impatto
ambientale, con preferenza per l’utilizzo di materiali eco-compatibili e di energie rinnovabili.
Sono ammessi alla misura solo interventi effettuati nel territorio della provincia di Varese.
Sono ammissibili le spese, riconducibili agli interventi di cui sopra, sostenute (data fattura) a partire dal 17
aprile 2014 ed entro 12 mesi dalla data di del provvedimento di concessione.
Tutti i beni dovranno essere di nuova fabbricazione e installati o utilizzati in unità locali site in provincia di Varese.
Le spese sono ammissibili al netto di IVA e di eventuali altre imposte. Gli investimenti dovranno essere
regolarmente annotati nella contabilità aziendale. Di seguito si riporta un elenco delle voci di spesa ammissibili:
A. Opere edili e impiantistiche, funzionali all’ammodernamento e alla ristrutturazione dei locali e delle strutture di
servizio e all’ampliamento e ristrutturazione di spazi comuni, pertinenziali e funzionali all’attività.
B. Arredi funzionali all’attività dell’impresa, ivi comprese palestre, piscine, saune, SPA e zone benessere, anche
finalizzate all’innalzamento della classificazione alberghiera.
C. Attrezzature e strumenti tecnologici per il miglioramento delle modalità di gestione delle strutture e dei servizi
offerti.
D. Impianti e tecnologia per l’installazione di reti wi-fi gratuite a disposizione degli ospiti e clienti.
E. Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici, per l’acquisto e l’installazione di impianti ad energia
rinnovabile, per la parte non coperta da altre agevolazioni.
F. Mezzi di trasporto a trazione ecologica (veicoli: elettrici, ibridi, GPL, metano, classe minima Euro5, biciclette
elettriche, minivan) strettamente legati alle attività d’impresa (es. mezzi collettivi per il trasporto gratuito dei clienti
– veicoli commerciali, immatricolati ad uso commerciale ed intestati all’impresa).
G. Attrezzature ed impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività d’impresa.
H. Spese di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico, nella misura massima del 5%
della somma delle spese di cui ai punti precedenti.
I. Opere, arredi e attrezzature di cui alle lettere A, B, C finalizzate ad accrescere gli standard qualitativi ulteriori
rispetto agli obblighi di legge per il turismo accessibile.
4.
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Il contributo concesso a fondo perduto copre il 35% delle spese effettivamente sostenute e ammesse per il
progetto (al netto di IVA), fino ad un massimo di 10.500,00 euro. Possono essere presentati progetti che
prevedono un costo complessivo di almeno 10.000,00 euro fino a un massimo di 30.000,00 euro.
5. CASI DI ESCLUSIONE
Sono escluse dall’ammissione al contributo:
le imprese che risultino inattive;
le imprese che non risultino in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con le iscrizioni e
annotazioni al Registro delle imprese;
le imprese che beneficiano, per le stesse voci di spesa, di altri finanziamenti o contributi pubblici
le imprese che non presentano il questionario di valutazione dell’iniziativa;
le imprese che non manterranno i requisiti richiesti dal presente bando fino al momento dell’erogazione del
contributo.
Se le imprese detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, devono rimuovere - alla
scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario - gli apparecchi per il gioco d’azzardo
lecito, e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di
finanziamento e per i successivi tre anni dall’erogazione del contributo (L.R. 8/2013 sulla prevenzione e il
contrasto dai fenomeni del gioco d'azzardo patologico).
6. DOMANDA DI CONTRIBUTO
L’impresa deve trasmettere la domanda di contributo mediante la procedura telematica accessibile dal sito
www.va.camcom.it alla sezione contributi (per l’invio seguire le indicazioni disponibili sulla “guida per l’invio online”) dalle ore 9.00 del 08/09/2014 fino ad esaurimento dei fondi verificato sulla base dell’ordine cronologico
dell’invio telematico.
La domanda di contributo deve essere compilata in ogni sua parte e deve riportare in particolare:
 La previsione dell’ammontare del costo degli interventi preventivati e dell’importo del contributo teorico
spettante calcolato sulla base di quanto previsto al punto 5 del presente regolamento;
 La descrizione del progetto e i risultati attesi;
 Un indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che
verranno utilizzati dagli uffici camerali per inviare le comunicazioni relative al regolamento.
Ogni impresa non può presentare più di una domanda di contributo a valere sul presente bando.
I benefici del presente bando sono cumulabili con i contributi previsti dal Bando Lombardia CON.CRE.TA (D.d.g.
14 marzo 2014 – n. 2185) e con altri contributi statali e comunitari, anche di natura fiscale (D.d.g. 10 giugno 2014
– n.4969).
7. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
La concessione o l’esclusione dal contributo sono disposte con provvedimento dirigenziale e comunicate
tempestivamente all’impresa.
La concessione del contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell’ordine di
presentazione delle domande.
8. RENDICONTAZIONI FINALI
L’impresa può trasmettere la rendicontazione finale mediante la procedura telematica accessibile dal sito
www.va.camcom.it alla sezione contributi (per l’invio seguire le indicazioni disponibili sulla “guida per l’invio online”) entro 90 giorni dalla data dell’ultimo documento di spesa e comunque non oltre 15 mesi dalla data del
provvedimento di concessione.
Alla rendicontazione finale deve essere allegata:
 copia dei documenti di spesa attestanti il costo sostenuto dall’impresa per gli interventi previsti dal presente
bando;
 questionario di valutazione del grado di soddisfazione dell’impresa sul servizio di erogazione contributi da parte
della Camera di Commercio.
9. ISTRUTTORIA
Nel corso dell’istruttoria relativa alle domande di contributo o alle rendicontazioni finali, è facoltà degli uffici
camerali richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando all’azienda
interessata un termine perentorio, di norma fissato in 7 gg. dalla ricezione della comunicazione, per la risposta.
Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende definitivamente non ammissibile al contributo.
La Camera di Commercio di Varese si riserva inoltre la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica,
anche a campione, per accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo.
La Camera di Commercio di Varese può decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura del bando o il
rifinanziamento con ulteriori somme, in caso di esaurimento dei fondi a disposizione, e l’eventuale riapertura dei
termini per l’ammissione delle spese e per la presentazione delle rendicontazioni.
In sede di istruttoria delle rendicontazioni si provvede alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli
beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.
La Camera di Commercio ammette alla rendicontazione le domande inizialmente non finanziate per esaurimento
di fondi nei seguenti casi:
· rinuncia al contributo da parte di altri beneficiari;
· riduzione del contributo dopo l’esame delle rendicontazioni finali;
. mancata presentazione delle rendicontazioni finali.
Ai sensi della legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al dirigente
dell’Area Sviluppo d’Impresa e Regolazione di Mercato.
10. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La Camera di Commercio dispone di norma l’erogazione del contributo entro 30 giorni dalla presentazione della
rendicontazione.
L’erogazione degli incentivi sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal
presente regolamento.
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la gestione della procedura di erogazione del
contributo. I dati personali forniti dai soggetti beneficiari sono trattati, in forma manuale e informatica,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura medesima. In qualsiasi momento gli interessati possono
richiederne l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
Titolare del trattamento dei dati è Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, piazza
Monte Grappa, 5, Varese.
*”De minimis”
Le agevolazioni previste dai bandi saranno concesse in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti
d’importanza minore (de minimis), in base al quale una impresa può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non
superiori a € 200.000, ovvero € 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell’ultimo triennio (art. 3.2). L’importo
complessivo deve riferirsi all’impresa unica intesa ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento stesso.
Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2,
nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento (art. 3.7).
Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti, relativamente agli stessi costi ammissibili, se un tale cumulo dà luogo a un'intensità
d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in
una decisione della Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi
imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di
una decisione adottata dalla Commissione (art. 5.2).
Sono escluse dai benefici finanziari del bando in oggetto le imprese che:
- rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e
successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di
una precedente decisione assunta della Commissione Europea, ai sensi del Regolamento(CE) 659/1999, che dichiara l'aiuto
illegale e incompatibile con il mercato comune;
- si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra procedura concorsuale secondo la normativa vigente.
Le imprese beneficiarie, oltre a dichiarare la non inclusione nella categoria dell’art. 1 del Reg. UE citato, dovranno sottoscrivere
una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi anche su eventuali aiuti “de minimis” e su qualunque altro aiuto di
importo limitato, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa e del
cumulo con altri regimi “de minimis” (art. 6), nonché che confermi di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e
successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di
una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento(CE) 659/1999.