1.11.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315/15 DECISIONI DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2014 che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a dispo sizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 7517] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/768/UE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (1), in particolare l'articolo 72, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione (2) stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili («conclusioni sulle BAT») per la raffinazione del petrolio e del gas. Le conclusioni sulle BAT 57 e 58, stabilite da tale decisione, consentono agli Stati membri di utilizzare una tecnica di gestione integrata per le emis sioni di ossidi di azoto (NOx) e anidride solforosa (SO2) provenienti da determinate unità tecniche. (2) Le raffinerie di petrolio e di gas rappresentano una fonte significativa di emissioni di inquinanti atmosferici, in particolare di anidride solforosa e ossidi di azoto. L'uso di una tecnica di gestione integrata delle emissioni da parte delle raffinerie costituirebbe il principale fattore che determina le prestazioni ambientali di tali raffinerie. (3) È necessario stabilire requisiti specifici in materia di comunicazione delle informazioni per consentire alla Commissione di valutare la corretta applicazione delle BAT 57 e 58 e più in particolare per verificare che la tecnica di gestione integrata delle emissioni sia concepita, attuata e gestita in modo da conformarsi ai principi del risultato ambientale equivalente, come indicato nelle relative conclusioni sulle BAT. (4) Il tipo di informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri in relazione all'attuazione di tecniche di gestione integrata delle emissioni di cui alle BAT 57 e 58 dovrebbe essere definito e dovrebbe comprendere la descrizione delle principali caratteristiche di progettazione delle tecniche attuate, i relativi valori limite fissati per le emissioni, nonché il relativo sistema di controllo e i suoi risultati. (5) A norma dell'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri sono tenuti a mettere a dispo sizione le informazioni sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili in formato elettronico. Al fine di garantire l'uniformità e la coerenza delle informazioni fornite dagli Stati membri, questi ultimi dovrebbero utiliz zare il formato elettronico per la comunicazione elaborato a tale scopo dalla Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, (1) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17. (2) Decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce conclusioni sulle migliori tecniche disponi bili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per la raffina zione del petrolio e del gas (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 38). L 315/16 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 1.11.2014 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Relazioni presentate dagli Stati membri 1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l'attuazione delle tecniche di gestione integrata delle emissioni stabilite dalle BAT 57 e 58 adottate mediante decisione di esecuzione 2014/738/UE. Le informazioni di cui al primo comma sono messe a disposizione in conformità all'allegato e si riferiscono agli anni 2017, 2018 e 2019. Tali informazioni sono messe a disposizione per ciascuna delle raffinerie di petrolio e di gas in cui è attuata una tecnica di gestione integrata delle emissioni stabilita dalla BAT 57 o 58 per le emissioni nell'aria di ossidi di azoto (NOx) o di anidride solforosa (SO2). 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della Commissione entro il 30 settembre 2020 utilizzando il formato elettronico di comunicazione, previsto a tal fine. Articolo 2 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014 Per la Commissione Janez POTOČNIK Membro della Commissione 1.11.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315/17 ALLEGATO Tipo di informazioni sulle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate alle raffinerie di petrolio e gas che devono essere messe a disposizione della Commissione 1. Informazioni generali 1.1. Identificativo unico dell'installazione: identificativo unico dell'installazione ai fini della direttiva 2010/75/UE. 1.2. Nome dell'installazione. 1.3. Nome del gestore. 1.4. Indirizzo dell'installazione: via, città, codice postale e Stato. 2. Informazioni relative al campo di applicazione delle tecniche di gestione integrata delle emissioni e ai valori limite appli cabili alle emissioni 2.1. Elenco e descrizione delle unità di processo e di combustione interessate dalle tecniche di gestione integrata delle emissioni di NOx e SO2, in particolare: a) tipo di unità (unità di combustione, unità di cracking a letto fluido, unità di recupero dello zolfo dagli scarichi gassosi); b) potenza termica nominale (per le unità di combustione); c) tipo/i di combustibile utilizzato/i (per le unità di combustione); d) unità nuova o esistente; e) cambiamenti sostanziali e strutturali, ad esempio nel funzionamento e nell'uso del combustibile durante il periodo di riferimento, che hanno influenzato i livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL). 2.2. Valori limite applicabili delle emissioni di NOx e SO2 nell'ambito delle tecniche di gestione integrata delle emissioni, in particolare: a) i valori, le unità, i periodi di calcolo delle medie e le condizioni di riferimento; b) le modalità mediante le quali tali valori limite sono stati determinati relativamente alle BAT 57 e 58 stabilite nelle conclusioni sulle BAT a norma della decisione di esecuzione 2014/738/UE; c) le concentrazioni di emissioni prese in considerazione per ciascuna unità interessata relativamente alle BAT 57 e 58 e in confronto ai singoli BAT-AEL e ai livelli di prestazione ambientale associati alle BAT (BAT-AEPL) per le unità di recupero dello zolfo dagli scarichi gassosi; d) la portata dei gas di combustione (o di altra natura) utilizzata come fattore di ponderazione per ciascuna unità e le modalità con cui è stata determinata; e) altri elementi o fattori utilizzati per stabilire i valori limite. 3. Informazioni sul sistema di monitoraggio 3.1. Descrizione del sistema di monitoraggio usato per determinare le emissioni nell'ambito delle tecniche di gestione integrata delle emissioni. 3.2. Dettagli sui parametri misurati e calcolati, il tipo (diretto e indiretto) e i metodi di misurazione utilizzati, i fattori di calcolo utilizzati (e la loro giustificazione) e la frequenza del monitoraggio. 4. Informazioni sui risultati del monitoraggio Panoramica dei risultati del monitoraggio al fine di dimostrare che i BAT-AEL applicabili stabiliti dalla BAT 57 e dalla BAT 58 sono stati rispettati e che le conseguenti emissioni sono pari o inferiori alle emissioni prodotte quando si applicano i BAT-AEL e i BAT-AEPL a livello di singola unità, compresi almeno i seguenti elementi: a) la concentrazione media delle emissioni in tutte le unità interessate (mg/Nm3, tutte le medie mensili durante un anno); b) il totale delle emissioni mensili in tutte le unità interessate (tonnellate/mese); L 315/18 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 1.11.2014 a) la concentrazione media delle emissioni per ciascuna unità interessata (mg/Nm3, tutte le medie mensili durante un anno); d) portata del gas di combustione per ciascuna unità interessata (Nm3/ora, tutte le medie mensili durante un anno).
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