Guida - Studi di settore 2014

STUDI DI SETTORE 2014
a cura di Antonio Gigliotti
Studi di settore 2014
Indice
1. I SOGGETTI ACCERTABILI E I SOGGETTI ESCLUSI
1.1. Contribuenti soggetti agli studi e contribuenti esclusi
Pag. 4
1.2. Contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a euro 5.164.569
Pag. 4
1.3. Inizio e cessazione dell’attività in corso d’anno
Pag. 5
1.4. Esclusione per criteri forfetari
Pag. 10
1.5. Esclusione per gli incaricati alle vendite a domicilio
Pag. 10
1.6. Esclusione per categorie reddituali
Pag. 10
1.7. Contribuenti minimi
Pag. 11
1.8. Codice da indicare in unico da parte dei soggetti esclusi
Pag. 11
1.9. Compilazione del Modello studi di settore in presenza di alcune cause di Pag. 14
esclusione
1.10. Casi pratici
1.10.1. Cessazione dell’attività
Pag. 16
Pag. 16
2. IMPRESE MULTIATTIVITÀ
2.1. Premessa
Pag. 27
2.2. Cosa prevede la disposizione
Pag. 27
2.3. Abrogazione dell’annotazione separata dal periodo d’imposta 2007- D.M.11 Pag. 29
febbraio 2008
2
2.4. Compilazione del Modello relativo all’attività prevalente
Pag. 29
2.5. Modalità di annotazione separata dei ricavi
Pag. 31
2.6. Concetto di ricavo
Pag. 31
2.7. Cause di esclusione
Pag. 33
2.8. Prospetto delle imprese multiattività
Pag. 33
2.9. Cosa si intende per attività prevalente
Pag. 34
2.10. Ricavi rilevanti da aggi
Pag. 39
2.11. Regole particolari
Pag. 40
2.12. Commercio al dettaglio di giornali
Pag. 40
2.13. Commercio al dettaglio di generi di monopolio
Pag. 42
2.14. Commercio al dettaglio di carburanti
Pag. 43
2.15. Particolarità: ristoranti e bar
Pag. 44
2.16. Compilazione del quadro F in presenza di attività soggette ad aggio
Pag. 47
s
Studi di settore 2014
2.17. Eccezione alla multiattività: attività complementari
Pag. 48
2.18. Casi pratici
Pag. 50
3. I CORRETTIVI ANTICRISI
3.1. Premessa
Pag. 57
3.2. Correttivi da applicare ai risultati degli studi di settore
Pag. 60
3.3. Correttivi specifici per la crisi
Pag. 61
3.4. Correttivi congiunturali di settore
Pag. 65
3.5. Correttivi congiunturali individuali
Pag. 67
4. CRISI E ADEGUAMENTO
4.1. Premessa
Pag. 72
4.2. Adeguamento in Unico
Pag. 72
4.3. Le note aggiuntive
Pag. 76
4.4. I passaggi operativi
Pag. 77
5. PREMIO CONGRUITÀ
5.1. Premessa
Pag. 79
5.2. Le novità del D.L. n. 201/2011
Pag. 79
5.3. Ambito di applicazione
Pag. 80
5.4. Condizioni per l’accesso ai nuovi benefici
Pag. 81
5.5. Benefici previsti dalla norma
Pag. 84
5.6. I controlli per i non congrui
Pag. 88
5.7. Vecchio premio congruità
Pag. 88
5.8. Casi particolari
Pag. 90
3
Studi di settore 2014
CAPITOLO 1 - I SOGGETTI ACCERTABILI E I SOGGETTI ESCLUSI
1.1. Contribuenti soggetti agli studi e contribuenti esclusi
Esempio di testo - L’originario DL 11 dicembre 2012, n.216 recante «Disposizioni urgenti volte a
evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea», anche detto DL Salva - infrazioni,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, che recepisce le nuove regole
sulla fatturazione, contenute nella Direttiva Ue 2010/45, c.d. “Direttiva Fatturazione” è stato
inserito all’interno del testo della Legge di stabilità dai commi 324 a 335 dell’art.1.
1.2. Contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a euro 5.164.569
Sono esclusi dagli studi di settore i soggetti che hanno dichiarato ricavi o compensi di cui all’art.
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986,
ovvero compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR di ammontare superiore a euro 5.164.569.
Si rammenta che il limite di esclusione è stato innalzato a euro 7,5 milioni con effetto dal 1°
gennaio 2007; tuttavia la norma non è stata resa operativa in considerazione verosimilmente del
fatto che i D.M. di approvazione dei “vecchi” studi prevedono ancora il limite di euro 5.164.569. Il
limite di esclusione risulta, pertanto, confermato nella precedente misura pari a euro 5.164.569.
Per effetto di tale aumento:
•
i contribuenti che conseguono dei ricavi superiori a 7,5 milioni di euro non sono
tenuti a compilare il modello studi di settore;
•
i contribuenti che conseguono dei ricavi compresi tra 5.164.569 e 7,5 milioni sono
esclusi dagli studi di settore ma sono comunque tenuti a compilare il Modello.
RICAVI SUPERIORI A 7,5 MILIONI DI EURO
RICAVI COMPRESI TRA 5.164.569
E 7,5 MILIONI DI EURO
4
• NO COMPILAZIONE MODELLO STUDI DI SETTORE
• NO ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE
• SÌ COMPILAZIONE MODELLO STUDI DI SETTORE
• NO ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE
s
Studi di settore 2014
1.3. Inizio e cessazione dell’attività in corso d’anno
Sono esclusi dagli studi di settore i soggetti che hanno iniziato o cessato l’attività in corso
d’anno.
L’esclusione per inizio o cessazione dell’attività non si applica in caso:
•
di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla
data di cessazione;
•
quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
a) Cessazione e inizio dell’attività entro 6 mesi
Con riferimento alla prima fattispecie, si possono presentare i seguenti casi:
•
un soggetto cessa l’attività ed entro 6 mesi inizia l’esercizio di un’altra attività;
•
un soggetto cessa l’attività ed entro 6 mesi “riprende” l’esercizio della medesima
attività.
Sulla condizione “temporale” che lega i due eventi (cessazione e “riattivazione”), l’Agenzia delle
Entrate, nella Circolare n. 31/E del 2007, ha avuto modo di precisare che tale requisito “... ricorre
sia nel caso in cui il periodo di cessazione dell’attività ricada per intero nell’ambito dello stesso
periodo d’imposta, sia qualora la cessazione e l’inizio entro i sei mesi siano avvenuti a cavallo di
due periodi d’imposta consecutivi...”.
Il che, in altre parole, sta ad indicare che tale ipotesi di applicazione degli studi di settore “in
continuazione” opera anche nel caso in cui la cessazione dell’attività sia avvenuta nel 2012 e
l’inizio della “nuova” sia avvenuto nel 2013 (o a cavallo tra il 2013 ed il 2014), ovviamente entro i
6 mesi dalla chiusura.La mancata applicazione della causa di esclusione, che può interessare
come detto, anche una situazione a cavallo di due anni, trova applicazione soltanto se l’attività
iniziata, entro 6 mesi dalla cessazione, rientra nel medesimo studio di settore dell’attività
precedentemente cessata.
Verificandosi tale ipotesi il contribuente non dovrà indicare una causa di esclusione nel
Modello UNICO, ma dovrà indicare, nell’apposita casella presente nel frontespizio del
Modello studi di settore, uno dei seguenti codici:
Codice “1”
Cessazione e successivo inizio avvenute nel 2013
Cessazione dell’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 e
inizio “in continuazione” nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 da
Codice “2”
parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla data di cessazione
Cessazione dell’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e
inizio “in continuazione” nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 da
parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla data di cessazione
5
Studi di settore 2014
Nella casella “Mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” va indicato il numero di mesi
di esercizio dell’attività, considerando un mese intero le frazioni di mese nelle quali l’attività
si è protratta per un numero di giorni pari o superiore a 15.
SOGGETTO CON PERIODO D’IMPOSTA COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE
Esempio 1
Attività cessata in data 20 aprile 2013 e ripresa (con medesimo codice attività) il 5 ottobre
2013:
1
7
Esempio 2
Attività cessata in data 20 dicembre 2013 e ripresa (con medesimo codice attività) il 2
febbraio 2012:
2
1
Esempio 3
Attività cessata in data 10 ottobre 2013 e ripresa (con il codice ATECO 2007 corrispondente
a quello già in uso l’anno precedente) il 10 marzo 2014:
2
9
CESSAZIONE ATTIVITÀ
INIZIO MEDESIMA ATTIVITÀ
OBBLIGO
Non soggetto allo studio né per il
13 settembre 2012
8 maggio 2013
2011, né per il 2012 (oltre 6 mesi
tra cessazione e inizio)
6
s
Studi di settore 2014
Soggetto allo studio per 8 mesi:
20 marzo 2013
10 agosto 2014
- periodo gennaio-marzo;
- periodo agosto-dicembre.
Soggetto allo studio per:
- 10 mesi nel 2012 (gennaio-
24 ottobre 2012
16 marzo 2013
ottobre);
-
9
mesi
nel
2013
(aprile-
dicembre)
Si ritiene opportuno chiarire l’esatta portata della locuzione “da parte dello stesso soggetto”
utilizzata dal legislatore nel contesto della lett. b) del comma 4 dell’art. 10 della legge n.
146/1998.
A tale scopo bisogna distinguere tra persona fisica/imprenditore individuale e altri soggetti
(società di persone e/o di capitali, enti commerciali e non commerciali, ecc.).
Nessun problema specifico si pone con riferimento alla prima ipotesi.
Infatti, per la persona fisica/imprenditore individuale sussiste una naturale ed insita coincidenza
tra il soggetto che ha cessato e colui che ha iniziato l’attività, nonostante l’inizio attività
avvenga con attribuzione di una nuova partita IVA.
Analogo ragionamento va applicato al caso di cessazione ed inizio attività da parte di
un’impresa familiare di cui sia titolare un imprenditore individuale, in quanto anche in tale
ipotesi non si ha una modificazione del soggetto rilevante ai fini fiscali.
Ciò premesso, ne consegue che la verifica dell’applicabilità degli studi di settore al caso
concreto dovrà essere effettuata con riferimento ai soli requisiti dell’omogeneità delle attività e
del termine di 6 mesi.
b) Mera prosecuzione dell’attività
Considerato che la norma fa riferimento alla “prosecuzione di attività” si ritiene che la non
applicabilità della causa di esclusione dagli studi di settore interessa soltanto il soggetto
che prosegue l’attività (avente causa) e non coinvolge il soggetto che, a seguito
dell’operazione, cessa di fatto l’attività (dante causa).
Tale ultimo soggetto potrà, pertanto, indicare il codice di esclusione “2” nel rigo
RE1/RF1/RG1, colonna 2 del Modello UNICO 2014, ma dovrà, comunque, compilare il
Modello studi di settore.
7
Studi di settore 2014
A titolo esemplificativo costituiscono ipotesi di “mera prosecuzione di attività svolte da altri
soggetti”:
•
l’acquisto o affitto di azienda;
•
la successione o donazione d’azienda;
•
le operazioni di trasformazione;
•
le operazioni di scissione e fusione d’azienda.
Si ritiene, anche se non richiamata dalle istruzioni, che l’ipotesi di mera prosecuzione
dell’attività possa essere configurata anche in presenza di un conferimento d’azienda.
Come sopra evidenziato in tutti i casi di “mera prosecuzione”, si ritiene che il soggetto che
cessa l’attività non sarà assoggettato all’applicazione degli studi di settore, poiché nei suoi
confronti troverà applicazione la causa di esclusione relativa alla cessazione dell’attività nel
corso del periodo d’imposta. Tuttavia, in base alle nuove norme introdotte dalla Finanziaria
2007, come già detto, tale contribuente sarà, comunque, tenuto a presentare il Modello per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Pertanto, restano obbligati all’applicazione degli studi di settore solamente i soggetti che
iniziano una nuova attività, come mera prosecuzione di una precedente, ovvero che sia
l’effetto prodotto da operazioni quali fusioni, scissioni, trasformazioni, ecc.
Non costituisce, in ogni caso, causa di esclusione dagli studi l’apertura ovvero la chiusura di
uno o più punti di produzione o di vendita.
Sino al periodo di imposta 2006 ciò sussisteva qualora l’attività esercitata nelle predette
unità locali fosse compresa in uno studio di settore per il quale non sussisteva la causa di
inapplicabilità relativa all’esercizio dell’attività in più punti di produzione o vendita (c.d.
multipunto naturali). In tal caso, l’indicazione della data di chiusura e/o di apertura doveva
essere riportata nelle note esplicative contenute nella procedura Ge.Ri.Co.
Sia per il caso di cessazione/inizio attività, che per l’ipotesi di “mera prosecuzione”, andrà
verificata la sussistenza del requisito dell’omogeneità dell’attività rispetto a quella
preesistente, il quale sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice
attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.
8
s
Studi di settore 2014
Omogeneità
Le ipotesi di “cessazione e inizio attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data
di cessazione o di mera prosecuzione di attività” ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità
dell’attività rispetto a quella preesistente.
Più precisamente tale requisito sussiste se:
•
le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività; ovvero;
•
i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.
Periodo di non normale svolgimento dell’attività
I contribuenti che si trovano in questa ipotesi, pur essendo esclusi, devono, comunque,
compilare lo studio di settore.
In proposito, si ricorda che vengono considerati “per definizione” periodi di non normale
svolgimento dell’attività quelli durante i quali l’impresa si trova in liquidazione ordinaria
ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare.
E’ evidente che queste ipotesi non esauriscono la vasta casistica di esclusione in esame.
Al riguardo, si evidenzia che vanno considerati periodi di non svolgimento dell’attività:
•
quelli in cui non è ancora iniziata l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale,
ad esempio perché la costituzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento
dell’attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta (per cause non dipendenti
dalla volontà dell’imprenditore), perché non sono state concesse le autorizzazioni
amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività, a condizione che le stesse
siano state tempestivamente richieste, ovvero perché viene svolta esclusivamente
un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni
e servizi, sempre che l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni
e servizi e, quindi, il conseguimento di proventi;
•
quelli durante i quali si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa
della ristrutturazione dei locali.
•
In questa ipotesi è necessario che la ristrutturazione abbia riguardato tutti i locali nei
quali viene esercitata l’attività);
•
quelli in cui l’imprenditore individuale o la società ha dato in affitto l’unica azienda;
•
quelli in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi, dandone
comunicazione alla Camera di commercio;
•
per quanto riguarda i professionisti, quelli in cui si è verificata l’interruzione
dell’attività, per la maggior parte dell’anno, a causa di provvedimenti disciplinari.
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Studi di settore 2014
Come detto, i contribuenti che si trovano in un non normale periodo di svolgimento
dell’attività sono comunque tenuti a compilare il Modello dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, indicando nell’apposito campo “Note aggiuntive –
Informazioni aggiuntive”, la motivazione principale che ha impedito lo svolgimento
dell’attività economica in maniera regolare.
Va da sé che in questi casi, ove l’Agenzia delle Entrate non ritenga valida la causa di esclusione
sulla base delle motivazioni addotte dal contribuente, applicherà lo studio di settore sulla base
dei dati indicati nel Modello.
1.4. Esclusione per criteri forfetari
Questa ipotesi si verifica con riguardo ai soggetti che determinano il reddito con criteri
“forfetari”. Tali soggetti dovranno comunque compilare il Modello studi, ad eccezione del
quadro F/G dei dati contabili.
1.5. Esclusione per gli incaricati alle vendite a domicilio
Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore anche gli incaricati alle vendite a domicilio.
1.6. Esclusione per categorie reddituali
Questa ipotesi si verifica con riguardo ai contribuenti che sono stati classificati in una
categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili
contenuto nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello
studio di settore approvato per l’attività esercitata secondo le indicazioni fornite al punto
9.1 della Circolare Ministeriale n. 58/E/2002. E’ il caso di un soggetto che svolge, ad esempio,
una determinata attività in qualità di lavoratore autonomo, mentre lo studio di settore
relativo all’attività stessa richiede dati contabili che provengono esclusivamente da attività
d’impresa. In questo caso lo stesso soggetto può far valere la causa di esclusione dalla
compilazione e dall’applicazione dello studio di settore.
Se il contribuente si è classificato in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal
quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello studi di settore approvato per la sua
attività, avrà, innanzitutto, cura di verificare se ha commesso errori di classificazione. Se il
codice attività è corretto, ma non c’è corrispondenza tra gli elementi contabili richiesti nel
Modello per gli studi di settore e quelli indicati dal contribuente nei quadri RE, RF o RG della
dichiarazione Modello UNICO, a causa della diversa qualificazione reddituale effettuata dal
contribuente, non si applicano né gli studi di settore né i parametri.
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1.7. Contribuenti minimi
Non sono soggetti all’applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che
adottano il regime dei minimi, come disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008). La loro esclusione è espressamente
prevista dal comma 113, art. 1 della Finanziaria 2008.
RIEPILOGO SOGGETTI ESCLUSI
•
contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a € 5.164.569;
•
inizio e cessazione dell’attività in corso d’anno;
•
periodo di non normale svolgimento dell’attività;
•
esclusione per criteri forfetari;
•
esclusione per gli incaricati alle vendite a domicilio;
•
esclusione per categorie reddituali;
•
contribuenti minimi.
1.8. Codice da indicare in unico da parte dei soggetti esclusi
Per la compilazione e l’invio delle dichiarazioni UNICO 2014, come è solito, si
devono individuare i codici di esclusione, che devono essere indicati nell’apposita
casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG come di seguito riportati:
1
Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta.
2
Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta.
Ammontare dei ricavi dichiarati di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett.
c), d) ed e) o dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e
fino a 7,5 milioni di euro (tale codice può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti
interessati dall’esclusione dagli studi di settore).
3
La Finanziaria 2007 ha aumentato il limite generale dei RICAVI/COMPENSI per
l’esclusione dall’applicazione degli studi previsto nell’art. 10 della legge n. 146/1998 a
7.500.000 euro, tuttavia, i decreti di approvazione dei singoli studi di settore prevedono
ancora il limite di 5.164.569 euro.
Detti contribuenti sono tenuti alla compilazione dei modelli degli studi.
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Ammontare dei ricavi dichiarati di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett.
c), d) ed e) o dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di
euro, ovvero, in caso di esclusione dall’applicazione dei parametri, superiore a 5.164.569
euro:
4
•
7.500.000 euro per i soggetti che svolgono attività per i cui è approvato lo studio
di settore;
•
5.164.569 euro per i soggetti che svolgono attività a cui si applicano i parametri.
Tali soggetti non devono compilare né il Modello relativo agli studi di settore, né quello
relativo ai parametri.
Periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione
5
ordinaria.
Pur sussistendo la causa di esclusione, in base a quanto previsto dalla Finanziaria 2007
deve essere comunque compilato il Modello dello studio di settore.
Periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione
6
coatta amministrativa o fallimentare.
Tali soggetti non devono compilare il Modello relativo agli studi di settore.
Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività.
Ad esempio:
a) mancato inizio dell’attività produttiva principale dovuto a:
•
impianti
non
ultimati
per
cause
non
dipendenti
dalla
volontà
dell’imprenditore;
• autorizzazioni amministrative necessarie richieste, ma non ancora rilasciate;
• svolgimento esclusivo di attività di ricerca propedeutica, che non consente
7
l’autonoma realizzazione di proventi;
b) interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa di ristrutturazione di tutti i locali in
cui si effettua la produzione;
c) affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale;
d) attività sospesa ai fini amministrativi previa comunicazione alla CCIAA;
e) interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti
disciplinari (attività professionali).
Pur sussistendo la causa di esclusione, in base a quanto previsto dalla Finanziaria 2007
deve essere comunque compilato il Modello dello studio di settore.
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Come rilevato dalla Circolare 22 maggio 2007, n. 31/E in presenza di questa causa di
esclusione va compilato il quadro “Note aggiuntive” del Modello dello studio di settore,
esplicitando la motivazione che ha impedito il normale svolgimento dell’attività.
Determinazione del reddito con criteri “forfetari” (agriturismo, allevamento ecc.)
8
Tali soggetti dovranno comunque compilare il Modello studi, ad eccezione del quadro
F/G dei dati contabili.
9
Incaricati alle vendite a domicilio.
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli
10
elementi contabili contenuto nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata.
Modifica, nel corso del periodo d’imposta, dell’attività esercitata, nel caso in cui le due
11
attività siano soggette a due differenti studi di settore (deve, comunque, essere
compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore).
Inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il
12
periodo di imposta 2013 prevista dal D.M. 11 febbraio 2008 e successive modificazioni
(deve, comunque, essere compilato il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore).
Rispetto alle cause di esclusione esposte nel paragrafo precedente i codici sopraesposti
evidenziano le seguenti peculiarità:
•
per i contribuenti minimi non è previsto alcun codice di esclusione, essi sono tenuti a
compilare il quadro LM nel quale non è richiesto l’indicazione della causa di
esclusione;
•
se il contribuente modifica, nel corso del periodo d’imposta, l’attività esercitata e le
due attività sono soggette a due differenti studi di settore il contribuente è escluso in
quanto si tratta di un contestuale inizio/cessazione dell’attività.
In tale ipotesi il contribuente deve indicare il codice di esclusione 11.
Codice “11”
Modifica nel corso del periodo d’imposta l’attività esercitata, e le due
attività sono soggette a due differenti studi di settore.
Per i soggetti in questione l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29/E del 18 giugno 2009
ha chiarito che la modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, si
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Studi di settore 2014
configura come una causa di esclusione riconducibile a quella prevista per i contribuenti
che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, ai sensi dell’art. 10,
comma 4, lett. c), della legge n. 146 del 1998.
Si ricorda che per i soggetti esclusi dall’applicazione degli studi di settore in conseguenza di un
periodo di non normale svolgimento dell’attività, l’art. 1, comma 19, della legge n. 296/2006 ha
previsto la compilazione del Modello per l’applicazione degli studi di settore.
Il Modello che tali soggetti devono presentare è quello afferente lo studio di settore relativo
all’attività per la quale si sono conseguiti i maggiori ricavi/compensi durante il periodo
d’imposta considerato, prescindendo dalla circostanza che detta attività sia quella iniziata
o cessata.
CODICI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Contribuenti minimi
Codice 11 Modifica dell’attività
Non devono indicare alcun codice
Costituisce un periodo di non normale
svolgimento dell’attività
1.9. Compilazione del Modello studi di settore in presenza di alcune cause di esclusione
Si evidenzia da subito che, fin dal Modello UNICO 2007, la presenza di una causa di
esclusione non comporta necessariamente il venir meno dell’obbligo di allegare il Modello
studi di settore riportante i dati contabili e strutturali.
Per effetto del comma 19, secondo periodo, della Finanziaria 2007 è stabilito, infatti, che:
“nelle ipotesi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale
svolgimento dell’attività, può altresì essere richiesta la compilazione del Modello, allegato
alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore”.
Per quanto riguarda la compilazione del relativo Modello di comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, secondo quanto precisato dalle
Istruzioni generali agli studi di settore 2014, anche per l’anno di imposta 2013, come
accennato, l’adempimento grava anche sui soggetti per i quali valgono le sotto elencate
cause di esclusione, avendo cura di indicare nell’apposita casella, posta nel primo rigo dei
quadri RE, RF, RG del Modello UNICO 2014, il codice di esclusione previsto per le diverse
fattispecie:
2. cessazione attività nel corso del periodo d’imposta;
14
s
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3. dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro ed
inferiore 7.500.000 euro;
5. liquidazione ordinaria;
6. periodo di non normale svolgimento dell’attività;
7. determinazione del reddito con criteri forfetari (non va compilato il quadro F o
G dati contabili);
11. modifica, nel corso del periodo d’imposta, dell’attività esercitata, nel caso in
cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore;
12. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore
per il periodo di imposta 2013 prevista dal D.M. 11 febbraio 2008 e successive
modificazioni.
Per i codici “5” “Periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in
liquidazione ordinaria” e “7” “Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività”, le
istruzioni (parte generale) precisano che se il contribuente non dispone “di alcuni dati
fondamentali per il calcolo di GERICO”, deve soltanto salvare e trasmettere la posizione in
allegato al Modello UNICO.
FINALITA’ DELLA COMPILAZIONE
DEI MODELLI PER LA COMUNICAZIONE
CONTRIBUENTE
DEI DATIRILEVANTI PER L’APPLICAZIONE
DELLO STUDIO DI SETTORE
Contribuente con ricavi o compensi superiori a
5.164.569 euro ed inferiore a 7.500.000 euro
Raccogliere le relative informazioni utili ai fini
della verifica dell’applicazione prevista dall’art.
10, comma 4, della legge n. 146/1998
•
cessazione attività
•
liquidazione ordinaria
•
periodo di non normale svolgimento Individuazione
modifica,
specifici
indicatori
di
normalità economica, idonei a rilevare la
dell’attività
•
di
nel
corso
del
periodo presenza di ricavi o compensi non dichiarati
d’imposta, dell’attività esercitata, nel ovvero di rapporti di lavoro irregolare
caso in cui le due attività siano soggette
a due differenti studi di settore
15
Studi di settore 2014
In tutti i casi in cui il Modello studi di settore non va compilato il contribuente deve
allegare il nuovo Modello INE.
I soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati all’art. 1 del decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 1° giugno 2012 (Comuni delle Regioni dell’Emilia
Romagna Veneto e Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012) che, in ragione della specifica
situazione soggettiva, dichiarano una delle cause di esclusione dell’applicazione degli studi di
settore di cui all’art. 1, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(cessazione dell’attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento
dell’attività), non sono obbligati alla presentazione del Modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
1.10. Casi pratici
1.10.1.
Cessazione dell’attività
Una società di capitali ha cessato l’attività il 9 ottobre 2013.
Per il 2013, periodo nel quale è avvenuta la “cessazione dell’attività”, si verifica una causa di
esclusione dall’applicazione degli studi di settore.
In presenza di tale causa va utilizzato il codice “2”.
Come previsto dall’art. 1, comma 19, della Finanziaria 2007, pur sussistendo una causa di
esclusione, il Modello studi di settore va comunque compilato ed allegato al Modello UNICO
2014.
Nel Modello UNICO 2014 la società cessata dovrà quindi:
•
barrare nel frontespizio, nella sezione “Tipo dichiarazione”, la casella relativa al
Modello studi di settore che deve essere allegato:
•
indicare al rigo RF1, casella 2, la causa di esclusione dall’applicazione degli studi di
settore utilizzando il codice “2”:
16
s
Studi di settore 2014
•
compilare il Modello studi di settore, indicando nel frontespizio dello stesso il
numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta cui si riferisce la
dichiarazione. L’obbligo di indicare il numero dei mesi nei casi di cessazione
dell’attività è stato affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22 maggio
2007, n. 31/E, par. 6.1.
Le istruzioni al Modello studi di settore precisano che va considerato come mese intero la
frazione di mese nella quale l’attività si è protratta per un numero di giorni pari o superiore
a 15. Nel caso in esame, avendo la società cessato l’attività il 9 ottobre, il mese di ottobre
non va considerato e vanno indicati 9 mesi.
Inizio dell’attività al 1° gennaio o cessazione dell’attività al 31 dicembre
L’inizio o la cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta costituisce causa di
esclusione dall’applicazione dell’accertamento in base agli studi di settore. Tale causa di
esclusione sussiste anche quando tali eventi si verificano il 1° gennaio o il 31 dicembre.
Inizio dell’attività
L’inizio dell’attività come causa di esclusione dagli studi non è riferita all’anno di apertura della
partita IVA, ma all’anno di inizio effettivo dell’attività.
INIZIO ATTIVITÀ – SOCIETÀ CON LOCALI IN RISTRUTTURAZIONE
Una società è stata costituita in data 20 ottobre 2013.
Fino al 31 dicembre 2013 vengono ristrutturati i locali, mentre l’effettiva apertura
dell’attività avviene il 3 gennaio 2014.
La causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore opera sia per l’anno 2013 che
per l’anno 2014:
Anno 2013 – Costituisce un periodo di “non normale svolgimento dell’attività” in quanto
rappresenta un periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva;
Anno 2014 – Il contribuente è escluso dall’applicazione degli studi di settore anche per
quest’anno, perché in tale anno si è effettivamente iniziata l’attività.
Adempimenti operativi:
•
UNICO 2014 – Causa di esclusione – Cod. 7 (periodo di non normale svolgimento
dell’attività);
17
Studi di settore 2014
•
UNICO 2015 – Causa di esclusione – Cod. 1 (inizio. att.).
•
Inizio dell’attività differita
Il 25 aprile 2013 è stata costituita la società in nome collettivo Alfa S.n.c. che svolge l’attività
di lavaggio auto, codice attività 45.20.91. La società ha iniziato effettivamente l’attività in
data 18 maggio 2013.
Il 2013 rappresenta il periodo nel quale si è verificato l’”inizio dell’attività” che costituisce
una causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, per la quale va utilizzato il
codice “1”.
Come previsto in presenza della causa di esclusione “1”, il contribuente è tenuto ad allegare
al Modello UNICO 2014, il Modello INE.
La società neo costituita dovrà quindi:
•
barrare nel frontespizio del Modello UNICO 2014 SP, nella sezione “Tipo
dichiarazione”, la casella relativa agli Indicatori (INE):
•
indicare la causa di esclusione nel quadro RF:
•
compilare il Modello INE per le società di persone da allegare al Modello UNICO
2014 SP.
•
Inizio dell’attività da parte di persona fisica
Un contribuente inizia l’attività di lavorazione del marmo (cod. attività 23.70.10) in data 15
ottobre 2013.
Il 2013 rappresenta il periodo nel quale si è verificato l’”inizio dell’attività” che costituisce
una causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, per la quale va utilizzato il
codice “1”.
Come previsto in presenza della causa di esclusione “1”, il contribuente è tenuto ad allegare
al Modello UNICO 2014, il Modello INE.
18
s
Studi di settore 2014
Il contribuente dovrà quindi:
•
barrare nel frontespizio del Modello UNICO 2014 PF, nella sezione “Tipo
dichiarazione”, la casella relativa agli Indicatori (INE):
•
indicare 1 come causa di esclusione nel quadro RG:
•
compilare il Modello INE per le società di persone da allegare al Modello UNICO
2014 PF.
•
LIQUIDAZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALE
La società Alfa S.r.l. è stata posta in liquidazione con effetto dal 15 ottobre 2012. La
liquidazione prosegue anche nel 2014.
La società deve presentare:
•
la dichiarazione dei redditi e quella dell’IRAP del periodo 1° gennaio 2013 – 14
ottobre 2013, utilizzando il Modello UNICO 2013 SC e quello IRAP 2013;
•
la dichiarazione dei redditi e quella dell’IRAP del periodo 15 ottobre 2013 – 31
dicembre 2013 utilizzando il Modello UNICO 2014 SC e quello IRAP 2014.
Periodo ante liquidazione (dal 1° gennaio 2013 al 14 ottobre 2013)
In base alle Istruzioni parte generale degli studi di settore, il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2012 ed il 14 ottobre 2012 (ante liquidazione) è da considerare periodo nel quale si
è verificata la “cessazione dell’attività” che costituisce una causa di esclusione
dall’applicazione degli studi di settore: codice “2”.
Per il periodo ante liquidazione la società deve:
•
presentare entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta,
cioè entro il 31 luglio 2014 il Modello UNICO 2013 SC (Modello “vecchio”);
•
pur sussistendo la causa di esclusione, compilare ed allegare al Modello UNICO il
Modello studi di settore;
•
barrare nel frontespizio del Modello UNICO 2013 SC, nella sezione “Tipo
dichiarazione”, la casella Modello studi di settore.
19
Studi di settore 2014
Primo periodo di liquidazione (dal 15 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013)
Il primo periodo di liquidazione, compreso tra il 15 ottobre 2013 ed il 31 dicembre 2013, è
considerato, in base alle Istruzioni parte generale degli studi di settore, “periodo di non
normale svolgimento dell’attività” che costituisce causa di esclusione per la quale è
previsto lo specifico codice di esclusione “5”.
Per il periodo in esame la società deve:
•
presentare entro il termine ordinario 1° ottobre 2014 il Modello UNICO 2015 SC;
•
così come previsto dall’art. 1, comma 19, della Finanziaria 2007, pur sussistendo la
causa di esclusione, compilare ed allegare al Modello UNICO 2014 il Modello studi di
settore senza indicare alcun codice nel frontespizio del Modello. Si ritiene, inoltre,
che non vada indicato il numero di mesi cui si riferisce la dichiarazione in quanto la
Circolare 22 maggio 2007, n. 31/E richiede l’indicazione del numero di mesi di attività
nel corso del periodo d’imposta (oltre che nei 4 casi previsti nella stessa sezione del
Modello) soltanto in caso di cessazione dell’attività:
•
barrare nel frontespizio, nella sezione “Tipo dichiarazione”, la casella relativa al
Modello studi di settore:
•
indicare la causa di esclusione nel quadro RF.
•
Inizio e cessazione dell’attività nello stesso periodo d’imposta
Nel febbraio 2013 è stata costituita la Alfa S.r.l. che ha regolarmente svolto la propria
attività fino al 10 dicembre 2013, data nella quale la società è stata chiusa.
Il periodo d’imposta 2013 per la Alfa S.r.l. rappresenta sia il periodo di “inizio dell’attività”,
che costituisce una causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, per la quale
20
s
Studi di settore 2014
va utilizzato il codice “1”, sia il periodo di “cessazione dell’attività”, che costituisce una
causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, per la quale va utilizzato il
codice “2”.
In tal caso la società può utilizzare, a propria discrezione, sia l’una che l’altra causa di
esclusione, tenendo presente che:
•
utilizzando la causa di esclusione “1 – Inizio dell’attività” è sufficiente compilare ed
allegare al Modello UNICO 2013 il Modello INE;
•
utilizzando la causa di esclusione “2 – Cessazione dell’attività” è necessario
compilare ed allegare al Modello UNICO 2014 il Modello studi di settore, indicando
nel frontespizio dello stesso il numero di mesi di attività nel corso del periodo
d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
•
Inizio e cessazione stesso studio
Il sig. Rossi, imprenditore:
•
in data 20 aprile 2013 cessa la propria attività contraddistinta dal codice attività:
23.61.00 – Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l’edilizia;
•
in data 20 giugno 2013 inizia un’attività contraddistinta dal codice attività: 23.63.00 –
Produzione di calcestruzzo pronto per l’uso.
•
Poiché entrambi i codici attività sono ricompresi all’interno dello stesso studio di
settore (UD29U), si ritiene soddisfatto il requisito della omogeneità.
•
Conferimento della ditta individuale in società
Il sig. Rossi, imprenditore individuale, in data 1° ottobre 2013 ha conferito l’unica azienda
nella società Alfa S.r.l., neo costituita, che svolge la sua stessa attività.
Ai fini degli studi di settore:
•
il sig. Rossi nel 2013 risulta aver cessato l’attività e, quindi, è escluso
dall’applicazione degli studi di settore, anche se l’attività viene proseguita da un
altro soggetto. Di conseguenza, deve compilare ed allegare il Modello studi di
settore al Modello UNICO PF 2014;
•
per la Alfa S.r.l., come precisato nella citata Circolare n. 31/E, a seguito del
conferimento d’azienda va “verificato in maniera specifica se, nel caso concreto,
siano riscontrati gli estremi della prosecuzione dell’attività, avendo riguardo al
contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata”, ossia va verificata
l’omogeneità dell’attività svolta dalla società conferitaria rispetto a quella del
soggetto conferente.
21
Studi di settore 2014
Nel caso in esame si configura una “mera prosecuzione dell’attività” in quanto
l’attività esercitata dalla Alfa S.r.l. risulta svolta in sostanziale continuità ed
omogeneità rispetto alla precedente attività svolta dalla ditta individuale e
presenta carattere di novità solo sotto l’aspetto formale/giuridico.
Considerato che, a partire dal 2006, l’inizio dell’attività in presenza di mera
prosecuzione non costituisce più causa di esclusione, alla Alfa S.r.l. sono
applicabili gli studi di settore. Per la corretta applicazione degli stessi dovrà
essere indicato nel frontespizio il numero di mesi di attività nel periodo d’imposta.
La Alfa S.r.l. nel Modello UNICO 2014 SC dovrà:
•
barrare nel frontespizio, nella sezione “Tipo dichiarazione”, la casella relativa al
Modello studi di settore:
•
non indicare alcuna causa di esclusione al rigo RF1, in quanto gli studi di settore
devono essere applicati;
•
compilare ed allegare il Modello studi di settore, indicando nel frontespizio del
Modello il codice “3” ed il numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta
cui si riferisce la dichiarazione che, nel caso in esame, è pari a 2:
•
Donazione dell’azienda
Padre imprenditore individuale dona l’azienda al figlio nel corso del 2013.
In questo caso:
•
il padre, che cessa l’attività, risulta escluso dagli studi di settore e quindi non
accertabile per l’anno 2013, dovrà comunque compilare il modello del relativo studio
di settore;
•
il figlio che inizia l’attività è comunque soggetto agli studi di settore, in quanto si
tratta di mera prosecuzione dell’attività precedentemente svolta da altri.
22
s
Studi di settore 2014
•
Trasformazione
Società di persone che si trasforma in società di capitali nel corso dell’anno (ad esempio il
20 agosto 2013).
In questo caso:
•
la società di persone, che cessa l’attività risulta esclusa dall’applicazione degli studi,
ma deve comunque compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore;
•
la
società
di capitali,
che
pur
iniziando
l’attività è
comunque
soggetta
all’applicazione degli studi di settore, in quanto trattasi di mera prosecuzione di
attività precedentemente svolta da altri.
OPERAZIONE
DATA
OBBLIGHI
Donante:
- non soggetto allo studio;
Donazione azienda
31 luglio
2013
Donatario:
- soggetto allo studio periodo 31 luglio-31 dicembre
2013
S.r.l.:
- non soggetta allo studio;
Trasformazione da S.r.l. a
31 agosto
S.n.c.
2014
S.n.c.:
- soggetta allo studio periodo 31 agosto-31
dicembre 2013
S.n.c.:
- non soggetta allo studio;
Trasformazione da S.n.c. a
31 luglio
S.r.l.
2013
S.r.l.:
- soggetta allo studio periodo 31 luglio-31 dicembre
2013
23
Studi di settore 2014
•
Inizio dell’attività nei 6 mesi successivi alla cessazione
Il sig. Rossi, imprenditore individuale, a ottobre 2012 ha cessato la propria attività di
lavaggio auto codice attività 45.20.91 studio di settore UG96U.
Il 13 febbraio 2013 ha iniziato la nuova attività di traino e soccorso stradale codice attività
52.21.60 studio di settore UG96U.
Poiché:
•
la “nuova” attività è stata iniziata quando erano trascorsi meno di 6 mesi dalla
chiusura dell’attività precedente;
•
l’attività cessata e quella iniziata, pur avendo codici attività diversi, rientrano nel
medesimo studio.
L’inizio della “nuova” attività nel corso del 2013 non costituisce una causa di esclusione
dagli studi di settore, che devono quindi essere compilati ed applicati, indicando, per una
corretta applicazione degli stessi, il numero di mesi di attività.
Nel Modello UNICO 2014 PF il sig. Rossi deve quindi:
•
barrare nel frontespizio, nella sezione “Tipo dichiarazione”, anche la casella relativa
al Modello studi di settore che deve essere allegato:
•
non indicare al rigo RG1 (oppure RF1, in caso di contabilità semplificata) alcuna
causa di esclusione, in quanto gli studi di settore devono essere applicati;
•
compilare il Modello studi di settore, indicando nel frontespizio del Modello il codice
“2” (se la cessazione e l’inizio dell’attività nei 6 mesi fossero avvenuti nello stesso
periodo d’imposta si sarebbe dovuto indicare il codice “1”) ed il numero di mesi di
attività nel corso del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, che nel caso
in esame è pari a 11:
Si rammenta che, nella Circolare n. 31/E/2007, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
•
per il conteggio dei 6 mesi tra la cessazione e l’inizio dell’attività a nulla rileva il
fatto che i due eventi si manifestino in periodi d’imposta diversi;
24
s
Studi di settore 2014
•
la norma trova applicazione anche con riferimento alle attività cessate nel periodo di
imposta precedente (2012);
•
per rientrare nella casistica in esame, la nuova attività non deve essere necessariamente
la stessa che è stata cessata, ma è sufficiente che rientri nel medesimo studio di settore.
ACQUISTO DI UN’AZIENDA AVVENUTO IN DATA 10 SETTEMBRE 2012 DA PARTE DI UNA NEWCO
In data 10 settembre 2013 una newco effettua l’acquisto di una azienda.
Il soggetto acquirente, benché si trovi nel primo esercizio di attività, sarà comunque tenuto
all’applicazione dello studio di settore relativo all’attività esercitata dall’azienda acquistata.
Il Modello dei dati rilevanti da allegare a UNICO 2014 dovrà essere compilato come segue:
AFFITTO DELL’UNICA AZIENDA
La società Alfa S.r.l. dal 2005 ha dato in affitto l’unica azienda alla Rossi S.n.c.
Come precisato dalle Istruzioni parte generale degli studi di settore, il periodo in cui la
società ha concesso in affitto l’unica azienda è causa di esclusione dall’applicazione degli
studi di settore. Quindi, il periodo d’imposta 2013 rappresenta per la società Alfa un periodo
di “non normale svolgimento dell’attività” per il quale va utilizzato il codice di esclusione
“7”.
Come previsto dalle disposizioni, in presenza della causa di esclusione “7”, il contribuente è
comunque tenuto a compilare ed allegare al Modello UNICO 2014 il Modello studi di
settore.
La Alfa S.r.l. dovrà quindi:
•
barrare nel frontespizio del Modello UNICO 2014 SC, nella sezione “Tipo
dichiarazione”, anche la casella relativa agli studi di settore:
•
indicare 7 come causa di esclusione nel quadro RF:
25
Studi di settore 2014
•
compilare ed allegare al Modello UNICO il Modello studi di settore.
Va evidenziato che in tal caso va indicato nel campo Annotazioni del Modello che
il “non normale svolgimento dell’attività” deriva dall’affitto dell’unica azienda.
Per la Rossi S.n.c. il 2013 rappresenta un periodo di normale svolgimento dell’attività
per il quale trovano applicazione gli studi di settore.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
A causa della scarsità del lavoro nel settore edile, una società di persone, composta da due
soci, decide di interrompere temporaneamente la propria attività imprenditoriale.
Si è provveduto a comunicare l’interruzione dell’attività alla Camera di commercio, all’Inps
ed all’Inail.
I due soci della società nel frattempo cercano un lavoro dipendente. La situazione di
temporanea inattività della S.n.c. si è protratta per tutto il 2013 e continuerà anche per il
2014.
Come precisato dalle Istruzioni parte generale degli studi di settore il periodo in cui la
società ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura è causa di esclusione dall’applicazione degli
studi di settore. Quindi, il periodo d’imposta 2013 rappresenta per la s.n.c. un periodo di “non
normale svolgimento dell’attività” per il quale va utilizzato il codice di esclusione “7”.
Come previsto dalle disposizioni, in presenza della causa di esclusione “7”, il contribuente è
comunque tenuto a compilare ed allegare al Modello UNICO 2014 il Modello studi di
settore.
La società dovrà quindi:
•
barrare nel frontespizio del Modello UNICO 2014 SP, nella sezione “Tipo
dichiarazione”, anche la casella relativa agli studi di settore:
•
indicare la causa di esclusione nel quadro RF:
•
compilare ed allegare al Modello UNICO il Modello studi di settore.
Va evidenziato che in tal caso va indicato nel campo Annotazioni del modello che il “non
normale svolgimento dell’attività” deriva dalla sospensione dell’attività.
26
s
Studi di settore 2014
CAPITOLO 2- IMPRESE MULTIATTIVITÀ
2.1.
Premessa
Il D.M. 11 febbraio 2008 (pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo 2008) ha introdotto nuove
disposizioni in tema di applicazione degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che
esercitano attività d’impresa mediante più punti di produzione e di vendita o che esercitano più
attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore.
Le disposizioni riguardano anche gli adempimenti contabili posti a carico dei predetti
contribuenti, che risultano sostanzialmente semplificati.
Il D.M. 11 febbraio 2008 ha, di fatto, modificato, con decorrenza dal periodo di imposta 2007, gli
obblighi esistenti per i soggetti multipunto e multiattività consistenti:
•
nell’annotazione separata di ricavi e costi;
•
nella compilazione dei Modelli per l’annotazione separata;
•
nel calcolo dello studio di settore attraverso Ge.Ri.Co. AS.
Ha introdotto, inoltre, specifiche regole che, in estrema sintesi, si traducono:
•
nell’annotazione separata dei soli ricavi;
•
nella compilazione dello studio di settore dell’attività principale (con l’eventuale
indicazione nello stesso, del valore dei ricavi derivanti dalle differenti attività).
Fra le modifiche più importanti figura senz’altro l’uscita di scena del Modello Ge.Ri.Co.
Annotazione Separata relativo alle imprese multiattività e multipunto.
Come noto, infatti, con il D.M. 11 febbraio 2008 è stata completamente rivista la disciplina
inerente i cosiddetti contribuenti “multiattività” e “multipunto”. Il Decreto ha, in estrema sintesi,
abolito già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, l’obbligo
dell’annotazione separata dei componenti rilevanti per gli studi di settore (fatto salvo per i
ricavi). Sono stati, inoltre semplificati notevolmente gli obblighi a carico dei citati contribuenti
sancendo, di fatto, il definitivo tramonto di Ge.Ri.Co. AS.
2.2.
Cosa prevede la disposizione
L’art. 1, comma 1, del D.M. 11 febbraio 2008 ha innanzitutto rimodulato l’obbligo di
annotazione separata, riservandolo alla sola ipotesi delle imprese che esercitano due o più
attività per almeno una delle quali risultano approvati gli studi di settore, e limitandolo ai
soli ricavi conseguiti per le diverse attività esercitate.
Con il successivo comma 2 dell’art. 1 è stato, inoltre, stabilito che gli studi di settore trovano
applicazione nei confronti dei contribuenti “che svolgono in maniera prevalente le attività
indicate nei decreti di approvazione degli studi medesimi”, con la precisazione che, in
presenza di più attività d’impresa esercitate, gli studi di settore si applicano con riferimento
27
Studi di settore 2014
alla “attività prevalente” ove per tale è da in-tendere “quella da cui deriva nel periodo
d’imposta la maggiore entità dei ricavi”.
Più precisamente le disposizioni prevedono che i soggetti che esercitano due o più attività
d’impresa (non rientranti nel medesimo studio) con ricavi, relativi alle attività non prevalenti
superiori al 30% dell’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti, applicheranno lo studio
di settore relativo all’attività prevalente esercitata.
ABOLIZIONE DELL’OBBLIGO DELL’ANNOTAZIONE SEPARATA
Soggetti con ricavi derivanti da attività non prevalenti
2013
Non superiori al 30% dei ricavi totali
Superiori al 30% dei ricavi totali
Si compila lo studio di settore dell’attività
Si compila lo studio settore dell’attività prevalente indicando nell’apposita sezione
prevalente
“Imprese multiattività” i ricavi delle attività
secondarie
Tuttavia le risultanze dello studio di settore se l’attività secondaria ha un’incidenza
superiore al 30% del volume d’affari totale:
•
non potranno essere utilizzate dall’Ufficio finanziario ai fini dell’accertamento, ma
solo per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo;
•
non rileveranno ai fini dell’applicazione del comma 4-bis dell’art. 10 della Legge 8
maggio 1998, n. 146. Tale disposizione, si ricorda, prevede che le rettifiche sulla base
di presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e all’art. 54, comma 2, ultimo periodo, dello stesso decreto,
non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche
per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della
congruità, ai fini dell’applicazione degli studi di settore, qualora l’ammontare delle
attività non dichiarate, con un massimo di 50 mila euro, sia pari o inferiore al 40% dei
ricavi o compensi dichiarati.
A carico dei soggetti multiattività o multipunto resta il solo obbligo di annotare separatamente i
ricavi (attribuibili alle singole attività esercitate o ai singoli punti di produzione e vendita). In
caso di mancato superamento della soglia limite, peraltro, resta confermata la piena
28
s
Studi di settore 2014
applicazione, con utilizzo anche ai fini dell’accertamento, dello studio di settore relativo
all’attività prevalente.
2.3.
Abrogazione dell’annotazione separata dal periodo d’imposta 2007- D.M.11 febbraio
2008
Le disposizioni introdotte dal citato Decreto sono di seguito schematizzate:
L’obbligo di annotazione separata, limitato soltanto ai ricavi conseguiti, riguarda le
imprese che esercitano due o più attività, almeno una delle quali soggetta agli studi
Art. 1
di settore.
In presenza di più attività d’impresa, risulta applicabile lo studio di settore relativo
all’attività prevalente.
Art. 2
Art. 3
Sono introdotte a regime (dal 2008) nuove modalità di accertamento per le imprese
multiattività.
È introdotta, ai fini dell’accertamento per le imprese multiattività, una disciplina
transitoria valevole per il 2007.
Sono abrogate:
• le disposizioni regolamentari che prevedevano gli obblighi e i criteri di
Art. 4
annotazione separata;
• le cause di inapplicabilità relative all’esercizio dell’attività in due o più punti di
produzione/vendita e all’esercizio di due o più attività.
2.4.
Compilazione del Modello relativo all’attività prevalente
A partire dal 2007 è stato introdotto un nuovo criterio di applicazione degli studi di settore
valido per la sola ipotesi dell’esercizio di due o più attività di impresa per almeno una delle
quali risultino approvati gli studi di settore.
Il nuovo criterio consiste nella applicabilità dello studio di settore relativo alla “attività
prevalente”, da intendere come “quella da cui deriva nel periodo d’imposta la maggiore
entità dei ricavi”.
Non è, dunque, più prevista la possibilità di applicare gli studi di settore anche con riguardo
alle attività considerate non prevalenti (mediante lo specifico software “Ge.Ri.Co.
Annotazione separata” che, conseguentemente, risulta abolito), in quanto l’applicazione nei
confronti dei contribuenti esercenti più attività d’impresa segue esclusivamente il citato
criterio della prevalenza nei ricavi.
29
Studi di settore 2014
In sostanza le disposizioni prevedono che i soggetti che esercitano due o più attività
d’impresa (non rientranti nel medesimo studio) con ricavi, relativi alle attività non prevalenti
superiori al 30% (20% per il periodo 2007) dell’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti:
•
applicheranno lo studio di settore relativo all’attività prevalente esercitata;
•
saranno tenuti all’annotazione separata dei soli ricavi.
La sola applicazione del Modello relativo all’attività prevalente potrebbe comportare dei
problemi nel caso in cui l’attività secondaria abbia un’incidenza elevata sull’attività
complessiva.
In tale ipotesi, infatti, il contribuente limitandosi ad applicare lo studio di settore relativo
all’attività prevalente, potrebbe incorrere nel rischio di calcolare un ricavo presunto non
veritiero in quanto non rispondente alla reale attività svolta.
Il D.M. 11 febbraio 2008, nell’abrogare gli obblighi di annotazione separata contenuti nel
D.M. 24 dicembre 1999, ha fatto salvi gli obblighi di annotare separatamente i ricavi relativi
alle diverse attività svolte, inclusi quelli derivanti dalle attività di vendita di generi ad aggio
o a ricavo fisso.
L’obbligo sussiste nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa,
per almeno una delle quali risultino approvati gli studi di settore. In precedenza, invece,
l’obbligo di annotazione separata sussisteva soltanto se per tutte le attività svolte erano
applicabili gli studi di settore.
ANNOTAZIONE SEPARATA
REGOLE PER I SOGGETTI MULTIPUNTO E MULTIATTIVITÀ
Decorrenza
Soggetti
Contribuenti che esercitano
due o più attività di impresa
per almeno una delle quali
Periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2007
e successivi
risultano approvati i relativi
studi di settore
Adempimenti
Obbligo
di
annotazione
separata dei ricavi
Abrogazione dell’obbligo di
annotazione separata delle
altre componenti contabili
ed extracontabili
Contribuenti che esercitano
l’attività in più punti di Eliminazione
produzione e di vendita in obblighi
di
di
tutti
annotazione
locali non contigui a quelli di separata
produzione
30
gli
s
Studi di settore 2014
2.5.
Modalità di annotazione separata dei ricavi
Con riferimento alle modalità concrete di annotazione separata dei ricavi, l’Agenzia delle
Entrate, nella Circolare n. 31/E del 1° aprile 2008, richiamando la C.M. 25 febbraio 2000, n.
31/E ha precisato che può essere utilizzato il metodo ritenuto più idoneo (codici causali,
schede extracontabili, ecc.).
Abrogazione annotazione separata: la nuova norma in sintesi
In sintesi, le norme prevedono:
•
il solo obbligo di annotazione separata dei ricavi relativi alle diverse attività
esercitate (i ricavi delle attività non prevalenti devono essere superiori, per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, al 30% dell’ammontare complessivo dei ricavi
conseguiti) con la precisazione che devono essere annotati separatamente anche i ricavi
derivanti dall’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
•
tale obbligo riguarda solo i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa per
almeno una delle quali risultino approvati gli studi di settore.
Al contrario, confrontando le nuove norme con quelle precedentemente vigenti, si evidenzia
che:
•
non è più necessario, per far sorgere detto obbligo di annotazione, che per tutte le
attività esercitate trovino applicazione gli studi di settore;
•
l’annotazione separata si limita ai soli ricavi e non riguarda più anche le componenti
contabili ed extracontabili, ossia quei dati strutturali rilevanti per l’applicazione degli
studi di settore.
MODALITÀ DI ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI:
•
codici causali;
•
schede extracontabili;
•
ecc.
2.6.
Concetto di ricavo
Quanto al concetto di ricavo da annotare separatamente, si fa osservare che esso non
coincide con la definizione di cui all’art. 85 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Devono
essere, infatti, indicati distintamente, nel nuovo prospetto dedicato alle imprese
“multiattività” presente nei Modelli di studi di settore da allegare a UNICO 2014:
31
Studi di settore 2014
•
i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o
al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (rigo F01 Quadro contabile degli studi
di settore);
•
i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri
beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella
produzione (rigo F01);
•
gli altri proventi considerati ricavi, esclusi quelli di cui all’art. 85, comma 1, lett. f), del
D.P.R. n. 917/1986 (rigo F02 campo 1 meno rigo F02 campo 2);
•
le variazioni delle rimanenze relative ad opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale, al netto di quelle valutate al costo (data dalla differenza fra il rigo F07
campo 1 meno il rigo F07 campo 2 e il rigo F06 campo 1 meno il rigo F06 campo 2).
L’importo da indicare nel campo “Ricavi” corrisponde alla descrizione degli importi previsti
nei righi F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) – F07 (campo 2) ] – [F06
(campo 1) – F06 (campo 2)] del quadro F degli elementi contabili.
Il totale del prospetto
Ricavi
Imprese Multiattività
VA SPALMATO
32
s
Studi di settore 2014
IMPORTO DA INDICARE NEL CAMPO “RICAVI”:
righi F01 +
F02 (campo 1) –
F02 (campo 2) +
[F07 (campo 1) – F07 (campo 2) ] –
[F06 (campo 1 ) –
F06 (campo 2)]
______________________________________________
= RICAVI
2.7.
Cause di esclusione
Si evidenzia inoltre che tra le cause di esclusione dagli studi di settore è stato inserito il
codice “12” per evidenziare l’“inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli
studi di settore per il periodo di imposta 2013 prevista dal D.M. 11 febbraio 2008 e
successive modificazioni”. In tal caso va comunque compilato il Modello dati studi.
Tra le cause di inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore
per il periodo di imposta 2013 previste dal D.M. 11 febbraio 2008 e successive modificazioni
figura anche:
•
l’esercizio
di
più
attività
(con
obbligo
di
compilare
l’apposito
prospetto
“multiattività”).
CODICE 12 DI ESCLUSIONE
Per contribuenti multiattività
2.8.
Prospetto delle imprese multiattività
I soggetti, imprese multiattività, sono tenuti ad inviare il Modello relativo ai dati rilevanti ai
fini dello studio di settore, compilando l’apposito prospetto delle “Imprese multiattività”.
33
Studi di settore 2014
Il prospetto delle “Imprese multiattività” può comunque essere compilato anche se i ricavi
derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi. La
compilazione di tale prospetto, infatti, comporta effetti anche in merito al posizionamento di
alcuni indicatori di coerenza economica, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non
corretta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore.
In tale Modello (riferito al codice dell’attività prevalente), dovranno essere, comunque,
indicati i dati (contabili ed extracontabili) con riguardo all’intera attività d’impresa
esercitata.
Per le imprese che esercitano 2 o più attività d’impresa di cui almeno una soggetta agli studi
di settore
si dovranno annotare distintamente solo i ricavi relativi alle diverse attività
esercitate.
Il prospetto riporta i ricavi:
•
dell’attività prevalente soggetta a studio (Rigo 1);
•
delle attività non prevalenti soggette a studi di settore (Rigo 2);
•
delle altre attività soggette a studi (Rigo 3);
•
delle attività accessorie soggette a parametri (Rigo 4);
•
delle attività ad aggio o a ricavo fisso (Rigo 5).
Per il periodo di imposta 2013, come ripetuto più volte, il prospetto non deve essere
compilato qualora i ricavi delle attività accessorie siano pari o inferiori al 30%.
Al fine di verificare il superamento delle soglie il contribuente è tenuto all’annotazione separata
in contabilità o nei registri dei ricavi derivanti dalle diverse attività.
2.9.
Cosa si intende per attività prevalente
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 31/E/2008, si considera
“attività prevalente”, il complesso di attività considerate dal medesimo studio di settore, da
cui deriva la maggiore entità di ricavi in un periodo di imposta.
I contribuenti che esercitano più attività d’impresa devono, innanzitutto, valutare se due o
più delle attività esercitate sono comprese nello stesso studio di settore; in tale ipotesi,
ai fini della determinazione dell’attività prevalente, si
devono
sommare
i
ricavi
provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici d’attività, rientrano
nel campo di applicazione del medesimo studio di settore.
Lo stesso criterio vale, peraltro, anche nel caso in cui il contribuente svolga più attività di cui
alcune soggette alla disciplina dei parametri.
34
s
Studi di settore 2014
ATTIVITÀ PREVALENTE
Esempio 1
Attività esercitata
Studio applicabile
Ricavi conseguiti
Attività X
Studio A
100.000
20%
Attività Y
Studio A
200.000
40%
Attività Z
Studio B
200.000
40%
500.000
100%
Totale
Percentuale
60%
Il contribuente, valutato che i ricavi relativi alle attività rientranti nello studio A sono prevalenti,
applica e compila lo studio A, indicando in esso i dati contabili ed extracontabili riferiti a tutte le
attività (X, Y e Z).
Esempio 2
Come evidenziato in precedenza, il criterio della prevalenza dei ricavi risulta applicabile
anche nel caso in cui tra le diverse attività svolte ce ne sia una che risulti soggetta a
parametri. Vediamo l’esempio.
Attività esercitata
Studio applicabile
Ricavi conseguiti
Attività X
Studio A
200.000
20%
Attività Y
Studio A
550.000
55%
Attività Z
Parametri
250.000
25%
1.000.000
100%
Totale
Percentuale
75%
Anche nel caso in esame risulta applicabile lo studio A a tutte le attività (X, Y e Z).
Esempio 3
Nell’ipotesi in cui le attività appartengano a studi diversi si identificherà direttamente
l’attività prevalente, in quanto non sono presenti più attività nello stesso studio.
35
Studi di settore 2014
Attività esercitata
Studio applicabile
Ricavi conseguiti
Percentuale
Attività X
Studio A
300.000
20%
Attività Y
Studio B
750.000
Attività Z
Parametri
450.000
30%
1.500.000
100%
Totale
50%
Nel caso sopra esposto si applica lo studio B, in quanto l’attività Y è prevalente.
Esempio 4
Nell’ipotesi in cui l’attività prevalente sia soggetta ai parametri risulteranno applicabili i
parametri relativi a tale attività.
Attività esercitata
Studio applicabile
Ricavi conseguiti
Percentuale
Attività X
Studio A
200.000
40%
Attività Y
Studio B
800.000
10%
Attività Z
Parametri
1.000.000
Totale
2.000.000
50%
100%
Nel caso sopra esposto si applicano i parametri, in quanto l’attività Z è prevalente
Attività esercitata
Attività X
Attività Y
Attività Z
Studio applicabile
Studio A
Studio A
Studio B
Ricavi conseguiti
200.000
400.000
400.000
Percentuale
20%
40%
40%
Attività Prevalente 60%
36
s
Studi di settore 2014
Attività esercitata
Attività X
Attività Y
Attività Z
Studio applicabile
Studio A
Studio A
Parametri
Ricavi conseguiti
400.000
1.100.000
500.000
Percentuale
20%
55%
25%
Attività Prevalente 75%
Attività esercitata
Attività X
Attività Y
Attività Z
Studio applicabile
Studio A
Studio B
Parametri
Ricavi conseguiti
600.000
1.500.000
900.000
Percentuale
20%
50%
30%
Attività Prevalente
PRESENZA DI PIÙ ATTIVITÀ – RIEPILOGO DISCIPLINA
D’IMPOSTA 2013
Attività
Attività
prevalente
secondaria
PER IL PERIODO
Incidenza
attività
Compilazione di
secondaria
STUDI DI SETTORE ATTIVITA’
Studi di
Studi di
Maggiore
settore
settore
del 30%
PREVALENTE
Attenzione:
Deve essere compilato il quadro
“Imprese multiattività”
Studi di
Studi di
Inferiore
STUDI DI SETTORE ATTIVITA’
settore
settore
al 30%
PREVALENTE
Maggiore
STUDI DI SETTORE ATTIVITA’
del 30%
PREVALENTE
Studi di
settore
Parametri
37
Studi di settore 2014
Attenzione:
Deve essere compilato il quadro
“Imprese multiattività”
Studi di
settore
Parametri
Parametri
Parametri
Inferiore
STUDI DI SETTORE ATTIVITA’
al 30%
PREVALENTE
Studi di
Maggiore
settore
del 30%
Studi di
Inferiore
settore
al 30%
PARAMETRI
PARAMETRI
Ricavi rilevanti ai fini del calcolo dell’attività prevalente
I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività dell’impresa; i corrispettivi delle cessioni di materia prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o
prodotti per essere impiegati nella produzione; i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto i contributi
spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. Le variazioni delle rimanenze
relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale al netto di quelle valutate al costo.
Ricavi non rilevanti ai fini del calcolo dell’attività prevalente
I corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni al capitale di società ed enti
soggetti all’IRES che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Le indennità conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle
precedenti lettere, i corrispettivi delle cessione si strumenti finanziari similari alle azione
previsti dall’art. 44 del TUIR emessi da società ed enti soggetti all’IRES, che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni a altri titoli in serie o di
massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
38
s
Studi di settore 2014
2.10.
Ricavi rilevanti da aggi
Secondo quanto chiarito nella Circolare n. 31/E/2008, ai fini della verifica della quota del
30% devono essere inclusi i ricavi relativi alle attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi,
considerati per l’entità dell’aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al
fornitore dei beni.
Le attività soggette ad aggio o ricavo fisso, fatte salve le ipotesi, come riportato nel
paragrafo “Regole particolari”, dell’esercizio delle stesse nell’ambito degli studi di settore
VM80U (commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione), VM13U (commercio al
dettaglio di giornali e riviste) e VM85U (commercio al dettaglio di generi di monopolio)
costituiscono “una attività a se stante” per la quale va verificato, considerando anche le altre
attività non prevalenti esercitate, il superamento della soglia del 30%.
Il prospetto imprese multiattività deve essere compilato anche quando l’impresa esercita
due o più attività d’impresa non comprese nello stesso studio di settore, se l’ammontare dei
ricavi dichiarati relativi alle attività non comprese nello studio di settore applicato, relativo
all’attività prevalente, supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati.
Per la verifica di questa percentuale devono includersi i ricavi relativi alle attività dalle
quali derivano aggi o ricavi fissi, considerati per l’entità dell’aggio percepito e del ricavo al
netto del prezzo corrisposto ai fornitori.
Ricavi da cui derivino aggi o ricavi fissi
Come rilevato dalle istruzioni degli studi di settore, si tratta di:
•
aggi conseguiti da rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche
assicurative e valori similari;
•
ricavi derivanti:
−
dalla gestione di ricevitorie, totocalcio, totogol, totip, totosei;
−
dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi
pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
−
dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
•
ricavi conseguiti per la vendita di carburanti;
• ricavi conseguiti dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici,
anche su supporti audio videomagnetici.
39
Studi di settore 2014
2.11.
Regole particolari
Le istruzioni ministeriali e la C.M. n. 31/E/2008 hanno precisato che le attività in cui gli aggi
e ricavi fissi sono direttamente afferenti all’attività svolta, precisamente quelle comprese
negli studi:
•
VM80U: vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione;
•
VM13U: commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
•
VM85U: commercio al dettaglio di prodotti del tabacco,
non devono essere separatamente indicati nell’apposito riquadro, ma devono, invece, essere
considerati ricavi in senso stretto e aggiunti a quelli relativi alle attività prevalenti o
secondarie esercitate dal contribuente.
In questi casi, pertanto, le istruzioni al Modello prevedono che gli aggi e i ricavi fissi,
derivanti dalle attività incluse nei predetti studi, devono essere inclusi tra i “Ricavi” (rigo
F08) del Quadro F dei dati contabili, ma non devono essere indicati nel rigo 5 del prospetto
di composizione dei ricavi “Imprese multiattività”.
In sostanza, per queste specifiche attività caratterizzate contemporaneamente e tipicamente
da “ricavi ordinari” e da “ricavi da aggio”, non occorre separare le due tipologie di ricavi
(ordinari e da aggio), ma entrambi confluiscono nel rigo 1 del prospetto “Imprese Multiattività”.
2.12.
Commercio al dettaglio di giornali
VM13U (commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici)
Il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello Studio di settore
VM13U deve essere compilato con riferimento al periodo d’imposta 2013 e deve essere
utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di: “Commercio al dettaglio
di giornali, riviste e periodici”- 47.62.10.
La regola
I soggetti che esercitano come attività prevalente quella di “Commercio al dettaglio di
giornali, riviste e periodici”, compresa nello studio di settore VM13U e, congiuntamente ad
essa, esercitano in via complementare una o più attività soggette a studi di settore, non
dovranno compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività.
40
s
Studi di settore 2014
Attività “prevalente”: giornali, riviste e periodici
NO
+
Compilazione
Altre attività soggette a studi
Prospetto
(anche se superiori al 30%)
“Imprese multiattività”
Si precisa che, nel caso in cui vengano esercitate, con una percentuale di ricavi superiore al
30%, attività soggette a parametri, nel rigo 1 del prospetto in esame dovrà essere indicato
l’ammontare complessivo dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto dello
studio VM13U e delle sole eventuali attività complementari soggette a studi.
Attività “prevalente”: giornali, riviste e periodici
SI
+
Compilazione
Altre attività soggette a parametri
Prospetto
(superiori al 30%)
“Imprese multiattività”
In sostanza, in questo studio di settore non si compila il prospetto imprese multiattività a
condizione che le attività non prevalenti siano soggette a studi di settore.
Qualora debba essere compilato il prospetto anzidetto, ad esempio, perché una attività non
prevalente è soggetta a parametri:
•
gli aggi ed i ricavi fissi derivanti dalla vendita dei giornali, riviste e periodici, devono
essere inclusi tra i ricavi (rigo 1 del prospetto) e non devono essere indicati nel rigo 5
del prospetto stesso;
•
i ricavi derivanti dalle eventuali attività non prevalenti soggette a studi di settore
devono essere anche essi ricompresi tra i ricavi (rigo 1 del prospetto);
•
i ricavi derivanti dalle eventuali attività non prevalenti soggette a parametri devono
essere esposti tra i ricavi delle Altre attività non soggette a studi (rigo 4 del
prospetto).
“AGGI” DA VENDITA GIORNALI
SI
NO
41
Studi di settore 2014
SI
2.13.
Commercio al dettaglio di generi di monopolio
VM85U (commercio al dettaglio di generi di monopolio)
Il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello Studio di settore
VM85U deve essere compilato con riferimento al periodo d’imposta 2013 e deve essere
utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di: “Commercio al dettaglio
di generi di monopolio (tabaccheria) “- 47.26.00.
Tale studio si applica anche ai contribuenti che, unitamente all’attività di commercio al
dettaglio di generi di monopolio, svolgono attività di ricevitoria del lotto, superenalotto,
totocalcio, ecc. 92.00.01.
Lo studio si applica, inoltre, anche nel caso in cui i ricavi derivanti dall’attività di ricevitoria
siano prevalenti rispetto ai ricavi derivanti dall’attività di commercio di generi di monopolio
– Cod. att. 92.00.01.
Qualora debba essere compilato il prospetto Imprese multiattività, ad esempio perché è
esercitata una attività non prevalente soggetta a studi di settore:
•
gli aggi derivanti dalla vendita di tabacchi devono essere inclusi tra i Ricavi (rigo 1
del prospetto) e non devono essere indicati nel rigo 5 dello stesso;
•
i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti soggette a studi di settore devono
essere indicati tra i ricavi (rigo 2 del prospetto) in corrispondenza del relativo codice
studio.
“AGGI” DA TABACCHI
SI
NO
42
s
Studi di settore 2014
SI
I soggetti che esercitano come attività quella di “Commercio al dettaglio di generi di monopolio
(tabaccherie)” – 47.26.00 ed esclusivamente l’attività di “Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto,
Totocalcio eccetera” 92.00.01 non dovranno compilare il prospetto relativo alle imprese
multiattività. Si evidenzia che, nel caso in cui vengano esercitate, con una percentuale di ricavi
superiore al 30%, altre attività diverse da quelle sopra elencate (Ricevitorie del lotto, super
enalotto, ecc.), nel rigo 1 del prospetto in esame dovrà essere indicato l’ammontare complessivo
dei ricavi derivanti dallo svolgimento della attività oggetto dello studio VM85U e dell’ attività
complementare contraddistinta dal codice ATECO 2007: 92.00.01.
Lo studio VM85U, si applica, inoltre, nel caso in cui i ricavi derivanti dall’attività di ricevitoria
siano prevalenti rispetto ai ricavi derivanti dall’attività di commercio al dettaglio di generi di
monopolio (tabaccherie).
2.14.
Commercio al dettaglio di carburanti
VM80U (commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione)
Il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore
VM80U deve essere compilato con riferimento al periodo d’imposta 2013 e deve essere
utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di: “Commercio al dettaglio
di carburante per autotrazione” – 47.30.00.
Per tale studio di settore, qualora debba essere compilato il riquadro “Imprese multiattività”,
ad esempio perché è esercitata una attività non prevalente soggetta a studi di settore:
•
gli aggi derivanti dalla vendita di carburanti devono essere inclusi tra i ricavi (rigo 1
del prospetto) e non devono essere indicati nel rigo 5 dello stesso;
43
Studi di settore 2014
•
i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti soggette a studi di settore devono
essere esposti tra i ricavi (rigo 2 del prospetto), in corrispondenza del relativo codice
studio.
Se l’impresa esercita una delle attività rientranti nei seguenti studi di settore [(caratterizzati da
vendita con aggi o ricavi fissi) VM80U (Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione),
VM13U (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici) o VM85U (Commercio al
dettaglio di prodotti del tabacco)], gli aggi e i ricavi fissi, derivanti dalle attività incluse nei
predetti studi, devono essere inclusi tra i “Ricavi” e non devono essere indicati nel rigo 5 del
prospetto.
2.15.
Particolarità: ristoranti e bar
Particolarità nella particolarità è quella che riguarda gli studi di settore:
•
WG37U (Bar e caffè);
•
VG36U (Ristoranti, trattorie, pizzerie).
Ma cerchiamo di capire il perché attraverso l’esame dei due studi citati.
Bar caffè e gelaterie
WG37U (bar caffè e gelaterie)
Il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di
settore WG37U deve essere compilato con riferimento al periodo d’imposta 2013 e deve
essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito
elencate:
•
“Gelaterie e pasticcerie” – 56.10.30;
•
“Gelaterie e pasticcerie ambulanti” – 56.10.41;
•
“Bar e altri esercizi simili senza cucina” – 56.30.00.
Tale studio si applica anche se i ricavi provenienti dalla vendita di beni soggetti ad aggio o
ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di
giornali, libri e periodici, dalla rivendita di carburanti, nonché dalla cessione di generi di
monopolio, risultano prevalenti.
Qualora, invece, gli aggi o ricavi fissi derivino da:
44
•
vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, libri e periodici;
•
rivendita di carburanti; nonché,
•
cessione di generi di monopolio,
s
Studi di settore 2014
la gestione del prospetto si rende obbligatoria, con l’indicazione, se non prevalenti nel rigo
5.
Ristoranti, trattorie e pizzerie
VG36U (ristoranti, trattorie e pizzerie)
Tale studio di settore, come già anticipato, si applica anche se i ricavi provenienti dalla
vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla
vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, libri e periodici, dalla rivendita di
carburanti, nonché dalla cessione di generi di monopolio, risultano prevalenti.
La regola in sintesi
In sostanza, bar (WG37U) e ristoranti (VG36U) devono tenere il seguente comportamento:
•
applicano i citati studi anche se i ricavi provenienti dalla cessione di beni soggetti ad
aggio o ricavo fisso (tipici di queste attività) risultano prevalenti;
•
non applicano i predetti studi nel caso in cui i ricavi prevalenti derivino da ricavi fissi
“non tipici” dell’attività, vale a dire quelli concernenti:
•
la vendita in base a contratti estimatori, di giornali, libri e periodici, anche su
supporto audiovideomagnetico;
•
la rivendita di carburante; nonché,
•
la cessione di generi di monopolio.
Le attività soggette ad aggio o ricavo fisso da considerarsi “tipiche” (termine strano) per bar
e ristoranti, si possono ricavare per differenza: ossia, sono “tipiche” tutte le attività soggette
ad aggio o ricavo fisso ad eccezione di quelle relative:
•
a
contratti
estimatori,
di
giornali,
libri
e
periodici,
anche
su
supporto
audiovideomagnetico (Studio VM13U);
•
alla rivendita di carburante (studio VM80U);
•
alla cessione di generi di monopolio (studio VM85U).
Quindi, quando sono coinvolte queste due attività, al fine di meglio comprendere quale
studio applicare, occorre mettere a confronto:
•
i ricavi fissi al netto del prezzo corrisposto, concernenti la vendita di giornali,
carburanti e tabacchi;
•
i restanti ricavi (compresi i ricavi “aggio” tipici dell’attività), e calcolare quali siano i
prevalenti.
45
Studi di settore 2014
TIPO ATTIVITÀ
Attività
esercitata
esclusiva
ESEMPIO
OBBLIGO
DEI CONTRIBUENTI
Commercio al dettaglio di
Si applica studio VM13U
giornali 100% (VM13U)
Commercio al dettaglio di
Si applica studio VM85U
RICAG tabacchi 100% (VM85U)
in
via
Commercio al dettaglio di
Si applica studio VM80U
carburanti 100% (VM80U)
Commercio al dettaglio
di giornali prevalente
+
Altre attività soggette a
studi
Commercio al dettaglio
di
giornali
non
prevalente
+
Altre attività soggette a
studi
Commercio al dettaglio
di
giornali
non
prevalente
+
Altre attività soggette a
studi
+
Commercio al dettaglio
di tabacchi
Commercio al dettaglio
di
giornali
non
prevalente
+
Altre attività soggette a
studi
+
Commercio al dettaglio
di tabacchi
+
Commercio al dettaglio
di carburanti
Gli aggi e i proventi delle
attività ad aggio (giornali,
tabacchi, carburanti, ecc.)
sono indicati nel rigo F08
•
•
•
Giornali aggi 60%
Alimentari ricavi 20%
Cartoleria ricavi 20%
Si applica studio VM13U
Gli aggi e i proventi delle
attività ad aggio (giornali e
altre attività) sono indicati nel
rigo F08. Non va compilato il
prospetto multiattività
•
•
•
Giornali aggi 35%
Alimentari ricavi 55%
Cartoleria ricavi 10%
Si applica studio di settore
degli
alimentari,
compilando il prospetto
multiattività
Gli aggi dei giornali sono
indicati al rigo F08 e nel
prospetto multiattività sono
riportati al rigo 5
•
•
•
•
Profumeria ricavi al 40%
Giornali aggi 25%
Tabacchi aggi 25%
Cartoleria ricavi 10%
Si applica studio di settore
della
profumeria,
compilando il prospetto
multiattività (profumeria,
cartoleria, nonché giornali
e tabacchi)
Gli aggi di tabacchi e giornali
sono indicati al rigo F08 e nel
prospetto
multiattività
in
corrispondenza del rigo 5
Profumeria ricavi 35%
Giornali aggi 10%
Tabacchi aggi 25%
Carburanti aggi 30%
Si applica studio di settore
della
profumeria,
compilando il prospetto
multiattività (profumeria,
cartoleria,
nonché
giornali,
tabacchi
e
carburanti)
Gli aggi di giornali, tabacchi e
carburanti, sono indicati al
rigo F08 e nel prospetto
multiattività sono riportati al
rigo 5
•
•
•
•
•
•
Bar ricavi 75%
Schede
e
ricariche
Bar
Si applica studio di settore
telefoniche aggi 25%
+
WG37U (bar, caffè e
oppure
Vendita
schede
e
gelaterie)
• Bar ricavi 30%
ricariche telefoniche
• Schede
e
ricariche
telefoniche aggi 70%
Bar
Si applica studio di settore
• Bar ricariche 30%
+
VM85U (comm. generi di
Commercio al dettaglio • Tabacchi e ricevitoria monopolio), compilando il
di
tabacchi
con
prospetto
multiattività
aggi 70%
ricevitoria
(tabacchi e bar)
46
ADEMPIMENTO
PER LA
NEUTRALIZZAZIONE
Gli aggi di schede e ricariche
sono indicati nel rigo F08; non
si compila il prospetto
multiattività
Gli aggi sono indicati al rigo
F08
e
nel
prospetto
multiattività
in
corrispondenza dello studio
VM85U (prevalente)
s
Studi di settore 2014
ESEMPIO
OBBLIGO
DEI CONTRIBUENTI
ADEMPIMENTO
PER LA
NEUTRALIZZAZIONE
•
•
•
•
Bar ricavi 35%
Giornali aggi 25%
Tabacchi aggi 10%
Carburanti aggi 30%
Si applica studio di settore
WG37U, compilando il
prospetto
multiattività
(bar e aggi)
Gli aggi sono indicati al rigo
F08
e
nel
prospetto
multiattività
in
corrispondenza del rigo 5
•
•
•
Ristorante ricavi 35%
Bar ricavi 25%
Tabacchi aggi 40%
Si applica studio di settore
VG36U,
(ristorante)
compilando il prospetto
multiattività (ristorante e
aggi)
Gli aggi sono indicati al rigo
F08
e
nel
prospetto
multiattività
in
corrispondenza del rigo 5
TIPO ATTIVITÀ
Commercio al dettaglio
di
giornali
non
prevalente
+
Bar
+
Commercio al dettaglio
di tabacchi
+
Commercio al dettaglio
di carburanti
Bar
+
Ristorante
+
Commercio al dettaglio
di tabacchi
2.16.
Compilazione del quadro F in presenza di attività soggette ad aggio
Relativamente alle attività soggette ad aggio riteniamo utile evidenziare come deve
avvenire la compilazione del quadro “F (Dati contabili)” dello studio di settore. Partendo da
tutto quanto sopra esposto si sottolinea che:
•
al rigo F08 va indicato l’importo degli aggi o dei ricavi al lordo del prezzo corrisposto
al fornitore, ovvero, al netto a seconda che ci si trovi in regime di contabilità
ordinaria o semplificata;
•
ai righi F12 e F13 non deve essere ricompreso il valore delle esistenze iniziali (che, in
caso di contabilità ordinaria, vanno indicate al rigo F09) e delle Rimanenze Finali
(che, in caso di contabilità ordinaria, vanno indicate a rigo F10) relativo alle attività
soggette ad aggio;
•
al rigo F14 non deve essere ricompreso il costo degli acquisti relativo alle attività
soggette ad aggio (che, in caso di contabilità ordinaria, vanno indicate a rigo F11);
•
nel rigo F01 vanno indicati solo i ricavi dell’attività prevalente (non ad aggio o ricavo
fisso).
47
Studi di settore 2014
2.17.
Eccezione alla multiattività: attività complementari
Come fin qui argomentato quando sono esercitate due o più attività, contraddistinte da
codici attività non rientranti nello stesso studio di settore, si è in presenza di una impresa
multiattività.
Tuttavia vi possono essere alcune situazioni che, pur basate sull’esercizio di più attività, non
configurano comunque ipotesi di impresa multiattività.
In sostanza, ci sono alcune ipotesi in cui il contribuente esercita più attività, ma per esse non
trova applicazione la disciplina dettata per i soggetti “multiattività”.
Specifiche attività, infatti, risultano appositamente ricompresse nello studio di settore
dell’attività prevalente e, quindi, dello studio applicabile, in quanto ad esse complementari.
Si evidenzia, al fine di una immediata comprensione, che una attività si definisce
complementare quando è esercitata, in via non prevalente, con una attività prevalente che
l’attrae nel proprio studio di settore.
In tal caso, infatti, lo studio utilizzato per lo studio di settore prevalente è elaborato in maniera
tale da ricomprendere le attività complementari da esso individuate in modo che tutte le
attività esercitate risultino come una unica attività.
Tali situazioni specifiche sono state, per espressa previsione normativa, indicate nelle
istruzioni relative agli studi di settore interessati. Di seguito, in forma tabellare, si riportano
gli studi di settore che individuano ipotesi di complementarità.
48
s
Studi di settore 2014
STUDI DI SETTORE CON ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
STUDIO
DESCRIZIONE
I contribuenti che esercitano, come attività prevalente, una o più attività comprese nello studio di
settore WG37U ed esercitano anche in via complementare esclusivamente una o più attività tra
quelle di seguito elencate:
• Ristorazione con somministrazione (codice attività 56.10.11);
WG37U
(gelaterie e
• Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (codice 56.10.20);
pasticcerie, anche • Ristorazione ambulante (codice 56.10.42),
ambulanti, bar e non devono compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività.
altri esercizi simili
senza cucina)
Lo studio si applica anche se i ricavi derivanti da cessioni di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso,
ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, libri e
periodici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio, risultano
prevalenti.
VM85U
(commercio al
dettaglio di generi
di monopolio)
I contribuenti che esercitano come attività quella di “Commercio al dettaglio di monopolio
(tabaccherie)”, con codice attività 47.26.00, ed esclusivamente l’attività complementare di
“Ricevitorie del Lotto, Super Enalotto, Totocalcio eccetera”, con codice attività 92.00.01, non
devono compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività.
Si noti che tale regola si applica anche nell’ipotesi in cui l’attività di ricevitoria sia prevalente
rispetto a quella di commercio al dettaglio di tabacchi.
I soggetti che esercitano come attività prevalente una o più attività comprese nello studio di
settore WD12U e, congiuntamente ad esse, esercitano in via complementare esclusivamente una
o più attività tra quelle di seguito elencate:
• “Supermercati” (codice attività 47.11.20);
• “Discount di alimenti” (codice attività 47.11.30);
WD12U
• “Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari” (codice attività 47.21.40);
(produzione di
• “Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata” (codice attività 47.21.02);
prodotti di
panetteria,
• “Commercio al dettaglio di bevande” (codice attività 47.25.00);
commercio al
• “Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari” (codice attività 47.29.10);
dettaglio di pane) • “Commercio al dettaglio di caffè torrefatto” (codice attività 47.29.20);
• “Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici” (codice attività 47.29.30);
• “Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca” (codice attività
47.29.90),
non devono compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività.
VG60U
(gestione di
stabilimenti
balneari:
marittimi, lacuali
e fluviali)
I soggetti che esercitano l’attività di “Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali”
– codice attività 93.29.20 e, congiuntamente ad essa, esercitano esclusivamente una o più attività
tra quelle di seguito elencate:
• “Ristorazione con somministrazione” (codice attività 56.10.11);
• “Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto” (codice attività
56.10.20);
• “Gelaterie e pasticcerie” (codice attività 56.10.30);
• “Gelaterie e pasticcerie ambulanti” (codice attività 56.10.41);
• “Ristorazione ambulante” (codice attività 56.10.42);
• “Bar e altri esercizi simili” (codice attività 56.30.00),
non devono compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività.
Si noti che i titolari di concessione per l’esercizio di attività degli stabilimenti balneari sono tenuti
ad applicare lo studio VG60U anche se la relativa attività non è prevalente, nell’ambito della
medesima unità produttiva.
49
Studi di settore 2014
STUDI DI SETTORE CON ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
STUDIO
DESCRIZIONE
WG44U
(alberghi, affitto
camere per brevi
periodi, case ed
appartamenti per
vacanze, alloggi
per studenti)
I contribuenti che esercitano come attività prevalente quella ricompressa nello studio di settore
WG44U e congiuntamente ad essa esercitano in via complementare esclusivamente una o più
attività tra quelle di seguito elencate:
• “Ristorazione con somministrazione” (codice attività 56.10.11);
• “Gelaterie e pasticcerie” (codice attività 56.10.30);
• “Bar e altri esercizi simili senza cucina” (codice attività 56.30.00),
non devono compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività.
VG36U
(ristoranti,
trattorie, pizzerie)
I contribuenti che esercitano come attività prevalente quella ricompressa nello studio di settore
VG36U e congiuntamente ad essa esercitano in via complementare una o più attività tra quelle di
seguito elencate:
• “Gelaterie e pasticcerie” (codice attività 56.10.30);
• “Gelaterie e pasticcerie ambulanti” (codice attività 56.10.41);
• “Bar e altri esercizi simili senza cucina” (codice attività 56.30.00),
non devono compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività.
Lo studio si applica anche se i ricavi derivanti da cessioni di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso,
ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, libri e
periodici, dalla rivendita di carburanti, nonché dalla cessione di generi di monopolio, risultano
prevalenti.
VM13U
(commercio al
dettaglio di
giornali, riviste e
periodici)
I contribuenti che esercitano come attività prevalente quella ricompressa nello studio di settore
VM13U e congiuntamente ad essa esercitano in via complementare una o più attività soggette a
studi di settore non devono compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività.
Nelle specifiche ipotesi sopra riportate, dunque, la complementarità fa sì che non si
configuri una ipotesi di multiattività.
Pertanto:
•
le attività complementari devono essere ricompresse nello studio di settore
dell’attività prevalente;
•
se vengono esercitate solo l’attività prevalente e quelle complementari non deve
essere compilato il prospetto relativo alle imprese multiattività;
•
in presenza di sole attività complementari lo studio di settore è sempre utilizzabile ai
fini dell’accertamento.
2.18.
Casi pratici
Ricavi derivanti da aggi
Una impresa esercita le seguenti attività:
50
Commercio tabacchi
Studio VM85U
Ricavi lordi 300.000
Commercio al
Studio WM01U
Ricavi 100.000
Aggi (10%) 30.000
s
Studi di settore 2014
dettaglio di alimenti
L’impresa deve compilare il solo studio WM01U, poiché considerando i ricavi netti dello
studio VM85U risulta prevalente l’attività di commercio di alimenti. L’impresa deve, inoltre,
compilare il prospetto imprese multiattività, indicando nel rigo 5 gli aggi conseguiti (30.000).
Lo stesso importo di 30.000 euro, relativo agli aggi dei tabacchi, andrà indicato nella sezione
riservata ai dati contabili, rigo F08 del Modello WM01U, mentre al rigo F01 andranno riportati i
soli ricavi derivanti dalla vendita dei beni alimentari.
STUDIO DI SETTORE VM13U
Un’impresa esercita l’attività relativa allo studio di settore VM13U con i seguenti ricavi e
aggi:
Ricavi ordinari (attività soggetta a
40.000
40%
Aggi (da giornali)
60.000
60%
Ricavi totali
100.000
100%
studi)
In tal caso, pur se esistono ricavi da attività non soggette ad aggi, ma soggette a studi, si applica
lo studio di settore VM13U (i cui risultati possono essere utilizzati direttamente ai fini
dell’accertamento) e non deve essere compilato il prospetto “Imprese multiattività” presente nel
Modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Ciò in quanto i ricavi
relativi all’attività a ricavo fisso costituiscono ricavi soggetti a studio di settore e, quindi,
rientranti nello studio VM13U.
STUDIO DI SETTORE VM85U
Un’impresa esercita l’attività relativa allo studio di settore VM85U con i seguenti ricavi e
aggi:
Aggi da ricevitorie
40.000
40%
Aggi da vendita di tabacchi
60.000
60%
Ricavi totali
100.000
100%
In tal caso, si applica lo studio di settore VM85U (i cui risultati possono essere utilizzati
direttamente ai fini dell’accertamento) e non deve essere compilato il prospetto “Imprese
51
Studi di settore 2014
multiattività” presente nel Modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore.
Nel rigo ricavi dovrà essere indicato il totale dell’importo: 100.000.
STUDIO DI SETTORE VM80U
Un’impresa esercita l’attività relativa allo studio di settore VM80U con i seguenti ricavi e
aggi:
Aggi da vendita di carburante
60.000
60%
Ricavi da vendita pezzi di ricambio auto
40.000
40%
Ricavi totali
100.000
100%
In tal caso, si applica lo studio di settore VM80U (i cui risultati possono essere utilizzati
direttamente ai fini dell’accertamento) indicando:
•
60.000 euro nel rigo 1 del prospetto multiattività;
•
40.000 euro nel rigo 2 del prospetto multiattività.
•
STUDIO DI SETTORE WG37U.
Un’impresa esercita le seguenti attività:
Attività
Studio
Ricavi
Percentuale
Bar
WG37U
30.000
29%
Aggi
40.000
38%
Altra attività
Parametri
25.000
23%
Altra attività
Vendita di tabacchi
10.000
10%
105.000
100%
Ricariche
telefoniche e
67%
Ricevitoria
Totale
In tal caso, si applica lo studio WG37U, in quanto l’attività di bar, che include anche la
vendita di ricariche telefoniche, è l’attività prevalente (67% dei ricavi) e si dovrà compilare
anche il prospetto “Imprese multiattività”, dove si dovranno indicare:
52
•
nel rigo 1, i ricavi pari a 70.000 (30.000+40.000);
•
nel rigo 4 i ricavi per 25.000;
•
nel rigo 5 gli aggi per 10.000.
s
Studi di settore 2014
I risultati derivanti dall’applicazione dello studio di settore non potranno essere utilizzati
direttamente ai fini dell’accertamento in quanto i ricavi delle attività “non prevalenti”
superano il 30% del totale dei ricavi.
Esempio
Attività di Bar e Tabacchi
Ricavi tipici da studio WG37U
Altri ricavi non tipici dello studio VM85U
(Bar e caffè)
(Monopolio)
•
Aggio tabacchi: 30.200,00
•
Bar: 20.500,00
•
Aggio valori bollati: 750,00
•
Ricavi fisso schede telefoniche: 2.100,00
•
Aggio giochi di abilità, Sisal, Lotto:
•
Ricavi fisso biglietti bus: 1.050,00
42.100,00
Totale: 23.650,00 (secondaria)
Totale: 73.050,00 (prevalente)
•
COMPILAZIONE DEL QUADRO F IN PRESENZA DI AGGIO
Una tabaccheria ha acquistato nel corso del 2013 tabacchi per un totale di 90.000 euro.
Per la vendita di tali beni alla tabaccheria è riconosciuto un aggio pari a 9.000 euro.
La compilazione del quadro F dovrà avvenire indicando esclusivamente l’importo dell’aggio
riconosciuto, senza indicare i costi sostenuti per l’acquisto dei tabacchi o le somme
incassate per la vendita di tali beni.
53
Studi di settore 2014
•
PROSPETTO MULTIATTIVITÀ
Esempio 1
Si consideri un’impresa che eserciti le seguenti attività:
•
X (studio VG75U) ricavi 535.600 euro (52%);
•
Y (studio VM11U) ricavi 350.200 euro (34%);
•
Z (studio VG69U) ricavi 144.200 euro (14%);
•
Totale ricavi 1.030.000 euro.
Il riquadro degli studi relativo alle imprese “multiattività” si compila nel seguente
modo:
Esempio 2
Si consideri un’impresa che eserciti le seguenti attività:
•
X (studio VG75U) ricavi 834.300 euro (81%);
•
Y (studio VM11U) ricavi 123.600 euro (12%);
•
Z (studio VG69U) ricavi 72.100 euro (7%);
•
Totale ricavi 1.030.000 euro.
Il prospetto degli studi relativo alle imprese “multiattività” non deve essere
compilato in quanto i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono inferiori al
30%.
54
s
Studi di settore 2014
Esempio 3
Si consideri un’impresa che eserciti le seguenti attività:
•
X (studio VG75U) ricavi 360.000 euro (30%);
•
Y (studio VG75U) ricavi 300.000 euro (25%);
•
Z (studio VG69U) ricavi 540.000 euro (45%);
•
Totale ricavi 1.200.000 euro.
Il riquadro degli studi relativo alle imprese “multiattività” si compila nel seguente
modo:
•
Solo nel secondo esempio, lo studio di settore potrà essere utilizzato come specifico
strumento di accertamento nei confronti del contribuente.
•
IMPRESE CON RICAVI DERIVANTI DA AGGI O RICAVI FISSI
Esempio 1
Si consideri un’impresa esercente un’attività rientrante nello studio di settore WM01U che
consegua:
•
ricavi ordinari pari a 550.000 euro (55%);
•
aggi e ricavi fissi pari a 450.000 euro (45%);
•
Totale ricavi 1.000.000 euro.
Il riquadro degli studi relativo alle imprese “multiattività” si compila nel seguente modo:
Lo studio di settore non può essere utilizzato ai fini dell’accertamento.
55
Studi di settore 2014
Esempio 2
Si consideri un’impresa esercente un’attività rientrante nello studio di settore VM85U
(commercio al dettaglio di generi di monopolio) che consegua:
•
ricavi ordinari pari a 300.000 euro (60%);
•
aggi e ricavi fissi derivanti dalla cessione di prodotti del tabacco pari a 200.000 euro
(40%);
•
Totale ricavi 500.000 euro.
•
Il riquadro degli studi relativo alle imprese multiattività non deve essere compilato in
quanto gli aggi e ricavi fissi, sono considerati, in questo caso, ricavi ordinari e si
aggiungono agli 300.000 euro di ricavi ordinari del presente esempio. Lo studio può
essere utilizzato ai fini dell’accertamento.
56
s
Studi di settore 2014
CAPITOLO 3 - I CORRETTIVI ANTICRISI
3.1. Premessa
Con il D.M. 2 maggio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2014 è stata prevista
la metodologia utilizzata, in relazione al solo periodo d’imposta 2013, per la revisione
congiunturale speciale degli studi di settore ed i relativi interventi correttivi, al fine di tener
conto degli effetti della crisi economica e dei mercati a norma dell’art. 8 del D.L. 29
novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Al fine di ottenere un quadro di riferimento della situazione economico-congiunturale che
ha caratterizzato il 2013, è stata svolta un’attività preliminare di individuazione ed
acquisizione di fonti informative per integrare quelle disponibili, presenti nella Banca dati
degli studi di settore.
Il quadro macroeconomico, settoriale e territoriale, è analizzato sulla base delle
pubblicazioni e delle informazioni rese disponibili da:
•
Banca d’Italia;
•
Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
•
Prometeia;
•
Ministero dello Sviluppo Economico.
Per aggiornare al periodo d’imposta 2013 i trend economici dei singoli modelli organizzativi
(cluster), anche in relazione al territorio, le informazioni contenute nella Banca dati degli
studi di settore (ultima annualità disponibile il 2012) sono state proiettate al 2013 sulla base
delle previsioni contenute nell’ “Analisi dei macrosettori” Prometeia, dei dati relativi alle
comunicazioni annuali IVA 2014 e di quelli delle dichiarazioni annuali IVA 2014, presentate
entro il mese di febbraio.
Sulla base delle analisi svolte sulle fonti informative suddette e delle valutazioni degli
osservatori regionali per gli studi di settore, sono state apportate opportune modifiche
all’analisi di normalità economica e sono stati introdotti specifici correttivi, da applicare ai
risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore che tengono conto di alcune
grandezze e variabili economiche e delle relative relazioni, modificate a seguito della crisi
economica verificatasi nel corso del 2013, tra cui:
•
le contrazioni più significative dei margini e delle redditività;
•
il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari;
•
le riduzioni delle tariffe per le prestazioni professionali;
57
Studi di settore 2014
•
l’aumento del costo del carburante;
•
gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell’ambito dei diversi settori, anche
in relazione al territorio;
•
la ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di lavoro
autonomo a fronte delle prestazioni rese.
Infine sono state acquisite per il tramite delle organizzazioni di categoria, informazioni di
natura strutturale e contabile relativamente a un significativo campione di oltre 100.000
soggetti al fine di poter riscontrare, su casi concreti riferiti al periodo d’imposta 2013, il
grado di significatività degli interventi delineati.
•
Nel D.M. 2 maggio 2014 per “ricavi/compensi ai fini della congruità” si fa riferimento
a quanto previsto dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore.
•
3.2. Interventi relativi alla analisi dei normalità economica
Gli interventi relativi all’analisi di normalità economica riguardano l’indicatore “durata delle
scorte” e si applicano ai soggetti che presentano contemporaneamente le seguenti
condizioni:
•
riduzione dei ricavi, dichiarati ai fini delle congruità, nel periodo d’imposta 2013,
rispetto a quello del 2012;
•
situazione di coerenza delle esistenze iniziali.
L’indicatore “durata delle scorte” è stato elaborato ai sensi dell’art. 10-bis della
legge n. 146/1998.
Il soggetto viene ritenuto coerente rispetto alle esistenze iniziali quando:
Dove: Esistenze iniziali = esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e
sussidiarie, semilavorati, ai servizi non di durata ultrannuale e alle opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR (escluse esistenze iniziali relative
a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso);
CVPROD = Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati, e merci (esclusi
58
s
Studi di settore 2014
quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costo per la produzione di servizi
+ esistenze iniziali – Rimanenze finali;
Esistenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e
sussidiarie, semilavorati, ai servizi non di durata ultrannuale e alle opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR (escluse le rimanenze finali
relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso);
SogliaMax è la soglia massima di normalità economica dell’indicatore “Durata delle scorte”.
Per gli studi di settore evoluti nel 2013 il calcolo del CVPROD tiene conto anche delle
variabili Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) relativi a
Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti e beni distrutti o sottratti
relativi a Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui
all’art. 93, comma 5, del TUIR.
Con riferimento all’indicatore “Durata delle scorte” la soglia massima di normalità
economica viene elevata in modo da tener conto dell’incremento delle rimanenze finali
riconducibile alla crisi economica (merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione
delle vendite).
L’ammontare dell’incremento delle rimanenze finali
riconducibili alla crisi
economica (RFcrisi) è pari a:
Dove:
Ricarico_2013 è pari al valore massimo tra 1 e (ricavi_2013 / CVPROD_2013, se
CVOPROD_2013 è positivo, altrimenti Ricarico_2013 è pari a 9999999999999999;
CVPROD_2013 = costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
(esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) + costo per la produzione di servizi è
esistenze iniziali – rimanenze finali.
Per gli studi di settore evoluti nel 2013 il calcolo del CVPROD tiene conto anche delle
variabili Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) relativi a
59
Studi di settore 2014
materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti e Beni e Beni distrutti o
sottratti relativi ad esistenze iniziali r relative ad opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR.
L’ammontare delle rimanenze finali riconducibili alla crisi economica (RFcrisi) non può
superare la differenza tra le Rimanenze finali e le Esistenze iniziali.
La soglia massima di normalità economica dell’indicatore “Durata delle scorte” (SogliaMax)
viene sostituita, per i soggetti con CVPROD positivo (maggiore di zero), dalla nuova soglia di
normalità (NewSogliaMax), calcolata nel seguente modo:
Se ricavi_2013 sono pari a zero allora MagazzinoMedio_2013 è paria zero.
Per i soggetti che rimangono non normali anche dopo l’applicazione delle nuove soglie di
normalità dell’indicatore “Durata delle scorte”, il maggior coso del venduto, che costituisce
il parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità
economica, viene diminuito dell’incremento delle rimanenze finali riconducibile alla crisi
economica.
Per la determinazione del maggior costo venduto ai fini della normalità economica si rinvia
alle Note tecniche e metodologiche dei singoli studi di settore.
3.2. Correttivi da applicare ai risultati degli studi di settore
Ai risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore come modificati secondo quanto
descritto nel precedente paragrafo, sono applicati i seguenti interventi correttivi:
60
•
correttivi specifici per la crisi;
•
correttivi congiunturali di settore;
•
correttivi congiunturali individuali.
s
Studi di settore 2014
Tali correttivi sono applicati ai soggetti che presentano nel periodo di imposta 2013,
ricavi/compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento
derivante dall’applicazione dell’analisi di congruità e di normalità economica, come
modificata a seguito degli interventi descritti nel precedente paragrafo.
•
Ciascuno dei correttivi applicato secondo la sequenza sopra indicata, può
comportare una riduzione dei ricavi/compensi stimati dallo studio di settore. Tale
riduzione avviene al ricavo /compenso puntuale che al ricavo/compenso minimo.
3.3. Correttivi specifici per la crisi
Al fine di adeguare, per il periodo d’imposta 2013, i risultati derivanti dall’applicazione degli
studi di settore rispetto agli effetti collegati alla crisi economica e dei mercati, sono stati
individuati specifici interventi correttivi delle finzioni di ricavo relativi al costo del
carburante.
Tali correttivi sono stati previsti per gli studi di settore di seguito elencati:
•
VG68U – trasporto di merci su strada per servizi di trasloco;
•
VG72A – trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente;
•
VG72B – atri trasporti terrestri di passeggeri.
Per tali studi il costo del carburante rappresenta una delle variabili più significative
nell’ambito delle funzioni di stima dei ricavi.
Per la definizione degli specifici interventi correttivi si è proceduto nel seguente modo:
a)
per gli studi di settore indicati nella tabella sottostante, è stato individuato uno
specifico correttivo da applicare alla variabile “costi per carburanti”.
Studio di settore
Correttivo
VG72A
-19,1%
VG72B
-21,8%
Per lo studio VG72A la variabile in questione è ripartita in Costi per Benzina, gasolio, GPL, e
metano.
Per ciascuno studio di settore, il valore del correttivo è stato determinato sulla base
dell’andamento dei prezzi del carburante, effettuando una valutazione comparativa del
relativo impatto sui conti economici del 2012 (ultimo anno disponibile della Banca dati degli
61
Studi di settore 2014
studi di settore) rispetto al 2009, anno in cui si riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione
dello specifico studio di settore.
Per il prezzo del carburante relativo al 2009 si fa riferimento al Prezzo Medio
Nazionale Annuale – GASOLIO AUTO pubblicato dal Ministero dello Sviluppo
Economico. Il prezzo del gasolio auto relativo al 2013 è stato determinato come
media dei Prezzi Medi Nazionali Mensili – GASOLIO AUTO ponderata per il numero dei
giorni mensili. I Prezzi Medi Nazionali Mensili – GASOLIO AUTO sono pubblicati sul sito del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Il confronto è stato effettuato, per ciascuno studio di settore, utilizzando i dati relativi al panel
di contribuenti che hanno applicato tale studio di settore per i periodi d’imposta 2009-2012 e
che presentano un incremento, nel 2012, rispetto al 2009, della spesa per il carburante e
dell’incidenza della stessa sui ricavi.
L’applicazione di tale correttivo può determinare un valore di riduzione dei ricavi stimati,
calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dalla sola applicazione
dell’analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo stimato con i dati modificati con il
correttivo sopra indicato;
b) con riferimento allo studio di settore VG68U, relativo all’attività di trasporto merci su
strada e servizi di trasloco, è stato individuato un particolare correttivo che prevede quanto
segue:
•
i “costi per carburanti e lubrificanti” vengono riportati ai prezzi del 2009, anno in cui
si riferiscono i darti presi a base per l’evoluzione dello studio di settore VG68U,
deflazionando i relativi costi dichiarati per il periodo d’imposta di applicazione;
L’incremento del prezzo del carburante registrato nel 2013 rispetto al 2009 è pari
al 53,89% (valore calcolato al netto dell’IVA). Fonte: Ministero dello Sviluppo
Economico, pertanto “ Costi per carburanti e lubrificanti a prezzi 2009” = “costi per
carburanti e lubrificanti dichiarati nel 2013”/1,5389.
•
al ricavo puntuale, risultante dall’applicazione della sola analisi di congruità sulla
base dei costi così deflazionati, viene aggiunta la quota parte di incremento dei “costi
per carburanti e lubrificanti” traslabile sui ricavi. Tale quota è calcolata
moltiplicando l’incremento riscontrato per il coefficiente di traslazione, ponderato
sulla base delle probabilità di appartenenza a ciascun gruppo omogeneo (cluster).
62
s
Studi di settore 2014
Per la determinazione dei coefficienti di traslazione da applicare al periodo d’imposta 2013
si è proceduto come segue:
•
l’incremento del costo per carburante verificatosi tra il 2009 e il 2013 è stato
suddiviso nella parte di incremento registrato tra il 2009 e il 2011 (pari al 61,12%
dell’incremento verificatosi tra il 2009 e il 2013) e per differenza, nella parte
registrata nel biennio successivo (38,88%).
L’incremento del costo per carburante nel periodo 2009-2011 è ottenuto
confrontando l’incremento (pari al 32,94%) del Prezzo Medio Nazionale Annuale –
GASOLIO AUTO (Fonte: Ministero dello Sviluppo economico) con l’incremento
complessivo registrato nel periodo 2009-2013 (pari al 53,89).
Assumendo che l’incremento del costo per carburante relativo al periodo dal 2009 al 2011
sia stato totalmente traslato sui ricavi e che una quota parte dell’incremento relativo al
periodo dal 2011 al 2013 sia stata traslata in relazione all’attività svola, i coefficienti di
traslazione individuati per il 2013 sono stati ottenuti sommando le due componenti.
Coefficiente di traslazione 2009-2011 = 1 per tutti i cluster. Moltiplicando la parte di incremento
riferita al periodo dal 2009 al 2011 per tale coefficiente, pari a 1, si ottiene la prima componente
relativa all’incremento da traslare sui ricavi.
Si sono utilizzati i coefficienti di traslazione già proposti per il p.i. 2011 (coefficiente di
traslazione 2011-2013 = coefficiente di traslazione, differenziato per cluster, applicato al
periodo d’imposta 2011). Moltiplicando la parte di incremento riferita al periodo dal 2011 al
2013 per tale coefficiente, si ottiene la seconda componente relativa all’incremento da
traslare sui ricavi.
I coefficienti di traslazione proposti per il periodo di imposta 2011 sono stati desunti da
quelli individuati per la versione precedente dello studio (UG68U) in occasione della
“revisione congiunturale speciale degli studi di settore” approvata per il periodo d’imposta
2008, riconducendoli ai cluster identificati per lo studio VG68U.
In particolare tali coefficienti sono stati individuati, per ciascuno dei 28 cluster dello studio
VG68U, selezionando il valore mediano del coefficiente di traslazione delle imprese
appartenenti al cluster stesso.
Per ciascuna impresa il coefficiente di traslazione è stato determinato, sulla base dei dati
dichiarati ai fini dell’applicazione dello studio di settore UG86U con riferimento al periodo
63
Studi di settore 2014
d’imposta 2009, con media ponderata con le relative probabilità di appartenenza ai 39
gruppi omogenei dello studio UG68U dei coefficienti di traslazione definiti per lo studio
UG68U in occasione della “Revisione congiunturale speciale degli studi di settore” con
riferimento al periodo d’imposta 2008.
Nella tabella seguente sono riportati i coefficienti di traslazione individuati, per il periodo
d’imposta 2013, per i cluster dello studio di settore VG68U.
Cluster
•
Coefficiente
di traslazione
Cluster
Coefficiente
di traslazione
Cluster
Coefficiente
di traslazione
1
0,65
11
0,77
21
0,65
2
0,77
12
0,67
22
0,61
3
0,61
13
0,67
23
0,65
4
0,69
14
0,61
24
0,67
5
0,61
15
0,65
25
0,67
6
0,77
16
0,77
26
0,65
7
0,61
17
0,65
27
0,65
8
0,61
18
0,65
28
0,61
9
0,81
19
0,69
10
0,73
20
0,61
L’applicazione del correttivo può determinare un valore di riduzione dei ricavi
stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dalla sola
applicazione dell’analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo stimato applicando
lo specifico intervento correttivo individuato per lo studio VG68U.
64
s
Studi di settore 2014
3.4. Correttivi congiunturali di settore
L’elaborazione dei correttivi congiunturali di settore è stata effettuata per tutti i 205 studi di
settore in vigore per il periodo d’imposta 2013; in particolare, sono state esaminate le
riduzioni delle tariffe per i 12 studi di settore relativi alle attività professionali che
applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi e la contrazione dei
margini e della redditività per 194 studi di settore.
I 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso
basate sul numero degli incarichi sono i seguenti:
UK29U – Geologi
VK01U – Attività studi notarili
VK23U – Servizi di ingegneria integrata
VK24U – Consulenze fornite da agrotecnici e periti
VK25U – Consulenze fornite da agronomi
WK02U – Attività degli studi di ingegneria
WK03U – Attività tecniche svolte da geometri
WK04U – Attività degli studi legali
WK05U – Servizi contabili e consulenze del lavoro
WK06U – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che
svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (attività di lavoro
autonomo)
WK17U – Periti industriali
WK18U – Studi di architettura
L’analisi della riduzione dei margini e della redditività è stata effettuata anche con
riferimento alle imprese che applicano lo studio di settore VK23U - Servizi di ingegneria
integrata.
Dalle analisi effettuate, 194 studi di settore sono stati caratterizzati nel 2013 da una
riduzione dei margini economici e della redditività, rispetto all’anno cui si riferiscono i fatti
presi a base per l’evoluzione dello specifico studio di settore, a seguito di modiche
strutturali delle relazioni tra le variabili economiche.
Per tali studi di settore sono stati individuati specifici coefficienti correttivi congiunturali,
calcolati per singolo modello organizzativo (cluster), riportai nel Sub Allegati 1.A per le
attività d’impresa e 1.B per le attività professionali.
65
Studi di settore 2014
I valori di tali correttivi sono stati determinati sulla base della analisi, per gruppo omogeneo
(cluster), dell’andamento dei conti economici e del calore dei beni strumentali mobili
rispetto all’anno a cui si riferiscono i fatti presi a base per l’evoluzione dello specifico studio
di settore, attraverso una valutazione comparativa dell’andamento dei ricavi/compresi
dichiarati e stimati n modo da cogliere la riduzione dei margini e della redditività e il minor
grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari.
L’applicazione di tali correttivi determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi
stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il ricavo o compenso
puntuale derivante dall’applicazione della sola analisi di congruità per i coefficienti
congiunturali di settore previsti per lo studio, ponderati con le probabilità di appartenenza
ai gruppi omogenei (cluster).
Per le attività d’impresa i costi variabili sono pari a:
Per le attività professionali i costi variabili sono pari a:
Per gli studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate
sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale di settore tiene conto della riduzione
delle tariffe per le prestazioni professionali, correlata alla situazione di crisi economica.
Tale correttivo è stato determinato analizzando le informazioni contenute nella Banca fati
degli studi di settore in relazione ai periodi d’imposta 2005-2012, con l’utilizzo dei modelli
misti, per misure ripetute nel tempo.
Tali modelli consentono di stimare, attraverso la componente random (ossia la componente
ad effetti casuali), l’effetto della situazione economica di ogni periodo d’imposta sui
compensi dichiarati. Nella parte del modello con effetti fissi sono state invece considerate,
per ciascuna tipologia di attività, il numero di prestazioni effettuate specifiche del singolo
studio di settore.
66
s
Studi di settore 2014
Attraverso il confronto tra l’effetto random nel periodo d’imposta 2012 rispetto all’effetto
random relativo all’anno di costruzione dello specifico studio di settore.
I modelli misti sono dei modelli statistici particolarmente adatti ad analizzare
dati longitudinali in quanto separano, per mezzo degli effetti casuali, la
variabilità dei dati tra soggetti dalla variabilità dei dati relativi allo stesso
soggetto. Per effettuare questa separazione vengono introdotti, oltre ai parametri classici
della regressione, detti effetti fissi, anche dei parametri casuali, detti effetti casuali, volti a
modellare la struttura longitudinale dei dati.
•
L’applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi
stimati, da considerarsi valore assoluto, calcolato moltiplicando il compenso punitale
derivante dall’applicazione della sola analisi di congruità per il coefficiente
congiunturale di settore individuato per lo studio.
3.5. Correttivi congiunturali individuali
I correttivi congiunturali individuali intervengono ad attualizzare il modello degli studi di
settore limitatamente ai soggetti che hanno presentato nel 2013 una situazione di crisi.
Tali correttivi sono stati introdotti per tutti i 205 studi di settore in vigore per il periodo di
imposta 2013, tenendo conto dei seguenti elementi:
•
la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese (per i 12 studi di
settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul
numero degli incarichi;
Per lo studio di settore VK23U – Servizi di ingegneria integrata, il correttivo congiunturale
individuale che tiene conto della ritardata percezione dei compensi, trova applicazione solo in
caso di attività di lavoro autonomo.
•
la contrazione dei costi variabili (per 194 studi di settore).
67
Studi di settore 2014
Per lo studio di settore VK23U – Servizi di ingegneria integrata, il correttivo congiunturale
individuale che tiene conto della contrazione dei costi variabili, trova applicazione solo in caso
di esercizio di attività d’impresa.
Al fine di cogliere la situazione individuale di crisi economica sulla base della contrazione di
costi variabili, per i 194 studi di settore sono stati individuati, per ogni modello organizzativo
(cluster), i coefficienti congiunturali strutturali.
In particolare, i valori di tali coefficienti congiunturali sono stati determinati analizzando i
dati relativi ai contribuenti che hanno applicato gli studi di settore per il periodo d’imposta
2012 e che mostrano una riduzione dei costi variabili nel 2013 rispetto al 2012.
Per ogni modello organizzativo (cluster) sono stati prima definiti i valori dei coefficienti
congiunturali strutturali sulla base del confronto tra i tassi di variazione, rilevati per il 2013
e il 2012, dei ricavi/compensi teorici ottenuti dopo l’applicazione del correttivo
congiunturale d settore precedentemente descritto e i tassi di variazione dei costi variabili.
Successivamente si è proceduto all’applicazione di tali correttivi congiunturali strutturali ai
ricavi/compensi teorici 2012 e 2013, ridotti a seguito dell’applicazione del correttivo
congiunturale di settore, e sono stati definiti, per ogni area territoriale omogenea, i valori
dei coefficienti congiunturali territoriali sulla base del confronto tra i tassi di variazione,
rilevati per il 2012 e il 2013, dei nuovi ricavi/compensi teorici e dei costi variabili.
Per cogliere le differenze territoriali, sono state utilizzate le analisi delle territorialità
definite nell’ambito dell’applicazione degli studi di settore, come di seguito specificato.
Per le attività economiche del settore del commercio sono stati utilizzati i risultati dello
studio relativo alla “territorialità del commercio”, definita nell’ambito dell’applicazione
degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 7 aree omogenee in termini
di:
•
grado di modernizzazione del commercio;
•
grado di copertura dei servizi di prossimità;
•
caratteristiche socio-economiche del territorio.
Per le attività economiche del comparto manifatturiero, dei servizi e delle attività
professionali son stai utilizzati i risultati dello studio relativo alla “territorialità generale”,
definita nell’ambito di applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio
nazionale in 5 aree omogenee in termini di:
68
•
grado di benessere;
•
livello di qualificazione professionale;
s
Studi di settore 2014
•
struttura economica.
Il correttivo congiunturale individuale può essere applicato ai soggetti che presentano, per il
periodo d’imposta 2013, costi variabili (CostiVariabili2013) inferiori ai costi variabili storici di
riferimento (CostiVariabiliStorici), individuati come il maggior valore di costi variabili tra i
periodi d’imposta 2011 e 2012.
L’applicazione del correttivo congiunturale individuale determina un valore di riduzione dei
ricavi compensi stimati calcolato moltiplicando il ricavo/compenso puntuale di riferimento
derivante dall’applicazione dell’analisi della congruità, per un coefficiente di ponderazione
che tiene conto della contrazione dei costi variabili non “spiegata” dai correttivi
congiunturali di settore, delle diversità di risultato legate a fattori territoriali nonché della
rigidità del modello di stima degli studi di settore connessa ala riduzione dei costi variabili
derivante da situazione di crisi.
Il coefficiente di ponderazione è pari a:
Dove:
la
componente
che
spiega
la
contrazione
individuale
dell’attività
(FattoreIndividuale) è pari a:
Il tasso di variazione dei costi variabili da applicare al “correttivo congiunturale
individuale” (VarCostiVariabiliCCI) è pari a:
e VarCostiVariabiliCCS è pari alla contrazione dei costi variabili spiegata
dall’applicazione del corrispondente “correttivo congiunturale di settore”. Tale
valore è ottenuto ponderando la variazione percentuale dei costi spiegata dal
“correttivo congiunturale di settore” con le probabilità di appartenenza ai gruppi
69
Studi di settore 2014
omogenei (cluster) e dividendo il risultato per 100; VarCostiVariabiliCCS può essere
valorizzata anche per gli studi per i quali non sono previsti i “correttivi
congiunturali di settore”;
il correttivo congiunturale individuale (CoeffCorr) è pari alla somma dei valori
ottenuti ponderando i coefficienti congiunturali strutturali con le probabilità di
appartenenza
ai
gruppi
omogenei
(cluster)
e
ponderando
i
coefficienti
congiunturali territoriali con le percentuali di appartenenza a gruppi territoriali;
il fattore di rigidità delle funzioni di regressione (FattoreRigidità) è pari a:
Per i 12 studi di settore delle attività professionali che applicano finzioni di compenso
basate sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale individuale, tiene conto della
ritardata percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte di prestazioni rese,
riconducibile alla situazione di crisi economica.
A seguito delle analisi svolte è stato confermato l’intervento già effettato in relazione
all’applicazione dei 12 studi di settore delle attività professionali per i periodi d’imposta
precedenti (2009, 2010,2011 e 2012).
In particolare il correttivo è stato determinato analizzando, per il 2007 ed il 2008, la
relazione esistente tra l’andamento dei compensi dichiarati, il posizionamento rispetto
all’analisi di congruità e la percentuale di compensi relativi ad incarichi iniziati e completati
nell’anno, Tale analisi è stata svolta utilizzando un panel di contribuenti che hanno
applicato gli studi di settore per i citati periodi d’imposta 2007-2008, estratto dalla Banca
dati degli studi di settore.
L’applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi stimati
inversamente proporzionale alla percentuale di compensi relativi agli incarichi iniziati e
completati nell’anno.
70
s
Studi di settore 2014
L’ammontare della riduzione è definito dalla seguente formula:
Dove:
Comprenso Stimato = compenso puntale derivante dall’applicazione della sola
analisi di congruità;
Coeff = coefficiente di riduzione che assume valore paria a 0,08;
%Incarichi = % dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo
di imposta.
71
Studi di settore 2014
CAPITOLO 4 - CRISI E ADEGUAMENTO
4.1. Premessa
La decisione di adeguarsi o meno a Ge.Ri.Co. si fa sempre più dura specie alla luce degli
effetti della crisi economica in atto. Il contribuente si trova dunque a dover scegliere se
adeguarsi o meno, ma soprattutto si trova a fare i conti con le disponibilità economiche
sempre minori.
In realtà la decisione dipende da molti fattori che proviamo a riepilogare di seguito.
4.2. Adeguamento in Unico
I correttivi possono però non essere sufficienti a cogliere tutti gli effetti della crisi
economica, quindi il contribuente può trovarsi a fare i conti con ricavi stimati da Gerico che
non rispecchiano la sua situazione.
Vediamo quali sono gli elementi che deve considerare il contribuente per decidere se
adeguarsi o meno al risultato degli studi di settore:
•
Possibile accertamento da studi di settore
•
Sul punto va precisato che non vi è alcun automatismo applicativo derivante dalla
non congruità allo studio di settore.
•
Per cui essere “non congrui” non vuol dire automaticamente essere chiamati all’invito
al contraddittorio sulla base degli studi di settore per l’accertamento da parte
dell’Ufficio.
•
Valenza in termini di accertamento degli studi di settore
•
Sul punto va riferito che la stessa è stata essenzialmente e definitivamente chiarita
dalle sentenze della Cassazione a Sezioni Unite (18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636,
26637 e 26638).
•
Secondo la Corte infatti:
•
“Gli studi di settore sono una elaborazione statistica, il cui frutto è una ipotesi
probabilistica che per quanto seriamente approssimata può solo costituire una
presunzione semplice (...)”. In particolare, la lettura della valenza probatoria degli
studi di settore è ancor meglio individuabile nel passaggio che segue: “(...) La
procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di
settore, così come i parametri costituisce un sistema presunzioni semplici, la cui
gravità precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli
standards in sé considerati ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio
da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente
(che può tuttavia restare inerte assumendo le conseguenze sul piano della
72
s
Studi di settore 2014
valutazione di questo suo atteggiamento), esito che essendo alla fine di un percorso
di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà
economica del contribuente deve far parte (e condiziona la congruità) della
motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i
rilevi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha
nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà
di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente
valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere
dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal
contribuente (...)”.
Pertanto anche in ipotesi di accertamento sulla base degli studi di settore saranno
necessarie comunque ulteriori prove a carico dell’Ufficio al fine di supportare l’eventuale
pretesa erariale.
GIURISPRIDENZA RECENTE
Sentenza
Commento
E’ illegittima la pretesa erariale fondata unicamente sugli
esiti dello studio di settore redatto per l’anno d’imposta
oggetto di accertamento e rielaborato dai funzionari
CTR Puglia Sentenza n. 739/23/14
verificatori fondamentalmente su base presuntiva, senza
l’apporto
cioè
di
elementi
probatori
convergenti
acquisibili altrove, per esempio, attraverso indagini
bancarie, considerato che era nella disponibilità dei
verificatori tutta la documentazione bancaria
Deve essere annullato l’avviso di accertamento con cui si
contesta al contribuente, sulla scorta di una mera
incongruenza negli studi di settore, una maggiore
capacità produttiva, dunque
un maggiore reddito
imponibile. Lo scostamento matematico tra il valore dei
CTR Veneto Sentenza n. 347/25/14
ricavi dichiarati e quello derivante dall’applicazione degli
studi di settore è un elemento esclusivamente indiziario
di un eventuale occultamento di materia imponibile da
parte del contribuente che deve essere necessariamente
fortificato e rinforzato da altri elementi probatori
individuati dall’Ufficio finanziario
73
Studi di settore 2014
L’avviso di accertamento con cui l’Ufficio contesta
maggiori ricavi sulla scorta di indicatori di normalità
economica e studi di settore deve ritenersi illegittimo
CTR Lazio 21.11.2013, n. 598/39/13
quando è mancato il contradditorio preventivo. Questo
passaggio procedurale è fondamentale poiché consente
di adeguare le ipotesi accertative alla concreta realtà
economica dell’impresa
È contrario alla logica e all’esperienza ritenere che un
imprenditore debba dimettere l’attività entro i primi due
anni di risultati negativi senza che egli continui la stessa
CTR Milano 10.1.2013, n. 01.08.2012 nella speranza della cessazione degli elementi di crisi. Di
conseguenza l’imprenditore è legittimato ad operare
anche in situazione di crisi perdurante, senza che gli uffici
possano contestare l’antieconomicità della gestione
La congiuntura economica non favorevole di un settore
produttivo a causa della concorrenza di Paesi emergenti
CTR La Spezia 27.8.2012, n. 64
può giustificare lo scostamento percentuale dei ricavi
dichiarati rispetto a quelli determinati dallo studio di
settore
Scostamento giustificato da vari fattori di crisi tra cui
CTR Piemonte 15.3.2012, n.
l’aver dovuto ricorrere a ripetuti periodi di cassa
14.05.2012
integrazione e dall’autospensione del compenso di
amministratore
È illegittimo l’accertamento effettuato sulla base di
presunzioni semplici che si discostano dai risultati degli
studi di settore.
CTP Bari 28.12.2011, n. 214/15/11
Infatti, come già affermato dalla Corte di Cassazione
nella sentenza 15.6.2009, n. 13915, gli studi di settore
rappresentano uno strumento più affidabile rispetto agli
altri criteri di stima dei ricavi basati su presunzioni
semplici, ancorché gravi, precise e concordanti.
Cass. 28.12.2011, n. 29185
74
Gli studi di settore sono inapplicabili nei confronti di un
imprenditore che attesta un periodo di malattia che ne
s
Studi di settore 2014
impedisce la piena produttività; ciò a maggior ragione se
l’attività è stata appena iniziata.
Gli studi di settore rappresentano infatti un sistema di
presunzioni
semplici
la
cui
gravità,
precisione
e
concordanza discende solo dall’esito del contraddittorio
da attivare obbligatoriamente con il contribuente
•
Regime premiale per i contribuenti virtuosi
•
I contribuenti virtuosi (congrui e coerenti) rispetto all’applicazione degli studi di
settore, possono fruire di una particolare copertura in termini di un possibile minor
potere negli accertamenti da parte degli Uffici.
•
Il comma 9, art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. con legge 22
dicembre 2011, n. 214 prevede che, nei confronti dei contribuenti soggetti al regime
di accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di
adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti
dall’applicazione degli studi stessi, si realizzano una serie di effetti.
•
la congruità e coerenza agli studi di settore può sanare la posizione con riferimento
alla disciplina delle c.d. “società di comodo ed in perdita sistemica”
•
Sono infatti escluse dall’applicazione dell’art. 30 legge n.724/1994 le società che
sono congrue e coerenti ai fini dell’applicazione degli studi di settore con un
riscontro che deve essere effettuato sul periodo interessato, quindi, per la prossima
dichiarazione, sull’annualità 2013.
•
La predetta causa di esclusione interessa sia le società che non superino il test sui
ricavi (comodo “tradizionali”) sia quelle in perdita sistematica (provv. 11 giugno 2012,
n. 87956).
Per quel che concerne però nello specifico il c.d. “effetto crisi” si fa presente che:
•
la crisi economica in atto ha generato, una forte tensione in tema di liquidità per le
imprese;
•
l’impressione è che, al di là dell’eterno dibattito sulla rappresentatività del risultato
elaborato dal software, scelte di puro impatto finanziario avranno quest’anno un
peso di certo non irrilevante.
Detto questo non sono da sottovalutare anche altri aspetti (sopra enunciati) legati a una
serie di maggiori coperture in ipotesi di congruità (e coerenza) che potrebbero far pendere
l’ago della bilancia verso un possibile adeguamento in dichiarazione.
75
Studi di settore 2014
Giova inoltre menzionare anche un altro aspetto della vicenda, che attiene per lo più al c.d.
“elemento psicologico”. In tal senso, infatti la possibilità di potersi adeguare al risultato di
Ge.Ri.Co. potrebbe essere vista come un possibile “ombrello” destinato ad evitare l’insorgere
di problemi futuri ben più gravi. Spesse volte, infatti, gli inviti conseguenti allo scostamento
intercettato dallo studio di settore, rischiano di diventare fenomeni ben più invasivi, perché
costituiscono il presupposto per controlli e verifiche di tipo analitico documentale, senza
dimenticare il possibile utilizzo congiunto con il sintetico, con tutte le conseguenze del caso.
4.3. Le note aggiuntive
Da ultimo si fa presente che l’effetto crisi non correttamente colto dal modello statistico
può essere la giustificazione da addurre in contraddittorio all’Agenzia ed eventualmente poi
nell’ambito del ricorso.
La raccolta di tutti gli elementi che possono essere utili per evidenziare la peculiarità
dell’effetto crisi sul caso specifico è raccomandabile (dati sulla crisi del settore, evoluzione
della clientela, calo del fatturato, forza lavoro, incidenza costo del venduto ecc.).
Una cosa opportuna è quella di anticipare alle Entrate i motivi dell’effetto crisi sullo
scostamento e sulla scelta del mancato adeguamento, utilizzando lo spazio “note
aggiuntive” contenute nel modello ministeriale.
Lo spazio non si presta ad articolate digressioni, ma può costituire comunque un primo
segnale di allerta all’ufficio che intendesse avviare l’accertamento, magari puntando, come
spesso accade, su una presunta condotta antieconomica del contribuente.
L’attività difensiva preventiva potrebbe poi essere ulteriormente corroborata avvalendosi
del software che verrà reso per comunicare all’amministrazione in modo più articolato
informazioni o elementi giustificativi, anche per provare l’atteggiamento collaborativo del
contribuente in vista di un eventuale contenzioso.
In caso di perdite connesse al deterioramento dei crediti che quest’anno possono essere alte
per l’effetto del credit crunch, queste impattano sul rigo F22 del modello che a sua volta
influisce sull’indicatore “incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”.
•
In questi casi il contribuente può ricalcolare l’indicatore, depurando il dato della
componente straordinaria. Pur rimanendo non congruo, in questo modo evidenzia i
validi motivi che possono giustificare lo scostamento.
76
s
Studi di settore 2014
4.4. I passaggi operativi
Compilazione del modello
Le regole base da ricordare:
• scelta del modello: va compilato il modello riferito all’attività prevalente svolta dal contribuente,
ossia quella da cui deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di
compensi;
• dati extracontabili: devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti
dall’applicazione di disposizioni tributarie;
• dati contabili: devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate
dall’applicazione di disposizioni tributarie ai fini delle imposte dirette
Elaborazione del risultato, decisione sull’adeguamento
In caso di non congruità verificare che:
• non vi siano stati errori di compilazione che abbiano attivato gli indicatori di normalità economica il
cui risultato come noto si riverbera nel ricavo puntuale elaborato dal software;
• non vi siano anomalie presenti nei nuovi indicatori;
• non vi siano stati errori di compilazione nell’attribuzione dei dati extracontabili che abbiano
determinato da parte del software un’errata attribuzione del cluster di appartenenza del contribuente;
• sia stata effettuata correttamente la compilazione del Quadro T al fine di attivare gli appositi
correttivi congiunturali;
• infine se il contribuente non si riconosce nel risultato elaborato da Ge.Ri.Co. e non ritiene opportuno
l’adeguamento in dichiarazione, può sempre far presente nell’apposito Quadro descrittivo
“Annotazioni”, posto in calce al modello, le circostanze che giustificano lo scostamento
Adeguamento in Dichiarazione
In Unico 2014 l’adeguamento deve essere così evidenziato:
• Unico SC: rigo RF 12 (campo 1 ricavi, campo 2 maggiorazione), RS104 per quanto concerne i maggiori
ricavi e la relativa imposta riguardo all’Iva;
• Unico SP: rigo RG5 o RF12 (attività d’impresa), RE5 (attività di lavoro autonomo), RS40 per quanto
concerne i maggiori ricavi e la relativa imposta riguardo all’Iva;
• Unico PF: rigo RG5 o RF12 (attività d’impresa), RE5 (attività di lavoro autonomo), RS31 per quanto
concerne i maggiori ricavi e la relativa imposta riguardo all’Iva;
• nella dichiarazione Irap è prevista una specifica casella dedicata all’adeguamento agli studi di settore
77
Studi di settore 2014
in ogni quadro, a seconda della tipologia di attività.
Versamenti
Le imposte dovute sui maggiori ricavi “da
adeguamento” vanno versate nei termini ordinari
di Unico:
• entro il 16 giugno 2014;
• entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione
dello 0,40%).
Ai fini dell’adeguamento deve essere versata,
entro il termine per il pagamento a saldo
dell’imposta sul reddito:
• una maggiorazione pari al 3% della differenza
tra i ricavi/compensi post adeguamento e i
ricavi/compensi annotati nelle scritture
contabili, qualora detta differenza sia
superiore al 10% dei ricavi/compensi annotati;
• la maggiorazione non è dovuta per i periodi
d’imposta in cui lo studio trova applicazione
per la prima volta, anche a seguito di
evoluzione.
La maggiorazione deve essere versata mediante
l’apposito Mod. F24, (codice tributo “4726”, per le
persone fisiche, oppure “2118”, per i soggetti
diversi dalle persone fisiche).
78
Regole particolari per l’IVA:
• il
versamento
della
maggiore
Iva
da
adeguamento va effettuato con il codice tributo
6494;
• in caso di versamento rateale è necessario
indicare in F24 il numero delle rate (R.M.
40/E/2010);
• l’adeguamento è operato senza applicazione di
sanzioni e interessi;
• i maggiori corrispettivi devono essere annotati in
una sezione dei registri Iva di cui agli artt. 23
“Registro delle fatture emesse” e 24 “Registro dei
corrispettivi”, del decreto Iva, D.P.R. 633/1972.
Regole per l’IRAP:
• Ai sensi dell’articolo 2 co. 1 D.P.R. 195/1999
l’adeguamento concorre alla determinazione
della base indipendentemente dalle regole di
valore della produzione di cui agli articoli 5 e 5bis del D.Lgs. 446/97.
s
Studi di settore 2014
CAPITOLO 5 - PREMIO CONGRUITÀ
5.1. Premessa
L’art. 10 del D.L. n. 201/2011 ha previsto importanti modifiche in tema di studi di settore. Le
correzioni in commento annunciano benefici per i soggetti congrui e coerenti riguardanti
essenzialmente la riduzione di un anno dei termini per l’accertamento (art. 43, comma 1,
D.P.R. n. 600/1973), il blocco degli accertamenti analitico presuntivi di cui all’art. 39, comma
1, lett. d) e l’aumento della franchigia (da 1/5 a 1/3) prevista in ipotesi di accertamento
sintetico.
Si accompagna allo scenario particolarmente benevolo previsto per i contribuenti congrui e
coerenti quello decisamente più preoccupante previsto per coloro che, invece, presentano
delle anomalie rispetto all’elaborazione di Ge.Ri.Co. Il comma 11 dell’art. 10 del D.L. n.
201/2011, afferma, infatti, che nei confronti dei contribuenti non congrui l’Agenzia delle
Entrate e la Guardia di Finanza vareranno un sistema di analisi e di controllo specifico per
individuare i contribuenti più esposti al rischio di evasione utilizzando prioritariamente le
indagini bancarie.
5.2. Le novità del D.L. n. 201/2011
Le novità in tema di studi di settore contenute nell’art. 10 del Decreto “Salva Italia” sono
racchiuse nei commi da 9 a 13 e possono essere sintetizzate come segue:
D.L. N. 201/2011 – LE MODIFICHE AGLI STUDI DI SETTORE
Art. 10 D.L. n. 201/2011
Argomento
Benefici riservati ai soggetti congrui e coerenti:
• abolizione dei controlli analitico presuntivi (art 39 comma 1 lett.
d) per i soggetti congrui e coerenti;
Comma 9
• riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all’art. 43
D.P.R. n. 600/1973;
• aumento della franchigia prevista dall’accertamento sintetico
(che passa da 1/5 a 1/3).
Condizioni per l’accesso alla nuova disciplina:
Comma 10
• fedeltà dei dati dichiarati nel Modello studi di settore;
• coerenza rispetto agli indicatori previsti a livello di singolo
studio di settore.
79
Studi di settore 2014
Per i non congrui, intensificazione dei controlli attraverso la
Comma 11
predisposizione di apposite liste selettive ed intensificazione dei
controlli bancari.
Abrogazione della norma in tema di franchigia da accertamento
Comma 12
analitico presuntivo di cui al comma 4-bis art. 10 e art. 10-ter legge
8 maggio 1998, n. 146.
Decorrenza ed entrata in vigore delle nuove regole a partire dal
Comma 13
periodo d’imposta 2011.
Decorrenza nuove
Accertamenti dal 2011
disposizioni
(compreso) in poi
Studi di settore
5.3. Ambito di applicazione
Nello
specifico
la
norma
dispone
che,
nei
confronti
dei
contribuenti
soggetti
all’accertamento basato sugli studi di settore (art. 10 della legge n. 146/1998), i cui
ricavi/compensi, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, sono congrui con
quanto stimato dal software Ge.Ri.Co.:
•
vengono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39,
comma 1, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 2 ultimo
periodo del D.P.R. n. 633/1972;
•
vengono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l’attività di
accertamento di cui all’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, (la disposizione non
si applica, comunque, in caso di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia
penale per uno dei “reati fiscali” di cui al D.Lgs. n. 74/2000);
•
la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa, a condizione che il
reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
L’accesso a tali benefici prevede che il contribuente:
•
abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
80
s
Studi di settore 2014
•
sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli
specifici indicatori previsti per lo studio di settore applicato.
DECRETO “SALVA ITALIA”: STUDI DI SETTORE
Benefici per i soggetti congrui
Abrogazione, dal periodo d’imposta 2011, dell’art. 10, comma 4-bis,
della Legge n. 146/1998
5.4. Condizioni per l’accesso ai nuovi benefici
Obblighi di comunicazione
Come sopra richiamato, la norma in questione prevede che, per l’accesso ai benefici previsti,
il contribuente debba risultare in linea con il ricavo/compenso puntuale elaborato da
Ge.Ri.Co., a condizione, che quanto indicato nel Modello di raccolta dati, sia “fedele”. In
buona sostanza gli elementi indicati nel Modello studi di settore da allegare ad UNICO
devono essere perfettamente rispondenti al vero e il Modello non deve contenere errore nei
dati comunicati.
Alla luce di tale modifica, è dunque chiaro come la correttezza della compilazione del
Modello è fondamentale anche al fine di poter usufruire degli istituti premiali previsti
dall’art. 10 del D.L. n. 201/2011 in commento.
Coerenza indicatori
Fra le condizioni richieste affinché operino i benefici previsti dalla norma in commento
viene prevista la necessità che la posizione del contribuente sia coerente con gli specifici
indicatori previsti dai Decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore
applicabili.
Anche in tale fattispecie la norma genera dei dubbi di applicazione.
Innanzitutto viene da chiedersi perché la stessa riporti un riferimento specifico “agli studi di
settore applicabili” e non si sia riferita unicamente allo “specifico studio di settore
applicabile”, considerato che, per effetto delle modifiche introdotte a partire fin già dal
81
Studi di settore 2014
periodo d’imposta 2008 il contribuente (anche se “multiattività”), deve compilare sempre e
comunque un solo studio di settore riguardante l’attività prevalente.
In seconda battuta, va evidenziato che, mancando un riferimento specifico all’art. 10-bis,
comma 2, della legge n. 146/1998, come invece contenuto nel precedente art. 10, comma 4bis, della legge n. 146/1998 (in vigore per le attività di accertamento effettuate fino alle
annualità d’imposta antecedenti al 2011) non è chiaro a quali indici la norma intendeva
riferirsi.
In sostanza, non è chiaro se la disposizione sia da ricondurre:
•
agli indicatori di normalità economica previsti a livello di singolo studio di settore, il
cui esito, come è noto, si riverbera in ipotesi di non normalità nel risultato di
congruità fornito dal software;
•
agli indici di coerenza “classici” stabiliti a livello di singolo studio di settore;
•
contemporaneamente sia agli indicatori di normalità economica che a quelli di
coerenza stabiliti a livello di singolo studio di settore (in sostanza una supercoerenza su tutti i fronti).
La differenza non è di poco conto considerato il fatto che, tendenzialmente, il mancato
allineamento rispetto agli indicatori classici di coerenza non è di fatto sanabile attraverso
l’adeguamento in dichiarazione, vanificando quindi ogni possibilità di “correzione postuma”
nel Modello UNICO da parte del contribuente.
Sul punto si ricorda invece come l’abrogato (a partire dal periodo d’imposta 2011) comma 4bis dell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 aveva previsto che, per il beneficio
connesso con la copertura da ulteriori accertamenti analitici induttivi nei limiti individuati,
ci si doveva riferire al ricavo o compenso puntuale calcolato dal software che tenesse conto
anche dell’eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità economica individuati
per singolo studio di settore. Tale assunto, se si osserva con attenzione la norma è ben
diverso dall’attuale richiamo contenuto nel punto b) del comma 10 della norma in
commento.
Condizione perché scatti la copertura da accertamento per i contribuenti congrui:
diverso trattamento riguardante gli indici di normalità
82
s
Studi di settore 2014
La norma abrogata per gli accertamenti (applicabile fino al 2010 compreso):
Art. 10, comma 4-bis, della legge n. 146/1998
“[…] Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto
dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell’applicazione
degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti
dagli specifici indicatori, di cui all’articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l’ammontare
delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi
o compensi dichiarati. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi
si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). [...] La presente disposizione si applica a condizione
che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell’articolo 32 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli
studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente […].”
La norma attualmente in vigore (dal 2011 compreso):
Art. 10, comma 10, del D.L. n. 201/2011
“10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati
previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti
coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di
settore o degli studi di settore applicabili”.
83
Studi di settore 2014
5.5. Benefici previsti dalla norma
Preclusione ulteriori accertamenti
Come esaminato, l’effetto virtuoso legato alla congruità e coerenza prevede, in prima
battuta, il blocco di tutti gli accertamenti analitico presuntivi di cui all’art. 39, comma 1, lett.
d), del D.P.R. n. 600/1973 e all’art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
La rilevante novità rispetto al recente passato è la cancellazione di qualsiasi tipo di
franchigia. A partire dal periodo d’imposta 2011, infatti, non è più operativa la regola che
fissava il limite riferito all’”ammontare della attività non dichiarate con un massimo di euro
50.000,00 pari od inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati”. Conseguentemente,
stante l’abolizione della norma di cui al comma 4-bis, art. 10 legge n. 148/1998, non è più in
vigore nemmeno la disposizione riguardante l’obbligo di congruità per due periodi
d’imposta successivi.
Nel merito si rammenta che, il comma 12 dell’art. 10 D.L. n. 201/2011 in commento abroga, a
partire dal periodo d’imposta 2011, anche la disposizione contenuta nell’art. 10-ter della
legge 8 maggio 1998, n. 146 in tema di adesione agli inviti al contraddittorio1.
Riduzione dei termini per l’accertamento
Fra i favori previsti dalla norma in parola si sottolinea come la congruità e la coerenza
individuano anche la diminuzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento del
Fisco di un anno rispetto alla scadenza del termine ordinario.
Anche questo è un effetto della minor pericolosità fiscale del contribuente congruo e
coerente che, in quanto affidabile nell’elaborazione dello standard, dovrà sottostare al
rischio controllo del fisco per un periodo inferiore rispetto agli altri contribuenti. Sul punto
1
L’art. 10-ter della legge n. 146 /1998 così disponeva: “In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai
periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici
di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000
euro, sia pari o inferiore al 40 % dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per
attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.
La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità
oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1
e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446”.
84
s
Studi di settore 2014
va tuttavia specificato come la riduzione non opera in caso di violazioni che comportino
l’obbligo di denuncia penale per uno dei “reati fiscali” di cui al D.Lgs. n. 74/2000.
I benefici: riduzione franchigia accertamento sintetico
Inoltre, la disposizione prevede che, chi risulta congruo e coerente rispetto all’elaborazione
dello studio di settore, può beneficiare di ulteriori agevolazioni in ambito di accertamento
sintetico (art. 38 del D.P.R. n. 600/1973); in tal caso viene previsto che la determinazione
sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito accertabile ecceda
di almeno un terzo quello dichiarato.
In sostanza, si assiste a un innalzamento della franchigia ordinariamente prevista in ipotesi
di applicazione dell’accertamento sintetico “puro” e del redditometro che sale da 1/5 ad 1/3.
Con la Circolare n. 25 del 19 giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate è entrata nell’argomento
fornendo importanti precisazioni.
Innanzitutto è stato precisato che:
•
“le misure premiali previste nel comma 9 dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del
2011 hanno una portata generale applicandosi a tutti i contribuenti soggetti al
regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore di cui
all’articolo 10 della legge n. 146 del 1998”.
In sostanza, il beneficio si applica a tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore
indipendentemente dal regime contabile prescelto.
Ma la seconda e più importante (e sotto certi punti di vista contraddittoria) precisazione
riguarda i soci trasparenti di società congrua coerente e fedele agli studi di settore.
La trasparenza riguarda:
•
i soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR:
società di persone (società semplici, società in nome collettivo e
società in accomandita semplice);
società di armamento;
società di fatto;
associazioni senza personalità giuridica la cui attività è diretta
all’esercizio
in forma associata di arti e professioni;
•
i soci di società di capitali che hanno fatto la relativa opzione di cui agli artt. 115
e
116 del TUIR.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per tali soci:
•
non si estende la maggior franchigia (da 1/5 ad 1/3) per gli accertamenti sintetici.
85
Studi di settore 2014
L’Agenzia delle Entrate ha più precisamente affermato che:
•
“Il comma 9 dell’articolo 10 del DL n. 201 del 2011 prevede limiti ai poteri di
accertamento dell’Agenzia nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di
accertamento basato sugli studi di settore […]. Il beneficio di cui alla lettera C) è
riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di
settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di
determinazione sintetica del reddito”.
In questo modo però si vengono a creare due tipologie di regimi premiali concessi dalla
manovra Monti ai soggetti congrui, coerenti e fedeli alle risultanze di Ge.Ri.Co.:
•
una prima tipologia di soggetti costituiti da imprenditori individuali e liberi
professionisti operanti non in forma associata, ai quali si applicheranno tutti e tre i
benefici previsti nel comma 9 dell’art. 10 del D.L. n. 201/2011 e che saranno, in ultima
analisi, i veri fruitori del nuovo regime premiale introdotto dalla stessa norma;
•
una seconda categoria di soggetti, costituiti da tutte le forme societarie e associative
trasparenti che, seppur congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore, potranno
beneficiare unicamente di due dei tre premi concessi dalla manovra Monti nel
suddetto comma 9 dell’art. 10: la preclusione da accertamenti basati su presunzioni
semplici e la riduzione di un anno nei termini di decadenza per l’attività di
accertamento degli uffici.
SOCI TRASPARENTI DI SOCIETÀ CONGRUE COERENTI E FEDELI
AGLI STUDI DI SETTORE
L’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto a un
terzo vale anche per i soci persone fisiche delle società congrue, coerenti e
fedeli agli studi di settore.
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s
Studi di settore 2014
AGENZIA DELLE ENTRATE
D: L’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un terzo
prevista nella lett. c) del comma 9 dell’art. 10 del D.L. n. 201/2011 si rende
applicabile anche ai soci di società trasparenti (es. s.n.c., s.a.s., ecc.) congrue, coerenti
e fedeli agli studi di settore o solo alle imprese individuali ed ai lavoratori autonomi?
R: Il comma 9 dell’art. 10 del D.L. n. 201/2011 prevede limiti ai poteri di accertamento
dell’Agenzia: “nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore”.
In particolare, alla lett. c) è previsto che, per tali soggetti, la determinazione sintetica
del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo
accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Tanto premesso,
dall’analisi della disposizione citata si ritiene di dover fornire risposta negativa al
quesito posto.
Infatti, dalla lettura congiunta dei due incisi si rileva che il beneficio di cui alla citata lett. c) è
riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei
cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del
reddito.
Un altro importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25 del
19 giugno 2012 riguarda l’applicabilità dei benefici, in particolare l’Agenzia ha chiarito che:
•
“le misure premiali previste nel comma 9 dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del
2011 hanno una portata generale applicandosi a tutti i contribuenti soggetti al
regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore di cui
all’articolo 10 della legge n. 146 del 1998”.
In sostanza, il beneficio si applica a tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore
indipendentemente dal regime contabile prescelto.
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Studi di settore 2014
Gli studi di settore si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che
svolgono, come “attività prevalente”, un’attività per la quale risulta approvato un apposito
studio di settore e che non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità. Per “attività
prevalente” si intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore
ammontare di ricavi o di compensi.
I benefici previsti dal D.L. n.201/2011
CONTRIBUENTI CHE APPLICANO GLI STUDI DI
SETTORE
Che dichiarano, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione,
ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti da Ge.ri.Co.
Preclusione degli
Riduzione di un
Utilizzo del redditometro
accertamenti
anno dei termini di
solo nel caso in cui il
basati su
decadenza per
reddito complessivo
presunzioni
l'attività di
accertabile incida di
semplici.
accertamento.
almeno un terzo quello
dichiarato.
5.6. I controlli per i non congrui
In contrapposizione allo scenario particolarmente positivo previsto per i contribuenti
congrui e coerenti si presenta invece il comma 11 dell’art. 10 del D.L. n. 201/2011, per i
soggetti non congrui.
Il comma richiamato afferma, infatti, che nei confronti dei contribuenti non congrui
l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza presenteranno specifici piani di controllo per
individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione.
Nei confronti di tali contribuenti i controlli saranno svolti, come afferma la norma
“prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo
comma dell’articolo 32 del DPR 600/73”.
In pratica, quindi, il piano di controlli prevede l’utilizzo standardizzato delle indagini
bancarie che, come noto, sono uno strumento particolarmente efficace e invasivo nella lotta
all’evasione fiscale.
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Studi di settore 2014
Alla luce di quanto esaminato nel presente articolo la sintesi, può essere pertanto la
seguente: trattamento di favore nei confronti dei soggetti in linea con il risultato atteso
di Ge.Ri.Co., e controlli ferrei nei confronti di coloro che, invece, presentano scostamenti
ed anomalie sospette.
•
5.7. Vecchio premio congruità
Nel corso del 2011 il “premio” nei confronti dei soggetti congrui aveva già subito un’altra
modifica legislativa a opera del D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto”).
Il c.d. “premio di congruità” di cui all’art. 10, comma 4-bis, della legge n. 146/1998, prevedeva la
preclusione dall’accertamento basato su presunzioni semplici nei confronti dei soggetti congrui,
anche per effetto di adeguamento, che avessero indicato correttamente i dati nel modello studi,
qualora i predetti accertamenti non avessero determinato una rettifica dei ricavi/compensi
superiore al 40% di quelli dichiarati, o comunque superiore a euro 50.000.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 35, D.L. n. 138/2011, tale premio di
congruità era riconosciuto nel caso fosse soddisfatta un’ulteriore nuova condizione
consistente nella congruità, oltre che per l’anno accertato, anche per l’anno precedente.
Il livello di congruità, per entrambi gli anni, era quello derivante dall’analisi di congruità e
normalità economica, eventualmente al netto dei correttivi anticrisi riconosciuti.
Non era invece richiesto il rispetto della coerenza agli indicatori economici.
Ora tale disposizione relativa al “vecchio premio di congruità” è stata abrogata dal D.L. n.
201/2011 (Decreto c.d. “Salva Italia”).
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 25 del 19 giugno 2012 è intervenuta per definire
gli ambiti temporali di efficacia dei diversi “premi congruità”.
In particolare, l’efficacia temporale delle disposizioni in materia di “copertura” dagli
accertamenti basati su presunzioni semplici è la seguente:
•
fino al 2010 incluso (Modello UNICO 2011) si applicano le disposizioni dell’art. 10,
comma 4-bis, della legge n. 146/1998, come modificate dal D.L. n. 138/2011, in base
al quale è richiesta la congruità anche per l’anno precedente;
•
dal 2011 (Modello UNICO 2012) si applicano le nuove disposizioni introdotte dal D.L.
n. 201/2011.
Di seguito si evidenziano le differenze tra le nuove disposizioni e quelle relative al vecchio
premio di congruità.
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Studi di settore 2014
VECCHIO Premio di congruità
NUOVO Premio congruità
(art. 10, comma 4-bis, legge n. 146/1998)
(art. 10, commi 9 e 10, D.L. n. 201/2011)
Fino al 2010 (UNICO 2011)
Dal 2011 (UNICO 2012)
È prevista una soglia relativa e assoluta (40% – Non è prevista alcuna soglia per l’applicazione
euro 50.000) al di sopra della quale non si del beneficio
applica il beneficio
È prevista una soglia del 10% di scostamento Sulla base della lettera della norma, qualsiasi
del
reddito
dichiarato
che
individua
la errore, anche ininfluente sul risultato di
condizione di fedeltà nella compilazione del Ge.Ri.Co.,
Modello studi
potrebbe
far
venire
meno
la
“copertura”
È richiesta la congruità anche per il periodo È richiesta la congruità solo per il periodo
precedente
accertabile
Non è richiesta la coerenza agli indicatori È richiesta la coerenza agli specifici indicatori,
tradizionali
che dovrebbero essere quelli tradizionali
Nessuna modifica ai termini decadenziali per È anticipata di 1 anno la decadenza per
l’accertamento
Nessun effetto sull’accertamento sintetico
l’accertamento
È ampliato lo scostamento richiesto tra reddito
dichiarato e reddito accertabile (da 1/5 a 1/3)
5.8. Casi particolari
Applicazione delle nuove misure premiali
•
Domanda
Si chiede conferma sul fatto che le nuove misure premiali previste nel comma 9 dell’art. 10
del D.L. n. 201/2011, seppur inserite nel contesto di una disposizione che introduce un
regime semplificato riservato ad alcuni contribuenti, abbiano in realtà una portata generale
e si applichino a tutti i contribuenti soggetti a studi di settore.
Risposta
•
Si conferma che le misure premiali previste nel comma 9 dell’art. 10 del D.L. n. 201
del 2011 hanno una portata generale applicandosi a tutti i contribuenti soggetti al
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Studi di settore 2014
regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore di cui all’art. 10
della legge n. 146/1998 (Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/2012).
•
Applicazione del vecchio premio di congruità
Domanda
L’art. 2, comma 35, del D.L. n. 138/2011 ha modificato l’art. 10, comma 4-bis, della legge n.
146/1998 ed ha stabilito che per avere la “copertura” dagli ulteriori accertamenti basati su
presunzioni semplici fino al 40% dei ricavi dichiarati, con il limite di 50.000 euro, occorre
risultare “congrui” alle risultanze degli studi anche per l’anno precedente. L’art. 10, comma
4-bis, della legge n. 146/1998 è stato successivamente abrogato dal D.L. n. 201/2011,
stabilendo che detta previsione trova applicazione fino al periodo d’imposta 2010. Per quali
annualità trova applicazione la previsione sulla necessità della “congruità” anche per il
periodo precedente?
Risposta
•
L’art. 2, comma 35, del D.L. n. 138/2011 ha modificato il comma 4-bis dell’art. 10 della
legge n. 146/1998, che prevede la limitazione dei poteri accertativi nel caso in cui un
soggetto sia risultato congruo alle risultanze degli studi di settore. La modifica
normativa, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, prevede che “in
relazione ad un’annualità di imposta” la limitazione dei poteri accertativi “sussiste
solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di
adeguamento, agli studi di settore anche per l’annualità precedente oggetto di
controllo”. Si ritiene che tale disposizione abbia natura procedimentale, atteso che
non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi interessati. Ne consegue
che la stessa ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d’imposta, sino al
2010, ancora accertabili. Infatti, successivamente
l’entrata in vigore della
disposizione in commento, il comma 12 dell’art. 10 del D.L. n. 201/2011 ha abrogato il
citato comma 4-bis “con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 e
successive” (Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/2012).
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