Bologna, 12 dicembre 2013 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi Oggetto: CIRCOLARE N. 16 COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2014 DEI BENI DATI IN GODIMENTO AI SOCI E AI FAMILIARI E DEI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI E DAI FAMILIARI Con il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. “Manovra di Ferragosto” dell’allora Governo Berlusconi), convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148, sono state introdotte due nuove comunicazioni all’Anagrafe tributaria: quella dei beni dell’impresa concessi in godimento ai soci e ai familiari (del socio o dell’imprenditore individuale) e quella dei finanziamenti concessi dai soci e dai familiari (dell’imprenditore) all’impresa. Con successivi Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 (Prot. nn. 2013/94902 e 2013/94904) sono state individuati i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni suddette, le esclusioni oggettive, i termini di scadenza, ecc. Con la successiva pubblicazione del modello per le comunicazioni e le relative istruzioni del 27 novembre u.s. si è completato il quadro delle comunicazioni suddette, che devono essere trasmesse in via telematica per l’anno 2012 entro il 31 gennaio 2014. A regime, la scadenza è prevista per il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la comunicazione (ad esempio la comunicazione per l’anno 2013 deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2014). Nessuna comunicazione è dovuta per gli anni precedenti al 2012. Si tratta in sostanza di comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dei soci, dei loro familiari e dei familiari dell’imprenditore individuale che utilizzano i beni dell’impresa (immobili, autoveicoli, ecc.) e quelli dei soci e dei familiari dell’imprenditore individuale che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni a favore dell’impresa. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, zii e nipoti, ma non i cugini) e gli affini entro il secondo (suoceri, generi e nuore). Le due comunicazioni hanno finalità diverse: la prima (beni in godimento ai soci) ha una funzione di “penalizzazione reddituale”, cioè, in sostanza, mira a tassare in capo al socio (o al familiare del socio o dell’imprenditore) la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo da questi pagato all’impresa per il godimento del bene (che viene quindi ad essere catalogato come “reddito diverso”), e nello stesso tempo mira a rendere indeducibili i costi sostenuti per quel bene in capo all’impresa. Ad esempio, si supponga che una società abbia concesso in godimento ad un suo socio un immobile il cui canone di mercato annuo sia pari a € 10.000 e che il socio non corrisponda nulla alla società per l’utilizzo di tale bene. La norma prevede la tassazione in capo al socio come “reddito diverso” della differenza tra valore di mercato dell’utilizzo del bene e il corrispettivo pagato (in questo caso € 10.000), oltre all’indeducibilità integrale dei costi relativi a quell’immobile in capo alla società. Se il socio corrispondesse alla società un canone annuo pari a € 8.000, la differenza da tassare in capo al socio sarebbe di € 2.000 (= € 10.000 – 8.000) e il costo indeducibile per la società sarebbe pari al 20% dei costi complessivamente sostenuti (20% = € 2.000/10.000). La seconda comunicazione (finanziamenti e capitalizzazioni) mira invece ad alimentare il c.d. “redditometro”, cioè lo strumento di accertamento induttivo tale per cui un socio (o il familiare dell’imprenditore) che effettua un finanziamento di un certo ammontare all’impresa, deve dichiarare al Fisco almeno un reddito pari a quell’ammontare (salvo prova contraria). Ad esempio, se un socio effettua un finanziamento (fruttifero o infruttifero) a favore della sua società di € 50.000 nel corso del 2012, l’Agenzia delle Entrate presumerà che quel socio abbia prodotto nel medesimo anno almeno un reddito pari a € 50.000 (secondo la regola “spese sostenute = reddito prodotto”). Ovvio che il socio può dimostrare che i 50.000 euro concessi in finanziamento alla società derivano da altre fonti di entrata (disinvestimenti patrimoniali, redditi di anni precedenti, redditi esenti e quindi non dichiarati, ecc.). Vediamo qui di seguito alcune particolarità che si riferiscono a ciascuna delle due comunicazioni. 1. Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci Sono obbligati a trasmettere la comunicazione i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva. Sono pertanto obbligati gli imprenditori individuali, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e di capitali (S.r.l., S.p.A. e S.a.p.A.). Sono espressamente escluse dall’obbligo le società semplici e non sono obbligati neppure i liberi professionisti e i lavoratori autonomi in genere. La comunicazione può essere trasmessa, in alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore. Dovranno essere trasmessi i dati dei soci (persone fisiche o giuridiche), dei familiari del socio e dei familiari dell’imprenditore individuale che utilizzano in godimento i beni dell’impresa. Vanno quindi indicati il codice fiscale del socio/familiare, i dati anagrafici, la data di concessione, il corrispettivo versato dal socio/familiar per l’utilizzo del bene e il valore di mercato dell’utilizzo del bene. Sono tuttavia esclusi dalla comunicazione: i beni concessi in godimento agli amministratori (sempre); i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo (solo qualora detti beni costituiscano fringe benefit per i medesimi); i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale (ad esempio l’autovettura utilizzata dall’agente di commercio); i beni diversi da immobili, autoveicoli, motoveicoli, natanti, aeromobili e altri veicoli registrati di valore non superiore a € 3.000 (si pensi a un cellulare o a un tablet o a un computer); i beni concessi in godimento, quando il corrispettivo pagato dal socio o dal familiare è perfettamente pari al valore di mercato del godimento del bene (quindi non si genera un “reddito diverso” in capo al socio o al familiare e nessun costo indeducibile in capo all’impresa); i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore. 2. Comunicazione capitalizzazioni dei finanziamenti e delle Sono obbligati a trasmettere la comunicazione i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva. Sono pertanto obbligati gli imprenditori individuali, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e di capitali (S.r.l., S.p.A. e S.a.p.A.). Non sono obbligati le società semplici, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi in genere. La comunicazione può essere trasmessa soltanto dall’impresa che ha ricevuto i finanziamenti1 o le capitalizzazioni2 dai soci o dai 1 Fruttiferi o infruttiferi di interessi. Apporti patrimoniali, indipendentemente dalla causale: in conto capitale, a fondo perduto, per copertura perdite, ecc. 2 familiari dell’imprenditore3 per un importo complessivo (riferito a ciascun socio o familiare) pari o superiore nell’anno a 3.600 euro. Dovranno essere trasmessi quindi i dati dei soci (persone fisiche 4 ) e dei familiari dell’imprenditore individuale che hanno effettuato nell’anno finanziamenti o capitalizzazioni all’impresa per un importo complessivo nell’anno pari o superiore a 3.600 euro. Vanno indicati il codice fiscale del socio/familiare, i dati anagrafici, la data di erogazione del finanziamento (in presenza di più finanziamenti o capitalizzazioni in corso d’anno va indicata la data dell’ultimo “apporto” effettuato), l’ammontare del finanziamento o della capitalizzazione. Sono tuttavia esclusi dalla comunicazione: i dati relativi agli apporti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria (ad esempio perché il finanziamento o la capitalizzazione deriva da un atto notarile, come nel caso di aumento di capitale sociale); le restituzioni di finanziamenti ai soci o ai familiari dell’imprenditore, sia nel caso in cui i finanziamenti fossero stati erogati nel corso di anni precedenti che nel caso in cui fossero stati erogati nel corso del medesimo anno5. Ma non dai familiari del socio, a differenza di quanto avviene con la comunicazione dei beni concessi in godimento. 3 4 Ma non soci persone giuridiche. Questo significa, ad esempio, che in presenza di un finanziamento di € 10.000 effettuato in data 5 febbraio 2012, restituito per intero in data 25 luglio 2012, l’intera somma di € 10.000 deve essere comunicata, a prescindere dal fatto che sia stata successivamente restituita nel corso dello stesso anno. 5 3. Sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione Per l’omessa presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del godimento del bene e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa. La stessa sanzione si applica in caso di trasmissione della comunicazione con dati incompleti o non veritieri. In caso di omessa presentazione della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci o dai familiari dell’imprenditore è invece prevista una sanzione residuale da € 206,58 a € 5.164,57. La stessa sanzione si applica in caso di trasmissione della comunicazione con dati incompleti o non veritieri. ***** Lo Studio Aicardi resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento e con l’occasione porge Cordiali saluti.
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