Circolare 16-2013 Comunicazione beni ai soci e

Bologna, 12 dicembre 2013
A tutti i Clienti dello Studio
Loro sedi
Oggetto:
CIRCOLARE N. 16
COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO
2014 DEI BENI DATI IN GODIMENTO AI SOCI E
AI FAMILIARI E DEI FINANZIAMENTI
EFFETTUATI DAI SOCI E DAI FAMILIARI
Con il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. “Manovra di
Ferragosto” dell’allora Governo Berlusconi), convertito con
modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148, sono state
introdotte due nuove comunicazioni all’Anagrafe tributaria: quella
dei beni dell’impresa concessi in godimento ai soci e ai familiari
(del socio o dell’imprenditore individuale) e quella dei
finanziamenti concessi dai soci e dai familiari (dell’imprenditore)
all’impresa.
Con successivi Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 2 agosto 2013 (Prot. nn. 2013/94902 e 2013/94904) sono
state individuati i soggetti obbligati alla presentazione delle
comunicazioni suddette, le esclusioni oggettive, i termini di
scadenza, ecc.
Con la successiva pubblicazione del modello per le
comunicazioni e le relative istruzioni del 27 novembre u.s. si è
completato il quadro delle comunicazioni suddette, che devono
essere trasmesse in via telematica per l’anno 2012 entro il 31
gennaio 2014. A regime, la scadenza è prevista per il 30 aprile
dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la comunicazione (ad
esempio la comunicazione per l’anno 2013 deve essere trasmessa
entro il 30 aprile 2014). Nessuna comunicazione è dovuta per gli
anni precedenti al 2012.
Si tratta in sostanza di comunicare all’Anagrafe tributaria i dati
dei soci, dei loro familiari e dei familiari dell’imprenditore
individuale che utilizzano i beni dell’impresa (immobili,
autoveicoli, ecc.) e quelli dei soci e dei familiari dell’imprenditore
individuale che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni a favore
dell’impresa.
Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo
grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, zii e nipoti, ma non i cugini) e
gli affini entro il secondo (suoceri, generi e nuore).
Le due comunicazioni hanno finalità diverse: la prima (beni in
godimento ai soci) ha una funzione di “penalizzazione reddituale”,
cioè, in sostanza, mira a tassare in capo al socio (o al familiare del
socio o dell’imprenditore) la differenza tra il valore di mercato del
diritto di godimento e il corrispettivo annuo da questi pagato
all’impresa per il godimento del bene (che viene quindi ad essere
catalogato come “reddito diverso”), e nello stesso tempo mira a
rendere indeducibili i costi sostenuti per quel bene in capo
all’impresa.
Ad esempio, si supponga che una società abbia concesso in
godimento ad un suo socio un immobile il cui canone di mercato
annuo sia pari a € 10.000 e che il socio non corrisponda nulla alla
società per l’utilizzo di tale bene. La norma prevede la tassazione in
capo al socio come “reddito diverso” della differenza tra valore di
mercato dell’utilizzo del bene e il corrispettivo pagato (in questo
caso € 10.000), oltre all’indeducibilità integrale dei costi relativi a
quell’immobile in capo alla società. Se il socio corrispondesse alla
società un canone annuo pari a € 8.000, la differenza da tassare in
capo al socio sarebbe di € 2.000 (= € 10.000 – 8.000) e il costo
indeducibile per la società sarebbe pari al 20% dei costi
complessivamente sostenuti (20% = € 2.000/10.000).
La seconda comunicazione (finanziamenti e capitalizzazioni)
mira invece ad alimentare il c.d. “redditometro”, cioè lo strumento
di accertamento induttivo tale per cui un socio (o il familiare
dell’imprenditore) che effettua un finanziamento di un certo
ammontare all’impresa, deve dichiarare al Fisco almeno un reddito
pari a quell’ammontare (salvo prova contraria).
Ad esempio, se un socio effettua un finanziamento (fruttifero o
infruttifero) a favore della sua società di € 50.000 nel corso del 2012,
l’Agenzia delle Entrate presumerà che quel socio abbia prodotto nel
medesimo anno almeno un reddito pari a € 50.000 (secondo la
regola “spese sostenute = reddito prodotto”). Ovvio che il socio può
dimostrare che i 50.000 euro concessi in finanziamento alla società
derivano da altre fonti di entrata (disinvestimenti patrimoniali,
redditi di anni precedenti, redditi esenti e quindi non dichiarati, ecc.).
Vediamo qui di seguito alcune particolarità che si riferiscono a
ciascuna delle due comunicazioni.
1.
Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci
Sono obbligati a trasmettere la comunicazione i soggetti che
esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva.
Sono pertanto obbligati gli imprenditori individuali, le società di
persone (S.n.c. e S.a.s.) e di capitali (S.r.l., S.p.A. e S.a.p.A.).
Sono espressamente escluse dall’obbligo le società semplici e
non sono obbligati neppure i liberi professionisti e i lavoratori
autonomi in genere.
La comunicazione può essere trasmessa, in alternativa,
dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.
Dovranno essere trasmessi i dati dei soci (persone fisiche o
giuridiche), dei familiari del socio e dei familiari dell’imprenditore
individuale che utilizzano in godimento i beni dell’impresa. Vanno
quindi indicati il codice fiscale del socio/familiare, i dati anagrafici,
la data di concessione, il corrispettivo versato dal socio/familiar per
l’utilizzo del bene e il valore di mercato dell’utilizzo del bene.
Sono tuttavia esclusi dalla comunicazione:






i beni concessi in godimento agli amministratori
(sempre);
i beni concessi in godimento al socio dipendente o
lavoratore autonomo (solo qualora detti beni
costituiscano fringe benefit per i medesimi);
i beni concessi in godimento all’imprenditore
individuale (ad esempio l’autovettura utilizzata
dall’agente di commercio);
i beni diversi da immobili, autoveicoli, motoveicoli,
natanti, aeromobili e altri veicoli registrati di valore
non superiore a € 3.000 (si pensi a un cellulare o a un
tablet o a un computer);
i beni concessi in godimento, quando il corrispettivo
pagato dal socio o dal familiare è perfettamente pari al
valore di mercato del godimento del bene (quindi non
si genera un “reddito diverso” in capo al socio o al
familiare e nessun costo indeducibile in capo
all’impresa);
i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari
dell’imprenditore.
2. Comunicazione
capitalizzazioni
dei
finanziamenti
e
delle
Sono obbligati a trasmettere la comunicazione i soggetti che
esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva.
Sono pertanto obbligati gli imprenditori individuali, le società di
persone (S.n.c. e S.a.s.) e di capitali (S.r.l., S.p.A. e S.a.p.A.).
Non sono obbligati le società semplici, i liberi professionisti e i
lavoratori autonomi in genere.
La comunicazione può essere trasmessa soltanto dall’impresa
che ha ricevuto i finanziamenti1 o le capitalizzazioni2 dai soci o dai
1
Fruttiferi o infruttiferi di interessi.
Apporti patrimoniali, indipendentemente dalla causale: in conto capitale,
a fondo perduto, per copertura perdite, ecc.
2
familiari dell’imprenditore3 per un importo complessivo (riferito a
ciascun socio o familiare) pari o superiore nell’anno a 3.600 euro.
Dovranno essere trasmessi quindi i dati dei soci (persone
fisiche 4 ) e dei familiari dell’imprenditore individuale che hanno
effettuato nell’anno finanziamenti o capitalizzazioni all’impresa per
un importo complessivo nell’anno pari o superiore a 3.600 euro.
Vanno indicati il codice fiscale del socio/familiare, i dati anagrafici,
la data di erogazione del finanziamento (in presenza di più
finanziamenti o capitalizzazioni in corso d’anno va indicata la data
dell’ultimo “apporto” effettuato), l’ammontare del finanziamento o
della capitalizzazione.
Sono tuttavia esclusi dalla comunicazione:


i dati relativi agli apporti già in possesso
dell’Amministrazione finanziaria (ad esempio perché
il finanziamento o la capitalizzazione deriva da un atto
notarile, come nel caso di aumento di capitale sociale);
le restituzioni di finanziamenti ai soci o ai familiari
dell’imprenditore, sia nel caso in cui i finanziamenti
fossero stati erogati nel corso di anni precedenti che
nel caso in cui fossero stati erogati nel corso del
medesimo anno5.
Ma non dai familiari del socio, a differenza di quanto avviene con la
comunicazione dei beni concessi in godimento.
3
4
Ma non soci persone giuridiche.
Questo significa, ad esempio, che in presenza di un finanziamento di €
10.000 effettuato in data 5 febbraio 2012, restituito per intero in data 25
luglio 2012, l’intera somma di € 10.000 deve essere comunicata, a
prescindere dal fatto che sia stata successivamente restituita nel corso
dello stesso anno.
5
3. Sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione
della comunicazione
Per l’omessa presentazione della comunicazione dei beni
concessi in godimento ai soci o ai familiari è prevista una sanzione
amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato
del godimento del bene e il corrispettivo annuo per la concessione
in godimento dei beni dell’impresa.
La stessa sanzione si applica in caso di trasmissione della
comunicazione con dati incompleti o non veritieri.
In caso di omessa presentazione della comunicazione dei
finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci o dai
familiari dell’imprenditore è invece prevista una sanzione residuale
da € 206,58 a € 5.164,57. La stessa sanzione si applica in caso di
trasmissione della comunicazione con dati incompleti o non veritieri.
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Lo Studio Aicardi resta a disposizione per ogni eventuale ed
ulteriore chiarimento e con l’occasione porge
Cordiali saluti.