40-2014 comunicazione pec soggetti antiriciclaggio

Studio Associato di Consulenza Aziendale
Dottori Commercialisti
Dott. Gianpiero Perissinotto
Dott.ssa Monica Lacedelli
Via degli Agricoltori n. 11
32100 Belluno
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Belluno, 9 settembre 2014
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Studio Associato di Consulenza Aziendale
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Circolare n. 40/2014
Oggetto: LA COMUNICAZIONE DELLA PEC ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO 31.10.2014 – NUOVO
ADEMPIMENTO PER I SOGGETTI TENUTI ALL’ANTIRICICLAGGIO
Gentile Cliente, desideriamo informarLa che con il recente provvedimento n. 2014/105953 dello scorso 08
agosto emanato dall’Agenzia delle Entrate, congiuntamente con la Guardia di Finanza, è stata data attuazione a quanto
previsto dal nuovo art. 2 del D.L. 167/90 (così come sostituito dalla Legge n. 97/2013, c.d. “Legge Europea 2013”) per
contrastare i fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero.
In particolare tale Provvedimento individua:
ü i soggetti destinatari delle richieste di informazioni (intermediari finanziari e altri soggetti, quali ad esempio i
professionisti);
ü l’oggetto della richiesta e in particolare il periodo di riferimento, la causale dell’operazione, lo Stato estero di
riferimento, eventuali dati anagrafici del soggetto per il quale viene fatta la richiesta;
ü i soggetti autorizzati ad effettuare le richieste, ossia l’UCIFI (Ufficio Centrale per il contrasto degli illeciti fiscali
internazionali) per l’Agenzia delle Entrate e i reparti speciali per la Guardia di Finanza, in deroga ad ogni
vigente disposizione di legge;
ü il formato delle richieste e delle risposte secondo lo schema XML (non ancora reso disponibile da parte
dell’Agenzia delle Entrate);
ü le modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle risposte.
Considerato che le richieste e le risposte sono effettuate utilizzando esclusivamente il sistema di PEC il
Provvedimento in esame stabilisce che:
“Entro il 31 ottobre 2014, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
comunicano all’Agenzia delle Entrate, per l’inserimento delle caselle di posta elettronica certificata nel registro degli
indirizzi elettronici …. , il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line ... La comunicazione della
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casella di posta elettronica certificata è effettuata utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5 del provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005”.
Conseguentemente i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (intermediari finanziari, professionisti, società di
servizi, revisori contabili, ecc.) sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate entro
il prossimo 31/10/2014.
Tale adempimento è finalizzato all’iscrizione dei predetti soggetti nell’elenco dei “potenziali” destinatari della richiesta
delle informazioni sopra accennate.
Il Provvedimento prevede che gli intermediari finanziari possano utilizzare la casella di PEC già comunicata per le
richieste e le risposte in materia di indagini finanziarie di cui all’art. 32, comma 3, DPR n. 600/73. La comunicazione va
effettuata utilizzando lo specifico tracciato telematico già predisposto per gli intermediari finanziari con il Provvedimento
dell’Agenzia Entrate 22.12.2005.
Inoltre fino al prossimo 31/10/2014, in via transitoria, è previsto che le eventuali richieste e risposte indirizzate ai soggetti
diversi dagli intermediari finanziari siano effettuate in forma cartacea con modalità idonee a garantire la riservatezza
delle comunicazioni.
Soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, D.Lgs. n. 231/2007
Intermediari finanziari e altri soggetti
- Banche e Poste italiane spa
esercenti attività finanziarie
- Istituti di moneta elettronica
ex art. 11
- Società di intermediazione immobiliare (SIM)
- Società di gestione del risparmio (SGR)
- Società di investimento a capitale variabile (SICAV)
- Agenti di cambio
- Intermediari finanziari iscritti nell’art. 106, TUB
- Società fiduciarie
- Soggetti disciplinati dagli artt. 111 e 112, TUB
- Promotori finanziari
Professionisti
ex art. 12
- Dottori commercialisti e consulenti del lavoro
- Altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in
materia di contabilità e tributi
- Notai e avvocati
Revisori contabili
ex art. 13
Altri soggetti
ex art. 14
- Soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili
- Società di revisione iscritte nell’albo speciale
- Agenzie di recupero crediti
- Soggetti esercenti attività di trasporto del denaro, valori o titoli
- Case da gioco
- Agenzie d’affari in mediazione immobiliare
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti
Studio Associato Perissinotto – Lacedelli
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