QZ)rltà.ra /*'/noo'n t'% a,A)tzh cz*z,ra,/' o AH tutti gli Uffici afferenti t/út-)*o DIREZIONE REGTONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELVENETO MBAC-DR-VEN DIR-UFF 0009373 10t06t2014 oúhg'.h la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto LORO SEDI ?/ì"fr"r""//"f /'b/"/. r^\J /e.F1)tx,ao ct.16.19.37t1 olf OGGETTO: Conferimento di incarichi per lo svolgimento di servizi lavorativi esterni (c.d. "missiozrl") sul teritorio nazionale e rimborso delle spese sostenute, ai sensi della legge l8 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.- CIRCOLARE N.3212014 A seguito di alcuni rilievi formulati dalla competente Ragioneria territoriale in merito al trattamento economico spettante al personale non dirigenziale comandato in servizi esterni all'interno del tenitorio nazionale, nonché in relazione ai quesiti, di pari oggetto, qui pervenuti da alcuno di codesti Uffici, si ritiene oppoftuno fornire indicazioni volte a garantire una puntuale applicazione della normativa di cui alfa sopraccitata legge n. 836/1973, recante "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali". Sulla predetta disposizione sono interyenute modifiche di rilievo, recate, in particolare, dalla legge 26 luglio 1978, n. 4l7,dai decreti del Presidente dellaRepubblica l6 gennaio 1978,n.513 (art. 1, comma 1),23 agosto 1988, n.395 (art. 5) e 17 gennaio 1990, n. 44 (art.13), dalla legge23 dicembre 2005,n.266 (art. 1, commi 213 e2l4) e, da ultimo, dall'art. 6, comma 12, deI decreto legge 31 maggio 2010,n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. I22. Quest'ultimo prowedimento ha disapplicato l'art, 15 della cìtata legge n. 836/1973 e I'art.8 della parirnenti citata legge n. 47 11 197 8. In aggiunta a tale quadro normativo e regolamentare, caralîerizzato, soprattutto a seguito della novella introdotta dal decreto legge n, 7812010, da difficoltà interpretative notevoli circa i limiti insiti nell'utilizzo del "proprio mezzo di trasporto", si segnalano, in ordine alle spese per i pasti da consumare gli incarichi di missione, sia il decreto del Ministero del tesoro 74 marzo 1996 sia l'ar1. 30 del C.C.N.L. 1998-2001, il quale disciplina ulteriori fattispecie attinenti le spettanze del personale in missione. In merito alla questione dell'utilizzo del "mezzo proprio" vanno menzionate, infine, alcune circolari interpretative, diramate sia dal dicastero delle finanze sia da quello dei beni e delle attività durante culturali, cui sarà fatto più avanti specifico rinvio. l. Indennità di trasporto e indennità supplementari sull'acquisto di biglietti aerei, ferroviari di trasporto marittimo. e L'art. 1, comma 213, della citata legge n. 26612005 (legge frnanziaria 2006) ha soppresso, con I'esclusione delle categorie di personale di cui al succitato comma 213- bis, "l'indennità di trasferta di cui all'art. 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'art. I, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.513, l'indennità U9 (la' Ntlichicl dalle Colonnc Cannaregio 4314 CaIle dcl Duca 301,21, VENI'jZIA - Tel. +39 041 34201,01 lrax +39 041 34201,22 e-mail tlr-vcnldbcniculturali.it - nrbac-clr-ven@)mailccrt.bcnicultur:rli.it - wu'rv.vcrrctr>.bcniculturali.it supplementqre prevista dal primo e secondo comma dell'articolo l4 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché I'indennità di cui all'art. B del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320", sîabilendo che sono altresì soppresse le analoghe "disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei prowedimenti di recepimento degli qccordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica". Risulta pertanto esclusa, con riferimento alla fattispecie in argomento e al personale di questa Amministrazione, la corresponsione d'indennità conelate, a qualsiasi titolo, allo svolgimento di servizi esterni, ivi comprese quelle regolate dal già citato art. 30 del C.C.N.L. 199812001, commi | ,le|t. a) e c). Sul versante del contenimento della spesa è intervenuto infine nuovamente il legislatore, che, con il già citato art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ha introdotto, trattando delle trasferte, il divieto, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese per missioni sia in Italia sia all'estero per un ammontare superiore al 50 per cento di quelle sostenute allo stesso titolo nell'anno 2009. La disposizione si indirizza alla spesa di tutte le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT, comprese le Autorità indipendenti, ma non, tra le altre, a quella "effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzqzione del patrimonio culturale. " In ordine a quanto più sopra illustrato emerge dunque, in conclusione, che la disciplina vigente, relativamente al trattamento economico del personale di questo dicastero, ammette unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto e l'utilizzo del titolo di viaggio, ovvero, nei casi previsti, per l'utilizzo del mezzo di trasporto proprio, nonché per il vitto e il pernottamento, nella misura e nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva, previa produzione di idonea documentazione conforme alle disposizioni fiscali vigenti. 2, Rimborso delle spese di viaggio Le spese di viaggio rimborsabili al personale inviato in missione sono quelle effettivamente o altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del sostenute per viaggi in ferrovia, nave biglietto di prima classe o equiparato. Per i viaggi in aereo, ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, conveftito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il rimborso spetta entro il limite della spesa sostenuta per la classe economica, indipendentemente dalla durata del viaggio. II dipendente ha altresì diritto, ove preventivamente autorizzato, al rimborso del taxi per il tratto aeroporto/stazione ferroviaria - luogo della missione o del pernottamento (e viceversa). Tale rimborso è parimenti ammesso a fronte della mancanza di mezzi di trasporlo pubblici alternativi o allorquando si sia di fronte alla comprovata impossibilità di raggiungere il luogo di destinazione (scioperi) o nel caso in cui debba procedersi al trasporto di colli, apparecchiature o materiali attinenti al servizio, di peso o dimensioni rilevanti. Per i viaggi in treno o in nave il dipendente, unitamente al rimborso del biglietto (comprensivo degli eventuali supplementi e prenotazioni, laddove obblígatorí) ha altresì diritto al rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'utilizzo di un posto letto in compartimento singolo o doppio. Il rimborso delle spese di viaggio è subordinato all'esibizione, in originale, dei seguenti tiroli: a) per i víaggi in ferrovra.'biglietto emesso dalla compagnia o società ferroviaria recante I'indicazione della data di utilizzo (comprovata mediante obliterazione) nonché, ove previsto, dell'orario di partenza e di arrivo, del numero del convoglio, della caÍrozza e del posto o'on line" si deve produrne la assegnato. Nel caso in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato stampa, la quale deve riportare tutti gli elementi identificativi necessari ed il relativo costo; Ca' Michiel dalle Cokrnne - 'fel. +39 041 34201,01 Iìax +39 041 3420122 Cannarcgio 4314 - Calìe dcl Duca 30121 Vt-NliZIr\ - c-mail clr-vcn(Dbcruculttrrali.it - nrbac-dr-vcn(g)nrailccr:t.bcnicLrlturali.it - b) per i viaggi marittimi: biglietto rilasciato dalla compagnia o società di navigazione corredato dei necessari elementi identificativi descritti sub a), ivi compresi quelli indicati per I'acquisto "on line"'o c) per i viaggi in aereo; biglietto rilasciato dal vettore corredato dalla carta d'imbarco, fermo restando, per i biglietti"on line", quanto indicato sub a); d) per il noleggio dell'auto (con o senza autista): ricevuta o fattura rilasciata dalla ditta di e) 0 g) autonoleggio con indicazione del nominativo del soggetto utilizzatore, deltragitto, della data e dell' importo corrisposto; per il /axi.' scontrino o ricevuta rilasciata dal conducente con indicati la data, il percorso e I' importo corrisposto; per i mezzi urbani o extraurbarzl: biglietto "obliterato" o "annullato" ripoftante la data, il percorso (solo se trattasi di mezzo extraurbano) e l'imporlo corisposto; dirifii di agenzia ove eccezionalnrenîe ammessi al rimborso: ricevuta rilasciata dall'agenziadi viaggi. Per quanto attiene il viaggio in aereo, idipendenti in missione - ai sensi degli artt. 13, comma 2, della legge già citata n. 83611973, e 10, comma 1, della parimenti citata legge n. 41711918 - possono sottoscrivere, prima della partenzaelimitatamente alla durata del volo, unapolizza sulla vita, a copertura del "rischio aereo", per i casi di morte o di invalidità permanente, con un massimale non superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda comprensiva dell'indennità di funzione e di ogni altro assegno annuo pensionabile eventualmente in godimento, Il rimborso della spesa sostenuta a tal fine ha luogo previa presentazione di idonea documentazione attestante I'avvenuta stipula della polizza in interesse avente le caratteristiche sopra indicate. Qualora tali caratteristiche siano diffonni da quelle prescritte il dipendente non ha diritto ad alcun rimborso. ln ordine alle spese di cui al presente punto 2. occorre soffermarsi su alcune definizioni essenziali, riguardanti, in primo luogo, la località con riferimento alla quale deve determinarsi I'importo ammesso a rimborso, che, a termini di legge, parrebbe dover coincidere con la sede di servizio, ai fini dell'individuazione della quale si assume, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n.51311978 e dall'art. I della legge n. 4l7ll978, "il centro abitato o la località in cui hanno sede l'fficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio ". Tale coincidenza, che trova la propria ratio nella sussistenza di specifiche disposizioni normative volte a statuire l'obbligo per l'impiegato pubblico di "risiedere nel luogo ove ha sede l'fficio cui è destinato" (giusta l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,n.3), sono state abrogate per il personale dirigenziale e non dirigenziale, tra gli altri, del comparto ministeri, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. '71 , comma 1, alleg. A e B). Ne consegue dunque che la determinazione del corrispettivo del rimborso (sia nel caso di ufilizzo di mezzi pubblici sia del cosiddetto 'omezzo proprio") può avvenire prendendo a riferimento anche località diverse dalla sede di servizio del dipendente (per esempio quella di residenza o di abituale dimora) a patto che, in tali casi, I'onere a carico dell'amministrazione derivantene non risulti superiore. In merito all'ammissione al rimborso delle spese di cui sopra pare oppoftuno precisare, relativamente a quelle sub leftera e), che la mancanza di mezzi di trasporto pubblici alternativi va intesa quale evenienza, individuata e preventivamente autorizzata dall'uffltcio di appartenenza, correlata a: 1) mancanza di mezzi pubblici di collegamento con gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e le stazioni di pullman di linea, dovuta a sciopero o sospensione dei servizi in orari notturni. Nel caso di sciopero non conosciuto anticipatamente, per il quale si sia reso necessario l'ufilizzo dei taxi, il dipendente deve comprovare la circostanza allegando alla documentazione giustificativa un articolo di stampa che dia conto dell'interruzione del servizio di cui sopra; 2) necessità di trasporlo di colli o materiali attinenti al servizio esterno svolto, di peso e dimensioni rilevanti. Ca' Michicl dalle Colonnc - Cannarcgi<-r 4314 - Ctlle del Duca - 301,21 VI'IN[']ZI'\ f 39 041 34201,22 - e-mail clr-vcnlrJ)bcniculturali.it - mbac-clr-vcnlq).mlilccr:t.bcniculturaL.it 1'el. +39 041 34201,01 lìax l 1 Rimborso delle spese di viaggio sostenute per I'utilizzo del"mezz,o proprio" Premesso che il personale inviato in missione deve avvalersi, in via ordinaria, dei mezzi di trasporto pubblici, al dipendente che ne faccia motivata e preventiva richiesta, può essere consentito I'utilizzo del "mezzo proprio", con obbligo di indicarne le caratteristiche e il relativo numero di targa, in stretta osservanza delle disposizioni vigenti e limitatamente agli incarichi da svolgere. Si sottolinea in proposito l'estraneità dell'Amministrazione ad ogni eventuale rappotlo giuridico intercorrente tra il dipendente e il terzo intestatario dell'automezzo impiegato. ln merito all'esclusione dell'utilizzo del mezzo proprio e al rimborso delle relative spese, derivante dalla pronuncia a sezioni riunite della Corte dei conti n.2112011, intervenuta a seguito del già citato decreto legge n.7812010 (art.6, comma 12), si ribadisce che la suddetta esclusione, deve intendersi riferita "all'utilizzo del mezzo proprio per attivitìt di servizio diverse da quelle motivate dell'esercizio difunzioni ispettive o, comunque di verifica e controllo". Su tale questione la scrivente è intervenuta, tra le altre, con proprie circolari n. 4612011 (prot. 10825), n.5212011 del 20 luglio 2011 (prot. 13084), quest'ultima ricettiva di quanto diramato, a contrario, dal Segretariato generale del Ministro con propria circolare n. 20 del 23 giugno 2011 (prot. 6048), e n. 112012 del 3 gennaio 2012 (prot. 152). Con tale ultima disposizione, preso atto del mutamento d'indirizzo interpretativo nel frattempo sopravvenuto da parte del Segretariato generale (Circolare n. 36 del 28 dicembre 20ll), questo Ufficio ha confermato l'efficacia delle disposizioni di cui alla propria circolare n.4612011), avente ad oggetto la legittimità dell'utilizzo delmezzo proprio per lo svolgimento di attività ispettive. Sulle conseguenze dell'entrata in vigore del decreto legge 7812010, il quale, come già riferito in premessa, ha disapplicato gli articoli 15 della sopraccitata legge n. 83611973 e 8 della legge n. 41111978, si deve rinviare alle conclusioni cui è pervenuto il Segretariato generale con la menzionata circolare n.3612011, raggiunte sulla scofta del parere reso dall'Ufficio legislativo con proprio foglio prot.20328 del 14 novembre 2011, osservando che, a termini della predetta circolare, "l'intero comn'ta l2 ldel decreto legge n. 78120101 non si applica ai compiti ispettivi espletati dai funzionari in questo Ministero, ritenendo, quindi, non doversi applicare a tale fipologia di missione anche il settimo ed ultimo periodo del comma 12 circa la cessazione di fficacia degli articoti I5 della legge t8 dicembre 1973 , n. 836 e B della legge 26 luglio 1978, n. 117 e relative disposizioni di attuazione, concernenti le modalità di rimborso di missioni con l'uso del mezzo proprio. Ne consegue che la deliberazione n. 2|/CONTN2}ll della Corte dei conti, di cui alla circolare n. 20 del 23 giugno 2011, non trova applicazione nel caso di rimborso di missioni con l'uso del mezzo proprio autorizzate per lo svolgimento di compiti ispettivi di tutela del patrimonio culturale. A tale proposito resta fermo quqnto indicato nella circolare n. 20. " ln conseguenza dell'orientamento interpretativo testè riferito, il quale, si ribadisce, riflette quello assunto dalla scrivente con la succitata circolare n. 4612011, non sembra revocabile in dubbio la circostanza che, a fronte di esigenze correlate all'effettivo svolgimento di attività ispettive o, comunque, di verifica o di controllo, possa continuare a darsi luogo all'autorizzazione e al rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio, mediante determinazione dell'indennitàchilometricadi cui al combinato disposto degli articoli 15 (comma l) della legge n. 83611973 e 8 (comma 1) della legge n. 41711978, ovverossia "ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo ". Le disposizioni emanate con la presente circolare costituiscono riscontro ai quesiti forrnulati sul punto da alcuno di codesti Uffici, tra i quali quello della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con foglio prot. 18078 del 28 giugno 2012. Con tale quesito il predetto Ufficio si è invero posto anche il problema della legittimità dell'autorizzazione rilasciata per l'uso del mezzo proprio (e con essa della corresponsione del rimborso chilometrico di cui sopra) in presenza, giusta la locuzione rinvenibile al più volte citato ar1. 15 (comma 1) della legge 836/1973, di circostanze tali da poter ritenere"l'LSo di tale mezzo [...] più conveniente dei normali servizi di linea". Ca' N{ichicl dallc Colonnc - Cannarcgio 4314 - (,e.lle dcl Duca - 30121 VIiNtrZIA -f 39 041 3420122 - c-mail clr-vcn(lbenicultureli.it - mbac-dr-vcnfrlmerlccr:t.bcniculturali.it 'fcl. +39 041 3420101, lìax A tale proposito si osserva che la convenienza cui fa riferimento il legislatore non deve determini un conispettivo inferiore a quello necessario ritenersi accertata unicamente laddove si all'acquisto dei titoli abilitativi all'ulilizzo dei mezzi pubblici per il raggiungimento della medesima località, bensì in termini economici ed organizzativi più generali, ovverossia non solo laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 15 in discorso (e dunque quando "l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto ") ma, altresì, quando l'uÍilizzo del mezzo proprio permetta un più rapido rientro in servizio del dipendente, compoftando ad esempio un risparmio di spesa per pernottamenti e pasti ovvero I'espletamento di un numero maggiore di interventi nell'arco temporale del servizio estemo effettuato. Non sembrano sussistere peftanto incerl';ezze sulla circostanza che, laddove la missione con mezzo proprio sia stata autorizzatapoiché ritenuta, in primo luogo, strumentale allo svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo e, in secondo, più conveniente nell'accezione più sopra indicata, la determinazione del rimborso relativo debba avvenire prendendo a riferimento l'indennità chilometrica di cui alla più volte citata legge n. 41711978. Resta dunque esclusa, nella fattispecie di cui sopra, I'applicazione del sistema di rimborso ipotizzafo dalla Corte dei conti con la più volte citata delibenzione n.2112011 . Giusta il già citato parere dell'Ufficio legislativo prot. 2032812011 è stato ritenuto infatti che i magistrati contabili, con la deliberazione suddetta, abbiano solo inteso, in attuazione del dettato dell'ar1. 6, comma 12, del decreto legge n. 1812010, "escludere interpretazioni dellcl disposizione normativa 1.,.1 volte ad allargarne le maglie, consentendo l'applicazione della previgenÍe disciplina in materia di rimborso delle spese per I'uso del mezzo proprio in tuÍti i casi (diversi - si ribadisce - rispetto alle attività ispettive, che si collocano a priori al di fuori dell'ambito applicativo della disposizione in argomento) in cui ciò fosse risultato piit conveniente rispetto agli altri mezzi disponibili." Il sistema di rimborso cui fa riferimento la Corte (owerosia limitato all'importo corrispondente al costo dei mezzi pubblici di trasporto) pare dunque destinato a trovare applicazione unicamente nei casi di missione, effettuati con mezzo proprio, correlati dallo svolgimento di attività diverse da quelle di carattere ispettivo. Tuttavia anche sotto questo profilo - owero in ordine alla determinazione concreta delle spettanze relative - non si può non effettuare un rinvio ulteriore al succitato parere dell'Ufficio legislativo, il quale ha sottolineato come tale sistema di ristoro non sia l'unico ammissibile, essendo demandata all'autonomia delle singole amministrazioni (da intendersi riferita ai competenti organi di vertice di queste ultime) la possibilità di stabilire, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa introdotti dal decreto legge n. 7812010, "modqlità di ristoro dei costi sostenuti dal dipendente autorizzato qll'uso del mezzo proprio (per compiti diversi da quelli ispettivi) anche diverse rispetto al rimborso del cosÍo dei mezzi di trasporto pubblico." Per il calcolo delle distanze da valere ai fini della corresponsione dell'indennità chilometrica le stesse sono desunte dai dati forniti dall'ACI, da altri enti pubblici di prornozione turistica ovvero ricavate applicando criteri tabellari di calcolo di riconosciuta attendibilità. A tale riguardo giova rammentare che le distanze si computano dalla località più vicina (sede di lavoro o dimora abituale) al luogo della missione (vedi punto 2.). Tenuto conto delle specifiche modalità di svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza, ai fini del computo delle distanze per la corresponsione dell'indennità chilometrica, oltre a far riferimento agli effettivi chilornetri percorsi tra la sede di servizio (o la dimora abituale, se in numero uguale o inferiore) e il luogo dove si svolge la missione, può, altresì, tenersi conto anche dei chilometri percorsi all'interno della località sede della missione per l'espletamento dell'attività ispettiva. Af dipendente autorizzato all'uso delmezzo proprio spetta, oltre all'indennità chilometrica, determinata nella misura sopra indicata, il rimborso delle seguenti spese, purchè debitamente documentate: a) b) pedaggio autostradale; parcheggio; Ca' Michicl dalle Colonnc - Cannarcgio 431,1 - Callc del Duca - 30121 VENI')ZIr\ l'cl. +39 041 34201,01, |ax -|39 011 3420122 - e-mail dr-r'c'nfd)bcniculnrrali.it - mbac-dr-vcnfg)nnilccrt.bcniculturali it c) custodia del mezzo in rimessa pubblica o privata; Con l'occasione si sottolinea, che, di norma, non è ammesso il rimborso delle spese di parcheggio nelle aree aeroportuali, atteso che l'uso del mezzo privato per raggiungere l'aeroporto non è considerato funzionale allo svolgimento della missione ispettiva. A migliore specificazione di quanto detto in apertura al prcsente punto 3. si rammenta che l'autorizzazione all'uso delmezzo privato, ove ricorrano le condizioni specificatamente previste a tal fine, è rilasciata al dipendente inviato in missione su richiesta dello stesso che, nel procedere a tanto, è tenuto a comunicare o dichiarare: a) l'indicazione della marca, del modello, dell'anno di immatricolazione e della targa dell' autovettura impiegata; b) gli estremi della polizza di responsabilità civile verso terzi (assicurazione obbligatoria ai sensi di legge) con I'indicazione del massimale di copertura del relativo rischio distintarnente per sinistro, per persona e per cose, della sua data di scadenza nonché dell'esistenza, all'interno della polizza, dt altri rischi eventualmente copefti, quali l'infortunio del guidatore o dei terzi trasportati; c) il rispetto delle norme sulle periodiche revisioni del mezzo previste dalla legge. L'auforizzazione all'uso del mezzo privato è subordinata, altresì, al rilascio di apposita dichiarazione, resa dall'interessato, dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa I'uso del mezzo stesso, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 836 t1913. Relativamente a quanto qui in interesse va sottolineato che la ratio di tale dichiarazione ha perso tuttavia, per le ragioni seguenti, gran parte del suo significato: a) b) per l'obbligo, sancito dalla legge, di stipulare, con oneri a carico del proprietario, apposita polizza assicurativa a copeftura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, atteso che, ai sensídell'art.2054 delCodice civile, il conducente di un veicolo "è obbligato arisarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo"; per I'obbligo, contrattualmente posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di stipulare in favore del personale autorizzato all'uso del mezzo privato in occasione di missioni o di adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, apposita polizza assicurativa volta alla copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria RCA, quali ad esempio, il il decesso del danneggiamento del mezzo di proprietà del dipendente, nonché le lesioni o dipendente medesimo. 4. Rimborso delle spese di vitto Il contratto integrativo del C.C.N.L . 199812001 non ha disapplicato l'art. 12 della più volte citata legge n. 83611973. Il rimborso delle spese continua ad essere effettuato pertanto in base all'importo del corrispettivo in denaro effettivamente elargito dal dipendente per lo svolgimento della missione, ivi compreso quello per il consumo di pasti, Relativamente a tale ultima fattispecie le spese sostenute devono essere comprovate nel loro ammontare mediante idonea documentazione (fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale), precisando che la stessa dev'essere rilasciata dall'esercente la ristorazione al termine di ciascuna prestazione e deve indicare lanatura,la qualità e la quantità dei servizi prestati. Tali documenti, per poter essere ammessi a rimborso, devono essere integrati, laddove previsto dal documento fiscale esibito, con l'indicazione del nominativo del dipendente, risultando peftanto non rimborsabile qualsivoglia imporlo desumibile cumulativamente a più persone. Non sono ammessi a rimborso da ricevute fiscali più di due documenti di spesa per i pasti nell'arco giornaliero del servizio esterno svolto. rilasciate consumati Il limite attuale, previsto dal succitato C.C.N.L. Ca' Michicl dalle Colonne - (ìannaregio 4314 - Cailc dcl Duca - 30121 \rIj,NIi,ZIA I'cl. +39 041.3420101 Iìax +39 041 3420122 - c-mail dr-vtnúìbcrricultur,rli.it - nrbac-cìr-r,elúùnrailccrt.luricr.rlturali.it 199812001per il singolo pasto, consumato nell'arco di una trasferta non inferiore alle 8 ore, e per due pasti, consumati nell'arco di una trasferta di durata superiore alle 12 ore, è pari, rispettivamente, a euro 22,26 e 44,26. Nel caso di trasferta superiore alle 12 ore il limite di spesa è determinato dunque cumulativamente, indipendentemente, cioè, dalla spesa sostenuta per il singolo pasto (esempio: spesa per il primo pasto euro 30,00 e spesa per il secondo pasto contenuta entro i restanti euro 14.26.ln caso di eccedenza il rimborso non può superare, in ogni caso, il limite di euro 44,26). Per la determinazione del numero complessivo dei pasti ammessi a rimborso a conclusione della trasferta di durata superiore alle 24 ore si procede ammettendone due per ogni "periodo" di 24 ore e, per il "residuo", prendendo in considerazione i periodi superiori a otto o a dodici ore. Gli esempi che seguono chiariscono il principio sopra enunciato: a) b) c) prtmo esempio'. missione con un durata complessiva di 130 ore pari a 5 periodi di24 ore più un "residuo" di 10 ore, numero dei pasti spettanti: 5 piir 1 in quanto il "residuo" di dieci ore è compreso tra le otto e le dodici ore; secondo esempio: missione con una durata complessiva di 120 ore pari ad otto periodi di 24 ore più un "residuo"di 18 ore, numero dei pasti spettanti: 8 più 2, in quanto il "residuo" di 1 8 ore è superiore a 12 ore; terzo esemplo: missione con una durata complessiva di 197 ore pari ad 8 periodi di 24 ore più un "residuo" di 5 ore, numero dei pasti spettanti: 8, nessun pasto per il "residuo" di 5 ore dal momento che lo stesso è inferiore ad otto ore. Qualora i pasti vengano consumati nel ristorante dell'albergo in cui il dipendente pernotta la sede della missione, la relativa spesa va evidenziata nella ricevuta fiscale o fattura rilasciata dalla direzione dell'albergo al temine del pernottamento. Il verificarsi della circostanza per cui il consumo dei pasti avvenga in località diversa da quella della missione non consente il rimborso della spesa sostenuta, atteso che il personale inviato in trasfefta deve considerarsi in servizio nella sede di missione per tutta la durata dell'espletamento nef dell'incarico. Fanno eccezione a tale principio generale: 1) le rnissioni svolte in località isolate prove di posti di ristoro, nel qualcaso è consentito lo spostamento per la consumazione dei pasti in località immediatamente vicine; 2) i pasti consumati in treno, o a bordo di altri mezzi di trasporto, o consumati in itinere durante una sosta obbligatoria in attesa di coincidenze aon altri mezzi di trasporto. Relativamente ai tennini in uso nei contratti collettivi per indicare "il momento" in cui il dipendente matura il diritto ai rimborsi di cui al presente punto 4. si ritiene utile, al fine di dirimere ogni perplessità in merito, specificare che: a) b) c) d) per per per per durata durata durata durata inferiore ad otto ore sí intende: fino a7 ore e 59 minuti; non inferiore ad otto ore si intende: dalle 8 ore in poi; superiore ad otto ore si intende: dalle 8,01 ore in poi non superiore ad offo ore si intende fino a 8 ore Si rammenta, infine, che il buono pasto non è cumulabile con il rimborso dei pasti di cui sopra ma è alternativo allo stesso. La corresponsione del buono pasto è regolata, in caso di missione, dall'art. 28, comma 1, del C.C.N.L.2006-2009 (economico 2006-2007) sottoscritto il 14 settembre 2007, il quale, integrando quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del citato C.C.N.L. 1998-2001, statuisce che"per le trasferte di durata inferiore alle otto ore il dipendente che ffittui un orario di lavoro ordinario superiore allo 6 ore con relativa pausa, prevista dall'art. 19, comma 4, del C.C.N.L. del 16 maggio 1995, ha diritto all'ctttribuzione del buono r-''-pasfo '---' secondo la disciplina contrattuale vigente". iffil * Ca' N{ichicl dallc (lolonnc - (ìannaregio 4314 - (lellc del l)uca * 30121 041,34201,22 - c-mail dr-vcnldbcnicultureli.it - nrbac,clr-r,cn@)nrailccr:t.bcnicultumli.ir 'fcl. +39 041.3420101. Iìax ll! VITNEZIi\ | I I / I / Ne consegue che, al medesimo dipendente, il buono in questione è riconosciuto laddove lo stesso abbia indicato, nella relazione compilata al termine della missione, una durata della trasferta (comprensiva deltempo di viaggio) superiore alle 6 ore nonchè il luogo e la durata di svolgimento (non inferiore a 30 minuti ) della pausa ptanzo. 5. Rimborso delle spese di pernottamento Qualora la missione abbia una durata superiore a dodici ore al dipendente, che non rivesta qualifica dirigenziale, spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a tre stelle, in stanza singola o doppia uso singolo, ai sensi dell'ar1. 30, comma 2, del più volte citato C.C.N.L. 1998-2001. L'ubicazione della struttura alberghiera deve coincidere quella del luogo di svolgimento della missione o, in mancanza di strutture idonee, essere alla stessa prossima. Per avere diritto al rimborso delle spese di pernottamento la località oggetto di missione deve distare, aì sensi dell'ar1. 2, comma l, della legge n. 83611973, oltre 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio. La contrattazione collettiva, trattando dei rimborsi della spesa alberghiera, non indica alcun limite entro cui contenere la spesa, limitandosi, a differenza di quanto previsto per il rimborso del vitto, a indicare solo la categoria della struttura presso la quale il dipendente può pernotlare, In proposito si rinvia alla circolare n. 3 dell'1 1 luglio 2003 del Dipartimento dell'amministrazione generale ì, del personale e dei servizi del Tesoro, Servizio centrale del personale, Ufficio XIV. Sotto tale profilo il medesimo dipartimento ha successivamente chiarito l'ammissibiltà a rimborso delle spese di pernottamento in strutture alberghiere a quattro stelle solo laddove il dipendente che non rivesta la qualifica di dirigente, possa "formalmente comprovare I'impossibilità di pernottamento in strutture a tre slelle, fornendo un'apposita dichiarazione rilasciata dall'A.P.7., E.N.I.T, ProJoco, ecc., fatta salva per I'Amministrazione la facoltà di verificare l'effettiva disponibilità in strutture a tre stelle " (nota prot.32710 del l9 aprile 2005). Il dipendente, al rientro in sede al termine della missione è tenuto a produrre, a giustificazione delle spese sostenute per il pernottamento, documentazione conforme alle disposizioni fiscali dettate in materia (fattura o ricevuta fiscale rilasciata dalla direzione dell'albergo o della struttura turistico - alberghiera o dal titolare del Bed & Breakfast presso cui ha alloggiato), attestante: a) il soggetto erogatore della prestazione con l'indicazione della categoria di appartenenza della struttura ricettiva; il nominativo del soggetto beneficiario della prestazione (il dipendente); b) c) tipo e d) e) natura della prestazione (pernottamento compresa I'eventuale colazione mattutina); durata (numero dei pernottamenti); imporlo corrisposto. Ogni altra spesa indicata in fattura (frigo bar, lavanderia, telefono) non è rimborsabile, trattandosi di spese personali non funzionali allo svolgimento della missione. 6. Lavoro straordinario La prestazione lavorativa eccedente I'orario di lavoro giornaliero maturata nel corso della missione deve essere indicata e motivata adeguatamente nella corrispondente relata, precisando che il tempo trascorso in viaggio e quello trascorso nel luogo di missione senza effettivo impegno lavorativo, pur concorrendo (nel primo caso) alla formazione della prestazione Iavorativa giornaliera del dipendente, non danno luogo ad alcun compenso straordinario. il tempo occorrente per il viaggio e quello impegnato per la sorve glianza e custodia del mezzo. Tale criterio si applica anche Nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche Ca' Michicl dalle Colonnc - Cannarcgio 4314 - Callc dcl Duca - 30121 Vt'l,NIl,ZIr\ 'l'el. +39 041 3420101 lrax f 39 041 3120122 - c-mail dr-vcn(i)bcrriculturali.it - [email protected],rt ai dipendenti incaricati dell'attività di sorveglianza e custodia dei beni dell'amministrazione in caso di loro trasferimento, anche temporaneo, ad altra sede. Le eventuali ore di lavoro o di viaggio eccedenti la predetta prestazione lavorativa giornaliera danno diritto al recupero del corrispondente credito orario e possono essere fruite come riposo compensativo. 7. Anticipazione L'art. 30, comma 8, del citato CCNL 199812001, stabilisce che il dipendente inviato in missione abbia diritto "ad una anlicipazione non inferiore al 75% del trqttqmento complessivo presumibilmente spettante per la traderta", quale risultante da un preventivo dettagliato. Tale previsione contrattuale va correlata, ai sensi del successivo comma 13, a quanto disposto dall'art.3 della legge n. 41711978, con la conseguenza che l'anticipazione di cui sopra spetta nel "caso di missione di durata non inferiore a 24 ore" ed è corrisposta unicamente dietro richiesta dell'interessato. L'impossibilità per l'Amministrazione di corrispondere I'anticipazione è stata ritenuta dall'A.R.A.N. motivo insufficiente ad esimere il dipendente dall'obbligo di svolgere la missione ordinata dal capo dell'Ufficio. Attesa la pluralità delle fattispecie concrete che possono verificarsi in sede applicativa delle presenti disposizioni, si resta disponibili a valutare quanto codesti Uffici dovessero eventualmente sottoporre all'attenzione della scrivente, prescrivendo in ogni caso la massima in oggetto (mod. 43, quadri A, B e C), la quale deve dare conto pun di tutti gli elementi, i dati e le indicazioni necessari.- II Di (arch. U le GNr) US/amc (la'N{ichicl dallc Colonne - 'l'cl. +39 041 3420101 fìax *39 041 3420122 Cannaregio 431,t - Ca1ìc dcl l)uca - 30121 V|jNI'lZI'\ - e-mail c]r-vcn(Ùbeniculturali.it - nrbac-dr-r,cn(?neilccr:t.bcnrculturali.it
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