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Notiziario di informazione legale e fiscale internazionale
febbraio 2014 – n. 43
In questo numero:
Svizzera: Inasprimento
dell’imposizione sulla base
del dispendio (o tassazione globale)
Italia: Modifiche alla disciplina
del “Monitoraggio fiscale”
UE: Contro le ipotesi
di abuso, l’UE ha proposto
di modificare la direttiva “madre-figlia”
America Latina: L’Argentina
pubblica l’elenco
delle giurisdizioni cooperanti
Asia: Principali novità
riguardanti il diritto societario
di Hong Kong
Innovazione , flessibilità
e competenza
SVIZZERA: INASPRIMENTO
DELL’IMPOSIZIONE SULLA
BASE DEL DISPENDIO
(O TASSAZIONE GLOBALE)
Per la seconda volta in due anni il Cantone
aumenta la pressione fiscale sui cosiddetti
“globalisti”, cioè quei contribuenti (stranieri
o svizzeri limitatamente all’anno di arrivo o
rientro in Svizzera) che prendono domicilio
o dimora in Svizzera senza esercitarvi attività
lucrativa e che sono tassati sul dispendio.
È chiaro che,dopo anni di stabilità,questi continui cambiamenti possano risultare incomprensibili e creare qualche perplessità, è quindi opportuno fare il punto della situazione.
Situazione attuale a livello svizzero
In data 20 novembre 2012 la Cancelleria federale ha decretato formalmente riuscita l’iniziativa popolare federale “Basta ai privilegi
fiscali dei milionari” (Abolizione dell’imposizione forfetaria) depositata il 19 ottobre
2012. Il testo dell’iniziativa prevede l’inserimento nella Costituzione federale di un nuovo art. 127 cpv. 2bis nel quale si specifichi che
i privilegi fiscali a favore delle persone fisiche
sono inammissibili e che l’imposizione secondo il dispendio è vietata. Il Consiglio Federale, nei termini di legge, ha quindi presentato
in data 26 giugno 2013 un proprio messaggio
all’attenzione dell’Assemblea Federale con
l’invito a sottoporre l’iniziativa popolare al
voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla. Pur rilevando che
negli ultimi anni l’imposizione secondo il dispendio è stata vieppiù oggetto di controversie, in particolare da quando il Cantone di Zurigo l’ha abrogata in occasione della votazione
popolare indetta nel 2009, questo strumento
ha tuttavia effetti economici positivi rafforzando in particolare l’attrattiva della piazza
svizzera nella concorrenza fiscale internazionale. Nel 2012 le persone tassate secondo il
dispendio erano 5'364 e hanno versato complessivamente alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni 695 milioni di Franchi d’imposte sul reddito. Proprio in considerazione
dell’importanza che questa tipologia d’impo-
sizione riveste per l’attrattiva della piazza
economica svizzera e per il gettito fiscale generato, il Consiglio Federale aveva proposto
nel suo Messaggio del 29 giugno 2011 un inasprimento dell’imposizione per tener maggiormente conto della capacità economica e,
conseguentemente, favorire un maggior consenso nella popolazione al mantenimento di
questo tipo d’imposizione.
Anno
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Le modifiche proposte dal Consiglio Federale sono state poi approvate dall’Assemblea
Federale. Le nuove disposizioni, che saranno
applicate per l’imposta federale diretta dal 1.
gennaio 2016, sono entrate in vigore nell’ambito della Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette (LAID) il 1. gennaio 2014 ed i
Cantoni avranno ora un periodo di due anni
per adeguare il loro diritto. Le nuove disposizioni prevedono in particolare che:
• il dispendio a livello mondiale dovrà ammontare almeno al settuplo delle spese
abitative (finora al quintuplo);
• ai fini dell’imposta federale diretta dovrà
valere una base minima di calcolo di Fr.
400'000.–. Anche per l’imposta cantonale
è previsto un importo minimo che i Cantoni potranno stabilire liberamente;
• per l’imposizione secondo il dispendio i
Cantoni saranno esplicitamente tenuti a
prendere in considerazione l’imposta sulla
sostanza;
• i coniugi che vogliono essere tassati in base al dispendio dovranno adempiere entrambi a tutte le condizioni necessarie;
• abolizione del diritto alla tassazione sul dispendio per i cittadini svizzeri nell’anno di
arrivo o rientro in Svizzera;
• alle persone che già oggi sono imposte secondo il dispendio sarà applicata per altri
cinque anni la regolamentazione vigente.
Per le rimanenti modifiche previste nell’ambito della LAID, il Canton Ticino ha deciso di attendere l’esito della votazione federale per
adeguare la propria Legge Tributaria alle nuove disposizioni entro il limite massimo del 1.
gennaio 2016.
La popolazione dovrà pertanto esprimersi su
questa iniziativa.
Situazione attuale a livello ticinese
Alla luce della tendenza in atto a livello intercantonale il Canton Ticino ha optato quale
prima misura – dopo l’abrogazione avvenuta
nei cantoni di Zurigo, Sciaffusa, Appenzello
esterno, Basilea Città e Campagna e l’inasprimento nei cantoni di Lucerna, San Gallo,Turgovia e Berna – per l’anticipazione del limite
minimo imponibile di CHF 400'000.– già a
partire dal 1. gennaio 2014. Di fatto il Canton
Ticino già da tempo ha introdotto un limite
minimo di dispendio per beneficiare dell’imposizione come globalista, limite che ha subito la seguente evoluzione negli ultimi anni:
Modalità d’introduzione
Decreto Esecutivo (DE)
DE
DE
DE
DE
Modifica legislativa
Importo minimo
Fr. 170'000.–
Fr. 180'000.–
Fr. 190'000.–
Fr. 200'000.–
Fr. 300'000.–
Fr. 400'000.–
Tabella dell’evoluzione del minimo imponibile in Ticino.
AVS
Segnaliamo da ultimo che l’avvenuto aumento dell’importo minimo imponibile della tassazione globale avrà come conseguenza anche un aggravio considerevole dei contributi
AVS dovuti dai globalisti non ancora pensionati, iscritti all’AVS quali persone senza attività lucrativa, poiché i loro contributi da versare vengono definiti sulla base del reddito
imposto risultante dalla tassazione dell’autorità fiscale (di fatto il dispendio negoziato)
moltiplicato per 20.
Giuseppe Fenaroli
Partner di Fidinam & Partners SA (Lugano)
Per ulteriori informazioni
rivolgersi a: [email protected]
ITALIA: MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA DEL
“MONITORAGGIO FISCALE”
La Legge n. 97/2013 (c.d. “Legge europea
2013”), ha previsto rilevanti modifiche alla disciplina del “monitoraggio fiscale” includendo sia una revisione dei contenuti del quadro
RW di Unico PF 2014 (anno d’imposta 2013)
che una riformulazione del regime sanzionatorio legato a tale disciplina. L’Agenzia delle
Entrate con un provvedimento di fine dicembre 2013 (n.151663 del 18 dicembre 2013) e
una circolare esplicativa (Circolare n.38/E del
23 dicembre 2013), ha emanato disposizioni
attuative della Legge n. 97/2013, definendo i
nuovi contenuti del quadro RW e fornendo
importanti chiarimenti in merito agli investimenti all’estero.
La circolare affronta i temi di rilievo relativi al
nuovo quadro RW quali i soggetti obbligati alla compilazione, gli elementi da indicare, la valorizzazione delle attività estere.
Con riferimento ai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale, ricordiamo che si tratta di
persone fisiche, enti non commerciali, società
semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia. L’obbligo di dichiarazione sussiste anche
nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di
tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.
Inoltre,si ricorda che l’adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore
diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai
soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni.
Con riferimento ai nuovi modelli dichiarativi,
sono state eliminate le Sezioni I (trasferimenti transfrontalieri) e III (trasferimenti da,
verso e sull’estero) che caratterizzavano il
precedente modulo RW, ed il nuovo quadro
RW consiste ora in una sola sezione nella
quale dovranno essere indicate tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero durante il periodo d’imposta. Nella
compilazione del nuovo quadro RW dovranno essere indicati gli investimenti all’estero e
le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
In particolare:
• la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali di qualsiasi importo (quindi anche se inferiori al precedente limite pari a
Euro 10'000) detenute all’estero all’inizio
del periodo d’imposta (o al momento dell’acquisizione, se intervenuto in corso
d’anno) ed alla fine del periodo d’imposta
(o al momento della cessione, se intervenuta in corso d’anno);
• il periodo di possesso delle attività;
• per i conti correnti e i libretti di risparmio,
detenuti in Paesi diversi da quelli di cui alla lista dell’art.168-bis,comma 1 del Tuir,oltre al valore iniziale ed a quello finale, anche l’ammontare massimo che l’attività ha
raggiunto nel corso del periodo di imposta.
febbraio 2014 – n. 43
Con riferimento ai criteri di valorizzazione
delle attività all’estero si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione
della base imponibile dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e
dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), anche se non dovute.
Il valore iniziale e finale delle attività finanziarie, a seconda del criterio adottato, è pari a:
• valore di mercato, rilevato nel luogo in cui
esse sono detenute;
• valore nominale, se le attività finanziarie
non sono negoziate in mercati regolamentati;
• valore di rimborso, in mancanza del valore
nominale;
• costo di acquisto, in mancanza del valore
nominale e del valore di rimborso.
Per gli immobili situati all’estero, il valore di
riferimento, a seconda del criterio adottato,
è pari a:
• costo risultante dall’atto di acquisto o dai
contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti
reali diversi dalla proprietà;
• valore di mercato rilevabile nel luogo in cui
è situato l’immobile, in mancanza del costo
d’acquisto o in mancanza della relativa documentazione.
Per gli immobili situati in Paesi dell’Unione Europea o in Paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni, il valore di riferimento è prioritariamente quello catastale.
Per le attività patrimoniali situate all’estero
diverse dagli immobili, il contribuente dovrà
indicare in dichiarazione:
• costo d’acquisto risultante dalla relativa
documentazione;
• valore di mercato all’inizio ed alla fine del
periodo d’imposta, ovvero al primo ed ultimo giorno di possesso.
Si ricorda inoltre che le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate nel quadro
RW, anche se immesse in cassette di sicurezza.
Con riferimento al regime sanzionatorio, rileviamo che la legge n. 97/2013 ha determinato una sostanziale riduzione delle sanzioni
applicabili in caso di violazione degli obblighi
di compilazione del nuovo quadro RW. La
sanzione minima riferibile alle violazioni nella
compilazione della Sezione II passa dal 10 al
3% degli importi non dichiarati,mentre la sanzione massima passa dal 50 al 15%; qualora le
attività fossero detenute in Paesi a fiscalità
privilegiata le sanzioni minime e massime sono raddoppiate.
Da ultimo evidenziamo che la legge n.97/2013
impone nuovi obblighi a carico degli intermediari residenti con riferimento all’applicazione
della nuova ritenuta alla fonte sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti per il tramite di intermediari italiani. Quale principio
generale, ora, su tutti i redditi di capitale e sui
redditi diversi derivanti da investimenti esteri e da attività estere di natura finanziaria, gli
intermediari indicati dalla normativa antiriciclaggio devono applicare le ritenute non soltanto quando le attività sono ad essi affidate
in gestione, custodia o amministrazione, ma
anche qualora intervengano nella mera riscossione dei relativi flussi. È stato inoltre introdotto un prelievo alla fonte a titolo d’acconto per talune tipologie di redditi di
capitale e redditi diversi sino ad oggi sottoposte ad imposizione solo nell’ambito della
determinazione del reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi.
Per ulteriori informazioni
rivolgersi a: [email protected]
UE: CONTRO LE IPOTESI
DI ABUSO, L’UE HA
PROPOSTO DI MODIFICARE
LA DIRETTIVA
“MADRE-FIGLIA”
La Commissione Europea ha presentato il 25
novembre scorso una proposta di modifica
alla direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
Le modifiche rispondono alla necessità di evitare che i benefici concessi dalla direttiva non
si traducano in opportunità di pianificazione
fiscale aggressiva, messe in atto sfruttando le
asimmetrie impositive presenti nella legislazione fiscale degli Stati membri.
La proposta COM(2013)814 final si pone in
linea con il progetto “OCSE BEPS (base erosion and profit splitting), nonché con l’Action
Plan della medesima Commissione per la lotta alla frode ed all’elusione fiscale adottato
dalla commissione il 6 dicembre 2012,
COM(2012)722 final.
Tale proposta di direttiva sottolinea la necessità per gli Stati membri di introdurre una
clausola generale anti-abuso, tendente ad evitare i fenomeni di “doppia non tassazione”,ossia di totale sottrazione di materia imponibile sia nello Stato della fonte che in quello della
residenza, tramite le imprese possono ottenere indebiti vantaggi fiscali sfruttando le falle
della legislazione (c.d. hybrid arrangements).
Nel documento si è evidenziato come, finora, ciascuno Stato membro ha adottato norme antiabuso adattate alle esigenze dei sistemi fiscali nazionali, mentre ciò che appare più
efficace è l’adozione di misure antiabuso basate su standard comuni (tratti dalla raccomandazione della Commissione sulla pianificazione fiscale aggressiva, COM(2012)8806
final). In tal modo, specifica il testo della proposta, si conseguirà l’obiettivo di una maggiore chiarezza verso un’uniforme applicazione
della direttiva madre-figlia in ciascuno Stato
membro.
Inoltre, la proposta in commento prende in
considerazione anche le esenzioni previste
per gli utili che la società madre percepisce
dalla società figlia. La Commissione propone
di riconoscere i benefici della direttiva madre-figlia, esclusivamente, alla distribuzione di
utili non già deducibili nel Paese di residenza
della società figlia, in modo da evitare la doppia non imposizione; ove invece il testo attuale la direttiva stabilisce che lo Stato di residenza della madre riconosca la detassazione
dei dividendi a prescindere dal regime fiscale
al quale detti dividendi sono sottoposti nello
Stato di residenza della figlia. In altri termini,
sarebbe fatto obbligo alle imprese transfrontaliere di assoggettare a tassazione i flussi di
utili in entrata se già portati in deduzione in
altro Stato.
I 28 paesi della Comunità sono ora chiamati
ad esprimersi sulla proposta di revisione licenziata dalla Commissione Europea, entro il
31 dicembre 2014.
Per ulteriori informazioni
rivolgersi a: [email protected]
AMERICA LATINA:
L’ARGENTINA PUBBLICA
L’ELENCO DELLE
GIURISDIZIONI
COOPERANTI
Il 31 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate
dell’Argentina (AFIP) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la Risoluzione Generale No.
3576/13, dove viene stabilito l’elenco degli
Stati considerati Cooperanti ai fini di trasparenza fiscale.
L’elenco degli Stati considerati Cooperanti è
stato pubblicato a seguito del Decreto
589/2013, pubblicato il 30 maggio 2013 sulla
Gazzetta Ufficiale, che ha sostituito il concetto di “Paesi a bassa o nulla tassazione” introducendo quello di “Paesi Cooperanti ai fini di
trasparenza fiscale”. Gli Stati non inclusi nella lista saranno considerati come Non-Cooperanti e quindi saranno applicate certe disposizioni previste dalla legge.
ASIA: PRINCIPALI
NOVITÀ RIGUARDANTI
IL DIRITTO SOCIETARIO
DI HONG KONG
Il Decreto 589/2013, considera Paesi Cooperanti quei Paesi che consentono un adeguato
scambio di informazione. Inoltre, questi paesi sono classificati in tre categorie:
Il 25 ottobre 2013 le competenti autorità
di Hong Kong hanno emanato le novità riguardanti il locale diritto societario.Tali novità, recepite al Chapter 622 della Company
Ordinance di Hong Kong, entreranno in vigore con effetto dal 3 marzo 2014.
A partire da tale data le società di nuova
costituzione dovranno rispettare le nuove
disposizione mentre le società esistenti
avranno sei mesi di tempo, ovvero fino al
3 settembre 2014, per modificare i propri
statuti e/o aggiornare la propria governance in ottemperanza alle nuove disposizioni
di legge.
Gli obiettivi di tali modifiche sono molteplici ed in particolare:
• migliorare il diritto societario e renderlo competitivo rispetto a quello di altri
paesi concorrenti;
• ottimizzare la corporate governance;
• facilitare le modalità di costituzione e
gestione societaria.
1. Paesi con cui l’Argentina ha sottoscritto
una Convenzione per Evitare la Doppia
Imposizione o per lo Scambio di Informazione, e risulta esserci un effettivo scambio
d’informazione;
2. Paesi con cui l’Argentina ha sottoscritto
una Convenzione per Evitare la Doppia
Imposizione o per lo Scambio di Informazione, ed al momento non si è potuto confermare un effettivo scambio di informazione;
3. Paesi con cui l’Argentina ha avviato dei negoziati per sottoscrivere una Convenzione
per Evitare la Doppia Imposizione o per lo
Scambio di Informazione ed è in corso di
ratifica.
L’elenco dei Paesi considerati Cooperanti è
in vigore dal 1. gennaio 2014 ed è pubblicato
nel sito web della AFIP. Al momento tutti i
Paesi membri dell’Unione Europea sono sulla lista, ad eccezione di Bulgaria e Cipro.
Per ulteriori informazioni
rivolgersi a: [email protected]
Pertanto a partire dal 3 marzo 2014:
1. è abolito il valore nominale delle azioni
permettendo una maggior flessibilità
nella ripartizione della compagine societaria;
2. non sarà più necessario tenere l’assemblea dei soci ordinaria potendo gli azio-
nisti esprimere il loro voto attraverso
una delibera scritta;
3. iscrivere presso il registro delle imprese
una nuova società presentando documentazione semplificata.
Tuttavia, la novità di maggior rilievo che interessa profondamente anche le società
esistenti, è l’obbligo per ogni società di avere almeno un amministratore persona fisica. Non sono richieste per tale amministratore competenze specifiche se non
generali requisiti di rispettabilità ed onorabilità. L’amministratore non dovrà necessariamente essere residente a Hong Kong e
potrà mantenersi la possibilità per le società esistenti e di nuova costituzione di
avere oltre ad un amministratore persona
fisica anche uno o più amministratori persone giuridiche.
Nel complesso, le modifiche deliberate ad
ottobre dello scorso anno e prossime all’entrata in vigore potranno dare un ulteriore impulso alla crescita della comunità
imprenditoriale e finanziaria di Hong Kong.
Fidinam, presente con i propri uffici in questa Regione Amministrativa Speciale da
maggio 2011 è lieta di fornire l’assistenza e
la consulenza necessarie per beneficiare al
meglio delle modifiche qui presentate.
Paolo Balen
Partner di Fidinam & Partners SA (Lugano)
Per ulteriori informazioni
rivolgersi a: [email protected]
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