Notiziario di informazione legale e fiscale internazionale febbraio 2014 – n. 43 In questo numero: Svizzera: Inasprimento dell’imposizione sulla base del dispendio (o tassazione globale) Italia: Modifiche alla disciplina del “Monitoraggio fiscale” UE: Contro le ipotesi di abuso, l’UE ha proposto di modificare la direttiva “madre-figlia” America Latina: L’Argentina pubblica l’elenco delle giurisdizioni cooperanti Asia: Principali novità riguardanti il diritto societario di Hong Kong Innovazione , flessibilità e competenza SVIZZERA: INASPRIMENTO DELL’IMPOSIZIONE SULLA BASE DEL DISPENDIO (O TASSAZIONE GLOBALE) Per la seconda volta in due anni il Cantone aumenta la pressione fiscale sui cosiddetti “globalisti”, cioè quei contribuenti (stranieri o svizzeri limitatamente all’anno di arrivo o rientro in Svizzera) che prendono domicilio o dimora in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa e che sono tassati sul dispendio. È chiaro che,dopo anni di stabilità,questi continui cambiamenti possano risultare incomprensibili e creare qualche perplessità, è quindi opportuno fare il punto della situazione. Situazione attuale a livello svizzero In data 20 novembre 2012 la Cancelleria federale ha decretato formalmente riuscita l’iniziativa popolare federale “Basta ai privilegi fiscali dei milionari” (Abolizione dell’imposizione forfetaria) depositata il 19 ottobre 2012. Il testo dell’iniziativa prevede l’inserimento nella Costituzione federale di un nuovo art. 127 cpv. 2bis nel quale si specifichi che i privilegi fiscali a favore delle persone fisiche sono inammissibili e che l’imposizione secondo il dispendio è vietata. Il Consiglio Federale, nei termini di legge, ha quindi presentato in data 26 giugno 2013 un proprio messaggio all’attenzione dell’Assemblea Federale con l’invito a sottoporre l’iniziativa popolare al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla. Pur rilevando che negli ultimi anni l’imposizione secondo il dispendio è stata vieppiù oggetto di controversie, in particolare da quando il Cantone di Zurigo l’ha abrogata in occasione della votazione popolare indetta nel 2009, questo strumento ha tuttavia effetti economici positivi rafforzando in particolare l’attrattiva della piazza svizzera nella concorrenza fiscale internazionale. Nel 2012 le persone tassate secondo il dispendio erano 5'364 e hanno versato complessivamente alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni 695 milioni di Franchi d’imposte sul reddito. Proprio in considerazione dell’importanza che questa tipologia d’impo- sizione riveste per l’attrattiva della piazza economica svizzera e per il gettito fiscale generato, il Consiglio Federale aveva proposto nel suo Messaggio del 29 giugno 2011 un inasprimento dell’imposizione per tener maggiormente conto della capacità economica e, conseguentemente, favorire un maggior consenso nella popolazione al mantenimento di questo tipo d’imposizione. Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Le modifiche proposte dal Consiglio Federale sono state poi approvate dall’Assemblea Federale. Le nuove disposizioni, che saranno applicate per l’imposta federale diretta dal 1. gennaio 2016, sono entrate in vigore nell’ambito della Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette (LAID) il 1. gennaio 2014 ed i Cantoni avranno ora un periodo di due anni per adeguare il loro diritto. Le nuove disposizioni prevedono in particolare che: • il dispendio a livello mondiale dovrà ammontare almeno al settuplo delle spese abitative (finora al quintuplo); • ai fini dell’imposta federale diretta dovrà valere una base minima di calcolo di Fr. 400'000.–. Anche per l’imposta cantonale è previsto un importo minimo che i Cantoni potranno stabilire liberamente; • per l’imposizione secondo il dispendio i Cantoni saranno esplicitamente tenuti a prendere in considerazione l’imposta sulla sostanza; • i coniugi che vogliono essere tassati in base al dispendio dovranno adempiere entrambi a tutte le condizioni necessarie; • abolizione del diritto alla tassazione sul dispendio per i cittadini svizzeri nell’anno di arrivo o rientro in Svizzera; • alle persone che già oggi sono imposte secondo il dispendio sarà applicata per altri cinque anni la regolamentazione vigente. Per le rimanenti modifiche previste nell’ambito della LAID, il Canton Ticino ha deciso di attendere l’esito della votazione federale per adeguare la propria Legge Tributaria alle nuove disposizioni entro il limite massimo del 1. gennaio 2016. La popolazione dovrà pertanto esprimersi su questa iniziativa. Situazione attuale a livello ticinese Alla luce della tendenza in atto a livello intercantonale il Canton Ticino ha optato quale prima misura – dopo l’abrogazione avvenuta nei cantoni di Zurigo, Sciaffusa, Appenzello esterno, Basilea Città e Campagna e l’inasprimento nei cantoni di Lucerna, San Gallo,Turgovia e Berna – per l’anticipazione del limite minimo imponibile di CHF 400'000.– già a partire dal 1. gennaio 2014. Di fatto il Canton Ticino già da tempo ha introdotto un limite minimo di dispendio per beneficiare dell’imposizione come globalista, limite che ha subito la seguente evoluzione negli ultimi anni: Modalità d’introduzione Decreto Esecutivo (DE) DE DE DE DE Modifica legislativa Importo minimo Fr. 170'000.– Fr. 180'000.– Fr. 190'000.– Fr. 200'000.– Fr. 300'000.– Fr. 400'000.– Tabella dell’evoluzione del minimo imponibile in Ticino. AVS Segnaliamo da ultimo che l’avvenuto aumento dell’importo minimo imponibile della tassazione globale avrà come conseguenza anche un aggravio considerevole dei contributi AVS dovuti dai globalisti non ancora pensionati, iscritti all’AVS quali persone senza attività lucrativa, poiché i loro contributi da versare vengono definiti sulla base del reddito imposto risultante dalla tassazione dell’autorità fiscale (di fatto il dispendio negoziato) moltiplicato per 20. Giuseppe Fenaroli Partner di Fidinam & Partners SA (Lugano) Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] ITALIA: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL “MONITORAGGIO FISCALE” La Legge n. 97/2013 (c.d. “Legge europea 2013”), ha previsto rilevanti modifiche alla disciplina del “monitoraggio fiscale” includendo sia una revisione dei contenuti del quadro RW di Unico PF 2014 (anno d’imposta 2013) che una riformulazione del regime sanzionatorio legato a tale disciplina. L’Agenzia delle Entrate con un provvedimento di fine dicembre 2013 (n.151663 del 18 dicembre 2013) e una circolare esplicativa (Circolare n.38/E del 23 dicembre 2013), ha emanato disposizioni attuative della Legge n. 97/2013, definendo i nuovi contenuti del quadro RW e fornendo importanti chiarimenti in merito agli investimenti all’estero. La circolare affronta i temi di rilievo relativi al nuovo quadro RW quali i soggetti obbligati alla compilazione, gli elementi da indicare, la valorizzazione delle attività estere. Con riferimento ai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale, ricordiamo che si tratta di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia. L’obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Inoltre,si ricorda che l’adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni. Con riferimento ai nuovi modelli dichiarativi, sono state eliminate le Sezioni I (trasferimenti transfrontalieri) e III (trasferimenti da, verso e sull’estero) che caratterizzavano il precedente modulo RW, ed il nuovo quadro RW consiste ora in una sola sezione nella quale dovranno essere indicate tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero durante il periodo d’imposta. Nella compilazione del nuovo quadro RW dovranno essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. In particolare: • la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali di qualsiasi importo (quindi anche se inferiori al precedente limite pari a Euro 10'000) detenute all’estero all’inizio del periodo d’imposta (o al momento dell’acquisizione, se intervenuto in corso d’anno) ed alla fine del periodo d’imposta (o al momento della cessione, se intervenuta in corso d’anno); • il periodo di possesso delle attività; • per i conti correnti e i libretti di risparmio, detenuti in Paesi diversi da quelli di cui alla lista dell’art.168-bis,comma 1 del Tuir,oltre al valore iniziale ed a quello finale, anche l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo di imposta. febbraio 2014 – n. 43 Con riferimento ai criteri di valorizzazione delle attività all’estero si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), anche se non dovute. Il valore iniziale e finale delle attività finanziarie, a seconda del criterio adottato, è pari a: • valore di mercato, rilevato nel luogo in cui esse sono detenute; • valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati; • valore di rimborso, in mancanza del valore nominale; • costo di acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso. Per gli immobili situati all’estero, il valore di riferimento, a seconda del criterio adottato, è pari a: • costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà; • valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile, in mancanza del costo d’acquisto o in mancanza della relativa documentazione. Per gli immobili situati in Paesi dell’Unione Europea o in Paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore di riferimento è prioritariamente quello catastale. Per le attività patrimoniali situate all’estero diverse dagli immobili, il contribuente dovrà indicare in dichiarazione: • costo d’acquisto risultante dalla relativa documentazione; • valore di mercato all’inizio ed alla fine del periodo d’imposta, ovvero al primo ed ultimo giorno di possesso. Si ricorda inoltre che le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate nel quadro RW, anche se immesse in cassette di sicurezza. Con riferimento al regime sanzionatorio, rileviamo che la legge n. 97/2013 ha determinato una sostanziale riduzione delle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di compilazione del nuovo quadro RW. La sanzione minima riferibile alle violazioni nella compilazione della Sezione II passa dal 10 al 3% degli importi non dichiarati,mentre la sanzione massima passa dal 50 al 15%; qualora le attività fossero detenute in Paesi a fiscalità privilegiata le sanzioni minime e massime sono raddoppiate. Da ultimo evidenziamo che la legge n.97/2013 impone nuovi obblighi a carico degli intermediari residenti con riferimento all’applicazione della nuova ritenuta alla fonte sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti per il tramite di intermediari italiani. Quale principio generale, ora, su tutti i redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti da investimenti esteri e da attività estere di natura finanziaria, gli intermediari indicati dalla normativa antiriciclaggio devono applicare le ritenute non soltanto quando le attività sono ad essi affidate in gestione, custodia o amministrazione, ma anche qualora intervengano nella mera riscossione dei relativi flussi. È stato inoltre introdotto un prelievo alla fonte a titolo d’acconto per talune tipologie di redditi di capitale e redditi diversi sino ad oggi sottoposte ad imposizione solo nell’ambito della determinazione del reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] UE: CONTRO LE IPOTESI DI ABUSO, L’UE HA PROPOSTO DI MODIFICARE LA DIRETTIVA “MADRE-FIGLIA” La Commissione Europea ha presentato il 25 novembre scorso una proposta di modifica alla direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Le modifiche rispondono alla necessità di evitare che i benefici concessi dalla direttiva non si traducano in opportunità di pianificazione fiscale aggressiva, messe in atto sfruttando le asimmetrie impositive presenti nella legislazione fiscale degli Stati membri. La proposta COM(2013)814 final si pone in linea con il progetto “OCSE BEPS (base erosion and profit splitting), nonché con l’Action Plan della medesima Commissione per la lotta alla frode ed all’elusione fiscale adottato dalla commissione il 6 dicembre 2012, COM(2012)722 final. Tale proposta di direttiva sottolinea la necessità per gli Stati membri di introdurre una clausola generale anti-abuso, tendente ad evitare i fenomeni di “doppia non tassazione”,ossia di totale sottrazione di materia imponibile sia nello Stato della fonte che in quello della residenza, tramite le imprese possono ottenere indebiti vantaggi fiscali sfruttando le falle della legislazione (c.d. hybrid arrangements). Nel documento si è evidenziato come, finora, ciascuno Stato membro ha adottato norme antiabuso adattate alle esigenze dei sistemi fiscali nazionali, mentre ciò che appare più efficace è l’adozione di misure antiabuso basate su standard comuni (tratti dalla raccomandazione della Commissione sulla pianificazione fiscale aggressiva, COM(2012)8806 final). In tal modo, specifica il testo della proposta, si conseguirà l’obiettivo di una maggiore chiarezza verso un’uniforme applicazione della direttiva madre-figlia in ciascuno Stato membro. Inoltre, la proposta in commento prende in considerazione anche le esenzioni previste per gli utili che la società madre percepisce dalla società figlia. La Commissione propone di riconoscere i benefici della direttiva madre-figlia, esclusivamente, alla distribuzione di utili non già deducibili nel Paese di residenza della società figlia, in modo da evitare la doppia non imposizione; ove invece il testo attuale la direttiva stabilisce che lo Stato di residenza della madre riconosca la detassazione dei dividendi a prescindere dal regime fiscale al quale detti dividendi sono sottoposti nello Stato di residenza della figlia. In altri termini, sarebbe fatto obbligo alle imprese transfrontaliere di assoggettare a tassazione i flussi di utili in entrata se già portati in deduzione in altro Stato. I 28 paesi della Comunità sono ora chiamati ad esprimersi sulla proposta di revisione licenziata dalla Commissione Europea, entro il 31 dicembre 2014. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] AMERICA LATINA: L’ARGENTINA PUBBLICA L’ELENCO DELLE GIURISDIZIONI COOPERANTI Il 31 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate dell’Argentina (AFIP) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la Risoluzione Generale No. 3576/13, dove viene stabilito l’elenco degli Stati considerati Cooperanti ai fini di trasparenza fiscale. L’elenco degli Stati considerati Cooperanti è stato pubblicato a seguito del Decreto 589/2013, pubblicato il 30 maggio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale, che ha sostituito il concetto di “Paesi a bassa o nulla tassazione” introducendo quello di “Paesi Cooperanti ai fini di trasparenza fiscale”. Gli Stati non inclusi nella lista saranno considerati come Non-Cooperanti e quindi saranno applicate certe disposizioni previste dalla legge. ASIA: PRINCIPALI NOVITÀ RIGUARDANTI IL DIRITTO SOCIETARIO DI HONG KONG Il Decreto 589/2013, considera Paesi Cooperanti quei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazione. Inoltre, questi paesi sono classificati in tre categorie: Il 25 ottobre 2013 le competenti autorità di Hong Kong hanno emanato le novità riguardanti il locale diritto societario.Tali novità, recepite al Chapter 622 della Company Ordinance di Hong Kong, entreranno in vigore con effetto dal 3 marzo 2014. A partire da tale data le società di nuova costituzione dovranno rispettare le nuove disposizione mentre le società esistenti avranno sei mesi di tempo, ovvero fino al 3 settembre 2014, per modificare i propri statuti e/o aggiornare la propria governance in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge. Gli obiettivi di tali modifiche sono molteplici ed in particolare: • migliorare il diritto societario e renderlo competitivo rispetto a quello di altri paesi concorrenti; • ottimizzare la corporate governance; • facilitare le modalità di costituzione e gestione societaria. 1. Paesi con cui l’Argentina ha sottoscritto una Convenzione per Evitare la Doppia Imposizione o per lo Scambio di Informazione, e risulta esserci un effettivo scambio d’informazione; 2. Paesi con cui l’Argentina ha sottoscritto una Convenzione per Evitare la Doppia Imposizione o per lo Scambio di Informazione, ed al momento non si è potuto confermare un effettivo scambio di informazione; 3. Paesi con cui l’Argentina ha avviato dei negoziati per sottoscrivere una Convenzione per Evitare la Doppia Imposizione o per lo Scambio di Informazione ed è in corso di ratifica. L’elenco dei Paesi considerati Cooperanti è in vigore dal 1. gennaio 2014 ed è pubblicato nel sito web della AFIP. Al momento tutti i Paesi membri dell’Unione Europea sono sulla lista, ad eccezione di Bulgaria e Cipro. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] Pertanto a partire dal 3 marzo 2014: 1. è abolito il valore nominale delle azioni permettendo una maggior flessibilità nella ripartizione della compagine societaria; 2. non sarà più necessario tenere l’assemblea dei soci ordinaria potendo gli azio- nisti esprimere il loro voto attraverso una delibera scritta; 3. iscrivere presso il registro delle imprese una nuova società presentando documentazione semplificata. Tuttavia, la novità di maggior rilievo che interessa profondamente anche le società esistenti, è l’obbligo per ogni società di avere almeno un amministratore persona fisica. Non sono richieste per tale amministratore competenze specifiche se non generali requisiti di rispettabilità ed onorabilità. L’amministratore non dovrà necessariamente essere residente a Hong Kong e potrà mantenersi la possibilità per le società esistenti e di nuova costituzione di avere oltre ad un amministratore persona fisica anche uno o più amministratori persone giuridiche. Nel complesso, le modifiche deliberate ad ottobre dello scorso anno e prossime all’entrata in vigore potranno dare un ulteriore impulso alla crescita della comunità imprenditoriale e finanziaria di Hong Kong. Fidinam, presente con i propri uffici in questa Regione Amministrativa Speciale da maggio 2011 è lieta di fornire l’assistenza e la consulenza necessarie per beneficiare al meglio delle modifiche qui presentate. Paolo Balen Partner di Fidinam & Partners SA (Lugano) Per ulteriori informazioni rivolgersi a: [email protected] @ via E-Mail Qualora foste interessati a ricevere la Fidinam & Partners NEWS in versione elettronica è sufficiente collegarsi al sito www.fidinam.ch e richiedere l’abbonamento gratuito alla pagina Fidinam News. Ogni sforzo è stato fatto per garantire l’accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Tuttavia consigliamo di indirizzarsi a consulenti di fiducia per l’esame relativo ad ogni caso concreto. Le informazioni contenute non sono in alcun modo vincolanti e decliniamo pertanto ogni responsabilità. 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